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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/12/2025, n. 9634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9634 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
13641/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Valentina Materna Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato l'8.04.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 22.10.2025,
DA
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01.03.1979, difesa e rappresentata dall'Avv. Giovanni Parini presso il cui studio in Magenta (MI) Via
Pretorio n.30, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 8.04.2025
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“A modifica della sentenza n. 649/2017 del 21.04.2017 il Tribunale di Busto Arsizio emessa a definizione del procedimento n. 470/17, con cui dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Corbetta in data Parte_1 CP_1 18.05.2006, per le ragioni di cui alla narrativa, previa acquisizione di relazione da parte dei servizi sociali di competenza, Voglia il Tribunale revocare l'affidamento della minore ai Persona_1 SS di Corbetta e disporre l'affido condiviso della minore ai genitori con collocamento e residenza anagrafica presso la madre, ferme le ulteriori condizioni. Con osservanza.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso dell'8.04.2025, la ricorrente chiedeva in modifica della sentenza di divorzio n.
649/2017 del 21.04.2017 del Tribunale di Busto Arsizio - che disponeva l'affido della figlia minore nata il [...], ai Servizi Sociali di Corbetta, con collocamento presso l'abitazione Persona_1 della madre e poneva a carico del Sig. il versamento della somma di € 350,00 oltre CP_1 rivalutazione ISTAT - la revoca dell'affidamento della minore all'Ente e conseguentemente ripristinare l'affidamento condiviso ai genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
Con provvedimento del 2.05.2025, il Giudice Delegato provvedeva quindi a richiedere una relazione di aggiornamento ai servizi sociali del Comune di Corbetta (MI) affidatari della minore in relazione alla situazione del nucleo familiare della minore, riferendo in particolare in ordine Per_1 alle capacità genitoriali delle parti all'attualità e all'andamento della relazione della minore con ciascun genitore, nonché segnalando se si rendessero necessari e/o opportuni diversi provvedimenti in punto affidamento – pervenuta in atti in data 30/09/2025.
All'udienza del 14.10.2025 il convenuto, comparso personalmente senza assistenza di un difensore, dichiarava: “ho ricevuto regolarmente il ricorso della madre e sono venuto al solo fine di dichiarare la mia adesione alla domanda della madre. Vedo regolarmente , ormai liberamente Per_1 già da almeno 3 anni”; la parte ricorrente dichiarava: “confermo quanto dichiarato dal padre e quanto riferito dai Servizi Sociali. Gli interventi si sono chiusi già dal 2020; da allora non abbiamo avuto più necessità dell'intermediazione dei Servizi per qualunque necessità di ”. Per_1
pagina 2 di 4 All'esito, il Giudice delegato invitava il difensore della parte ricorrente a interloquire in ordine alle domande svolte, che si riportava alle proprie conclusioni e chiedeva che la causa fosse rimessa al
Collegio, senza assunzione di provvedimenti provvisori, essendo matura per la decisione e con rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Il Giudice delegato, esaminata la relazione di aggiornamento trasmessa dai Servizi Sociali, non adottava provvedimenti istruttori come da richiesta della parte costituita e invitava le parti a precisare le conclusioni. Il difensore della ricorrente insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni. Il
Giudice, pertanto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Considerato in diritto
La responsabilità genitoriale
La domanda di reintegrazione nella responsabilità genitoriale della parte ricorrente dev'essere accolta, con conseguente revoca dell'affido all'Ente della minore, disposto con sentenza di divorzio n.
649/2017 del 21.04.2017 del Tribunale di Busto Arsizio.
Sono, invero, venuti meno i presupposti per l'affido della minore ai Servizi Sociali, come dagli stessi attestato. La minore ha riferito ai Servizi di “avere un bel rapporto con la madre e che la relazione con il padre viene vissuta con serenità e autonomia nell'organizzazione del tempo trascorso insieme. Ha raccontato inoltre di trascorrere i periodi di vacanza con entrambi i genitori separatamente ma che ci sono stati anche dei momenti di attività che hanno coinvolto ambedue i genitori, che hanno garantito il benessere della ragazza che risulta così caratterizzato da un clima sereno”.
