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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 22/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1559/2022 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1559/2022 RG
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto Parte_1 C.F._1
introduttivo, dagli Avv. Benedetto Gargani e Guido Gargani, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Roma, viale di Villa Grazioli n. 15;
OPPONENTE
E
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi, per procura a margine della comparsa di costituzione, C.F._3
dall'Avv. Giuseppe La Spina (C.F. ), presso il cui studio in Borgo Trevi, P.zza della C.F._4
Concordia n. 12 sono elettivamente domiciliati;
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
Conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis:
− sospendere la procedura esecutiva ex art. 612 c.p.c., avente n. RGE 349/2021, promossa dai sigg. e Controparte_1 pagina 1 di 7 nei confronti del sig. Controparte_2 Parte_1
− revocare la sopra citata ordinanza del 15 luglio 2022 pronunciata dal Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa Cipolloni, nell'ambito della procedura esecutiva ex art. 612 c.p.c., avente n. RGE 349/2021, comunicata il 16 luglio 2022;
− con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Conclusioni di parte convenuta: “si conclude perché l'adito Tribunale, preliminarmente, rigetti la domanda di sospensiva
e, nel merito, l'opposizione, poiché inammissibile e/o, in subordine, infondata per i motivi sopra espressi, con condanna dell'opponente al risarcimento del danno, sia da lite temeraria, da liquidare equitativamente, ex art. 96 c.p.c., nella somma che risulterà di giustizia, sia ex art. 614bis c.p.c., da ritardo nell'esecuzione del giudicato, da liquidare fino a quando il non si sarà conformato agli obblighi come disposti nei titoli esecutivi azionati, il tutto oltre accessori (svalutazione ed Pt_1
interessi) come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ha convenuto dinanzi a questo giudice e Parte_1 Controparte_2 CP_1
per ottenere l'accertamento della nullità/illegittimità dell'ordinanza adottata dal g.e. in data
[...]
15/07/2022 con la quale venivano determinate le modalità di esecuzione di un provvedimento giurisdizionale di condanna a obblighi di fare.
In particolare, l'attore ha esposto che nell'ambito di un procedimento ex art. 612 c.p.c., istaurato dagli odierni convenuti, su istanza di quest'ultimi il g.e. disponeva (con riferimento alle modalità di esecuzione degli obblighi di fare stabiliti nella sentenza n. 605/2016 del Tribunale di Spoleto e nella successiva sentenza n. 263/2019 della Corte di Appello di Perugia): “letta la sentenza di primo grado, letto l'appello CP_1
e da ultimo letta la sentenza di appello, rileva che il giudice di provenienza ha inteso il voluto interpretare il problema del cancello come integralmente inteso sia carrabile che pedonale, dunque, dispone che il resistente consegni le chiavi del cancello carrabile al ricorrente o diversamente che tale cancello venga eliminato”. Ha, dunque, impugnato detta ordinanza dinanzi all'intestato Tribunale, con la proposizione del presente giudizio di merito, in quanto il g.e. avrebbe mal interpretato quanto disposto nei titoli esecutivi richiamati, i quali si limitavano a riconoscere la possibilità di accesso pedonale degli odierni convenuti, tramite il cancello suddetto.
pagina 2 di 7 Si sono costituiti i convenuti, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della presente domanda di merito ex art. 616 c.p.c., in quanto non preceduta dalla indispensabile fase sommaria dinanzi al g.e. mediante presentazione di ricorso in opposzione ex art. 617 c.p.c.; nel merito, ha ribadito l'infondatezza della medesima opposizione.
All'esito della prima udienza sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; poi, non ritenuta necessaria istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza, tenutasi ex art. 127ter
c.p.c., il 26/11/2024, all'esito della quale la medesima è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La fondatezza dell'eccezione pregiudiziale di rito sollevata dai convenuti rende necessario il suo prioritario esame e comporta l'assorbimento delle altre censure proposte dall'attore.
In proposito, devesi evidenziare come non possa essere revocato in dubbio che il provvedimento del g.e. oggi impugnato avrebbe dovuto essere censurato attraverso lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
Ciò posto, la domanda dell'attore pare inammissibile.
In primo luogo, vale evidenziare come la suddetta opposizione, come previsto chiaramente dal codice, avrebbe dovuto proporsi al giudice delle esecuzioni;
l'art. 617 c.p.c. al secondo comma dispone in modo cristallino che “Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione
e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”. Pertanto, l'introduzione del presente ordinario giudizio di cognizione appare del tutto inammissibile, in quanto proposto direttamente a un giudice non competente funzionalmente, ovvero, come affermato dalla Suprema Corte l'atto introduttivo del presente giudizio è da ritenersi nullo.
pagina 3 di 7 Sul punto si veda, infatti, Cass. civ. Sez. III Sent., 11/10/2018, n. 25170, la quale ha affermato che “La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena”.
