CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verbania, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verbania |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERBANIA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
OL ROBERTO, Presidente
NI NI, EL
LA MONACA ALESSANDRO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 63/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7X01CV00104 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7X01CV00104 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7X01CV00104 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullare l'atto impugnato;
Con vittoria di spese da liquidarsi secondo i criteri di calcolo stabiliti dal D.M. Min Giustizia n. 140/2012
Resistente/Appellato: Respingersi il ricorso con condanna della Ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12 settembre 2025 la sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'atto in epigrafe;
in data 7 novembre 2025, l' Ufficio si è costituito in giudizio, depositando proprie controdeduzioni;
in data 9 dicembre 2025, la Ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
con provvedimento del 13 gennaio 2026, l'Ufficio, esaminata la documentazione prodotta in giudizio e valutate le argomentazioni e la ricostruzione proposte nella memoria da ultimo depositata, ha disposto l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento;
essendo pertanto, cessata la materia del contendere le parti sottoscrivevano apposita istanza in segno di accettazione per la compensazione delle spese di giudizio in data 23 Giugno l'Agenzia delle Entrate depositava apposita richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere
MOTIVI DELLA DECISIONE
(La Corte, preso atto di quanto sopra, verificata la documentazione prodotta che comporta l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 48, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinta per cessata materia del contendere.
Sese compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERBANIA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
OL ROBERTO, Presidente
NI NI, EL
LA MONACA ALESSANDRO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 63/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7X01CV00104 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7X01CV00104 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7X01CV00104 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullare l'atto impugnato;
Con vittoria di spese da liquidarsi secondo i criteri di calcolo stabiliti dal D.M. Min Giustizia n. 140/2012
Resistente/Appellato: Respingersi il ricorso con condanna della Ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12 settembre 2025 la sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'atto in epigrafe;
in data 7 novembre 2025, l' Ufficio si è costituito in giudizio, depositando proprie controdeduzioni;
in data 9 dicembre 2025, la Ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
con provvedimento del 13 gennaio 2026, l'Ufficio, esaminata la documentazione prodotta in giudizio e valutate le argomentazioni e la ricostruzione proposte nella memoria da ultimo depositata, ha disposto l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento;
essendo pertanto, cessata la materia del contendere le parti sottoscrivevano apposita istanza in segno di accettazione per la compensazione delle spese di giudizio in data 23 Giugno l'Agenzia delle Entrate depositava apposita richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere
MOTIVI DELLA DECISIONE
(La Corte, preso atto di quanto sopra, verificata la documentazione prodotta che comporta l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 48, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinta per cessata materia del contendere.
Sese compensate.