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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/02/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6999/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente Relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6999 /2023 promossa con ricorso depositato in data 13/11/2023 da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. D'ADAMO DANIELA come da procura in atti ,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2
avv.ti PULCI ROSSELLA e TIEGHI ELENA, come da procura in atti
RICORRENTI
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza ex art. 473bis-28 cpc che si intendono richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente, premesso di essere stata unita in una relazione more uxorio con il resistente, richiedeva al Tribunale la regolamentazione della responsabilità genitoriale e al mantenimento del figlio nato il [...] e Per_1
riconosciuto da entrambi i genitori.
Assumeva che il padre non solo non si interessava del minore - di fatto accudito Per esclusivamente da lei, dalla propria madre e dall'altra figlia , di anni 21, dalla medesima avuta da altra relazione -, ma faceva uso di cannabis e dal precedente mese di agosto non contribuendo affatto al mantenimento del medesimo. Dopo aver indicato di abitare nella casa di proprietà della madre ricordava di essere impiegata presso la
Him. con stipendio mensile di € 1500,00 mentre l'ex convivente era Parte_2
addetto alle vendite presso il negozio Dior di via Montenapoleone a Milano con un reddito di € 2000,00 mensile. Affermava di essere stata vittima di condotte ingiuriose e provocatorie da parte del resistente che l'aveva lasciata sola già da dopo il parto e così chiedeva di avere l'affido esclusivo del figlio, con visita del padre presso la casa materna, chiedeva un assegno di € 600,00 a titolo di mantenimento ordinario ed il 50% delle spese straordinarie, instando altresì per essere l'unica a poter ottenere il passaporto per il minore. Nessun provvedimento indifferibile veniva concesso e con il decreto giudiziale si fissava la prima udienza di comparizione. Non si costituiva per la prima udienza ed il
Giudice delegato, sulla base delle allegazioni della ricorrente – “la parte ricorrente la quale dichiara: “ dopo il tentativo di notifica lui mi ha mandato dei messaggi vocali nei quali mi diceva di non voler venire in Tribunale affermando altresì
a nessun avvocato, non ricevo nessun avvocato e non vado a nessun Tribunale, non faccio niente di niente , piuttosto ti lascio mio figlio con calma tranquillamente OK?”
- in via provvisoria ed urgente riconosceva un affido super-esclusivo del minore alla madre cui assegnava la casa parafamiliare , prevedendo le visite con il padre presso la casa alla presenza della madre o di terzo di fiducia autorizzando la richiesta all'AGE delle dichiarazioni dei redditi del resistente per la quantificazione equa dell'assegno di mantenimento.
All'udienza successiva si costituiva il resistente e all'esito il giudice poneva a suo carico un assegno di mantenimento per il figlio minore di € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, di disciplinava in modo libero la visita e si specificavano altresì i tempi per la videochiamata, si prendeva altresì atto della disponibilità del resistente a sottoporsi all'esame del capello al fine di superare i dubbi circa la sua dipendenza da cannabis o droghe. Alla luce dell'esito negativo di tale analisi con ordinanza del
15.7.24 il giudice modificava l'affido del minore in condiviso ad entrambi i genitori, mantenendo il collocamento prevalente presso la madre e, ritenuta la causa sufficientemente istruita la rinviava per la discussione e la rimessione al Collegio ai sensi dell'art. 473bis-28 cpc all'udienza del 3.12.2024.
Va preliminarmente sottolineato che la causa non necessiti di ulteriore istruttoria e quindi la rimessione richiesta dal procuratore della ricorrente viene disattesa
Gli argomenti di discussione si limitano di fatto alle modalità d visita e all'assegno di mantenimento.
- Sull'affido Le parti oggi sono concordi nel richiedere l'affido condiviso del minore ad entrambi con il collocamento presso la madre, essendo ormai del tutto superati i dubbi riferiti in seno al ricorso circa la tossicodipendenza del resistente: le analisi del capello hanno dato infatti esito negativo tanto è vero che già in corso del giudizio il giudicante modificava la forma dell'affido, inizialmente riconosciuto nella forma super-esclusiva a vantaggio della madre in condiviso ad entrambi i genitori.
Questo Collegio non può che confermare l'individuazione dell'affido condiviso come compiuto dal giudice assegnatario durante il corso del giudizio dopo il deposito delle analisi negative circa l'uso del padre di droghe: d'altra parte la scelta della forma condivisa di affido è dal medesimo legislatore indicata come preferenziale proprio per la crescita più equilibrata dei minori: la pari responsabilità dei genitori obbliga gli stessi a condividere le scelte del figlio e a consentire allo stesso di vivere la cd bigenitorialità.
Il minore viene quindi affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
- Sul diritto di visita
Inizialmente era stata prevista la visita alla presenza di un terzo di fiducia, modalità non più necessaria alla luce del superamento dei dubbi circa l'abuso di cannabis da parte del padre.