Né appare possibile giungere alla sanatoria di tale vizio, secondo il percorso indicato dalla medesima sentenza, la quale afferma che “L'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt.
615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c..) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile) è nullo, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità, o su richiesta della parte opponente;
in tal caso, la sanatoria opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione
ovvero dalla data, se anteriore, della richiesta dell'opponente; laddove il mancato tempestivo inserimento nel fascicolo dell'esecuzione non sia imputabile alla parte opponente ma ad un errore della cancelleria, gli effetti della proposizione della domanda resteranno quelli del deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario, tenuto conto che la cancelleria è tenuta ad inserire nel fascicolo dell'esecuzione tutti gli atti che siano oggettivamente interpretabili come diretti al giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla loro forma o dalla loro iscrizione a ruolo”.
Ebbene, nel caso di specie, in assenza di domanda di trasmissione della parte, neppure l'intervento giudiziale avrebbe potuto sanare l'ulteriore vizio processuale costituito dalla tardività del rimedio;
invero,
pagina 4 di 7 poiché il sopra indicato strumento processuale (opposizione ex art. 617 c.p.c.) avrebbe dovuto essere utilizzato entro i termini di decadenza previsti dalla normativa sopra richiamata, appunto 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento del g.e. che si intendeva impugnare (06/03/2023), l'eventuale trasmissione degli atti al g.e. da parte dello scrivente non avrebbe rimesso in termine lo stesso.
In secondo luogo, sullo specifico tema dell'impugnazione delle ordinanze del g.e. in materia di determinazione delle modalità di esecuzione di un obbligo di fare, la prevalente giurisprudenza di legittimità pare sostenere l'ammissibilità del solo strumento di cui all'art. 617 c.p.c..
Si veda, sul punto, Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 09/07/2020, n. 14604, la quale ha affermato “In tema di esecuzione di obblighi di fare e di non fare, l'impugnazione, da parte del creditore procedente, dell'ordinanza di liquidazione delle spese a carico del debitore esecutato, pronunciata in caso di estinzione atipica del procedimento esecutivo, va proposta non già nelle forme dell'opposizione al decreto ingiuntivo, bensì con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che costituisce il rimedio tipico per contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione regolanti l'andamento del relativo processo”. Ancora, nell'escludere l'ammissibilità dell'appello, la Suprema Corte indica quali siano gli strumenti utilizzabili nel caso in esame;
si veda Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 08/05/2018, n. 10946: “In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è appellabile ma reclamabile ex art. 624 c.p.c. ove tale decisione sia stata presa solo in vista di una mera sospensione della procedura (che resta pendente) in attesa dell'esito del giudizio di merito da instaurare, mentre è opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ove abbia dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo.
In nessun caso è possibile la proposizione dell'appello” (conf. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 24/07/2023, n. 22010;
Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 28/06/2019, n. 17440).
Né può sostenersi che, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata sia fuoriuscita dalla funzione che le è propria, andando a dirimere una controversia fra le parti (già definita con sentenza passata in giudicato della Corte di Appello), essendosi limitata a interpretare il disposto delle suddette pronunce;
non risulta conferente, sul punto, l'orientamento giurisprudenziale citato dall'attore medesimo.
pagina 5 di 7 Peraltro, la bontà di tali conclusioni risulta confermata dal rigetto dell'appello proposto avverso tale ordinanza e dall'ammissibilità della opposizione ex art. 617 c.p.c. contemporaneamente proposta al presente giudizio di merito;
sarà quella la sede in cui vagliare la fondatezza delle censure mosse dal Pt_1
all'ordinanza del g.e. in questione.
Alla luce di tali considerazioni la domanda proposta deve ritenersi inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e della semplicità delle questioni affrontate, che legittimano l'utilizzo dei parametri minimi dello scaglione di riferimento
(indeterminabile – complessità bassa).
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c., alla luce del quadro giurisprudenziale sul punto, né quelli per l'emissione della condanna ex art. 614bis c.p.c., preclusa al
Tribunale nella presente sede, dovendosi formulare tale istanza (non richiesta in sede di cognizione) al giudice delle esecuzioni (art. 614bis co. 2 c.p.c.: “Se non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento è determinata dal giudice dell'esecuzione, su ricorso dell'avente diritto, dopo la notificazione del precetto”).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
▪ Dichiara l'inammissibilità della domanda proposta;
▪ condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite che liquida, ai sensi del d.m. 55/2014 così come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi € 2.540,00 (euro
460,00 per fase di studio, euro 389,00 per fase introduttiva, euro 840,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 851,00 per fase decisionale) oltre accessori di legge.
