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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/05/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 767/2023 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall' avv. DARGENIO MICHELE CodiceFiscale_2
– ATTORE
CONTRO
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell' amministratore in carica , rappresentato e Controparte_2 difeso dall' avv. DONADIO LUCA – CONVENUTO
OGGETTO: impugnazione delibere assemblea condominio
CONCLUSIONI: come da note di p.c. in atti
I FATTI
1.a Con atto di citazione notificato il 13.3.2023, e Parte_1 Parte_2
, condòmini del condominio ”
[...] CP_1 Controparte_1
(in Castrovillari) hanno impugnato le delibere adottate dall' assemblea nelle date del 17.2.2023 (relativamente all' approvazione del bilancio consuntivo 2022 [primo punto all' OdG] e alla nomina del nuovo amministratore [terzo punto all' OdG]) e del 7.11.2022 (relativamente all' approvazione del bilancio consuntivo 2021
[primo punto all' OdG]).
1.b Con riferimento alla nomina del nuovo amministratore – adottata in data
17.2.2023 in favore di a fronte delle dimissioni dell' Controparte_2
amministratore in carica -, gli attori hanno Controparte_3 lamentato l' illegittimità della nomina in ragione del fatto che il è stato CP_2
revocato quale amministratore del condominio con decreto di questo CP_1
Tribunale del 10.4.2021 e che, quindi, non può essere rinominato.
1
1.c Con riferimento all' approvazione del bilancio consuntivo 2022, gli attori lamentano che vi sono inserite € 300,00 di spese legali e € 652,00 di spese di registrazione sentenza senza ulteriori indicazioni atte a verificarne l' effettiva debenza.
1.d Con riferimento, infine, all' approvazione del bilancio consuntivo 2021, gli attori lamentano che siano state imputate quali spese personali dei medesimi le spese postali e inoltre è esposto il compenso spettante al amministratore a CP_2
suo tempo revocato, senza che sia indicata la relativa fattura e in relazione ad attività asseritamente compiuta, almeno in parte, successivamente alla sua revoca.
2 Ha resistito alla domanda l' amministrazione condominiale, deducendo che: a) la domanda è improcedibile per l' irregolare esperimento della procedura obbligatoria di mediazione;
b) l' impossibilità per l' assemblea di reincaricare l' amministratore giudizialmente revocato (art. 1129 comma 13 CC) costituisce un impedimento solo temporaneo e, quindi, ben poteva l' assemblea conferire nuovo incarico al dopo che, a seguito della sua revoca, la carica aveva CP_2 investito altra persona;
c) l' inammissibilità dell' impugnativa delle delibere di approvazione dei bilanci, in quanto le delibere assembleari, in forza dell' art. 2379
CC, sono annullabili solo in ragione della mancata convocazione dell' assemblea, della mancanza del verbale e dell' impossibilità/illiceità dell' oggetto.
3 La causa, in assenza dell' assunzione di prove orali e all' esito della produzione delle memorie ex art. 189 comma 1 CPC come riformulato dal ,
è stato assunto in decisione all' udienza del 14.4.2025.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
4 In rito, va disattesa l' eccezione, sollevata dal convenuto, di CP_1 improcedibilità della domanda per l' irregolare espletamento del procedimento di mediazione ex d. lvo n. 28/2010.
Con riferimento all' impugnazione della delibera del 17.2.2023, il CP_1 lamenta che non v' è prova della tempestività della domanda di mediazione (ossia l' osservanza del termine di 30 giorni ex art. 1137 CC, implicitamente richiamato dall' art. 8 comma 2 d. lvo n. 28/2010), in quanto la data del 9.3.2023 indicata nella domanda non è resa certa dalla protocollazione della domanda medesima.
Senonché, pur in assenza di protocollo, è in atti la raccomandata datata
10.3.2023, con la relativa ricevuta di spedizione del 13 successivo, che menziona
2 la detta domanda e comunica al la data del primo incontro di CP_1
mediazione (vedi documento 5 allegato a memoria attorea depositata il 7.7.2023):
è quindi certo che, per lo meno alla data del 13.3.2023 (e quindi entro il termine di
30 giorni suindicato), la domanda di mediazione degli odierni attori era stata inoltrata.
Con riferimento all' impugnazione della delibera del 7.11.2022, il CP_1 lamenta che il verbale dell' incontro dinanzi al mediatore rechi una data
(10.2.2022) addirittura anteriore a quella della delibera assembleare (adottata il
7.11.2022). Senonché, appare evidente, sulla scorta delle altre risultanze documentali, che la data indicata nel verbale dell' incontro di mediazione reca un evidente errore materiale in riferimento all' anno (“2022” anziché “2023”): di qui, l' inconsistenza della doglianza.
5 Passando al merito della causa, la domanda di annullamento della delibera del
17.2.2023 nella parte in cui ha nominato (nuovamente) amministratore il dott.
