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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/06/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2590/2022 R.G. avente ad oggetto: cessione dei crediti vertente
TRA
(già , C.F. in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Procuratore dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davide Arnaldi (C.F. Parte_3
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio comune di quest'ultimo e C.F._1 degli avv.ti Domenico Galati e Fernando Scicchitano in Satriano Marina (CZ), alla via F.lli Drosi
n. 12
Attore
E
I .C. 1 " (C.F. ), in persona del Dirigente pro Parte_4 P.IVA_2 tempore e , Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, (C.F: ) entrambi rappresentati, difesi e P.IVA_3 domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Distretto di Catanzaro (CF ) sita P.IVA_4 in Catanzaro (CZ), Via G. da Fiore
Convenuti
Conclusioni: come da conclusioni rassegnate all'udienza del 5.3.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la conveniva in giudizio gli Parte_1 odierni convenuti, chiedendo la condanna al pagamento del credito di cui era divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto per l'importo complessivo di € 113.931,66, di cui €
87.083,85 per sorte capitale, portata dalle fatture emesse dalla società Enel Energia S.p.a., ed €
1 26.847,81, a titolo di interessi moratori maturati sulla somma capitale, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura sino al 22.06.2022.
Domandava, altresì, il pagamento degli interessi prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio e sino all'effettivo soddisfo.
In via subordinata e nel merito, chiedeva, infine, la condanna al pagamento delle suddette somme analiticamente specificate a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
La deduceva essere cessionaria del credito portato dalle fatture emesse Parte_1 dalla cedente Enel Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica. La cessione, redatta in forma di scrittura privata autenticata, era notificata all'ente convenuto, avente ad oggetto oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento.
Tanto premesso, concludeva chiedendo la condanna al pagamento in suo favore della sorte capitale di € 87.083,85 e, benchè né al momento della ricezione delle fatture né in quello della notifica della cessione gli odierni convenuti ebbero a sollevare contestazioni sull'ammontare dei crediti e sull'erogazione del servizio, l'attrice si impegnava a produrre la documentazione comprovante i rapporti contrattuali intercorsi tra l'Ente convenuto e la società fornitrice.
In via subordinata e nel merito, per il caso di contestazioni, sui rapporti contrattuali anche relativi al titolo del credito ceduto, chiedeva la condanna dell'ente convenuto al pagamento di un importo a titolo di indennizzo, per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta di €
87.083,85, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, avendo l'
[...]
usufruito dell'erogazione dell'energia elettrica. CP_2
In data 30.12.2022 si costituivano i convenuti che contestavano l'opponibilità della cessione del credito nei confronti dell'amministrazione per essere il credito riferibile ad un contratto di durata ovvero di somministrazione, ipotesi nella quale lo stesso non era cedibile in assenza dell'accettazione della debitrice ceduta.
Deducevano la mancanza di forma del contratto di cessione, vertendosi in ipotesi di contrattualistica pubblica, essendo la forma scritta prevista a pena di nullità, e mancando proprio l'allegazione del contratto di somministrazione di energia elettrica tra il e Controparte_1
l'Enel Energia Elettrica S.p.A.
Né era stata fornita la prova dell'esecuzione delle prestazioni delle quali era chiesto il pagamento, avendo parte attrice mancato di assolvere all'onere probatorio sulla stessa gravante.
2 Infine, contestava la sussistenza della legittimazione passiva atteso che -ai sensi dell'art. 3, legge 11 gennaio 1996, n. 23- relativamente alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, spetta al Comune di provvedere “alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed i relativi impianti.”
Istruita la causa, a seguito dell'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza del
05.03.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che essendo la fattispecie di causa ascrivibile ad un rapporto di cessione di crediti con un'amministrazione statale, la relativa disciplina ha carattere speciale e derogatorio rispetto alla normativa generale inerente i rapporti di cessione di crediti.
L'art. 70 R.D. n. 2440/1923, che trova applicazione nel caso di specie, deroga, infatti, alla disciplina ordinaria dell'opponibilità della cessione al debitore in forza della mera notificazione, venendo in considerazione crediti ceduti vantati verso apparati amministrativi statali, quale nel caso di specie quello azionato nei confronti del . Controparte_3
La ragione della deroga rispetto alla disciplina codicistica è data dall'interesse pubblico alla regolare esecuzione della prestazione contrattuale, la cui tutela impone di evitare che durante tale prestazione possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso la
P.A., circostanza che potrebbe compromettere la regolare prosecuzione del rapporto.
L'art. 9 della L. 2248/1865, Allegato E prevede che, in deroga al principio generale dell'art.1260
c.c., qualora la cessione del credito derivi da un contratto in corso di esecuzione, il creditore cedente deve chiedere il consenso al debitore ceduto P.A.
La cessione dei crediti vantati nei confronti di un ente pubblico -e ancora in corso di esecuzione - è quindi subordinata alla preventiva adesione della P.A.; in altri termini, affinché la cessione sia opponibile ad un ente pubblico è necessario che quest'ultimo esprima il proprio consenso espresso.