Relativamente al diritto di visita sembrano essere ancora acute le differenti circa il pernottamento. A parere di questo Collegio giudicante considerando la distanza del luogo di residenza del padre non collocatario (Milano) e dei turni lavorativi del padre si ritiene equo riconoscere il potere del padre di vedere e stare con il minore con le seguenti modalità: - due giorni a settimana dall'uscita dall'asilo (o in caso contrario dalle h
16.00) fino alle h 18,30, con preavviso di almeno 4 gg da parte del padre relativamente ai propri turni lavorativi;
- a fine settimana alternati il sabato e la domenica dalle h
9.00 fino alle h 18,30 fino al compimento dei tre anni e con l'introduzione del pernottamento a partire dal mese di dicembre 2025; - per 7 gg durante le vacanze natalizie , con alternanza dei gg di Natale e Pasqua tra genitori , in considerazione dei turni lavorativi del padre e con l'introduzione del pernottamento a partire dal Natale
2025; - per 3 gg durante le vacanze pasquali con l'alternanza del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo , con considerazione dei turni lavorativi del padre e con introduzione del pernotto dalla Pasqua 2026; - per 15 gg anche consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordare tra genitori entro il 31 maggio di ogni anno, o, in assenza almeno 15 gg prima del periodo stesso.
Si conferma la possibilità del padre di videochiamare il figlio minore secondo l'attuale cadenza e cioè a giorni alterni, nella fascia oraria 17.00/18,30, se la madre non riuscirà
a rispondere, per qualsiasi motivo, richiamerà in quella fascia oraria o anche successivamente nella giornata e ciò anche nel caso in cui sia il padre a non riuscire a rispondere in quanto impegnato sul lavoro.
- Sull'assegno di mantenimento
La ricorrente ha chiesto un assegno di € 400,00 mentre il resistente si è detto pronto a versare l'importo mensile di € 250,00 come già disposto dal giudice istruttore e alla luce dei costi per il viaggio relativo
Vale la pena verificare i rispettivi redditi per applicare il principio contributivo proporzionale che presiede alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per i figli. La ricorrente guadagna € 20.000,00 annui lordi (vedi docc. 8 e 9 fascicolo ), Pt_1
corrispondenti ad € 17.000,00 annui netti e quindi, su base mensile, € 1.500,00 netti lavorando part-time. Sulla base di quanto allegato al doc. 19 ella è entrata in CIG da aprile 2024 con durata di un anno (il cedolino del mese di aprile 2024 riporta uno stipendio netto di € 1.436,61). Ella ha percepito il bonus nido di € 272,00 mensile (doc.
21) e l'AU in via integrale di € 230,00 mensile (doc. 20)
Il resistente ha invece documentato (doc. 7) un reddito annuo di € 34.000,00 lordi che corrispondono ad € 26.000,00 netti, cioè € 2.100,00 mensili su dodici mensilità, importo da cui dedurre il canone di locazione (doc. 20) di € 1.300,00 mensili , oltre alla spese – che egli ha ipotizzato pari ad € 80,00 mensili - per i viaggi Milano –
Dalmine con il treno (€ 5,20 a tratta per due volte a settimana, oltre taxi per € 10,00
a tratta.
Da quanto considerato allora appare equo confermare quanto indicato già durante l'iter procedimentale e cioè porre a carico del padre l'importo di € 250,00 da versare entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da nuovo
Protocollo di questo Tribunale che si riporta per esteso in dispositivo.
La ricorrente ha chiesto che a carico del resistente fosse posto a) il Divieto di pubblicazione su social network da parte dei genitori e di terzi delle fotografie del volto del bambino e b) un Test semestrale del capello per uso cannabis
Nessuno di tali richieste può essere accolta dal Collegio alla luce del fatto che a) la pubblicazione sui social non può dipendere da un provvedimento giudiziale, dipendendo di fatto dalla sensibilità e dalla stessa responsabilità genitoriale delle parti, tranne che vi siano elementi che diano contezza di reati, cosa che nella fattispecie non esiste e b) la necessità di una semestralità di analisi alla ricerca di droga non appare in alcun modo fondato stante l'esito negativo delle analisi compiute in corso di causa. La reciproca soccombenza sulle domande svolte giustifica la compensazione delle spese di lite
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così statuisce:
1) AFFIDA il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente con la madre ed esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio, salvo accordi ampliativi con la madre, con le seguenti modalità: - due giorni a settimana dall'uscita dall'asilo (o in caso contrario dalle h 16.00) fino alle h 18,30, con preavviso di almeno
4 gg da parte del padre relativamente ai propri turni lavorativi;
- a fine settimana alternati il sabato e la domenica dalle h 9.00 fino alle h 18,30 fino al compimento dei tre anni e con l'introduzione del pernottamento a partire dal mese di dicembre 2025; - per 7 gg durante le vacanze natalizie , con alternanza dei gg di Natale e Pasqua tra genitori , in considerazione dei turni lavorativi del padre e con l'introduzione del pernottamento a partire dal Natale 2025; - per 3 gg durante le vacanze pasquali con l'alternanza del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo , con considerazione dei turni lavorativi del padre e con introduzione del pernotto dalla Pasqua 2026; - per 15 gg anche consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordare tra genitori entro il 31 maggio di ogni anno, o, in assenza almeno 15 gg prima del periodo stesso;
- Si conferma la possibilità del padre di videochiamare il figlio minore secondo l'attuale cadenza e cioè a giorni alterni, nella fascia oraria 17.00/18,30, se la madre non riuscirà a rispondere, per qualsiasi motivo, richiamerà in quella fascia oraria o anche successivamente nella giornata e ciò anche nel caso in cui sia il padre a non riuscire a rispondere in quanto impegnato sul lavoro.
