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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 02/04/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Francesco MANCINI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore sentita la relazione del Giudice relatore e visto il parere del P.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n° 117 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024 avente ad oggetto “esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio” su ricorso proposto da
Parte_1 elettivamente domiciliata in Alatri alla via dei Bucaneve n. 2/B presso lo studio legale dell'Avv. Cristiana
Cialone giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore nei confronti di
P_ elettivamente domiciliato in Frosinone in Via Firenze n. 100 presso lo studio legale dell'Avv. Marco
Pizzutelli che lo rappresenta e difende anche in via disgiunta con l'Avv. Silvia Di Monaco giusta procura allegata alla memoria difensiva e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/03/2025 le parti hanno rassegnato congiuntamente le conclusioni come da processo verbale di udienza (da intendersi quivi integralmente richiamato e trascritto) RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16.01.2024 la sig.ra , premesso di aver intrattenuto una Parte_1 relazione more uxorio con il sig. a decorrere dal 2011 fino al maggio del 2021, dalla P_ quale è nato a [...] in data [...] il figlio regolarmente riconosciuto da Persona_1 entrambi i genitori, ha esposto che la famiglia aveva stabilito la propria residenza presso l'unità immobiliare di proprietà del resistente sita in Frosinone, Corso Lazio n.24. P_
Successivamente, la convivenza è cessata dal mese di maggio del 2021, anche per i reiterati comportamenti aggressivi tenuti dal IG. nei confronti della ricorrente. Ella ha esposto P_ che dal mese di maggio del 2021 si è trasferita presso altra abitazione (presa in locazione, come da contratto registrato il 02/11/2022, che allega), nel Comune di Frosinone, in Vie Vetiche n.65, unitamente al figlio minore ove entrambi detengono la propria residenza anagrafica mentre il PE
IG. ha continuato ad abitare presso la casa familiare di sua proprietà, sita in Frosinone, P_
Corso Lazio n.24 e per l'affitto della casa sita in Frosinone, Via Vetiche n.65, la ricorrente paga un canone mensile di €.250,00=(€.3.000,00= annuali). La ricorrente denuncia di non riuscire in alcun modo ad instaurare dialogo con il IG. anche per quanto riguarda qualsiasi decisione da P_ assumere nei confronti del figlio minore perché questi, da quando è cessata la convivenza more PE uxorio, ha sempre delegato alla madre ogni e qualsiasi adempimento di carattere Parte_1 strettamente materiale ed economico, relativo alla crescita ed all'educazione del figlio minore PE solo dopo ripetute richieste, il resistente ha corrisposto saltuariamente e sporadicamente esigue e comunque insufficienti somme per contribuire al mantenimento del figlio minore Precisato che PE non è intenzione della ricorrente escludere e/o limitare i rapporti tra il proprio figlio minore ed PE il padre, per cui ella chiede che venga stabilito l'affido condiviso tra entrambi i genitori ed il collocamento prevalente del figlio minore presso l'abitazione della ricorrente, ella chiede Persona_1 di regolamentare il diritto di visita del IG. col figlio come segue: P_
- il IG. potra vedere e portare con se il figlio minore per tre giorni la settimana P_ PE
(preferibilmente il lunedì, il martedì ed il giovedì), dalle 15.00 alle 21.00; il tutto con alternanza dei weekend, delle vacanze estive e delle festività (Pasqua, Natale e Capodanno).
