Art. 15-septies. (( (Domande semplificate). )) (( 1. L'impresa che ha richiesto alla Commissione europea il trattamento favorevole in relazione a un cartello segreto che ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 101 del TFUE, presentando una domanda completa o richiedendo un numero d'ordine, puo' presentare all'Autorita' una domanda in forma semplificata in relazione al medesimo cartello, a condizione che la domanda riguardi piu' di tre Paesi membri come territori interessati.
2. La domanda semplificata consta di una breve descrizione di ciascuno dei seguenti elementi:
a) la denominazione e l'indirizzo del richiedente;
b) la denominazione delle altre parti del presunto cartello segreto;
c) il prodotto o i prodotti che ne formano oggetto e gli ambiti geografici;
d) la durata e la natura della condotta del presunto cartello segreto;
e) lo Stato membro o gli Stati membri dove verosimilmente si trovano gli elementi probatori del presunto cartello segreto; e
f) le informazioni relative alle domande di trattamento favorevole gia' presentate alle altre autorita' garanti della concorrenza dell'Unione europea e di Paesi terzi in relazione al presunto cartello segreto, ovvero informazioni su possibili domande future.
3. Se la Commissione europea riceve una domanda completa e l'Autorita' riceve una domanda semplificata in relazione allo stesso presunto cartello, l'Autorita' considera la Commissione come il principale interlocutore del richiedente in particolare nel fornire le istruzioni al richiedente sullo svolgimento di qualsiasi ulteriore indagine interna, finche' non e' precisato se la Commissione perseguira', integralmente o parzialmente, il caso. In tale periodo l'Autorita' puo' chiedere all'impresa che ha presentato una domanda semplificata di fornire chiarimenti specifici solo in merito agli elementi di cui al comma 2, prima di chiedere la presentazione di una domanda completa a norma del comma 5.
4. Quando riceve una domanda semplificata, l'Autorita' verifica se ha gia' ricevuto una domanda semplificata o completa da altri richiedenti in relazione allo stesso presunto cartello segreto. Se l'Autorita' non ha ricevuto altre domande di trattamento favorevole da altri richiedenti e ritiene che la domanda semplificata soddisfa i requisiti di cui al comma 2, ne informa di conseguenza il richiedente.
5. Quando la Commissione europea informa l'Autorita' di non voler perseguire, integralmente o parzialmente, il caso, l'Autorita' puo' sollecitare i richiedenti a presentare ad essa una domanda completa.
L'Autorita' puo' esigere che il richiedente presenti la domanda completa prima che la Commissione abbia informato l'Autorita' che non intende perseguire, integralmente o parzialmente, il caso, solo in circostanze eccezionali, qualora cio' si riveli strettamente necessario per la definizione o l'allocazione del caso. Quando l'Autorita' richiede la presentazione di una domanda completa, indica al richiedente un termine ragionevole per la presentazione di tale domanda, nonche' delle informazioni e degli elementi probatori corrispondenti. In ogni caso, resta impregiudicato il diritto del richiedente di presentare volontariamente una domanda completa all'Autorita' in una fase anteriore.
6. Se il richiedente presenta la domanda completa conformemente al comma 5 entro il periodo specificato dall'Autorita', la domanda completa e' considerata come presentata all'ora della domanda semplificata, a condizione che la domanda semplificata riguardi lo stesso o gli stessi prodotti e il territorio o i territori interessati e abbia la stessa durata del presunto cartello segreto di cui alla domanda di trattamento favorevole presentata alla Commissione europea, eventualmente aggiornata. ))
2. La domanda semplificata consta di una breve descrizione di ciascuno dei seguenti elementi:
a) la denominazione e l'indirizzo del richiedente;
b) la denominazione delle altre parti del presunto cartello segreto;
c) il prodotto o i prodotti che ne formano oggetto e gli ambiti geografici;
d) la durata e la natura della condotta del presunto cartello segreto;
e) lo Stato membro o gli Stati membri dove verosimilmente si trovano gli elementi probatori del presunto cartello segreto; e
f) le informazioni relative alle domande di trattamento favorevole gia' presentate alle altre autorita' garanti della concorrenza dell'Unione europea e di Paesi terzi in relazione al presunto cartello segreto, ovvero informazioni su possibili domande future.
3. Se la Commissione europea riceve una domanda completa e l'Autorita' riceve una domanda semplificata in relazione allo stesso presunto cartello, l'Autorita' considera la Commissione come il principale interlocutore del richiedente in particolare nel fornire le istruzioni al richiedente sullo svolgimento di qualsiasi ulteriore indagine interna, finche' non e' precisato se la Commissione perseguira', integralmente o parzialmente, il caso. In tale periodo l'Autorita' puo' chiedere all'impresa che ha presentato una domanda semplificata di fornire chiarimenti specifici solo in merito agli elementi di cui al comma 2, prima di chiedere la presentazione di una domanda completa a norma del comma 5.
4. Quando riceve una domanda semplificata, l'Autorita' verifica se ha gia' ricevuto una domanda semplificata o completa da altri richiedenti in relazione allo stesso presunto cartello segreto. Se l'Autorita' non ha ricevuto altre domande di trattamento favorevole da altri richiedenti e ritiene che la domanda semplificata soddisfa i requisiti di cui al comma 2, ne informa di conseguenza il richiedente.
5. Quando la Commissione europea informa l'Autorita' di non voler perseguire, integralmente o parzialmente, il caso, l'Autorita' puo' sollecitare i richiedenti a presentare ad essa una domanda completa.
L'Autorita' puo' esigere che il richiedente presenti la domanda completa prima che la Commissione abbia informato l'Autorita' che non intende perseguire, integralmente o parzialmente, il caso, solo in circostanze eccezionali, qualora cio' si riveli strettamente necessario per la definizione o l'allocazione del caso. Quando l'Autorita' richiede la presentazione di una domanda completa, indica al richiedente un termine ragionevole per la presentazione di tale domanda, nonche' delle informazioni e degli elementi probatori corrispondenti. In ogni caso, resta impregiudicato il diritto del richiedente di presentare volontariamente una domanda completa all'Autorita' in una fase anteriore.
6. Se il richiedente presenta la domanda completa conformemente al comma 5 entro il periodo specificato dall'Autorita', la domanda completa e' considerata come presentata all'ora della domanda semplificata, a condizione che la domanda semplificata riguardi lo stesso o gli stessi prodotti e il territorio o i territori interessati e abbia la stessa durata del presunto cartello segreto di cui alla domanda di trattamento favorevole presentata alla Commissione europea, eventualmente aggiornata. ))