I genitori hanno confermato come la situazione familiare si sia stabilizzata già dal 2020, quando i servizi hanno interrotto ogni intervento attivato a favore del nucleo;
mantiene oggi una Per_1 comunicazione equilibrata e spontanea con entrambe le figure genitoriali.
La relazione con il padre è migliorata a seguito del supporto di Spazio Neutro, con incontri ora gestiti regolarmente e in modo autonomo dalle parti e dalla ragazza direttamente.
I genitori hanno dimostrato quindi di saper collaborare tra loro per la gestione degli aspetti economici e sanitari relativi alla figlia. Secondo quanto riferito dal Servizio, entrambi i genitori “si mostrano attenti e impegnati nel favorire il benessere Aurora;
ad oggi la situazione familiare è
pagina 3 di 4 caratterizzata da un clima relazionale favorevole alla crescita e allo sviluppo della minore e da una buona capacità genitoriale di ambo le parti”.
Pertanto, alla luce delle osservazioni effettuate sul nucleo, deve essere disposta la revoca dell'affido all'Ente della minore, di cui non ricorrono più i presupposti, essendo venuti meno gli elementi di pregiudizio per la stessa, con reintegra della responsabilità genitoriale in capo ai genitori, che si sono dimostrati in grado di garantire il benessere psico-fisico della minore.
Pertanto, deve essere affidata congiuntamente alle parti, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre e frequentazioni libere con il padre, sentita la minore e previ accordi liberi con la stessa e la madre.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, a fronte dell'espressa adesione della parte convenuta rimasta contumace alla domanda della ricorrente
PQM
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 649/2017 del 21.04.2017 del Tribunale di Busto Arsizio, così statuisce:
1. Revoca l'affido all'Ente Comune di Corbetta (MI) della minore nata ad Persona_1
NG il 14.05.2009 e per l'effetto dispone l'affido condiviso di in modo condiviso Per_1
a entrambi i genitori;
2. Dispone che il padre frequenti liberamente la minore, sentita la stessa e la madre della minore.
3. Conferma nel resto.
4. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Valentina Materna Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato l'8.04.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 22.10.2025,
DA
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01.03.1979, difesa e rappresentata dall'Avv. Giovanni Parini presso il cui studio in Magenta (MI) Via
Pretorio n.30, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 8.04.2025
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“A modifica della sentenza n. 649/2017 del 21.04.2017 il Tribunale di Busto Arsizio emessa a definizione del procedimento n. 470/17, con cui dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Corbetta in data Parte_1 CP_1 18.05.2006, per le ragioni di cui alla narrativa, previa acquisizione di relazione da parte dei servizi sociali di competenza, Voglia il Tribunale revocare l'affidamento della minore ai Persona_1 SS di Corbetta e disporre l'affido condiviso della minore ai genitori con collocamento e residenza anagrafica presso la madre, ferme le ulteriori condizioni. Con osservanza.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso dell'8.04.2025, la ricorrente chiedeva in modifica della sentenza di divorzio n.
649/2017 del 21.04.2017 del Tribunale di Busto Arsizio - che disponeva l'affido della figlia minore nata il [...], ai Servizi Sociali di Corbetta, con collocamento presso l'abitazione Persona_1 della madre e poneva a carico del Sig. il versamento della somma di € 350,00 oltre CP_1 rivalutazione ISTAT - la revoca dell'affidamento della minore all'Ente e conseguentemente ripristinare l'affidamento condiviso ai genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
Con provvedimento del 2.05.2025, il Giudice Delegato provvedeva quindi a richiedere una relazione di aggiornamento ai servizi sociali del Comune di Corbetta (MI) affidatari della minore in relazione alla situazione del nucleo familiare della minore, riferendo in particolare in ordine Per_1 alle capacità genitoriali delle parti all'attualità e all'andamento della relazione della minore con ciascun genitore, nonché segnalando se si rendessero necessari e/o opportuni diversi provvedimenti in punto affidamento – pervenuta in atti in data 30/09/2025.