La Suprema Corte ha chiarito che: “Il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza
l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore
(art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato
3 verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto;
ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha escluso, rigettando il corrispondente motivo di ricorso, che la cessione in favore di una società di factoring del credito derivante da prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione richiedesse l'adesione della Amministrazione debitrice). (Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 24758 del 15/09/2021)
La disciplina richiamata si applica alle cessioni derivanti da somministrazioni, forniture e appalti, ossia alle figure negoziali riconducibili alla categoria dei contratti di durata, in corso di dovendo consentire alla P.A. la possibilità di rifiutare la cessione del credito. Quando l'atto di cessione dei crediti non è espressamente accettato dall'amministrazione ceduta, lo stesso non le è opponibile.
La circostanza dell'avvenuta notifica della cessione di credito risulta pacifica ed incontestata tra le parti così come quella ulteriore della mancata manifestazione di adesione dell'odierno convenuto, salvo eccepire parte attrice che, nel caso di specie, nessuna esplicitazione di consenso fosse necessaria perché si tratterebbe di un contratto ceduto ormai eseguito e privo di ulteriori effetti a venire.
Trattasi di eccezione rimasta priva di riscontro probatorio, non avendo la Parte_1 mai prodotto il titolo negoziale sotteso al credito ceduto che, nel caso di specie, essendo il contratto di somministrazione intercorso con una pubblica amministrazione, avrebbe dovuto rivestire la forma scritta a pena di nullità.
Costituisce principio generale, assolutamente pacifico tanto in giurisprudenza (di merito e di legittimità), quanto in dottrina, quello in virtù del quale tutti i contratti stipulati dalla Pubblica
Amministrazione (anche quando essa agisca iure privatorum) richiedono la forma scritta ad substantiam, non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, l'appalto o la fornitura, ovvero qualsiasi altra stipulazione a contenuto negoziale, ove tale deliberazione (costituente atto interno preparatorio del negozio) non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere (Cass.,
28.9.2010, n. 20340; Cass., 5.3.2004, n. 5234; Cass., 6.2.2004, n. 2289; Cass., 3.2.2004, n. 1929;
Cass., 19.12.2003, n. 19562; Cass., S.U., 27.7.1982, n. 4284), irrilevante appalesandosi, tra l'altro, qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente
4 attuativi (Cass. 19209 del 04.09.09-Cass. 7297 del 26.03.09).
Né è stato provato, e neppure richiesto di provare, che il contratto fosse comunque cessato, anche prima della scadenza dell'eventuale termine fissato contrattualmente.
Dunque, in mancanza di prova della perdurante efficacia del contratto di somministrazione e in mancanza di espressa adesione alla cessione da parte dell'amministrazione ceduta, la domanda non può trovare accoglimento.
Appare evidente che la difesa svolta in via subordinata dalla convenuta, laddove ebbe a contestare la legittimazione passiva per essere obbligato il Comune a sostenere la relativa spesa, appare assorbita da quanto innanzi riportato.
Per completezza, si rileva che l' art. 3, commi 1 e 2, L. n.23/1996, recante “Norme per l'edilizia scolastica” ha attribuito a Comuni e Province i compiti connessi alla realizzazione, fornitura, manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli edifici scolastici.
In particolare, per gli edifici destinati a sede di scuole materne, elementari e medie la competenza spetta ai Comuni;
quelli sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi licei artistici e istituti d'arte, conservatori di musica, accademie, convitti e istituzioni educative statali, competono alle Province, con conseguente assunzione dei relativi oneri.
Agli enti territoriali spettano gli oneri per i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti, salva la facoltà di delegare alle istituzioni scolastiche funzioni di manutenzione ordinaria, con assegnazione delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni delegate. Tra i riferiti obblighi spettanti agli enti locali, rientrano proprio quelli relativi alle spese per le utenze elettriche, telefoniche, per la provvista d'acqua, del gas, per il riscaldamento e per i relativi impianti.
Si tratta, in definitiva, di un'obbligazione esclusiva, a carico dei comuni e delle province, giustificata dalla mancanza, nel bilancio dei pur autonomi istituti scolastici, di specifici fondi al riguardo destinati e vincolati, obbligazione nascente direttamente dalla citata fonte primaria (legge statale n. 23/1996), quale atto normativo idoneo a produrla in conformità all'ordinamento giuridico
(art. 1173 c.c.). ( Corte d'Appello di Catania, sentenza n.171/2025).
Allo stesso modo, deve essere dichiarata inammissibile la domanda spiegata, in via subordinata, di indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., avendo la stessa carattere sussidiario, e disponendo l'attore di un'azione non prescritta o in relazione alla quale non ebbe a verificarsi decadenza.
La ha esperito autonoma azione per spendere il titolo di credito cedutole Parte_1
5 dall'Enel S.p.A. ma non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo prodotto il contratto intercorso con una pubblica amministrazione per il quale la prova scritta è prescritta a pena di nullità, tanto al fine di provare la perdurante efficacia del contratto.
Ancora. E' stato convenuto il che come meglio sopra specificato Controparte_1 non è per legge il soggetto obbligato a rispondere dei debiti di utenze elettriche propri degli istituti scolastici di primo grado.
La domanda deve essere, pertanto, rigettata;
al rigetto consegue la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute, come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM Giustizia. n. 55 del 2014 e succ mod. nei valori minimi, attesa la serialità delle questioni proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – in persona della Dott. Adele Ferraro, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta le domande proposte, via principale e in via subordinata, da parte attrice;
- Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore delle parti Parte_1 convenute che liquida, per ciascuna di esse, nella misura di € 4.216,50 per onorari, oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%
Catanzaro 18.6.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
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