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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 26/11/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
RG N 339/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. TT HI AR, preso atto delle conclusioni scritte (ex art. 127 ter c.p.c.) come rassegnate dalle parti nell'udienza del 13/10/2025, all'esito di camera di consiglio, ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
Definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 339/2022 R.G. pendente fra le seguenti
PARTI
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Leucio, C.F. , rappresentata e difesa giusta mandato in calce C.F._1 dall'avv. Floriana Cicchino;
- ricorrente
Controparte_1
(C.F.: P.I.: ), in persona del suo Commissario l.r. P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_2 pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso, iuxta procura generale del 22 marzo 2024 (rep. n. 37875) per Notar di Fiumicino (Roma), dall'Avv. Lucio Per_1
RN VIGILANTI;
- resistente
Motivi di fatto e di diritto della decisione.
Premesso che con ricorso depositato in data 20/09/2022 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. OI-000391864 notificata il giorno 04.06.2022 con cui le è stato intimato il pagamento di €27.506,60 di cui €27.500,00 a titolo di sanzione amministrativa per mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2016 ed € 6,60 per spese.
A sostengo del ricorso ha dedotto:
- la prescrizione del credito, in quanto riferito all'anno 2016 e l'ingiunzione è stata notificata alla ricorrente in data 15 giugno 2022 ben oltre il termine di prescrizione;
- esclusione di qualunque titolo di responsabilità perché a far data dal 15/6/2015 ha rassegnato le dimissioni da amministratrice della società e la data della omissione è riferibile al 2016;
- l'illegittimità della sanzione in quanto fondata sul pagamento delle mensilità dovute al lavoratore, mensilità che non sono mai state pagate;
- in via subordinata ha chiesto l'applicazione del minimo edittale.
Costituendosi in giudizio l' ha contestato le avverse doglianze ed eccezioni CP_1 rilevando che:
- il ricorso è inammissibile in quanto depositato tardivamente;
- nel merito, presupposto dell'ordinanza è l'atto di accertamento, con il quale l'Istituto intimava a controparte il pagamento delle quote lavoratori relative al 2016, è stato regolarmente notificato alla Sig.ra il 17.11.2017 Pt_1
- le quote a carico dei lavoratori alle dipendenze di controparte dovevano essere versate dal datore di lavoro entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza dell'atto di diffida, indipendentemente dal pagamento effettivo della retribuzione dovuta, mentre alcun contributo è stato versato nell'apposita Gestione assicurativa in seno all' dopo che l'impresa societaria datrice di CP_1 lavoro ha dichiarato, nelle denunce mensili relative a ratei dell'anno 2016, di aver trattenuto le quote lavoratori.
In sede di precisazione delle conclusioni la parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per l'intervenuto pagamento della sanzione come rideterminata nelle more del giudizio.
La parte resistente ha evidenziato come non sia stata fornita alcuna prova del pagamento avendo la parte ricorrente allegato, a tal fine, un documento relativo ad altre e diverse annualità (2015) e oggetto di una diversa causa pendente fra le stesse parti.
OSSERVA Il ricorso è inammissibile in quanto depositato (in data 20.09.2022) oltre il termine di 30 giorni dalla legale conoscenza dell'ordinanza, avvenuta il 4.6.2022.
Invero, deve evidenziarsi che, come emerge dagli atti, l'atto presupposto risulta validamente notificato all'indirizzo della destinataria nel 2017 e l'ordinanza impugnata notificata in data 4.6.2022.
Inoltre, non può accogliersi la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, formulata dalla parte ricorrente nell'e conclusioni scritte depositate in data 30.9.2025 (richiamate in quelle del 10.10.2025) non risultando prova dell'avvenuto pagamento della sanzione, come correttamente evidenziato dalla parte resistente.
Avverso la contestazione dell'avvenuto pagamento la parte ricorrente non ha svolto alcuna deduzione, limitandosi a richiamare le conclusioni rassegnate nel precedente verbale di udienza.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e conseguentemente caducato il provvedimento inibitorio adottato in corso di causa che deve intendersi in ogni caso revocato, tenuto conto dell'inammissibilità del ricorso e dell'assenza dei presupposti per la sua adozione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e saranno regolate in dispositivo secondo i parametri di cui al Dm 55/2014.
PQM
Dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Condanna la parte ricorrente, alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 della parte resistente, che liquida in € 5.330,00 per compensi e spese generali, oltre CP_1 oneri accessori come per legge ove dovuti.
Revoca/dichiara caducato il provvedimento inibitorio adottato in corso di causa.
