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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 403/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente RICCIARDI ROBERTO, Relatore UCCI PASQUALE, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3107/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dottore Commercialista - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avvocato -
Difensore_2 CF_Difensore_2Rappresentato da Avvocato -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dottore Commercialista -
Difensore_2 Avvocato - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13654/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 17 e pubblicata il 07/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503MD02686 2023 68586,70 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503MD02686 2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7295/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE La presente controversia ha per oggetto la impugnativa della sanzione amministrativa, pari ad euro 68.586,70, con la quale la Agenzia delle Entrate Ricorrente_1di Napoli ha contestato alla s.r.l. la inesistenza soggettiva di alcune transazioni stipulate con la s.r.l. società_1 . A sostegno della fittizietà della operazione la Agenzia delle Entrate ha addotto tutta una serie di elementi presuntivi quali, tra l'altro, la assenza di qualsiasi struttura societaria della società_1, la mancanza di scritture contabili e molto altro ancora . La adita Corte di Giustizia Tributaria, in primo grado, ha rigettato il ricorso Ricorrente_1proposto dalla , ritenendo che gli elementi presuntivi a carico della società integrassero gli estremi delle presunzioni gravi, precise e concordanti, in grado di far ritenere raggiunta la prova sulla inesistenza delle transazioni, e sulla sua natura, parziale o totale, di società cartiera . Avverso siffatta decisione la s.r.l. Ricorrente_1 ha interposto gravame, eccependo, tra l'altro, che dall'esame degli elementi presuntivi presenti in atti poteva facilmente desumersi la autenticità dei rapporti commerciali intercorsi tra le parti . Si è costituita anche in appello la Agenzia della Entrate, concludendo per il rigetto del gravame . A parere della adita Corte di Secondo Grado l'appello deve essere certamente rigettato . Come è ben noto, la prova circa la natura fittizia delle operazioni inesistenti, che hanno portato alla indebita detrazione delle imposte, può anche conseguire da elementi presuntivi, attesa la obiettiva difficoltà per la parte onerata di fornire, in positivo, la prova della inesistenza o fittizietà delle operazioni che hanno consentito la illegittima detrazione della imposta, trattandosi generalmente di prove negative . A ciò fa da contrappeso la necessità - pure contenuta nel codice tributario, il quale richiama il disposto di cui all'art. 2729 c.c. - secondo il quale le presunzioni, per avere rilievo probatorio, devono offrire un quadro di elementi certi, precisi e concordanti, tali da rassicurare circa la fittizietà delle operazioni . Orbene, nella specie può ritenersi che un tale quadro sia stato certamente fornito . Nella presente fattispecie tali elementi possono individuarsi nelle tante circostanze addotte dalla Agenzia delle Entrate secondo quanto già stabilito dall'art. 2729 c.c., così da costituire un ben solido impianto probatorio di natura presuntiva . A titolo meramente esemplificativo possono citarsi, oltre quelli già ut supra indicati, la omessa presentazione di qualsivoglia documentazione fiscale, la mancata patrimonializzazione della società, la mancanza di una sede sociale, rinviandosi per il resto a quanto indicato nella impugnata sentenza di primo grado . Orbene, a parere della adita Corte gli elementi evidenziati costituiscono un quadro senza dubbio rassicurante ed esaustivo . Aggiungasi che la società appellante non offre una soluzione alternativa su come si sarebbero svolti, in realtà, i rapporti tra le parti, limitandosi ad insistere sulle carenze probatorie della tesi di controparte, così da limitarsi a proporre eccezioni scarsamente aderenti alla fattispecie concreta . La società appellante lamenta pure carenze motivazionali, essendosi limitati i primi giudici ad esporre gli elementi presuntivi a sostegno della ritenuta fittizietà delle transazioni, ma non si capisce cosa altro potrebbe esporre il giudicante, se non il convincimento della congruità di siffatti elementi, in pieno confermata dalla valutazione dei giudici di appello . Deve pertanto ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'ente impositore, con la elencazione di tutti gli elementi che hanno contribuito a formare il suo convincimento . La società appellante lamenta ancora carenze motivazionali, dovute al fatto che i primi giudici avrebbero omesso qualsiasi riferimento giurisprudenziale a sostegno delle conclusioni cui sono pervenuti . Orbene, una tale eccezione è del tutto non condivisibile, dovendosi anzitutto escludere che una motivazione debba necessariamente fondarsi anche su concetti provenienti dalla esperienza giurisprudenziale . Inoltre, è una quasi pleonastico aggiungere che quel che conta è fornire una motivazione congrua e convincente, indipendentemente o meno dalla presenza di riferimenti giurisprudenziali . L'appellante lamenta, infine, che i primi giudici avrebbero omesso di rispondere a tutte le eccezioni formulate, ma anche qui deve escludersi che il giudice sia tenuto a farlo per ogni singola eccezione, specie quando essa appaia palesemente infondata, potendosi intendere la omessa pronunzia come una sorta di implicito rigetto . In ogni caso, deve escludersi che una tale omissione possa comportare profili di nullità della decisione, potendo al più costituire motivo di integrazione della motivazione . L'appello deve essere in definitiva rigettato . Spese del grado come da soccombenza e liquidazione che segue .
