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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Messina, dott. Massimo Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa per opposizione a pignoramento presso terzi iscritta al n.
2094/2023 R.G.
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA Parte_1
, elettivamente domiciliata in Patti (ME), Via Trieste, n. 26, P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Scarcella Attilio, cod. fisc. , CodiceFiscale_1
dal quale, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Scarcella Enza, cod. fisc.
, è rappresentata e difesa giusta CodiceFiscale_2
OPPONENTE
E
, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar Controparte_1
n. 14 - 00142, (C.F./P.I.: ), in persona del Direttore e/o legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via
Consolare Valeria n. 81 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Pavone (C.F.
) che la rappresenta e difende. CodiceFiscale_3
1
I.N.A.I.L. (C.F.: ), in persona del per la P.IVA_3 Parte_2
Sicilia, legale rappresentante pro tempore, Dott. Parte_3
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti Notaio Persona_1
di Palermo del 31.01.2024, repertorio n. 3013 e raccolta n. 2249, registrata a
Palermo il 25.02.2024 al n. 23769/IT, dall'Avv. Raffaela Fabbi (C.F.
), elettivamente domiciliata a Messina presso C.F._4
l'Avvocatura Distrettuale Inail
Ministero dell'Interno e per la , ciascuno in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex R.D.
n.1611/1933 dall'Avvocatura dello Stato (c.f. presso il cui C.F._5
Ufficio Distrettuale di Messina, in Via dei Mille is. 221 è ope legis domiciliato.
RESISTENTI
Camera di Commercio di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, Piazza Cavallotti, 3
RESISTENTE CONTUMACE
NEI CONFRONTI
in persona del sindaco pro tempore Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4 maggio 2023, notificato unitamente al decreto di fissazione udienza in data 25 maggio 2023, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a seguito di sentenza n.
88/2023 della Corte d'Appello di Messina, riassumeva il giudizio ex art. 615
e 617 c.p.c., di opposizione avverso il pignoramento di crediti verso terzi
Ordine di pagamento ex art. 48 bis e 72 bis DPR 602/73” notificato il
21/12/2012 al terzo per un ammontare di € 34.071.21. Controparte_3
Parte opponente eccepiva la prescrizione dei crediti sottesi all'atto di pignoramento, nonché la regolarità formale del titolo e della procedura per omessa
2
notifica degli atti propedeutici alla iscrizione a ruolo, quindi chiedeva all'adito
Tribunale: 1) Nel merito accogliere la presente opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi e, per l'effetto, dichiarare improcedibile e/o inefficace l'atto di pignoramento Pa presso terzi notificato alla ditta e al Terzo Comune di Messina;
2) Parte_1
Per l'effetto ordinare all'Agente della Riscossione la restituzione in favore dell'opponente, delle somme versate dal terzo pignorato, 3) Controparte_3
Ritenere e dichiarare che per tutti i motivi sopra esposti, non è Parte_1 tenuta al pagamento della somma richiesta dalla pari ad €. Controparte_4
37.245,36, richiesta con il pignoramento e le intimazioni opposte. 4) In subordine nelle denegata ipotesi di parziale accoglimento della presente disporre la riduzione al reale dovuto. 5) Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.
Si costituiva l' , in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t. che, preliminarmente eccepiva l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione, quindi contestava le deduzioni di parte ricorrente e chiedeva: 1) Dichiarare l'estinzione del giudizio per le ragioni esposte in narrativa
2) Ritenere e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e di competenza e comunque la inammissibilità per tardiva proposizione dell'opposizione ex art. 617
c.p.c. per le ragioni esposte nel motivo di appello sub II); 3) Ritenere e dichiarare che per le tasse ed imposte erariali il termine di prescrizione è decennale e nel caso in specie nessuna prescrizione è comunque maturata per le ragioni esposte nel motivo di appello sub III); 4) Ritenere e dichiarare inammissibile ed infondata l'opposizione avversaria nella parte in cui controparte pretende la condanna della società di riscossione alla restituzione delle somma di € 37.245,36 oltre interessi pignorata presso il terzo e da quest'ultimo pagate, per le ragioni esposte nel motivo di appello sub III); 5) Ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto l'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. promossa da controparte per le ragioni esposte in atti e per l'effetto, disattendere e/o rigettare tutte le domande, eccezioni e difese formulate ex adverso, con ogni conseguente statuizione di legge.
