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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 27/11/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Nr. 1341 /2024 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa IN IU, in funzione di giudice del Lavoro, all'udienza del 27/11/2025, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. NARO GIUSEPPE, ed elettivamente domiciliato a Caltanissetta in via Leonida Bissolati n. 29.
- ricorrente
contro
– codice Controparte_1 fiscale n. - in persona del per la Sicilia, rappresentato e difeso, P.IVA_1 Controparte_2 in virtù di procura generale alle liti a rogito Notaio di Palermo in data 18.12.2018, Persona_1
Rep. n. 711 – Racc. n. 551, dall'Avv. ALESSI SERGIO ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' con sede in Caltanissetta via Rosso di San Secondo n. 47. CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 11/09/2024 il ricorrente, in epigrafe indicato, esponeva di essere dipendente della società CDL S.r.l., con mansioni di mulettista. Riferiva che, in data 1° dicembre
2021, mentre stava procedendo al montaggio di uno scaffale presso il punto vendita di scivolava e cadeva a terra, riportando gravi lesioni. L'infortunio veniva denunciato CP_3 all' , che riconosceva l'inabilità temporanea assoluta e, successivamente, un danno CP_1 biologico permanente del 7%. Non condividendo tale valutazione, il lavoratore proponeva opposizione ex art. 104 D.P.R. 1124/65, allegando perizia di parte che quantificava il danno al
16%, ma l' rigettava l'istanza. CP_1
Avverso il detto provvedimento ha proposto il presente ricorso, richiedendo l'aggravamento dei postumi nella misura del 16%;
Si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti ed è stata altresì disposta
C.T.U. medico legale.
Indi, all'odierna udienza, le parti collegate da remoto, hanno discusso la causa, riportandosi alle difese in atti.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei termini che saranno di seguito precisati.
In punto di diritto va ricordato che: - ai sensi del DPR 1124/1965 l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (artt. 2 e 210).
Ai fini della configurabilità dell'evento in termini di infortunio professionale ai sensi dello stesso art. 2 del T.U. 1124/1965 occorre che possano individuarsi un evento dannoso pregiudizievole della attitudine al lavoro del prestatore d'opera, la causa violenta che incontra l'organismo umano e l'occasione di lavoro.
In particolare “l'azione violenta che può determinare una patologia riconducibile all'infortunio protetto deve operare come causa esterna, che agisca con rapidità e intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale” (cfr. Sez. L, Sentenza n. 14119 del 20/06/2006; conf. Sez. L, Sentenza n. 17649 del 28/07/2010).
La nozione di occasione di lavoro implica, invece, la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa.
L'indennizzabilità dell'infortunio sussiste non solo nell'ipotesi del rischio cd. proprio, ovvero intrinsecamente connesso allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma anche nell'ipotesi di rischio improprio, e cioè insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile a soddisfacimento delle esigenze lavorative.
Peraltro, l'evento lesivo può considerarsi avvenuto in occasione di lavoro quando sia legato alle prestazioni lavorative da un nesso di derivazione eziologica, quanto meno mediato ed indiretto. In punto di fatto va invece evidenziato che, in sede amministrativa, la parte convenuta aveva già riconosciuto, in capo alla parte ricorrente, l'esistenza di un danno biologico derivato dal predetto infortunio sul lavoro del 01/12/2021, quantificato nella misura del 7%.
All'esito della C.T.U. esperita nel presente giudizio, il consulente incaricato ha accertato (si riporta stralcio dell'elaborato peritale) che: “Dalla documentazione esibita e dall'esame obiettivo effettuato il risulta affetto da: esiti di rottura del tendine del bicipite brachiale con Pt_1 dismorfica silhouette per segno del popey. Modesta riduzione della pronosupinazione del gomito con dolenzia ai gradi estremi con flesso estensione del gomito ridotta ai gradi estremi. Esiti di contusione testicolare per idrocele oramai cronico:Sul nesso causale si mette in evidenza che è già stato riconosciuto dall' ”. CP_1
In particolare, il nominato consulente ha così concluso: “In base agli esti derivati va dato il seguente punteggio per la rottura completa del tendine brachiale 6%, per la lieve limitazione della pronosupinazione il 2% totale 8% essendo concorrenti. Per quanto riguarda l'idrocele cronico con dolenzia un danno biologico del 3% Quindi un danno complessivo dell'11% a partire dalla data della presente CTU, in relazione all'ITA essa è già stata riconosciuta dall' e non va più rilevata. In definitiva si riconosce un aggravamento a seguito CP_1 dell'infortunio subito con decorrenza dalla data della presente CTU nella misura dell'11%”
All'esito della C.T.U. esperita nel presente giudizio, il consulente incaricato ha quindi ritenuto che vi sia stato effettivamente un (ulteriore) aggravamento delle condizioni di salute della parte ricorrente, derivato dall'infortunio sul lavoro di cui sopra, e che, per l'effetto di tale aggravamento, alla parte ricorrente debba essere riconosciuto un danno biologico (menomazione permanente all'integrità psicofisica) pari complessivamente al 11%, anziché al 7% già riconosciuto dal . CP_1
Quanto alla decorrenza dell'aggravamento, essa va individuata, in base alle esplicite indicazioni del CTU, dal 13/03/2025 (dalla data della CTU).