pagina 6 di 7 Spoleto, 21/02/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 7 di 7
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1559/2022 RG
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto Parte_1 C.F._1
introduttivo, dagli Avv. Benedetto Gargani e Guido Gargani, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Roma, viale di Villa Grazioli n. 15;
OPPONENTE
E
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi, per procura a margine della comparsa di costituzione, C.F._3
dall'Avv. Giuseppe La Spina (C.F. ), presso il cui studio in Borgo Trevi, P.zza della C.F._4
Concordia n. 12 sono elettivamente domiciliati;
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
Conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis:
− sospendere la procedura esecutiva ex art. 612 c.p.c., avente n. RGE 349/2021, promossa dai sigg. e Controparte_1 pagina 1 di 7 nei confronti del sig. Controparte_2 Parte_1
− revocare la sopra citata ordinanza del 15 luglio 2022 pronunciata dal Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa Cipolloni, nell'ambito della procedura esecutiva ex art. 612 c.p.c., avente n. RGE 349/2021, comunicata il 16 luglio 2022;
− con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Conclusioni di parte convenuta: “si conclude perché l'adito Tribunale, preliminarmente, rigetti la domanda di sospensiva
e, nel merito, l'opposizione, poiché inammissibile e/o, in subordine, infondata per i motivi sopra espressi, con condanna dell'opponente al risarcimento del danno, sia da lite temeraria, da liquidare equitativamente, ex art. 96 c.p.c., nella somma che risulterà di giustizia, sia ex art. 614bis c.p.c., da ritardo nell'esecuzione del giudicato, da liquidare fino a quando il non si sarà conformato agli obblighi come disposti nei titoli esecutivi azionati, il tutto oltre accessori (svalutazione ed Pt_1
interessi) come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ha convenuto dinanzi a questo giudice e Parte_1 Controparte_2 CP_1
per ottenere l'accertamento della nullità/illegittimità dell'ordinanza adottata dal g.e. in data
[...]
15/07/2022 con la quale venivano determinate le modalità di esecuzione di un provvedimento giurisdizionale di condanna a obblighi di fare.
In particolare, l'attore ha esposto che nell'ambito di un procedimento ex art. 612 c.p.c., istaurato dagli odierni convenuti, su istanza di quest'ultimi il g.e. disponeva (con riferimento alle modalità di esecuzione degli obblighi di fare stabiliti nella sentenza n. 605/2016 del Tribunale di Spoleto e nella successiva sentenza n. 263/2019 della Corte di Appello di Perugia): “letta la sentenza di primo grado, letto l'appello CP_1
e da ultimo letta la sentenza di appello, rileva che il giudice di provenienza ha inteso il voluto interpretare il problema del cancello come integralmente inteso sia carrabile che pedonale, dunque, dispone che il resistente consegni le chiavi del cancello carrabile al ricorrente o diversamente che tale cancello venga eliminato”. Ha, dunque, impugnato detta ordinanza dinanzi all'intestato Tribunale, con la proposizione del presente giudizio di merito, in quanto il g.e. avrebbe mal interpretato quanto disposto nei titoli esecutivi richiamati, i quali si limitavano a riconoscere la possibilità di accesso pedonale degli odierni convenuti, tramite il cancello suddetto.
pagina 2 di 7 Si sono costituiti i convenuti, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della presente domanda di merito ex art. 616 c.p.c., in quanto non preceduta dalla indispensabile fase sommaria dinanzi al g.e. mediante presentazione di ricorso in opposzione ex art. 617 c.p.c.; nel merito, ha ribadito l'infondatezza della medesima opposizione.
All'esito della prima udienza sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; poi, non ritenuta necessaria istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza, tenutasi ex art. 127ter
c.p.c., il 26/11/2024, all'esito della quale la medesima è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La fondatezza dell'eccezione pregiudiziale di rito sollevata dai convenuti rende necessario il suo prioritario esame e comporta l'assorbimento delle altre censure proposte dall'attore.
In proposito, devesi evidenziare come non possa essere revocato in dubbio che il provvedimento del g.e. oggi impugnato avrebbe dovuto essere censurato attraverso lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
Ciò posto, la domanda dell'attore pare inammissibile.
In primo luogo, vale evidenziare come la suddetta opposizione, come previsto chiaramente dal codice, avrebbe dovuto proporsi al giudice delle esecuzioni;
l'art. 617 c.p.c. al secondo comma dispone in modo cristallino che “Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione
e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”. Pertanto, l'introduzione del presente ordinario giudizio di cognizione appare del tutto inammissibile, in quanto proposto direttamente a un giudice non competente funzionalmente, ovvero, come affermato dalla Suprema Corte l'atto introduttivo del presente giudizio è da ritenersi nullo.
pagina 3 di 7 Sul punto si veda, infatti, Cass. civ. Sez. III Sent., 11/10/2018, n. 25170, la quale ha affermato che “La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena”.