Ella rappresenta di essere attualmente occupata come addetta alle vendite presso il McDonald's di
Frosinone (c/o il Centro Commerciale “Le Sorgenti”), percependo una retribuzione mensile di
€.700,00 da cui va detratto il canone di locazione mensile di €.250,00 e che risulta insufficiente a garantire alla stessa ed al figlio minore e convivente una propria autonomia patrimoniale, PE motivo per cui la IG.ra sta ricevendo da tempo, anche nell'interesse del figlio minore Parte_1
sostentamento dalla propria famiglia (soprattutto dalla madre IG.ra e dal fratello PE Parte_2
IG. ); mentre il IG. attualmente risulta disoccupato. Persona_2 P_
Tanto premesso ella chiede: A) affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni PE sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre, sita in Frosinone, in Via Vetiche n.65;
B) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio minore PE relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso;
C) Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio minore PE
D) Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
E) La IG.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Parte_1 residenza e quella del figlio minore purché ciò non limiti il diritto di visita del padre e, in caso PE di trasferimento della residenza, la ricorrente sarà tenuta a darne notizia al IG. con P_ congruo preavviso e con indicazione del nuovo indirizzo;
F) Il IG. compatibilmente con i propri (eventuali e futuri) impegni di lavoro, avrà la P_ facoltà di tenere con sé il figlio minore almeno tre giorni alla settimana (preferibilmente il PE lunedì, il martedì ed il giovedì) dalle ore 15:00 alle ore 21:00;
G) Il padre potrà, altresì, tenere con se il figlio alternativamente una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica dalle ore 10:00 alle ore 21:00;
H) Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio minore nonché nel rispetto delle PE volontà dello stesso;
J) Per quanto concerne le festività natalizie il IG. avrà la facoltà di trascorrere con il P_ figlio il giorno del 26 dicembre e dell'01 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 21:00 (alternandoli annualmente rispettivamente con il 25 dicembre ed il 31 dicembre);
K) Relativamente alle vacanze pasquali, il IG. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio P_ un intero pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 21.00, in modo che il minore possa trascorrere PE alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa;
I) I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio minore PE
L) Qualora la IG.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il figlio minore Parte_1 dovrà darne notizia al IG. con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, P_ nonché le date di partenza e ritorno;
M) Il IG. dovrà corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il P_ mantenimento ordinario del figlio minore la somma di €.300,00=(trecento/00), da rivalutarsi PE di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT;
N) Il succitato importo mensile dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario (avente il seguente IBAN: [...]), intestato alla IG.ra
, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare;
Parte_1
O) Il IG. rimborserà, inoltre, alla IG.ra il 50% di tutte le spese P_ Parte_1 straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio minore dietro semplice presentazione PE del documento fiscale comprovante la relativa spesa, il tutto come da protocollo del Tribunale di
Frosinone;
S) Gli assegni familiari per il figlio minore continueranno ad essere percepiti dalla madre;
PE
T) Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse del P_ figlio minore fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà PE economicamente indipendente;
U) I genitori dovranno mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio minore con ciascuno di essi, impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
i genitori inoltre dovranno far mantenere i buoni rapporti fra il proprio figlio minore ed i nonni materni e paterni;
PE
V) Entrambi i genitori non dovranno far frequentare al figlio minore gli eventuali rispettivi PE partners, se non nel caso in cui si tratti di relazione seria e duratura, il tutto sempre in via gradata e soprattutto nel rispetto dell'aspetto psicologico ed emotivo del minore e delle sue esigenze;
W) I genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
Tempestivamente costituitosi in giudizio, il sig. ha esposto che in effetti la convivenza P_ more uxorio si è interrotta a maggio del 2021, dopo che la famiglia aveva convissuto presso l'abitazione in Frosinone, Corso Lazio 24, ove per la verità viveva e vive anche la madre del deducente, Per_3
In esito ai dissapori insorti (non vi sono stati “reiterati comportamenti aggressivi tenuti dal sig.
[...]
, diversamente da quanto sostiene la ricorrente) nel maggio 2021, la sig.ra decideva di P_ Parte_1 andar via dalla casa familiare reperendo una propria sistemazione, ma il figlio ha continuato e PE continua a vivere in modo paritetico con il padre e con la madre, alternando giorni e pernotti presso l'uno e presso l'altro genitore. Peraltro la madre aveva nel 2021 pesanti turni di lavoro presso il fast- food McDonalds' in Frosinone, Via Marco Tullio Cicerone, ove lavorava la sera anche fino a tarda ora e sistematicamente nei week-end (attualmente la madre lavora presso altro fast-food McDonalds', ubicato in Frosinone,Via Le Lame, all'interno del Centro Commerciale Le Sorgenti, con turni di lavoro più gestibili) per cui da oltre un anno passa i week end a settimane alterne con padre e madre PE
(mentre allorquando costei era impedita dai turni di lavoro, passava quasi tutti i week end con il PE padre), pernottando con il genitore con cui passa il week end 4 giorni e con l'altro 3; e così via di settimana in settimana.
