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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/11/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 958/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via P. Gobetti, n. 5, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Antonio Pagliaro (PEC: , che la rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, con l'Avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende, giusta procura in Email_2 atti.
RESISTENTE Oggetto: Ripetizione di indebito. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 21.5.2025, la ricorrente agiva in questa sede rappresentando l'illegittimità della comunicazione di indebito, ricevuta il 24.10.2024, emessa dall' al fine di ottenere la restituzione dell'importo pari a € 10.441,87, Controparte_2 asseritamente versato in più sulla pensione n. 002220219039122 Cat. IO nel periodo intercorrente fra gennaio 2021 e luglio 2024, di cui beneficiava. Parte ricorrente deduceva: I) di aver, preventivamente, proposto ricorso amministrativo avverso il suddetto avviso, rimasto senza esito;
II) di aver agito in buona fede, manifestando trasparenza con le dichiarazioni inerenti alla propria posizione previdenziale e pensionistica;
III) la decadenza dal potere dell'Ente di previdenza di richiedere la restituzione dell'importo versato, relativamente agli anni 2021 e 2022.
1 Tutto cio premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ - IN VIA PRELIMINARE - Sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento del 30 settembre 2024 - notificato a mezzo
CP_1 posta raccomandata A/R in data 24.10.2024 -; - ERITO – IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare la non debenza delle somme pretese dall per tutti gli anni di riferimento e,
CP_1 comunque, l'invalidità e/o l'illegittimità e/o l'infondat n fatto ed in diritto – in toto - della richiesta di ripetizione di indebito avanzata dall ai danni della ricorrente per tutti i motivi
CP_1 esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare mente nullo, o annullare interamente, il provvedimento impugnato;
IN VIA SUBORDINATA: Accertare e dichiarare la non debenza delle somme pretese dall per gli anni 2021 e 2022 e, comunque, l'invalidità e/o l'illegittimità e/o
CP_1
l'infondatezza in fat in diritto - in parte qua - della richiesta di ripetizione di indebito avanzata dall ai danni della ricorrente per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare CP_1 parzialmente nullo, o annullare parzialmente, il provvedimento impugnato relativamente agli anni 2021 e 2022; IN OGNI CASO: Condannare l in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento delle spese e competenze del giu da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore del sottoscritto difensore antistatario”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio che contestava le CP_1 avverse pretese e chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza dell'importo preteso dall'Ente previdenziale, in ragione della decadenza dal potere da parte dell'Ente di previdenza, di pretendere la restituzione dell'importo richiesto, anche in considerazione della correttezza dei propri adempimenti fiscali.
3. Dal provvedimento previdenziale impugnato si evince come in ragione della comunicazione dei redditi della ricorrente dell'anno 2021, sia scaturito un indebito versamento, fino al 2024, della prestazione in godimento della ricorrente medesima.
4. L'Ente previdenziale imputa l'errore fondante l'indebito all'omissione, da parte di Pt_1 dell'obbligatoria comunicazione del modello RED, avvenuta soltanto nel 2023.
5. Tuttavia, dalla documentazione versata in atti, emerge come la ricorrente abbia comunicato i redditi del 2021 direttamente all'Amministrazione finanziaria, esimendosi, pertanto, dall'obbligatorio assoggettamento alla comunicazione del modello RED.
6. In tal senso, infatti, non nuoce rammentare la disciplina rilevante nel caso di cui ci si occupa. L'art. 35, comma 8, del D.L. 30.12.2008, n. 207, conv. in L. 14/2009, secondo il testo attualmente vigente, dispone: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni”. Per gli anni successivi a quello di prima liquidazione, per il quale è sufficiente una dichiarazione presuntiva relativa all'anno in corso (art. 35, comma 9, d.l. n. 207/2008), è necessario quindi che si verifichi quale sia la situazione reddituale dell'anno precedente.”
2 L'art. 13, comma 6, lett. c), del D.L. n. 78/2010, conv in l. n. 122/2010, ha inserito, nell'art. 35, del d.l. n. 207/2008, il comma 10-bis che così recita: “10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
6.1. Lo stesso istituto previdenziale, con la circolare n. 195/2015 ha espressamente indicato che
“I pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all , nonché quella del coniuge o dei familiari, laddove i loro CP_1 redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni. Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall in quanto presenti nel Casellario Centrale dei pensionati).” “Sono tenuti ad CP_1 effettuare la comunicazione dei dati reddituali all'Istituto i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale.” “Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall e, più in generale, rispetto alle prestazioni CP_1 presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall il titolare non è tenuto ad CP_1 effettuare nessuna dichiarazione reddituale all . Il cittadino può, comunque, confermare CP_1 direttamente tale situazione tramite una semplice dichiarazione, accedendo con il PIN dispositivo ai Servizi on line del cittadino, selezionando la campagna RED di riferimento e scegliendo l'apposita opzione di dichiarazione breve”.
7. Il dettame suindicato evidenzia, dunque, chiaramente che l'obbligo di comunicazione del modello RED sussiste per coloro i quali abbiano prodotto redditi ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla dichiarazione fiscale o dagli archivi pensionistici, in grado di incidere sulla spettanza o sulla misura della prestazione. E nel caso di specie, poiché non risultano ulteriori
3 rispetto a quelli dichiarati, la ricorrente sarebbe sottratta all'obbligo dichiarativo preteso dall' . Controparte_2
8. Le doglianze di parte ricorrente meritano valorizzazione anche relativamente alla decadenza del potere dell'Ente previdenziale di pretendere la restituzione dell'importo, perché ai sensi dell'art. 13 della legge n. 412 del 1990: “L procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1 reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
9. Poiché la comunicazione di indebito impugnata rimanda le contestazioni all'anno 2021, la rideterminazione della pretesa in ragione dell'indebito inoltrata alla ricorrente il 24.10.2024 si appalesa tardiva.
10. Pertanto, il ricorso merita accoglimento e la ricorrente non deve alcunché.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la non debenza da parte di Parte_1 dell'importo richiamato dal provvedimento impugnato;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 1.000,00€, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 20/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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