è infondata. Controparte_2
Sebbene egli sia stato revocato con decreto del 10.4.2021 per la commissione di gravi irregolarità (nella specie, il ripetuto rifiuto di convocare l' assemblea per la revoca dell' amministratore in carica e per la nomina del nuovo art. 1129 comma
12 n. 1 CC), l' assemblea ebbe a nominare in sua sostituzione la dott.ssa
. Al riguardo, lo scrivente giudice aderisce al Controparte_3
principio interpretativo secondo cui << in caso di revoca dell'amministratore da parte dell'autorità giudiziaria, l' avverbio “nuovamente” che, ai sensi del novellato comma 13 dell' art. 1129 c.c., impedisce la nomina, da parte dell'assemblea, dell'amministratore revocato, va riferito all'immediata rinnovazione della nomina e non può trasformarsi, per l'assemblea, in una limitazione sine die della libertà decisionale e, per l'amministratore di condominio, in una sanzione a tempo indeterminato, in palese violazione del principio di proporzionalità laddove non si tenga conto degli specifici motivi, più o meno gravi, che abbiano condotto alla revoca Tribunale>> (Tribunale Trieste, 11/12/2018, n.729; conformi Tribunale
Velletri sez. I, 30/10/2017, n. 3061). Pertanto, considerati la consistenza della
“grave irregolarità” che aveva determinato illo tempore la revoca giudiziale e il successivo espletamento delle funzioni amministrative da parte di altro professionista, la dott.ssa , il riconferimento della carica in capo al Persona_1 dott. deve reputarsi una facoltà pienamente legittima dell' assemblea CP_2
3 dei condòmini. Né tale legittimità può dirsi inficiata dal fatto che la dott.ssa sia la moglie del dott. infatti, ove si sostenesse che CP_3 CP_2
questa sia stata la longa manus del e che quindi la revoca giudiziale CP_2 sia stata in tal modo aggirata, tale assunto avrebbe giustificato a suo tempo l' impugnazione della delibera di nomina della (nella specie non CP_3 esperita), ma non può oggi giustificare l' impugnazione della nomina del
CP_2
6.a Le impugnazioni delle delibere di approvazione del bilancio consuntivo 2021 e del bilancio consuntivo 2022, adottate dalle assemblee tenutesi rispettivamente il
7.11.2022 il 17.2.2023, sono per contro fondate.
Premessa l' inconferenza del riferimento, operato dalla difesa del , CP_1 alla limitatezza dei motivi di impugnazione di cui all' art. 2379 CC (norma dettata per le assemblee delle società), va osservato in diritto che il bilancio consuntivo – nominato dal CC <rendiconto condominiale >> - si compone di: 1) registro di contabilità, 2) riepilogo finanziario, 3) nota sintetica esplicativa della gestione con l' indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti (art. 1130 bis
CC). Trattasi di documenti che, unitamente alle pezze giustificative (ostensibili dall' amministratore a richiesta dei condòmini) consentono ai medesimi condòmini di valutare con consapevolezza la gestione amministrativa espletata nell' anno di riferimento. Il bilancio condominiale, pur se non soggetto al rigorismo del bilancio delle società, in ogni caso <deve essere intellegibile, al fine di consentire ai condomini di poter controllare le voci di entrata e di spesa, anche con riferimento alla specificità delle partite, posto che tale ultimo requisito, come si desume dagli artt. 263 e 264 c.p.c., che prevedono disposizioni applicabili anche al rendiconto sostanziale, costituisce il presupposto fondamentale perché possano essere contestate, appunto, le singole partite (Tribunale Torre Annunziata sez. I,
06/08/2024, n. 2345). D' altro canto, la consapevolezza dell' esame e dell' approvazione del bilancio appare un dato ancor più necessitato alla luce dell' impossibilità per i condòmini, in sede di successiva riscossione delle quote condominiali, di contestare la giustezza e l' effettività delle spese rendicontate (<< nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso, ex art. 63 disp. att. c.c., per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità della deliberazione assembleare a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale delibera, dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale, mentre non
4 assumono rilievo le contestazioni del condomino intimato circa la consistenza probatoria dei documenti giustificativi delle spese rendicontate, dovendo gli stessi essere controllati in sede di approvazione e di eventuale impugnazione del bilancio>>, così Cass. sez. II^, 02/02/2025, n. 2460).
6.b Ebbene, i rendiconti prodotti dall' amministratore nel presente giudizio consistono in meri riepiloghi finanziari che, come tali, non consentono la consapevole valutazione degli atti gestori e, in particolare, la correttezza delle poste e delle relative imputazioni specificamente impugnate dagli odierni attori.
Con particolare riferimento poi alla posta del compenso spettante al dott. esposta nel consuntivo 2021, dalla lettura della delibera di CP_2
approvazione del 7.11.2022 si evince chiaramente la sua scorrettezza contabile, posto che l' amministratore dott.ssa ha espressamente dichiarato in CP_3
assemblea, in risposta alla richiesta di delucidazioni avanzata dal che la Pt_1 voce esposta <è la somma dell' onorario del precedente amministratore [dott.
e dell' attuale [dott.ssa ]>>. CP_2 CP_3
7 Quanto esposto rende ragione dell' accoglimento della domanda attorea, limitatamente alla declaratoria di annullamento delle delibere di approvazione del bilancio consuntivo 2021 e del bilancio consuntivo 2022.
8 La parziale soccombenza degli attori e la loro mancata partecipazione all' assemblea del 17.2.2023 sono gravi ragioni di compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1
, così provvede in parziale accoglimento della domanda:
[...]
a) Annulla la delibera assembleare del 17.2.2023 nella parte in cui approva il bilancio consuntivo 2022;
b) Annulla la delibera assembleare del 7.11.2022 nella parte in cui approva il bilancio consuntivo 2021;
c) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Castrovillari, in data 08/05/2025
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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