Né appare possibile giungere alla sanatoria di tale vizio, secondo il percorso indicato dalla medesima sentenza, la quale afferma che “L'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt.
615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c..) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile) è nullo, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità, o su richiesta della parte opponente;
in tal caso, la sanatoria opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione
ovvero dalla data, se anteriore, della richiesta dell'opponente; laddove il mancato tempestivo inserimento nel fascicolo dell'esecuzione non sia imputabile alla parte opponente ma ad un errore della cancelleria, gli effetti della proposizione della domanda resteranno quelli del deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario, tenuto conto che la cancelleria è tenuta ad inserire nel fascicolo dell'esecuzione tutti gli atti che siano oggettivamente interpretabili come diretti al giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla loro forma o dalla loro iscrizione a ruolo”.
Ebbene, nel caso di specie, in assenza di domanda di trasmissione della parte, neppure l'intervento giudiziale avrebbe potuto sanare l'ulteriore vizio processuale costituito dalla tardività del rimedio;
invero,
pagina 4 di 7 poiché il sopra indicato strumento processuale (opposizione ex art. 617 c.p.c.) avrebbe dovuto essere utilizzato entro i termini di decadenza previsti dalla normativa sopra richiamata, appunto 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento del g.e. che si intendeva impugnare (06/03/2023), l'eventuale trasmissione degli atti al g.e. da parte dello scrivente non avrebbe rimesso in termine lo stesso.
In secondo luogo, sullo specifico tema dell'impugnazione delle ordinanze del g.e. in materia di determinazione delle modalità di esecuzione di un obbligo di fare, la prevalente giurisprudenza di legittimità pare sostenere l'ammissibilità del solo strumento di cui all'art. 617 c.p.c..
Si veda, sul punto, Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 09/07/2020, n. 14604, la quale ha affermato “In tema di esecuzione di obblighi di fare e di non fare, l'impugnazione, da parte del creditore procedente, dell'ordinanza di liquidazione delle spese a carico del debitore esecutato, pronunciata in caso di estinzione atipica del procedimento esecutivo, va proposta non già nelle forme dell'opposizione al decreto ingiuntivo, bensì con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che costituisce il rimedio tipico per contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione regolanti l'andamento del relativo processo”. Ancora, nell'escludere l'ammissibilità dell'appello, la Suprema Corte indica quali siano gli strumenti utilizzabili nel caso in esame;
si veda Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 08/05/2018, n. 10946: “In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è appellabile ma reclamabile ex art. 624 c.p.c. ove tale decisione sia stata presa solo in vista di una mera sospensione della procedura (che resta pendente) in attesa dell'esito del giudizio di merito da instaurare, mentre è opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ove abbia dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo.
In nessun caso è possibile la proposizione dell'appello” (conf. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 24/07/2023, n. 22010;
Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 28/06/2019, n. 17440).
Né può sostenersi che, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata sia fuoriuscita dalla funzione che le è propria, andando a dirimere una controversia fra le parti (già definita con sentenza passata in giudicato della Corte di Appello), essendosi limitata a interpretare il disposto delle suddette pronunce;
non risulta conferente, sul punto, l'orientamento giurisprudenziale citato dall'attore medesimo.
pagina 5 di 7 Peraltro, la bontà di tali conclusioni risulta confermata dal rigetto dell'appello proposto avverso tale ordinanza e dall'ammissibilità della opposizione ex art. 617 c.p.c. contemporaneamente proposta al presente giudizio di merito;
sarà quella la sede in cui vagliare la fondatezza delle censure mosse dal Pt_1
all'ordinanza del g.e. in questione.
Alla luce di tali considerazioni la domanda proposta deve ritenersi inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e della semplicità delle questioni affrontate, che legittimano l'utilizzo dei parametri minimi dello scaglione di riferimento
(indeterminabile – complessità bassa).
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c., alla luce del quadro giurisprudenziale sul punto, né quelli per l'emissione della condanna ex art. 614bis c.p.c., preclusa al
Tribunale nella presente sede, dovendosi formulare tale istanza (non richiesta in sede di cognizione) al giudice delle esecuzioni (art. 614bis co. 2 c.p.c.: “Se non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento è determinata dal giudice dell'esecuzione, su ricorso dell'avente diritto, dopo la notificazione del precetto”).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
▪ Dichiara l'inammissibilità della domanda proposta;
▪ condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite che liquida, ai sensi del d.m. 55/2014 così come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi € 2.540,00 (euro
460,00 per fase di studio, euro 389,00 per fase introduttiva, euro 840,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 851,00 per fase decisionale) oltre accessori di legge.
pagina 6 di 7 Spoleto, 21/02/2025
Il giudice
Federico Falfari
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