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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 25333/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 25333/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in C.so Francia n. 19 bis presso lo studio dell'avv. FALLETTI
MAURIZIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
12/07/2007.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 423 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dall'unione sono nati i figli: nato il [...] e nato il [...], maggiorenni Per_1 Per_2
ma non economicamente autosufficienti.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 25/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale, sita in Beinasco, Via Paolo Centroni n. 21, di proprietà esclusiva della SI.ra , gravata da mutuo fondiario, viene assegnata alla IG.ra , con l'arredo e le Parte_1 Pt_1 suppellettili ivi presenti, avendo il SI. già provveduto al rilascio dell'immobile e Parte_2 precisando che quest'ultimo provvederà quanto prima, di comune accordo con il coniuge, all'asporto dei beni personali di appartenenza.
DA' ATTO che nulla da decidere in merito all'affidamento della prole ed al regime di visita, essendo i ragazzi ormai maggiorenni.
DA' ATTO che i figli ed maggiorenni, ma non ancora economicamente indipendenti, Per_1 Per_2 manterranno la collocazione e residenza presso l'abitazione coniugale con la mamma ovvero ove ella intenda eleggerla.
DISPONE che i genitori provvederanno nella misura del 50% a tutte le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche e per quelle relative alle attività sportive, ricreative ed educative, previamente concordate, ovvero necessarie, e comunque documentate volendo le parti rifarsi, per quanto qui non derogato, ai principi ed alle specifiche di cui al Protocollo Avvocati -Tribunale del 15.03.2016.
pagina 2 di 4 DISPONE che il padre, genitore non residente con i figli, corrisponderà entro il giorno 20 di ciascun mese, ed a far data dall'allontanamento dalla casa coniugale, un assegno mensile di contributo al mantenimento dello stesso che verrà versata con la modalità del bonifico bancario intestato alla SI.ra
, dell'importo complessivo di €. 300,00 (euro trecento/00) per ogni figlio e così Parte_1 complessivamente di Euro 600,00 (seicento//00), con rivalutazione automatica in base all'Istat dell'anno precedente.
DA' ATTO che in merito ai rapporti patrimoniali le parti dichiarano che:
* quanto ai conti correnti ed ai rapporti bancari, i ricorrenti dichiarano di essere già in possesso di conti correnti separati su cui vengono accreditate/addebitate le relative entrate/uscite, pertanto quello che è depositato sui rispettivi rapporti appartiene a ciascun singolo coniuge, senza commistioni di patrimonio.
Pertanto, nessuno dei due coniugi avanza pretese sulle giacenze bancarie intestate all'altro.
* Gli immobili adibiti a casa coniugale così censiti al N.C.E.U di Beinasco:
-Foglio 16, n. 120 sub 24, Cat. C/6, classe 3, Via Paolo Centroni n. 41/A, piano S1, lotto 11, edificio D2, consistenza mq 26, rendita 124,88
-Foglio 16, n. 1250, subb 12 e 36 graffati, Cat A/2, classe 2, Via Paolo Centroni n. 21, piani S1-T- 1-2, lotto 11, edificio D2, consistenza vani 6,5, rendita Euro 856,03 sono di esclusiva proprietà della SI.ra , che pertanto provvederà personalmente al Parte_1 pagamento delle rate dovute in forza di contratto di mutuo intestato alla medesima e riferito alla casa coniugale, nonché delle utenze relative e di ogni altra spesa connessa all'immobile. Il SI. non Parte_2 avanza alcuna pretesa in merito agli immobili di cui sopra che riconosce essere di esclusiva proprietà della SI.ra come peraltro emerge dalle evidenze documentali, nulla pretendendo dall'altro Pt_1 coniuge per quanto eventualmente sostenuto per il relativo acquisto/gestione e per quanto dovesse essere eventualmente ricavato da una futura vendita.
* i veicoli intestati personalmente al singolo coniuge restano di esclusiva proprietà di ciascuno, nulla pretendendo dall'altro per quanto eventualmente sostenuto per il relativo acquisto/gestione, e precisamente si dà atto che l'autovettura FIAT PANDA tg. FT621AA resterà nella disponibilità della SI.ra e l'autovettura DA DU tg. GR287RS resterà nella disponibilità del SI. Parte_1
. I coniugi, pertanto, sosterranno le relative spese (a mero titolo esemplificativo si Parte_2 segnalano i costi di manutenzione ordinaria/straordinaria, sanzioni amministrative, imposte di bollo, obblighi assicurativi, etc.) ciascuno con riferimento alla propria autovettura. Con riferimento al finanziamento stipulato con SS (finanziamento n. 28610144 del 04.11.2023) nell'ambito dell'acquisto dell'autovettura DA ed intestato al SI. , con garante la SI.ra Parte_2 [...]