Osserva il giudicante che la relazione del consulente tecnico dallo stesso nominato è esauriente e priva di vizi logici, in quanto il medico sviluppa ampie, circostanziate e documentate valutazioni medico legali, per cui non sussistono motivi per disattenderne la valutazione.
In conclusione, va riconosciuto in capo alla parte ricorrente – ai fini di cui all'art. 13 del D. Lgs.
n. 38/2000 e per effetto dell'infortunio sul lavoro del 01/12/2025 – un danno biologico complessivamente pari al 11%, con decorrenza dal 13/03/2025.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, tenuto conto del riconoscimento di una percentuale di danno biologico inferiore rispetto a quella richiesta e a decorrere da epoca successiva alla domanda amministrativa e al deposito del presente ricorso. Le spese della consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La G.O.T., in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nella causa in epigrafe indicata, così decide:
- accerta e dichiara che in seguito all'infortunio sul lavoro occorso in data 01/12/2021 il ricorrente ha subito un danno biologico stimabile, all'esito dell'aggravamento, nella misura complessiva del 11%, con decorrenza dal 13/03/2025, per l'effetto, condanna l' ad CP_1 integrare la percentuale (7%) , già riconosciuta al ricorrente ed il relativo indennizzo, adeguato alla percentuale di menomazione accertata, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla indicata decorrenza sino al saldo.
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU a carico dell' , liquidate con separato decreto. CP_1
Caltanissetta, 27/11/2025
La G.O.T.
IN IU
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa IN IU, in funzione di giudice del Lavoro, all'udienza del 27/11/2025, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. NARO GIUSEPPE, ed elettivamente domiciliato a Caltanissetta in via Leonida Bissolati n. 29.
- ricorrente
contro
– codice Controparte_1 fiscale n. - in persona del per la Sicilia, rappresentato e difeso, P.IVA_1 Controparte_2 in virtù di procura generale alle liti a rogito Notaio di Palermo in data 18.12.2018, Persona_1
Rep. n. 711 – Racc. n. 551, dall'Avv. ALESSI SERGIO ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' con sede in Caltanissetta via Rosso di San Secondo n. 47. CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 11/09/2024 il ricorrente, in epigrafe indicato, esponeva di essere dipendente della società CDL S.r.l., con mansioni di mulettista. Riferiva che, in data 1° dicembre
2021, mentre stava procedendo al montaggio di uno scaffale presso il punto vendita di scivolava e cadeva a terra, riportando gravi lesioni. L'infortunio veniva denunciato CP_3 all' , che riconosceva l'inabilità temporanea assoluta e, successivamente, un danno CP_1 biologico permanente del 7%. Non condividendo tale valutazione, il lavoratore proponeva opposizione ex art. 104 D.P.R. 1124/65, allegando perizia di parte che quantificava il danno al
16%, ma l' rigettava l'istanza. CP_1
Avverso il detto provvedimento ha proposto il presente ricorso, richiedendo l'aggravamento dei postumi nella misura del 16%;
Si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti ed è stata altresì disposta
C.T.U. medico legale.
Indi, all'odierna udienza, le parti collegate da remoto, hanno discusso la causa, riportandosi alle difese in atti.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei termini che saranno di seguito precisati.
In punto di diritto va ricordato che: - ai sensi del DPR 1124/1965 l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (artt. 2 e 210).
Ai fini della configurabilità dell'evento in termini di infortunio professionale ai sensi dello stesso art. 2 del T.U. 1124/1965 occorre che possano individuarsi un evento dannoso pregiudizievole della attitudine al lavoro del prestatore d'opera, la causa violenta che incontra l'organismo umano e l'occasione di lavoro.
