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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/12/2025, n. 3653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3653 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8311/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Giunta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8311/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BONATO GIOVANNI elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO, 15 00189 ROMA presso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 BONATO GIOVANNI elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO, 15 00189 ROMA presso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
” Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare che i ricorrenti e ) sono Parte_1 Parte_3
cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al
[...]
, in persona del Ministro protempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato CP_1
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei
pagina 1 di 9 registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. ……”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/06/2023 gli attori tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato a [...] (provincia di Parte_4
Reggio Emilia) in data 03/09/1871 emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.04).
Con decreto del 11/11/2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
09/12/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello
Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve Controparte_1
essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 05/12/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
“…. dai documenti allegati, tradotti e muniti di apostille, che:
- i ricorrenti sono tutti discendenti diretti di cittadino italiano, nato a [...]
Castelnovo di TT (provincia di Reggio Emilia) in data 03/09/1871 (v. all. 3).
- non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai Parte_4 naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione n. 000.331.003.601/2023, rilasciato dal Ministero della Giustizia
pagina 2 di 9 Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 4).
- ha contratto matrimonio con nella città di Araras Parte_4 Persona_1
(Brasile), in data 21/11/1903, come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio (v. all. 5).
- dall'unione coniugale tra e è nato in [...]_1 Persona_2 data 12/05/1905, nella città di Araras (Brasile), come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 6).
- ha contratto matrimonio con , in data 14/12/1929, nella Persona_2 Persona_3 città di Araras (Brasile) come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio (v. all. 7). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con Persona_3 il nome Persona_4
- dall'unione coniugale tra e è nata Persona_2 Persona_4
in data 29/08/1931, nella città di Araras (Brasile), come Persona_5 risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 8).
- dall'unione coniugale tra e è nato Persona_2 Per_3 Persona_4 [...]
in data 08/04/1936, nella città di Araras (Brasile), come risulta dal Persona_6 certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 9).
- ha contratto matrimonio con , in data Persona_5 Persona_7
03/02/1951, nella città di Araras (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 10). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con Persona_5 il nome . Parte_5
- dall'unione coniugale tra e è nata Parte_5 Persona_7
, in data 23/11/1960, nella città di Araras (Brasile), come Persona_8 risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 11).
- ha contratto matrimonio con , in Persona_8 Parte_3 data 10/09/1982, nella città di Araras (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 12). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il Persona_8 nome . Tuttavia, i coniugi si sono separati nella Parte_6 città di Araras (Brasile), in data 19/03/2004, Parte_6 tornerà a chiamarsi . Persona_8
- dall'unione coniugale tra e Parte_6 Parte_3
è nato in data [...], nella città di Araras
[...] Parte_3
(Brasile), come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 13).
pagina 3 di 9 - ha contratto matrimonio con , in data Persona_6 Persona_9
16/05/1959, nella città di Araras (Brasile) come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 14). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_9
Persona_10
- dall'unione coniugale tra e è nato Persona_6 Persona_10
in data 06/04/1963, nella città di Araras (Brasile), come Persona_11 risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 15).
- ha contratto matrimonio con in data Persona_11 Parte_7
08/12/1995, nella città di Araras (Brasile) come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 16). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Parte_7
Parte_8
- dall'unione coniugale tra e è nato Persona_11 Parte_8
in data 30/09/1997, nella città di Araras (Brasile), come risulta Parte_1 dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 17). Riassuntivamente, dalla sopra indicata linea di discendenza risulta, chiaramente, provato e incontroverso che: a) l'avo era sicuramente cittadino italiano per nascita, essendo nato in [...]
Italia, a Castelnovo di TT, (provincia di Reggio Emilia) in data 03/09/1871, non essendosi mai naturalizzato e non avendo mai rinunciato alla cittadinanza italiana. b) ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis al suo proprio Parte_4 figlio Persona_2
c) ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai suoi propri Persona_2 figli e Parte_5 Persona_6
d) ( ) ha trasmesso la cittadinanza italiana iure Persona_5 Per_8 sanguinis alla sua propria FI . Persona_8
e) ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis al Persona_8 suo proprio figlio (odierno ricorrente). Parte_3
f) ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis al suo Persona_6 proprio figlio Persona_11
g) ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis al suo Persona_11 proprio figlio (odierno ricorrente). ….” Parte_1
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito
Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando
pagina 4 di 9 l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, emerge documentalmente come entrambi i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Castelnovo di TT, in provincia di Reggio Emilia.
Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente Controparte_1
in data 24/10/2024.
[...]
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_1
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel pagina 5 di 9 diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e
Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n.
362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano nato a [...] Parte_4
TT (provincia di Reggio Emilia) in data 03/09/1871 il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti pagina 6 di 9 La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
pagina 7 di 9 Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
Parte_4
Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata il giorno Persona_5
29/08/1931 di talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della
Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
SULLE SPESE DI LITE
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
• Parte_1 pagina 8 di 9 • Parte_3
sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio.