Egli rappresenta che tale routine non è cambiata neppure dopo la proposizione del ricorso cui resiste e viene praticata all'attualità di comune accordo tra i genitori, i quali inoltre hanno sempre dimostrato reciprocamente flessibilità per venire incontro alle rispettive esigenze di lavoro e di vita.
Ritenendo che il superiore interesse del minore sia nel senso che la sua collocazione alternata presso ciascun genitore con le modalità sopra precisate prosegua, non essendovi alcuna ragione per cui – stravolgendo le abitudini di vita di – quest'ultimo debba essere collocato stabilmente presso la PE madre e debba essere conseguentemente reciso lo strettissimo legame che ha con il padre PE
(costantemente presente nella vita del figlio) e con la stessa abitazione paterna, in cui vive PE stabilmente sin dalla nascita;
respingendo le richieste avversarie di non prevedere più che possa PE più fermarsi a dormire presso il padre nella casa in cui ha stabilmente abitato fin dalla nascita, nemmeno durante le festività natalizie o pasquali;
chiede che il Tribunale voglia disporre – fermo l'affidamento condiviso del minore – la sua collocazione alternata presso i genitori come da conclusioni precisate.
Rappresentato che non v'è ragione alcuna per riconoscere un contributo al mantenimento in favore della madre, poiché ciascun genitore mantiene e manterrà il minore nei giorni in cui lo ha con sé, anche perché le difficoltà economiche che la sig.ra evidenzia sono le medesime di cui soffre il sig. Parte_1
che riesce a tirare avanti soltanto con l'aiuto della madre con lui convivente, che P_ Persona_3 lo aiuta anche con (la sig.ra peraltro lavora presso l'istituto comprensivo ove PE Per_3 PE frequenta attualmente la classe 5a elementare ed il prossimo anno frequenterà la 1a media). Egli rappresenta di aver reperito un posto di lavoro e sta inoltre pagando il mutuo per la ristrutturazione della sua abitazione con una rata pari a circa € 300 mensili. Peraltro fin tanto che la coppia viveva presso l'abitazione in Corso Lazio, le spese per la casa ed il menage familiare venivano totalmente sopportate dal sig. con l'aiuto della madre, mentre la sig.ra – pur lavorando già presso P_ Parte_1
McDonalds' – non vi contribuiva in alcun modo.
Tanto esposto chiede che il Tribunale voglia:
- disporre l'affidamento del minore ad entrambe i genitori, con collocazione Persona_1 alternata presso le abitazioni dei genitori stessi in modo paritetico secondo il seguente schema: una settimana dalle ore 14:00 del lunedì alle ore 14:00 del giovedì con l'un genitore e dalle ore 14:00 del giovedì alle ore 14:00 del lunedì successivo con l'altro; la settimana successiva con collocazione inversa,
e così via;
- stabilendo altresì tempi e modalità di permanenza paritetici con i due genitori in occasione delle
Festività e delle vacanze estive;
- rigettare la domanda della ricorrente in ordine alla corresponsione di assegno di mantenimento, dichiarando che le spese straordinarie sono poste a carico dei genitori per il 50% ciascuno, conformemente al Protocollo del Tribunale di Frosinone.
Emessi con ordinanza del 02/10/2024 i provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse della prole e adottati i provvedimenti istruttori;
ascoltato il figlio minore all'udienza del Persona_1
25/03/2025, le parti hanno rappresentato di essere addivenute ad un accordo il cui tenore è stato trasfuso nelle note congiuntamente sottoscritte depositate il 24.03.2025 con le quali le parti hanno chiesto congiuntamente che il Tribunale voglia confermare tali accordi recependoli con la propria sentenza. Preso atto dell'intervenuto accordo, la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio. Il
P.M. ha apposto il proprio visto il 26.03.2025.
2. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché, esaminatone il tenore:
- in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse della prole;
- sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
- la regolamentazione del diritto di frequentazione del minore col genitore non collocatario e con la sua famiglia di origine assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante apporto suo e dei nonni paterni alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, si tratta di regolamentazione con non soltanto non confligge, ma risulta rispondere al primario interesse del minore di conservare e coltivare il rapporto con il genitore e con la famiglia d'origine paterna nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale;
osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149 deve ritenersi ancora valevole e valevole anche in caso di unione di fatto e di regolamentazione dei rapporti tra i genitori e i figli nati fuori dal matrimonio il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066); che, in particolare, l'art. 337 ter c.c. oggi espressamente stabilisce che il Tribunale possa prendere atto degli accordi liberamente raggiunti tra i genitori in relazione alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento della prole minore ove essi risultino – come in specie – non contrari all'interesse dei figli
, il Collegio ritiene di poter “prendere atto” e recepire gli accordi raggiunti dai genitori come trasfusi nel verbale di udienza che conferma e richiama le note congiunte del 24.03.2025.
4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che è venuta meno ogni contrapposizione tra le parti mediante reciproche concessioni, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunziando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
117/2024 r.g. su ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 P_ avente ad oggetto “esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio”, e sulla base dell'accordo raggiunto tra esse in corso di giudizio, così decide:
- PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale di e e ai loro rapporti economici verso la prole Parte_1 P_ minore e DISPONE quindi che la regolamentazione della responsabilità Persona_1 genitoriale e mantenimento della prole minore avvenga secondo le modalità pattuite tra le parti e riportate nel verbale di udienza del 25/03/2025 e delle note congiunte depositate il 24/03/2025;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 27.03.2025
Il Presidente Il Giudice estensore dott. Francesco Mancini dott.ssa Simona Di Nicola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Francesco MANCINI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore sentita la relazione del Giudice relatore e visto il parere del P.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n° 117 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024 avente ad oggetto “esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio” su ricorso proposto da
Parte_1 elettivamente domiciliata in Alatri alla via dei Bucaneve n. 2/B presso lo studio legale dell'Avv. Cristiana
Cialone giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore nei confronti di
P_ elettivamente domiciliato in Frosinone in Via Firenze n. 100 presso lo studio legale dell'Avv. Marco
Pizzutelli che lo rappresenta e difende anche in via disgiunta con l'Avv. Silvia Di Monaco giusta procura allegata alla memoria difensiva e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/03/2025 le parti hanno rassegnato congiuntamente le conclusioni come da processo verbale di udienza (da intendersi quivi integralmente richiamato e trascritto) RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16.01.2024 la sig.ra , premesso di aver intrattenuto una Parte_1 relazione more uxorio con il sig. a decorrere dal 2011 fino al maggio del 2021, dalla P_ quale è nato a [...] in data [...] il figlio regolarmente riconosciuto da Persona_1 entrambi i genitori, ha esposto che la famiglia aveva stabilito la propria residenza presso l'unità immobiliare di proprietà del resistente sita in Frosinone, Corso Lazio n.24. P_
Successivamente, la convivenza è cessata dal mese di maggio del 2021, anche per i reiterati comportamenti aggressivi tenuti dal IG. nei confronti della ricorrente. Ella ha esposto P_ che dal mese di maggio del 2021 si è trasferita presso altra abitazione (presa in locazione, come da contratto registrato il 02/11/2022, che allega), nel Comune di Frosinone, in Vie Vetiche n.65, unitamente al figlio minore ove entrambi detengono la propria residenza anagrafica mentre il PE
