TAR Roma, sez. 2T, sentenza 15/04/2026, n. 6769
TAR
Ordinanza cautelare 9 gennaio 2026
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TAR
Sentenza 15 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità e/o illegittimità della riedizione della verifica di anomalia per violazione e/o elusione della sentenza

    La Corte ha ritenuto che la stazione appaltante abbia rinnovato la verifica di anomalia attenendosi alle indicazioni del TAR, ma ha riscontrato che l'aggiudicataria ha illegittimamente riallocato costi del lavoro tra le spese generali, violando il principio di immodificabilità dell'offerta e le norme del Codice dei contratti pubblici.

  • Accolto
    Illegittimità della riedizione della verifica di anomalia per violazione del principio dell’immodificabilità dell’offerta e per illegittima riallocazione dei costi della manodopera nelle spese generali

    La Corte ha ritenuto che l'aggiudicataria abbia illegittimamente manipolato il costo del lavoro, spostando voci come il costo del manager di lotto e le maggiorazioni per lavoro notturno/festivo tra le spese generali, violando il principio di immodificabilità dell'offerta e le norme sul costo del lavoro.

  • Accolto
    Illegittimità della riedizione della verifica di anomalia per mancata esclusione del rti team service per violazione dei trattamenti salariali minimi

    La Corte ha ritenuto che la riallocazione dei costi del lavoro tra le spese generali abbia reso l'offerta illegittima, ma non ha esaminato nel dettaglio le specifiche contestazioni sui minimi salariali, dato l'accoglimento del motivo precedente.

  • Accolto
    Illegittimità della riedizione della verifica di anomalia per difetto di istruttoria in merito alle dichiarazioni rese dal TI TE RV

    La Corte ha ritenuto che la riallocazione dei costi del lavoro tra le spese generali abbia reso l'offerta illegittima, ma non ha esaminato nel dettaglio le specifiche contestazioni sull'assenteismo e le ore PM2T, dato l'accoglimento del motivo precedente.

  • Accolto
    Illegittimità della riedizione della verifica di anomalia per omesso rilievo della dichiarazione ‘quantomeno’ fuorviante del TI TE RV

    La Corte ha ritenuto che la riallocazione dei costi del lavoro tra le spese generali abbia reso l'offerta illegittima, ma non ha esaminato nel dettaglio la specifica contestazione sulla dichiarazione fuorviante, dato l'accoglimento del motivo precedente.

  • Accolto
    Violazione e/o elusione della sentenza n. 15079/2025

    La Corte ha ritenuto che la stazione appaltante abbia rinnovato la verifica di anomalia attenendosi alle indicazioni del TAR, ma ha riscontrato che l'aggiudicataria ha illegittimamente riallocato costi del lavoro tra le spese generali, violando il principio di immodificabilità dell'offerta e le norme del Codice dei contratti pubblici.

  • Accolto
    Domanda di subentro nel contratto

    La Corte ha accolto la domanda di subentro in quanto la ricorrente ha interesse e può conseguire l'aggiudicazione, e la natura delle prestazioni consente il subentro.

  • Accolto
    Domanda di risarcimento del danno in forma specifica

    La Corte ha ritenuto che il subentro nel contratto costituisca reintegrazione in forma specifica del danno patito, compreso quello curriculare.

  • Inammissibile
    Ricorso incidentale per inammissibilità per tardività

    La Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso incidentale per tardività, atteso il mancato rispetto dei termini decadenziali e la conoscibilità delle circostanze a partire dalla data degli articoli di giornale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 15/04/2026, n. 6769
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6769
    Data del deposito : 15 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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