P. Q. M.
RIGETTA l'appello ; CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidandole in complessivi euro 4.000,00 . Napoli, L'Estensore Il Presidente
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente RICCIARDI ROBERTO, Relatore UCCI PASQUALE, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3107/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dottore Commercialista - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avvocato -
Difensore_2 CF_Difensore_2Rappresentato da Avvocato -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dottore Commercialista -
Difensore_2 Avvocato - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13654/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 17 e pubblicata il 07/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503MD02686 2023 68586,70 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503MD02686 2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7295/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE La presente controversia ha per oggetto la impugnativa della sanzione amministrativa, pari ad euro 68.586,70, con la quale la Agenzia delle Entrate Ricorrente_1di Napoli ha contestato alla s.r.l. la inesistenza soggettiva di alcune transazioni stipulate con la s.r.l. società_1 . A sostegno della fittizietà della operazione la Agenzia delle Entrate ha addotto tutta una serie di elementi presuntivi quali, tra l'altro, la assenza di qualsiasi struttura societaria della società_1, la mancanza di scritture contabili e molto altro ancora . La adita Corte di Giustizia Tributaria, in primo grado, ha rigettato il ricorso Ricorrente_1proposto dalla , ritenendo che gli elementi presuntivi a carico della società integrassero gli estremi delle presunzioni gravi, precise e concordanti, in grado di far ritenere raggiunta la prova sulla inesistenza delle transazioni, e sulla sua natura, parziale o totale, di società cartiera . Avverso siffatta decisione la s.r.l. Ricorrente_1 ha interposto gravame, eccependo, tra l'altro, che dall'esame degli elementi presuntivi presenti in atti poteva facilmente desumersi la autenticità dei rapporti commerciali intercorsi tra le parti . Si è costituita anche in appello la Agenzia della Entrate, concludendo per il rigetto del gravame . A parere della adita Corte di Secondo Grado l'appello deve essere certamente rigettato . Come è ben noto, la prova circa la natura fittizia delle operazioni inesistenti, che hanno portato alla indebita detrazione delle imposte, può anche conseguire da elementi presuntivi, attesa la obiettiva difficoltà per la parte onerata di fornire, in positivo, la prova della inesistenza o fittizietà delle operazioni che hanno consentito la illegittima detrazione della imposta, trattandosi generalmente di prove negative . A ciò fa da contrappeso la necessità - pure contenuta nel codice tributario, il quale richiama il disposto di cui all'art. 2729 c.c. - secondo il quale le presunzioni, per avere rilievo probatorio, devono offrire un quadro di elementi certi, precisi e concordanti, tali da rassicurare circa la fittizietà delle operazioni . Orbene, nella specie può ritenersi che un tale quadro sia stato certamente fornito . Nella presente fattispecie tali elementi possono individuarsi nelle tante circostanze addotte dalla Agenzia delle Entrate secondo quanto già stabilito dall'art. 2729 c.c., così da costituire un ben solido impianto probatorio di natura presuntiva . A titolo meramente esemplificativo possono citarsi, oltre quelli già ut supra indicati, la omessa presentazione di qualsivoglia documentazione fiscale, la mancata patrimonializzazione della società, la mancanza di una sede sociale, rinviandosi per il resto a quanto indicato nella impugnata sentenza di primo grado . Orbene, a parere della adita Corte gli elementi evidenziati costituiscono un quadro senza dubbio rassicurante ed esaustivo . Aggiungasi che la società appellante non offre una soluzione alternativa su come si sarebbero svolti, in realtà, i rapporti tra le parti, limitandosi ad insistere sulle carenze probatorie della tesi di controparte, così da limitarsi a proporre eccezioni scarsamente aderenti alla fattispecie concreta . La società appellante lamenta pure carenze motivazionali, essendosi limitati i primi giudici ad esporre gli elementi presuntivi a sostegno della ritenuta fittizietà delle transazioni, ma non si capisce cosa altro potrebbe esporre il giudicante, se non il convincimento della congruità di siffatti elementi, in pieno confermata dalla valutazione dei giudici di appello . Deve pertanto ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'ente impositore, con la elencazione di tutti gli elementi che hanno contribuito a formare il suo convincimento . La società appellante lamenta ancora carenze motivazionali, dovute al fatto che i primi giudici avrebbero omesso qualsiasi riferimento giurisprudenziale a sostegno delle conclusioni cui sono pervenuti . Orbene, una tale eccezione è del tutto non condivisibile, dovendosi anzitutto escludere che una motivazione debba necessariamente fondarsi anche su concetti provenienti dalla esperienza giurisprudenziale . Inoltre, è una quasi pleonastico aggiungere che quel che conta è fornire una motivazione congrua e convincente, indipendentemente o meno dalla presenza di riferimenti giurisprudenziali . L'appellante lamenta, infine, che i primi giudici avrebbero omesso di rispondere a tutte le eccezioni formulate, ma anche qui deve escludersi che il giudice sia tenuto a farlo per ogni singola eccezione, specie quando essa appaia palesemente infondata, potendosi intendere la omessa pronunzia come una sorta di implicito rigetto . In ogni caso, deve escludersi che una tale omissione possa comportare profili di nullità della decisione, potendo al più costituire motivo di integrazione della motivazione . L'appello deve essere in definitiva rigettato . Spese del grado come da soccombenza e liquidazione che segue .
P. Q. M.
RIGETTA l'appello ; CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidandole in complessivi euro 4.000,00 . Napoli, L'Estensore Il Presidente