IG. ha continuato ad abitare presso la casa familiare di sua proprietà, sita in Frosinone, P_
Corso Lazio n.24 e per l'affitto della casa sita in Frosinone, Via Vetiche n.65, la ricorrente paga un canone mensile di €.250,00=(€.3.000,00= annuali). La ricorrente denuncia di non riuscire in alcun modo ad instaurare dialogo con il IG. anche per quanto riguarda qualsiasi decisione da P_ assumere nei confronti del figlio minore perché questi, da quando è cessata la convivenza more PE uxorio, ha sempre delegato alla madre ogni e qualsiasi adempimento di carattere Parte_1 strettamente materiale ed economico, relativo alla crescita ed all'educazione del figlio minore PE solo dopo ripetute richieste, il resistente ha corrisposto saltuariamente e sporadicamente esigue e comunque insufficienti somme per contribuire al mantenimento del figlio minore Precisato che PE non è intenzione della ricorrente escludere e/o limitare i rapporti tra il proprio figlio minore ed PE il padre, per cui ella chiede che venga stabilito l'affido condiviso tra entrambi i genitori ed il collocamento prevalente del figlio minore presso l'abitazione della ricorrente, ella chiede Persona_1 di regolamentare il diritto di visita del IG. col figlio come segue: P_
- il IG. potra vedere e portare con se il figlio minore per tre giorni la settimana P_ PE
(preferibilmente il lunedì, il martedì ed il giovedì), dalle 15.00 alle 21.00; il tutto con alternanza dei weekend, delle vacanze estive e delle festività (Pasqua, Natale e Capodanno).
Ella rappresenta di essere attualmente occupata come addetta alle vendite presso il McDonald's di
Frosinone (c/o il Centro Commerciale “Le Sorgenti”), percependo una retribuzione mensile di
€.700,00 da cui va detratto il canone di locazione mensile di €.250,00 e che risulta insufficiente a garantire alla stessa ed al figlio minore e convivente una propria autonomia patrimoniale, PE motivo per cui la IG.ra sta ricevendo da tempo, anche nell'interesse del figlio minore Parte_1
sostentamento dalla propria famiglia (soprattutto dalla madre IG.ra e dal fratello PE Parte_2
IG. ); mentre il IG. attualmente risulta disoccupato. Persona_2 P_
Tanto premesso ella chiede: A) affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni PE sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre, sita in Frosinone, in Via Vetiche n.65;
B) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio minore PE relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso;
C) Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio minore PE
D) Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
E) La IG.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Parte_1 residenza e quella del figlio minore purché ciò non limiti il diritto di visita del padre e, in caso PE di trasferimento della residenza, la ricorrente sarà tenuta a darne notizia al IG. con P_ congruo preavviso e con indicazione del nuovo indirizzo;
F) Il IG. compatibilmente con i propri (eventuali e futuri) impegni di lavoro, avrà la P_ facoltà di tenere con sé il figlio minore almeno tre giorni alla settimana (preferibilmente il PE lunedì, il martedì ed il giovedì) dalle ore 15:00 alle ore 21:00;
G) Il padre potrà, altresì, tenere con se il figlio alternativamente una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica dalle ore 10:00 alle ore 21:00;
H) Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio minore nonché nel rispetto delle PE volontà dello stesso;
J) Per quanto concerne le festività natalizie il IG. avrà la facoltà di trascorrere con il P_ figlio il giorno del 26 dicembre e dell'01 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 21:00 (alternandoli annualmente rispettivamente con il 25 dicembre ed il 31 dicembre);
K) Relativamente alle vacanze pasquali, il IG. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio P_ un intero pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 21.00, in modo che il minore possa trascorrere PE alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa;
I) I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio minore PE
L) Qualora la IG.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il figlio minore Parte_1 dovrà darne notizia al IG. con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, P_ nonché le date di partenza e ritorno;