All'udienza del 14.10.2025 il convenuto, comparso personalmente senza assistenza di un difensore, dichiarava: “ho ricevuto regolarmente il ricorso della madre e sono venuto al solo fine di dichiarare la mia adesione alla domanda della madre. Vedo regolarmente , ormai liberamente Per_1 già da almeno 3 anni”; la parte ricorrente dichiarava: “confermo quanto dichiarato dal padre e quanto riferito dai Servizi Sociali. Gli interventi si sono chiusi già dal 2020; da allora non abbiamo avuto più necessità dell'intermediazione dei Servizi per qualunque necessità di ”. Per_1
pagina 2 di 4 All'esito, il Giudice delegato invitava il difensore della parte ricorrente a interloquire in ordine alle domande svolte, che si riportava alle proprie conclusioni e chiedeva che la causa fosse rimessa al
Collegio, senza assunzione di provvedimenti provvisori, essendo matura per la decisione e con rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Il Giudice delegato, esaminata la relazione di aggiornamento trasmessa dai Servizi Sociali, non adottava provvedimenti istruttori come da richiesta della parte costituita e invitava le parti a precisare le conclusioni. Il difensore della ricorrente insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni. Il
Giudice, pertanto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Considerato in diritto
La responsabilità genitoriale
La domanda di reintegrazione nella responsabilità genitoriale della parte ricorrente dev'essere accolta, con conseguente revoca dell'affido all'Ente della minore, disposto con sentenza di divorzio n.
649/2017 del 21.04.2017 del Tribunale di Busto Arsizio.
Sono, invero, venuti meno i presupposti per l'affido della minore ai Servizi Sociali, come dagli stessi attestato. La minore ha riferito ai Servizi di “avere un bel rapporto con la madre e che la relazione con il padre viene vissuta con serenità e autonomia nell'organizzazione del tempo trascorso insieme. Ha raccontato inoltre di trascorrere i periodi di vacanza con entrambi i genitori separatamente ma che ci sono stati anche dei momenti di attività che hanno coinvolto ambedue i genitori, che hanno garantito il benessere della ragazza che risulta così caratterizzato da un clima sereno”.
I genitori hanno confermato come la situazione familiare si sia stabilizzata già dal 2020, quando i servizi hanno interrotto ogni intervento attivato a favore del nucleo;
mantiene oggi una Per_1 comunicazione equilibrata e spontanea con entrambe le figure genitoriali.
La relazione con il padre è migliorata a seguito del supporto di Spazio Neutro, con incontri ora gestiti regolarmente e in modo autonomo dalle parti e dalla ragazza direttamente.
I genitori hanno dimostrato quindi di saper collaborare tra loro per la gestione degli aspetti economici e sanitari relativi alla figlia. Secondo quanto riferito dal Servizio, entrambi i genitori “si mostrano attenti e impegnati nel favorire il benessere Aurora;
ad oggi la situazione familiare è
pagina 3 di 4 caratterizzata da un clima relazionale favorevole alla crescita e allo sviluppo della minore e da una buona capacità genitoriale di ambo le parti”.
Pertanto, alla luce delle osservazioni effettuate sul nucleo, deve essere disposta la revoca dell'affido all'Ente della minore, di cui non ricorrono più i presupposti, essendo venuti meno gli elementi di pregiudizio per la stessa, con reintegra della responsabilità genitoriale in capo ai genitori, che si sono dimostrati in grado di garantire il benessere psico-fisico della minore.
Pertanto, deve essere affidata congiuntamente alle parti, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre e frequentazioni libere con il padre, sentita la minore e previ accordi liberi con la stessa e la madre.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, a fronte dell'espressa adesione della parte convenuta rimasta contumace alla domanda della ricorrente
PQM
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 649/2017 del 21.04.2017 del Tribunale di Busto Arsizio, così statuisce:
1. Revoca l'affido all'Ente Comune di Corbetta (MI) della minore nata ad Persona_1
NG il 14.05.2009 e per l'effetto dispone l'affido condiviso di in modo condiviso Per_1
a entrambi i genitori;
2. Dispone che il padre frequenti liberamente la minore, sentita la stessa e la madre della minore.
3. Conferma nel resto.
4. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
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