, è ad esclusivo carico del marito che si farà carico delle relative rate fino all'estinzione dandone Pt_1 pronta comunicazione alla moglie, manlevandola da ogni obbligo e pagamento a tal proposito.
Contestualmente il SI. si impegna ed obbliga ad estinguere anticipatamente detto Parte_2 finanziamento non appena ne avrà la possibilità, o comunque a prendere contatti con la Finanziaria per richiedere quantomeno la sostituzione del garante con altro soggetto che andrà ad indicare, fornendo prova della propria attività in tal senso.
* Gli ulteriori finanziamenti attualmente in essere, contratti dalla SI.ra per far fronte ai Parte_1 bisogni di tutto il nucleo familiare, di cui non è stata fatta menzione nei precedenti punti, restano a carico della moglie che provvederà con i relativi pagamenti.
* Eventuali finanziamenti contratti dai coniugi personalmente in un periodo antecedente o successivo alla sottoscrizione del presente ricorso sono a totale ed esclusivo carico del sottoscrittore, che pertanto non avrà nulla a che pretendere dall'altro coniuge.
pagina 3 di 4 DA' ATTO che l'assegno unico ed eventuali bonus/agevolazioni di carattere amministrativo/previdenziale/fiscale (ivi incluse le detrazioni fiscali) relativi ai figli ed a qualsivoglia titolo dovuti saranno percepiti esclusivamente dalla SI.ra . Parte_1
DA' ATTO che i ricorrenti, economicamente autosufficienti ed occupati lavorativamente, rinunciano a qualsivoglia domanda di mantenimento e con l'esatto adempimento di quanto precisato nei punti precedenti, dichiarano di avere definito i rapporti patrimoniali intercorsi ed intercorrenti e dichiarano altresì di non avere più nulla a che chiedere o pretendere a nessun titolo o ragione l'uno dall'altra;
DA' ATTO che le parti dichiarano che le spese legali della presente procedura vengono suddivise in parti uguali fra i coniugi.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/06/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 25333/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in C.so Francia n. 19 bis presso lo studio dell'avv. FALLETTI
MAURIZIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
12/07/2007.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 423 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dall'unione sono nati i figli: nato il [...] e nato il [...], maggiorenni Per_1 Per_2
ma non economicamente autosufficienti.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 25/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale, sita in Beinasco, Via Paolo Centroni n. 21, di proprietà esclusiva della SI.ra , gravata da mutuo fondiario, viene assegnata alla IG.ra , con l'arredo e le Parte_1 Pt_1 suppellettili ivi presenti, avendo il SI. già provveduto al rilascio dell'immobile e Parte_2 precisando che quest'ultimo provvederà quanto prima, di comune accordo con il coniuge, all'asporto dei beni personali di appartenenza.
DA' ATTO che nulla da decidere in merito all'affidamento della prole ed al regime di visita, essendo i ragazzi ormai maggiorenni.
DA' ATTO che i figli ed maggiorenni, ma non ancora economicamente indipendenti, Per_1 Per_2 manterranno la collocazione e residenza presso l'abitazione coniugale con la mamma ovvero ove ella intenda eleggerla.
DISPONE che i genitori provvederanno nella misura del 50% a tutte le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche e per quelle relative alle attività sportive, ricreative ed educative, previamente concordate, ovvero necessarie, e comunque documentate volendo le parti rifarsi, per quanto qui non derogato, ai principi ed alle specifiche di cui al Protocollo Avvocati -Tribunale del 15.03.2016.
pagina 2 di 4 DISPONE che il padre, genitore non residente con i figli, corrisponderà entro il giorno 20 di ciascun mese, ed a far data dall'allontanamento dalla casa coniugale, un assegno mensile di contributo al mantenimento dello stesso che verrà versata con la modalità del bonifico bancario intestato alla SI.ra
, dell'importo complessivo di €. 300,00 (euro trecento/00) per ogni figlio e così Parte_1 complessivamente di Euro 600,00 (seicento//00), con rivalutazione automatica in base all'Istat dell'anno precedente.