M) Il IG. dovrà corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il P_ mantenimento ordinario del figlio minore la somma di €.300,00=(trecento/00), da rivalutarsi PE di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT;
N) Il succitato importo mensile dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario (avente il seguente IBAN: [...]), intestato alla IG.ra
, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare;
Parte_1
O) Il IG. rimborserà, inoltre, alla IG.ra il 50% di tutte le spese P_ Parte_1 straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio minore dietro semplice presentazione PE del documento fiscale comprovante la relativa spesa, il tutto come da protocollo del Tribunale di
Frosinone;
S) Gli assegni familiari per il figlio minore continueranno ad essere percepiti dalla madre;
PE
T) Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse del P_ figlio minore fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà PE economicamente indipendente;
U) I genitori dovranno mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio minore con ciascuno di essi, impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
i genitori inoltre dovranno far mantenere i buoni rapporti fra il proprio figlio minore ed i nonni materni e paterni;
PE
V) Entrambi i genitori non dovranno far frequentare al figlio minore gli eventuali rispettivi PE partners, se non nel caso in cui si tratti di relazione seria e duratura, il tutto sempre in via gradata e soprattutto nel rispetto dell'aspetto psicologico ed emotivo del minore e delle sue esigenze;
W) I genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
Tempestivamente costituitosi in giudizio, il sig. ha esposto che in effetti la convivenza P_ more uxorio si è interrotta a maggio del 2021, dopo che la famiglia aveva convissuto presso l'abitazione in Frosinone, Corso Lazio 24, ove per la verità viveva e vive anche la madre del deducente, Per_3
In esito ai dissapori insorti (non vi sono stati “reiterati comportamenti aggressivi tenuti dal sig.
[...]
, diversamente da quanto sostiene la ricorrente) nel maggio 2021, la sig.ra decideva di P_ Parte_1 andar via dalla casa familiare reperendo una propria sistemazione, ma il figlio ha continuato e PE continua a vivere in modo paritetico con il padre e con la madre, alternando giorni e pernotti presso l'uno e presso l'altro genitore. Peraltro la madre aveva nel 2021 pesanti turni di lavoro presso il fast- food McDonalds' in Frosinone, Via Marco Tullio Cicerone, ove lavorava la sera anche fino a tarda ora e sistematicamente nei week-end (attualmente la madre lavora presso altro fast-food McDonalds', ubicato in Frosinone,Via Le Lame, all'interno del Centro Commerciale Le Sorgenti, con turni di lavoro più gestibili) per cui da oltre un anno passa i week end a settimane alterne con padre e madre PE
(mentre allorquando costei era impedita dai turni di lavoro, passava quasi tutti i week end con il PE padre), pernottando con il genitore con cui passa il week end 4 giorni e con l'altro 3; e così via di settimana in settimana.
Egli rappresenta che tale routine non è cambiata neppure dopo la proposizione del ricorso cui resiste e viene praticata all'attualità di comune accordo tra i genitori, i quali inoltre hanno sempre dimostrato reciprocamente flessibilità per venire incontro alle rispettive esigenze di lavoro e di vita.
Ritenendo che il superiore interesse del minore sia nel senso che la sua collocazione alternata presso ciascun genitore con le modalità sopra precisate prosegua, non essendovi alcuna ragione per cui – stravolgendo le abitudini di vita di – quest'ultimo debba essere collocato stabilmente presso la PE madre e debba essere conseguentemente reciso lo strettissimo legame che ha con il padre PE
(costantemente presente nella vita del figlio) e con la stessa abitazione paterna, in cui vive PE stabilmente sin dalla nascita;
respingendo le richieste avversarie di non prevedere più che possa PE più fermarsi a dormire presso il padre nella casa in cui ha stabilmente abitato fin dalla nascita, nemmeno durante le festività natalizie o pasquali;
chiede che il Tribunale voglia disporre – fermo l'affidamento condiviso del minore – la sua collocazione alternata presso i genitori come da conclusioni precisate.