Bologna, 16/12/2025
Il Giudice
dott. Massimo Giunta
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Giunta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8311/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BONATO GIOVANNI elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO, 15 00189 ROMA presso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 BONATO GIOVANNI elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO, 15 00189 ROMA presso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
” Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare che i ricorrenti e ) sono Parte_1 Parte_3
cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al
[...]
, in persona del Ministro protempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato CP_1
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei
pagina 1 di 9 registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. ……”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/06/2023 gli attori tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato a [...] (provincia di Parte_4
Reggio Emilia) in data 03/09/1871 emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.04).
Con decreto del 11/11/2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
09/12/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello
Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve Controparte_1
essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 05/12/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
“…. dai documenti allegati, tradotti e muniti di apostille, che:
- i ricorrenti sono tutti discendenti diretti di cittadino italiano, nato a [...]
Castelnovo di TT (provincia di Reggio Emilia) in data 03/09/1871 (v. all. 3).
- non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai Parte_4 naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione n. 000.331.003.601/2023, rilasciato dal Ministero della Giustizia
pagina 2 di 9 Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 4).
- ha contratto matrimonio con nella città di Araras Parte_4 Persona_1
(Brasile), in data 21/11/1903, come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio (v. all. 5).
- dall'unione coniugale tra e è nato in [...]_1 Persona_2 data 12/05/1905, nella città di Araras (Brasile), come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 6).
- ha contratto matrimonio con , in data 14/12/1929, nella Persona_2 Persona_3 città di Araras (Brasile) come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio (v. all. 7). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con Persona_3 il nome Persona_4
- dall'unione coniugale tra e è nata Persona_2 Persona_4
in data 29/08/1931, nella città di Araras (Brasile), come Persona_5 risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 8).
- dall'unione coniugale tra e è nato Persona_2 Per_3 Persona_4 [...]
in data 08/04/1936, nella città di Araras (Brasile), come risulta dal Persona_6 certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 9).
- ha contratto matrimonio con , in data Persona_5 Persona_7
03/02/1951, nella città di Araras (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 10). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con Persona_5 il nome . Parte_5
- dall'unione coniugale tra e è nata Parte_5 Persona_7
, in data 23/11/1960, nella città di Araras (Brasile), come Persona_8 risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 11).
- ha contratto matrimonio con , in Persona_8 Parte_3 data 10/09/1982, nella città di Araras (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 12). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il Persona_8 nome . Tuttavia, i coniugi si sono separati nella Parte_6 città di Araras (Brasile), in data 19/03/2004, Parte_6 tornerà a chiamarsi . Persona_8
- dall'unione coniugale tra e Parte_6 Parte_3
è nato in data [...], nella città di Araras
[...] Parte_3
(Brasile), come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 13).
pagina 3 di 9 - ha contratto matrimonio con , in data Persona_6 Persona_9
16/05/1959, nella città di Araras (Brasile) come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 14). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_9
Persona_10
- dall'unione coniugale tra e è nato Persona_6 Persona_10
in data 06/04/1963, nella città di Araras (Brasile), come Persona_11 risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 15).
- ha contratto matrimonio con in data Persona_11 Parte_7
08/12/1995, nella città di Araras (Brasile) come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 16). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Parte_7
Parte_8
- dall'unione coniugale tra e è nato Persona_11 Parte_8
in data 30/09/1997, nella città di Araras (Brasile), come risulta Parte_1 dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 17). Riassuntivamente, dalla sopra indicata linea di discendenza risulta, chiaramente, provato e incontroverso che: a) l'avo era sicuramente cittadino italiano per nascita, essendo nato in [...]
Italia, a Castelnovo di TT, (provincia di Reggio Emilia) in data 03/09/1871, non essendosi mai naturalizzato e non avendo mai rinunciato alla cittadinanza italiana. b) ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis al suo proprio Parte_4 figlio Persona_2
c) ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai suoi propri Persona_2 figli e Parte_5 Persona_6
d) ( ) ha trasmesso la cittadinanza italiana iure Persona_5 Per_8 sanguinis alla sua propria FI . Persona_8
e) ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis al Persona_8 suo proprio figlio (odierno ricorrente). Parte_3
f) ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis al suo Persona_6 proprio figlio Persona_11
g) ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis al suo Persona_11 proprio figlio (odierno ricorrente). ….” Parte_1
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito
Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando
pagina 4 di 9 l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, emerge documentalmente come entrambi i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Castelnovo di TT, in provincia di Reggio Emilia.
Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente Controparte_1
in data 24/10/2024.
[...]
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_1
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel pagina 5 di 9 diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e
Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n.
362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano nato a [...] Parte_4
TT (provincia di Reggio Emilia) in data 03/09/1871 il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti pagina 6 di 9 La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
pagina 7 di 9 Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
Parte_4
Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata il giorno Persona_5
29/08/1931 di talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della
Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
SULLE SPESE DI LITE
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
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sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio.
Bologna, 16/12/2025
Il Giudice
dott. Massimo Giunta
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