DA' ATTO che in merito ai rapporti patrimoniali le parti dichiarano che:
* quanto ai conti correnti ed ai rapporti bancari, i ricorrenti dichiarano di essere già in possesso di conti correnti separati su cui vengono accreditate/addebitate le relative entrate/uscite, pertanto quello che è depositato sui rispettivi rapporti appartiene a ciascun singolo coniuge, senza commistioni di patrimonio.
Pertanto, nessuno dei due coniugi avanza pretese sulle giacenze bancarie intestate all'altro.
* Gli immobili adibiti a casa coniugale così censiti al N.C.E.U di Beinasco:
-Foglio 16, n. 120 sub 24, Cat. C/6, classe 3, Via Paolo Centroni n. 41/A, piano S1, lotto 11, edificio D2, consistenza mq 26, rendita 124,88
-Foglio 16, n. 1250, subb 12 e 36 graffati, Cat A/2, classe 2, Via Paolo Centroni n. 21, piani S1-T- 1-2, lotto 11, edificio D2, consistenza vani 6,5, rendita Euro 856,03 sono di esclusiva proprietà della SI.ra , che pertanto provvederà personalmente al Parte_1 pagamento delle rate dovute in forza di contratto di mutuo intestato alla medesima e riferito alla casa coniugale, nonché delle utenze relative e di ogni altra spesa connessa all'immobile. Il SI. non Parte_2 avanza alcuna pretesa in merito agli immobili di cui sopra che riconosce essere di esclusiva proprietà della SI.ra come peraltro emerge dalle evidenze documentali, nulla pretendendo dall'altro Pt_1 coniuge per quanto eventualmente sostenuto per il relativo acquisto/gestione e per quanto dovesse essere eventualmente ricavato da una futura vendita.
* i veicoli intestati personalmente al singolo coniuge restano di esclusiva proprietà di ciascuno, nulla pretendendo dall'altro per quanto eventualmente sostenuto per il relativo acquisto/gestione, e precisamente si dà atto che l'autovettura FIAT PANDA tg. FT621AA resterà nella disponibilità della SI.ra e l'autovettura DA DU tg. GR287RS resterà nella disponibilità del SI. Parte_1
. I coniugi, pertanto, sosterranno le relative spese (a mero titolo esemplificativo si Parte_2 segnalano i costi di manutenzione ordinaria/straordinaria, sanzioni amministrative, imposte di bollo, obblighi assicurativi, etc.) ciascuno con riferimento alla propria autovettura. Con riferimento al finanziamento stipulato con SS (finanziamento n. 28610144 del 04.11.2023) nell'ambito dell'acquisto dell'autovettura DA ed intestato al SI. , con garante la SI.ra Parte_2 [...]
, è ad esclusivo carico del marito che si farà carico delle relative rate fino all'estinzione dandone Pt_1 pronta comunicazione alla moglie, manlevandola da ogni obbligo e pagamento a tal proposito.
Contestualmente il SI. si impegna ed obbliga ad estinguere anticipatamente detto Parte_2 finanziamento non appena ne avrà la possibilità, o comunque a prendere contatti con la Finanziaria per richiedere quantomeno la sostituzione del garante con altro soggetto che andrà ad indicare, fornendo prova della propria attività in tal senso.
* Gli ulteriori finanziamenti attualmente in essere, contratti dalla SI.ra per far fronte ai Parte_1 bisogni di tutto il nucleo familiare, di cui non è stata fatta menzione nei precedenti punti, restano a carico della moglie che provvederà con i relativi pagamenti.
* Eventuali finanziamenti contratti dai coniugi personalmente in un periodo antecedente o successivo alla sottoscrizione del presente ricorso sono a totale ed esclusivo carico del sottoscrittore, che pertanto non avrà nulla a che pretendere dall'altro coniuge.
pagina 3 di 4 DA' ATTO che l'assegno unico ed eventuali bonus/agevolazioni di carattere amministrativo/previdenziale/fiscale (ivi incluse le detrazioni fiscali) relativi ai figli ed a qualsivoglia titolo dovuti saranno percepiti esclusivamente dalla SI.ra . Parte_1
DA' ATTO che i ricorrenti, economicamente autosufficienti ed occupati lavorativamente, rinunciano a qualsivoglia domanda di mantenimento e con l'esatto adempimento di quanto precisato nei punti precedenti, dichiarano di avere definito i rapporti patrimoniali intercorsi ed intercorrenti e dichiarano altresì di non avere più nulla a che chiedere o pretendere a nessun titolo o ragione l'uno dall'altra;
DA' ATTO che le parti dichiarano che le spese legali della presente procedura vengono suddivise in parti uguali fra i coniugi.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/06/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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