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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 855/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI NOSSE LUCIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4348/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cancello Ed RN - Piazza Municipio, 1 81030 Cancello Ed RN CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Res Publica S.r.l. - P.IVA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500009525 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.10.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento, notificatale dalla srl. Res Publica concessionaria per la riscossione del Comune di Cancello
e RN, nonché avverso l'atto presupposto di accertamento IMU per l'anno 2019, che assumeva non esserle mai stato notificato, ed esponendo ulteriori motivi di doglianza.
Si costituiva la soc. Res Publica, che impugnava il contenuto del ricorso, chiedendone il rigetto.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 2.2.2026.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della discussione riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso la contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento e gli atti prodromici, deducendo che questi ultimi non le sarebbero stati mai notificati. Ha proposto ulteriori eccezioni che restano assorbite dalla decisione sul motivo principale.
Esso risulta fondato.
Invero, l'intimazione è fondata sull'asserita notificazione del prodromico avviso di accertamento, e la resistente società concessionaria ha depositato in giudizio la notifica dell'avviso di accertamento, eseguita direttamente a mezzo del servizio postale, come è agevole rilevare dall'avviso di ricevimento della raccomandata, in giudizio prodotto.
Tuttavia dall'esame dell'avviso di ricevimento della raccomandata non si evince in alcun modo che essa si riferisca all'avviso di accertamento n.1266 del 17.4.2024, perché manca su tale avviso di ricevimento qualsiasi indicazione o riferimento all'avviso di accertamento.
In altri termini non vi è la prova che la raccomandata ed il relativo avviso di ricevimento si riferiscano proprio all'avviso di accertamento IMU n.1266 del 2024, difettando nella specie il collegamento tra la ricevuta postale e l'atto notificato.
Al contrario, sulla notifica del diverso atto di sollecito, inviato sempre a mezzo del servizio postale è ben presente il riferimento del sollecito all'accertamento presupposto. Ma la valida notificazione del sollecito non vale a sanare la nullità della notifica dell'avviso di accertamento.
Invero, l'intimazione può essere validamente emessa soltanto a seguito della notificazione del titolo esecutivo, che è costituito dall'avviso di accertamento.
In conclusione non vi è la prova che l'avviso di ricevimento della raccomandata, a mezzo della quale si assume che fu notificato l'avviso di accertamento, sia riconducibile all'accertamento medesimo.
Dunque l'intimazione risulta non legittimamente emessa, non essendo stata fornita la prova da parte dell'ente della riscossione dell'avvenuta notifica rituale dell'avviso di accertamento.
Alla soccombenza segue la condanna degli enti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto di intimazione impugnato;
b) Condanna in solido il Comune di Cancello e RN e la srl. Res Publica al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente Ricorrente_1, che liquida in E.300,00 incluso il CUT, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Caserta, il 2.2.2026
Il giudice monocratico
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI NOSSE LUCIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4348/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cancello Ed RN - Piazza Municipio, 1 81030 Cancello Ed RN CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Res Publica S.r.l. - P.IVA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500009525 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.10.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento, notificatale dalla srl. Res Publica concessionaria per la riscossione del Comune di Cancello
e RN, nonché avverso l'atto presupposto di accertamento IMU per l'anno 2019, che assumeva non esserle mai stato notificato, ed esponendo ulteriori motivi di doglianza.
Si costituiva la soc. Res Publica, che impugnava il contenuto del ricorso, chiedendone il rigetto.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 2.2.2026.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della discussione riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso la contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento e gli atti prodromici, deducendo che questi ultimi non le sarebbero stati mai notificati. Ha proposto ulteriori eccezioni che restano assorbite dalla decisione sul motivo principale.
Esso risulta fondato.
Invero, l'intimazione è fondata sull'asserita notificazione del prodromico avviso di accertamento, e la resistente società concessionaria ha depositato in giudizio la notifica dell'avviso di accertamento, eseguita direttamente a mezzo del servizio postale, come è agevole rilevare dall'avviso di ricevimento della raccomandata, in giudizio prodotto.
Tuttavia dall'esame dell'avviso di ricevimento della raccomandata non si evince in alcun modo che essa si riferisca all'avviso di accertamento n.1266 del 17.4.2024, perché manca su tale avviso di ricevimento qualsiasi indicazione o riferimento all'avviso di accertamento.
In altri termini non vi è la prova che la raccomandata ed il relativo avviso di ricevimento si riferiscano proprio all'avviso di accertamento IMU n.1266 del 2024, difettando nella specie il collegamento tra la ricevuta postale e l'atto notificato.
Al contrario, sulla notifica del diverso atto di sollecito, inviato sempre a mezzo del servizio postale è ben presente il riferimento del sollecito all'accertamento presupposto. Ma la valida notificazione del sollecito non vale a sanare la nullità della notifica dell'avviso di accertamento.
Invero, l'intimazione può essere validamente emessa soltanto a seguito della notificazione del titolo esecutivo, che è costituito dall'avviso di accertamento.
In conclusione non vi è la prova che l'avviso di ricevimento della raccomandata, a mezzo della quale si assume che fu notificato l'avviso di accertamento, sia riconducibile all'accertamento medesimo.
Dunque l'intimazione risulta non legittimamente emessa, non essendo stata fornita la prova da parte dell'ente della riscossione dell'avvenuta notifica rituale dell'avviso di accertamento.
Alla soccombenza segue la condanna degli enti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto di intimazione impugnato;
b) Condanna in solido il Comune di Cancello e RN e la srl. Res Publica al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente Ricorrente_1, che liquida in E.300,00 incluso il CUT, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Caserta, il 2.2.2026
Il giudice monocratico