In particolare “l'azione violenta che può determinare una patologia riconducibile all'infortunio protetto deve operare come causa esterna, che agisca con rapidità e intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale” (cfr. Sez. L, Sentenza n. 14119 del 20/06/2006; conf. Sez. L, Sentenza n. 17649 del 28/07/2010).
La nozione di occasione di lavoro implica, invece, la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa.
L'indennizzabilità dell'infortunio sussiste non solo nell'ipotesi del rischio cd. proprio, ovvero intrinsecamente connesso allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma anche nell'ipotesi di rischio improprio, e cioè insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile a soddisfacimento delle esigenze lavorative.
Peraltro, l'evento lesivo può considerarsi avvenuto in occasione di lavoro quando sia legato alle prestazioni lavorative da un nesso di derivazione eziologica, quanto meno mediato ed indiretto. In punto di fatto va invece evidenziato che, in sede amministrativa, la parte convenuta aveva già riconosciuto, in capo alla parte ricorrente, l'esistenza di un danno biologico derivato dal predetto infortunio sul lavoro del 01/12/2021, quantificato nella misura del 7%.
All'esito della C.T.U. esperita nel presente giudizio, il consulente incaricato ha accertato (si riporta stralcio dell'elaborato peritale) che: “Dalla documentazione esibita e dall'esame obiettivo effettuato il risulta affetto da: esiti di rottura del tendine del bicipite brachiale con Pt_1 dismorfica silhouette per segno del popey. Modesta riduzione della pronosupinazione del gomito con dolenzia ai gradi estremi con flesso estensione del gomito ridotta ai gradi estremi. Esiti di contusione testicolare per idrocele oramai cronico:Sul nesso causale si mette in evidenza che è già stato riconosciuto dall' ”. CP_1
In particolare, il nominato consulente ha così concluso: “In base agli esti derivati va dato il seguente punteggio per la rottura completa del tendine brachiale 6%, per la lieve limitazione della pronosupinazione il 2% totale 8% essendo concorrenti. Per quanto riguarda l'idrocele cronico con dolenzia un danno biologico del 3% Quindi un danno complessivo dell'11% a partire dalla data della presente CTU, in relazione all'ITA essa è già stata riconosciuta dall' e non va più rilevata. In definitiva si riconosce un aggravamento a seguito CP_1 dell'infortunio subito con decorrenza dalla data della presente CTU nella misura dell'11%”
All'esito della C.T.U. esperita nel presente giudizio, il consulente incaricato ha quindi ritenuto che vi sia stato effettivamente un (ulteriore) aggravamento delle condizioni di salute della parte ricorrente, derivato dall'infortunio sul lavoro di cui sopra, e che, per l'effetto di tale aggravamento, alla parte ricorrente debba essere riconosciuto un danno biologico (menomazione permanente all'integrità psicofisica) pari complessivamente al 11%, anziché al 7% già riconosciuto dal . CP_1
Quanto alla decorrenza dell'aggravamento, essa va individuata, in base alle esplicite indicazioni del CTU, dal 13/03/2025 (dalla data della CTU).
Osserva il giudicante che la relazione del consulente tecnico dallo stesso nominato è esauriente e priva di vizi logici, in quanto il medico sviluppa ampie, circostanziate e documentate valutazioni medico legali, per cui non sussistono motivi per disattenderne la valutazione.
In conclusione, va riconosciuto in capo alla parte ricorrente – ai fini di cui all'art. 13 del D. Lgs.
n. 38/2000 e per effetto dell'infortunio sul lavoro del 01/12/2025 – un danno biologico complessivamente pari al 11%, con decorrenza dal 13/03/2025.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, tenuto conto del riconoscimento di una percentuale di danno biologico inferiore rispetto a quella richiesta e a decorrere da epoca successiva alla domanda amministrativa e al deposito del presente ricorso. Le spese della consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La G.O.T., in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nella causa in epigrafe indicata, così decide:
- accerta e dichiara che in seguito all'infortunio sul lavoro occorso in data 01/12/2021 il ricorrente ha subito un danno biologico stimabile, all'esito dell'aggravamento, nella misura complessiva del 11%, con decorrenza dal 13/03/2025, per l'effetto, condanna l' ad CP_1 integrare la percentuale (7%) , già riconosciuta al ricorrente ed il relativo indennizzo, adeguato alla percentuale di menomazione accertata, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla indicata decorrenza sino al saldo.
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU a carico dell' , liquidate con separato decreto. CP_1
Caltanissetta, 27/11/2025
La G.O.T.
IN IU