Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 09/12/2025, n. 3521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3521 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03521/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00827/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 827 del 2025, proposto da
CE ND De AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cardile e Fabrizio Mobilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 34/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa LA BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con sentenza n. 34 dell’8 gennaio 2025, questo Tribunale ha ordinato all’A.S.P. di Messina di consentire al sig. CE ND De AN di accedere alla documentazione richiesta con istanza del 9 febbraio 2024 e di estrarne copia;
- il suddetto provvedimento è stato notificato all’Amministrazione in data 9 gennaio 2025;
- con ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. CE ND De AN ha adito questo Tribunale per l’esecuzione del suddetto titolo;
- l’A.S.P. di Messina, seppur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio;
Considerato che:
- il titolo azionato è passato in giudicato (come da attestazione del 30 aprile 2025) ed è stato ritualmente notificato all’Amministrazione;
- l’Amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale e che la sua mancata costituzione in giudizio, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, comporta l’applicazione del principio di non contestazione ex art. 64 comma 4, c.p.a., dovendosi ragionevolmente dedurre che, rispetto a quanto dedotto in ricorso e riscontrato dal Collegio giudicante, l’Amministrazione non avesse alcuna difesa utile da opporre;
- pertanto, sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Ritenuto:
- di dover dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe, nel termine di giorni 30 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;
- di dover nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, quale commissario ad acta , attingendo alle risorse interne all’Amministrazione, il Direttore Generale dell’A.S.P. di Messina, con facoltà di delega ad altro dirigente o a funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, il quale, entro giorni trenta decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’Amministrazione, autorizzato sin d’ora all’uso del mezzo proprio (fermo restando l’esonero di ogni responsabilità di questo TAR riguardo l’utilizzo di tale mezzo), darà corso al compimento di tutti gli atti necessari, dando immediata comunicazione del proprio insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale;
- di dover precisare che il Commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente della stessa Amministrazione intimata, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 21 novembre 2025, n. 3315; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 14 novembre 2025, n. 3246; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 dicembre 2024, n. 1706; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 25 settembre 2024, n. 2621);
Ritenuto, inoltre, che:
- non può trovare accoglimento la richiesta del ricorrente di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., reputandosi sufficiente a sollecitare l’esecuzione del giudicato la mera previsione di intervento sostitutivo del commissario ad acta , avuto riguardo all’oggetto della controversia, concernente l’ostensione di documenti amministrativi;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, anche tenuto conto della connotazione seriale del contenzioso in oggetto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina all’A.S.P. di Messina di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza se anteriore;
b) nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale commissario ad acta , il Direttore Generale dell’A.S.P. di Messina, con facoltà di delega ad altro dirigente o a funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà entro 30 giorni, ricevuta comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inerzia dell’Amministrazione, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
c) rigetta la domanda di condanna dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;
d) condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore dei procuratori distrattari di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 500,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
PP GI, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
LA BU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA BU | PP GI |
IL SEGRETARIO