Rappresentato che non v'è ragione alcuna per riconoscere un contributo al mantenimento in favore della madre, poiché ciascun genitore mantiene e manterrà il minore nei giorni in cui lo ha con sé, anche perché le difficoltà economiche che la sig.ra evidenzia sono le medesime di cui soffre il sig. Parte_1
che riesce a tirare avanti soltanto con l'aiuto della madre con lui convivente, che P_ Persona_3 lo aiuta anche con (la sig.ra peraltro lavora presso l'istituto comprensivo ove PE Per_3 PE frequenta attualmente la classe 5a elementare ed il prossimo anno frequenterà la 1a media). Egli rappresenta di aver reperito un posto di lavoro e sta inoltre pagando il mutuo per la ristrutturazione della sua abitazione con una rata pari a circa € 300 mensili. Peraltro fin tanto che la coppia viveva presso l'abitazione in Corso Lazio, le spese per la casa ed il menage familiare venivano totalmente sopportate dal sig. con l'aiuto della madre, mentre la sig.ra – pur lavorando già presso P_ Parte_1
McDonalds' – non vi contribuiva in alcun modo.
Tanto esposto chiede che il Tribunale voglia:
- disporre l'affidamento del minore ad entrambe i genitori, con collocazione Persona_1 alternata presso le abitazioni dei genitori stessi in modo paritetico secondo il seguente schema: una settimana dalle ore 14:00 del lunedì alle ore 14:00 del giovedì con l'un genitore e dalle ore 14:00 del giovedì alle ore 14:00 del lunedì successivo con l'altro; la settimana successiva con collocazione inversa,
e così via;
- stabilendo altresì tempi e modalità di permanenza paritetici con i due genitori in occasione delle
Festività e delle vacanze estive;
- rigettare la domanda della ricorrente in ordine alla corresponsione di assegno di mantenimento, dichiarando che le spese straordinarie sono poste a carico dei genitori per il 50% ciascuno, conformemente al Protocollo del Tribunale di Frosinone.
Emessi con ordinanza del 02/10/2024 i provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse della prole e adottati i provvedimenti istruttori;
ascoltato il figlio minore all'udienza del Persona_1
25/03/2025, le parti hanno rappresentato di essere addivenute ad un accordo il cui tenore è stato trasfuso nelle note congiuntamente sottoscritte depositate il 24.03.2025 con le quali le parti hanno chiesto congiuntamente che il Tribunale voglia confermare tali accordi recependoli con la propria sentenza. Preso atto dell'intervenuto accordo, la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio. Il
P.M. ha apposto il proprio visto il 26.03.2025.
2. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché, esaminatone il tenore:
- in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse della prole;
- sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
- la regolamentazione del diritto di frequentazione del minore col genitore non collocatario e con la sua famiglia di origine assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante apporto suo e dei nonni paterni alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, si tratta di regolamentazione con non soltanto non confligge, ma risulta rispondere al primario interesse del minore di conservare e coltivare il rapporto con il genitore e con la famiglia d'origine paterna nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale;
osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149 deve ritenersi ancora valevole e valevole anche in caso di unione di fatto e di regolamentazione dei rapporti tra i genitori e i figli nati fuori dal matrimonio il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066); che, in particolare, l'art. 337 ter c.c. oggi espressamente stabilisce che il Tribunale possa prendere atto degli accordi liberamente raggiunti tra i genitori in relazione alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento della prole minore ove essi risultino – come in specie – non contrari all'interesse dei figli
, il Collegio ritiene di poter “prendere atto” e recepire gli accordi raggiunti dai genitori come trasfusi nel verbale di udienza che conferma e richiama le note congiunte del 24.03.2025.
4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che è venuta meno ogni contrapposizione tra le parti mediante reciproche concessioni, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunziando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
117/2024 r.g. su ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 P_ avente ad oggetto “esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio”, e sulla base dell'accordo raggiunto tra esse in corso di giudizio, così decide:
- PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale di e e ai loro rapporti economici verso la prole Parte_1 P_ minore e DISPONE quindi che la regolamentazione della responsabilità Persona_1 genitoriale e mantenimento della prole minore avvenga secondo le modalità pattuite tra le parti e riportate nel verbale di udienza del 25/03/2025 e delle note congiunte depositate il 24/03/2025;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 27.03.2025
Il Presidente Il Giudice estensore dott. Francesco Mancini dott.ssa Simona Di Nicola