Con vittoria di spese e compensi.
3 Con comparsa di risposta si costituiva l'I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante p.t., che contestava l'eccezione di prescrizione e rilevava che la cartella esattoriale azionata era stata saldata con pagamento effettuato presso il concessionario in data 28.03.2013. pertanto chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Con comparsa di risposta depositata in data 31.01.2024, si costituivano il
Ministero dell'Interno e la , in persona dei rispettivi Controparte_2
rappresentanti legali p.t., eccependo la carenza di legittimazione passiva, posto che i verbali di accertamento di infrazione erano stati elevati dal Corpo di Polizia Municipale di Messina, con la conseguenza che unico legittimato a contraddire era il . CP_3 CP_3
Nessuno si costituiva per il e per la Camera di Controparte_3
Commercio di Messina.
Susseguitesi le fasi processuali, la causa veniva rinviata all'udienza del
16.01.2025 per la decisione.
************
Verificata la regolarità delle notifiche, si dichiara la contumacia del
[...]
e della Camera di Commercio di Messina. CP_3
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di tardività della riassunzione.
Ai sensi degli articoli 615 e 617 c.p.a. l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi deve proporsi con atto di citazione.
In caso di errore sulla forma dell'atto introduttivo dei giudizi di opposizione, la giurisprudenza ha ribadito che, qualora l'instaurazione del giudizio sia assoggettata ad un termine di decadenza, la tempestività dell'atto introduttivo deve essere valutata non già secondo il modello erroneamente utilizzato, ma seguendo le regole di quello che avrebbe dovuto correttamente impiegarsi. Ciò in applicazione del principio sancito dall'art. 156 c.p.c., ovvero della sanatoria della nullità formale per raggiungimento dello scopo.
Scopo dell'atto di citazione è quello di proporre una domanda giudiziale e
4 contestualmente di chiamare il convenuto perché possa difendersi. La tempestività dell'atto di citazione si valuta in relazione alla data di notifica o, comunque, di consegna agli ufficiali giudiziari per l'esecuzione della notifica.
Ne consegue che l'errore nella scelta della forma dell'atto introduttivo, ricorso invece che citazione, potrà dirsi irrilevante solo con notifica del ricorso unitamente al decreto di fissazione udienza entro il termine di decadenza dell'atto di citazione. Analogamente, in altra materia, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 2907 del 10.02.2014, hanno stabilito che il vizio in questione potrebbe essere suscettibile di sanatoria, ai sensi dell'articolo 156 del C.p.c., alla condizione che nel termine previsto dalla legge, ossia trenta giorni dalla delibera condominiale, l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma notificato alla controparte.
Nel caso in questione, ciò che rileva ai fini della valutazione della tempestività della riassunzione del giudizio, è pertanto la data di notifica del ricorso ai convenuti. Il ricorso, con il decreto di fissazione udienza, è stato notificato ai convenuti in data 25.05.2023, ben oltre il termine di mesi tre per la riassunzione fissato in sentenza d'appello (depositata il 6 febbraio 2023). Il ricorso, pertanto, è nullo per tardività.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014, in considerazione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando dichiara inammissibile l'opposizione per tardività della riassunzione del giudizio.
Condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore al pagamento, in favore di , delle Controparte_5
5 spese di giudizio che si liquidano in €. 1.700,00 (€. 460 studio;
€. 389,00 introduttiva;
€. 861 decisionale), oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento, in favore del Parte_4
delle spese di giudizio che si liquidano in €. 849,00 (€. 460 studio;
€.
[...]
389,00 introduttiva), oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Compensa le spese tra parte opponente e l'I.N.A.I.L.
Messina, 20.01.2025
IL Giudice
Dott. Massimo Morgia
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