Sentenza 17 settembre 2024
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 06/03/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 51/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
Massimo Lasalvia Presidente Fabio Gaetano Galeffi Consigliere Aurelio Laino Consigliere rel.
Donatella Scandurra Consigliere Stefania Petrucci Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio, in materia di pensioni, iscritto al n. 61937 del ruolo generale, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso ex art. 158 c.g.c. (previmil@postacert.difesa.it),
contro
…Omissis…, nato a …omissis… il …omissis… (c.f.: …omissis…), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Stefano Ceni
(stefano.ceni@firenze.pecavvocati.it) e IM RO (simone.marroncini@firenze.pecavvocati.it), unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso i suindicati indirizzi digitali, avverso e per la riforma della sentenza n. 90/2024 resa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, pubblicata in data 17.9.2024.
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 30.1.2026, il relatore, l’avv. Ceni, nonché il Ten. Col. Roberto Sulli per il Ministero.
Svolgimento del processo Con ricorso ritualmente proposto, …Omissis…, ufficiale della Marina Militare, chiedeva l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria, assumendo che la patologia tumorale alla tiroide, insorta nel corso della carriera, fosse causalmente riconducibile alle condizioni di servizio.
In particolare, il ricorrente deduceva di avere svolto, per pluriennali periodi, attività caratterizzate da esposizione a onde elettromagnetiche, radiofrequenze e ulteriori agenti potenzialmente nocivi
(tra cui tossici ambientali e fattori di stress lavoro-correlato), sostenendo che tali condizioni avessero avuto incidenza concausale determinante nell’insorgenza della neoplasia. Chiedeva, pertanto, l’accertamento del nesso di dipendenza da causa di servizio e la conseguente condanna dell’Amministrazione al riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato.
Nel giudizio di primo grado si costituiva il Ministero della difesa, sollevando plurime eccezioni pregiudiziali e preliminari, tra cui l’inammissibilità del ricorso per difetto di previa domanda amministrativa e per carenza di interesse ad agire, nonché ulteriori questioni attinenti alla legittimazione passiva. Tali eccezioni venivano esaminate e respinte con sentenza non definitiva/ordinanza n. 309/2023, depositata il 29.9.2023.
All’esito dell’istruttoria, nel corso della quale veniva disposta consulenza tecnica d’ufficio al fine di accertare la sussistenza del nesso causale tra il servizio espletato e la patologia denunciata, la Sezione territoriale, con l’impugnata sentenza, accoglieva il ricorso, ritenendo provata, alla stregua del criterio del “più probabile che non”, la dipendenza dell’infermità da causa di servizio, con conseguente riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata.
Avverso tale decisione proponeva appello il Ministero della difesa, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo per assenza di previa domanda amministrativa e per difetto di interesse ad agire; in subordine, il rinvio al primo giudice per integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS ai sensi dell’art. 199 c.g.c., nonché la declaratoria di carenza di legittimazione passiva del Ministero; nel merito, la riforma della sentenza per asserita omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, con particolare riferimento alla valutazione delle risultanze peritali.
Si costituiva nel presente grado il dott. …Omissis…, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma integrale della sentenza impugnata, deducendo, tra l’altro, l’inammissibilità dei primi motivi per intervenuto giudicato interno sulle questioni già definite con la sentenza non definitiva n. 309/2023, nonché l’infondatezza delle ulteriori censure, ritenendo corretta e logicamente motivata l’adesione del primo giudice alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.
All’udienza di discussione della causa, le parti si riportavano alle rispettive conclusioni, chiedendone l’accoglimento.
Motivi della decisione In rito, vanno dichiarati inammissibili i primi due motivi di gravame per tardività, risolvendosi gli stessi nella riproposizione delle medesime eccezioni processuali già sollevate dalla difesa erariale in primo grado e respinte con sentenza non definitiva/ordinanza n. 309/2023.
Ai sensi dell’art. 102, comma 6, lett. d), c.g.c., il giudice può definire con sentenza le questioni pregiudiziali e preliminari, proseguendo il giudizio con separata ordinanza per l’istruzione della causa. In tali ipotesi, l’art. 192 c.g.c. consente la riserva facoltativa di appello, da formularsi, a pena di decadenza, entro il termine per impugnare.
Nel caso di specie, le eccezioni di inammissibilità per difetto di domanda amministrativa e per carenza di interesse ad agire sono state espressamente esaminate e respinte con la citata sentenza n. 309/2023, senza che risulti essere stata proposta, dal Ministero soccombente, immediata impugnazione avverso la medesima, ovvero rituale riserva di appello. Ne deriva l’inammissibilità dei motivi di gravame suddetti per intervenuta formazione del giudicato interno sulle questioni de quibus, non più riesaminabili in questa sede.
Nel merito, va accolto, in via assorbente e dirimente, quale ragione più liquida della decisione, il terzo motivo dell’appello (i.e.: violazione del contraddittorio per mancata evocazione in giudizio dell’INPS), ritenendo la Sezione di dare continuità all’indirizzo, già espresso anche in recenti suoi precedenti (C. conti, Sez. I App., n. 160/2025; Sez. App. Sicilia, n. 73/2023), secondo cui, per le cause pensionistiche riguardanti il personale militare cessato dal servizio in data successiva al 1.1.2010, l’ente competente alla gestione e liquidazione del trattamento previdenziale di favore è l’INPS, nella specie non evocato in giudizio.
In disparte, dunque, l’eventuale fondatezza o meno dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero, senz’altro il primo giudice avrebbe dovuto, a tanto sollecitato dalla stessa difesa erariale, quantomeno integrare iussu iudicis il contraddittorio con l’ente previdenziale, ai sensi dell’art. 160 bis c.g.c.
Essendo viziata, dunque, la sentenza per violazione delle norme sul contraddittorio ex artt. 101 e 102 c.p.c., richiamati esplicitamente (o implicitamente) dall’art. 7 c.g.c., la causa andrà rimessa al primo giudice, a norma dell’art. 199, secondo comma, lett. b), c.g.c., perché provveda, ai sensi degli artt. 50 e 186 c.g.c., nei suesposti termini, nonché sulle spese del presente grado di giudizio. I restanti motivi rimangono assorbiti.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello iscritto al n. 61937 del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, rimettendo gli atti al primo giudice per l’ulteriore prosecuzione del giudizio di merito e la pronuncia sulle spese del presente grado.
Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.1.2026.
L’Estensore Il Presidente f.to Aurelio Laino f.to Massimo Lasalvia Depositato in Segreteria il 06/03/2026 Il Dirigente f.to Massimo Biagi