Isernia 25/11/2025
Il giudice
TT HI AR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. TT HI AR, preso atto delle conclusioni scritte (ex art. 127 ter c.p.c.) come rassegnate dalle parti nell'udienza del 13/10/2025, all'esito di camera di consiglio, ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
Definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 339/2022 R.G. pendente fra le seguenti
PARTI
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Leucio, C.F. , rappresentata e difesa giusta mandato in calce C.F._1 dall'avv. Floriana Cicchino;
- ricorrente
Controparte_1
(C.F.: P.I.: ), in persona del suo Commissario l.r. P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_2 pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso, iuxta procura generale del 22 marzo 2024 (rep. n. 37875) per Notar di Fiumicino (Roma), dall'Avv. Lucio Per_1
RN VIGILANTI;
- resistente
Motivi di fatto e di diritto della decisione.
Premesso che con ricorso depositato in data 20/09/2022 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. OI-000391864 notificata il giorno 04.06.2022 con cui le è stato intimato il pagamento di €27.506,60 di cui €27.500,00 a titolo di sanzione amministrativa per mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2016 ed € 6,60 per spese.
A sostengo del ricorso ha dedotto:
- la prescrizione del credito, in quanto riferito all'anno 2016 e l'ingiunzione è stata notificata alla ricorrente in data 15 giugno 2022 ben oltre il termine di prescrizione;
- esclusione di qualunque titolo di responsabilità perché a far data dal 15/6/2015 ha rassegnato le dimissioni da amministratrice della società e la data della omissione è riferibile al 2016;
- l'illegittimità della sanzione in quanto fondata sul pagamento delle mensilità dovute al lavoratore, mensilità che non sono mai state pagate;
- in via subordinata ha chiesto l'applicazione del minimo edittale.
Costituendosi in giudizio l' ha contestato le avverse doglianze ed eccezioni CP_1 rilevando che:
- il ricorso è inammissibile in quanto depositato tardivamente;
- nel merito, presupposto dell'ordinanza è l'atto di accertamento, con il quale l'Istituto intimava a controparte il pagamento delle quote lavoratori relative al 2016, è stato regolarmente notificato alla Sig.ra il 17.11.2017 Pt_1
- le quote a carico dei lavoratori alle dipendenze di controparte dovevano essere versate dal datore di lavoro entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza dell'atto di diffida, indipendentemente dal pagamento effettivo della retribuzione dovuta, mentre alcun contributo è stato versato nell'apposita Gestione assicurativa in seno all' dopo che l'impresa societaria datrice di CP_1 lavoro ha dichiarato, nelle denunce mensili relative a ratei dell'anno 2016, di aver trattenuto le quote lavoratori.
In sede di precisazione delle conclusioni la parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per l'intervenuto pagamento della sanzione come rideterminata nelle more del giudizio.
La parte resistente ha evidenziato come non sia stata fornita alcuna prova del pagamento avendo la parte ricorrente allegato, a tal fine, un documento relativo ad altre e diverse annualità (2015) e oggetto di una diversa causa pendente fra le stesse parti.
OSSERVA Il ricorso è inammissibile in quanto depositato (in data 20.09.2022) oltre il termine di 30 giorni dalla legale conoscenza dell'ordinanza, avvenuta il 4.6.2022.
Invero, deve evidenziarsi che, come emerge dagli atti, l'atto presupposto risulta validamente notificato all'indirizzo della destinataria nel 2017 e l'ordinanza impugnata notificata in data 4.6.2022.
Inoltre, non può accogliersi la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, formulata dalla parte ricorrente nell'e conclusioni scritte depositate in data 30.9.2025 (richiamate in quelle del 10.10.2025) non risultando prova dell'avvenuto pagamento della sanzione, come correttamente evidenziato dalla parte resistente.
Avverso la contestazione dell'avvenuto pagamento la parte ricorrente non ha svolto alcuna deduzione, limitandosi a richiamare le conclusioni rassegnate nel precedente verbale di udienza.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e conseguentemente caducato il provvedimento inibitorio adottato in corso di causa che deve intendersi in ogni caso revocato, tenuto conto dell'inammissibilità del ricorso e dell'assenza dei presupposti per la sua adozione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e saranno regolate in dispositivo secondo i parametri di cui al Dm 55/2014.
PQM
Dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Condanna la parte ricorrente, alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 della parte resistente, che liquida in € 5.330,00 per compensi e spese generali, oltre CP_1 oneri accessori come per legge ove dovuti.
Revoca/dichiara caducato il provvedimento inibitorio adottato in corso di causa.
Isernia 25/11/2025
Il giudice
TT HI AR