3) pone a carico del padre l'onere di versare per il mantenimento del figlio un assegno di € 250,00 entro il 15 di ogni mese e con rivalutazione annuale ISTAT, 4) pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie, mediche e scolastiche, necessarie per il figlio secondo il seguente schema:
“Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale,
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.”
5) spese compensate tra le parti
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio del 19.12.24.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente Relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6999 /2023 promossa con ricorso depositato in data 13/11/2023 da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. D'ADAMO DANIELA come da procura in atti ,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2
avv.ti PULCI ROSSELLA e TIEGHI ELENA, come da procura in atti
RICORRENTI
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza ex art. 473bis-28 cpc che si intendono richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente, premesso di essere stata unita in una relazione more uxorio con il resistente, richiedeva al Tribunale la regolamentazione della responsabilità genitoriale e al mantenimento del figlio nato il [...] e Per_1
riconosciuto da entrambi i genitori.
Assumeva che il padre non solo non si interessava del minore - di fatto accudito Per esclusivamente da lei, dalla propria madre e dall'altra figlia , di anni 21, dalla medesima avuta da altra relazione -, ma faceva uso di cannabis e dal precedente mese di agosto non contribuendo affatto al mantenimento del medesimo. Dopo aver indicato di abitare nella casa di proprietà della madre ricordava di essere impiegata presso la
Him. con stipendio mensile di € 1500,00 mentre l'ex convivente era Parte_2
addetto alle vendite presso il negozio Dior di via Montenapoleone a Milano con un reddito di € 2000,00 mensile. Affermava di essere stata vittima di condotte ingiuriose e provocatorie da parte del resistente che l'aveva lasciata sola già da dopo il parto e così chiedeva di avere l'affido esclusivo del figlio, con visita del padre presso la casa materna, chiedeva un assegno di € 600,00 a titolo di mantenimento ordinario ed il 50% delle spese straordinarie, instando altresì per essere l'unica a poter ottenere il passaporto per il minore. Nessun provvedimento indifferibile veniva concesso e con il decreto giudiziale si fissava la prima udienza di comparizione. Non si costituiva per la prima udienza ed il
Giudice delegato, sulla base delle allegazioni della ricorrente – “la parte ricorrente la quale dichiara: “ dopo il tentativo di notifica lui mi ha mandato dei messaggi vocali nei quali mi diceva di non voler venire in Tribunale affermando altresì
a nessun avvocato, non ricevo nessun avvocato e non vado a nessun Tribunale, non faccio niente di niente , piuttosto ti lascio mio figlio con calma tranquillamente OK?”
- in via provvisoria ed urgente riconosceva un affido super-esclusivo del minore alla madre cui assegnava la casa parafamiliare , prevedendo le visite con il padre presso la casa alla presenza della madre o di terzo di fiducia autorizzando la richiesta all'AGE delle dichiarazioni dei redditi del resistente per la quantificazione equa dell'assegno di mantenimento.
All'udienza successiva si costituiva il resistente e all'esito il giudice poneva a suo carico un assegno di mantenimento per il figlio minore di € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, di disciplinava in modo libero la visita e si specificavano altresì i tempi per la videochiamata, si prendeva altresì atto della disponibilità del resistente a sottoporsi all'esame del capello al fine di superare i dubbi circa la sua dipendenza da cannabis o droghe. Alla luce dell'esito negativo di tale analisi con ordinanza del
15.7.24 il giudice modificava l'affido del minore in condiviso ad entrambi i genitori, mantenendo il collocamento prevalente presso la madre e, ritenuta la causa sufficientemente istruita la rinviava per la discussione e la rimessione al Collegio ai sensi dell'art. 473bis-28 cpc all'udienza del 3.12.2024.
Va preliminarmente sottolineato che la causa non necessiti di ulteriore istruttoria e quindi la rimessione richiesta dal procuratore della ricorrente viene disattesa
Gli argomenti di discussione si limitano di fatto alle modalità d visita e all'assegno di mantenimento.
- Sull'affido Le parti oggi sono concordi nel richiedere l'affido condiviso del minore ad entrambi con il collocamento presso la madre, essendo ormai del tutto superati i dubbi riferiti in seno al ricorso circa la tossicodipendenza del resistente: le analisi del capello hanno dato infatti esito negativo tanto è vero che già in corso del giudizio il giudicante modificava la forma dell'affido, inizialmente riconosciuto nella forma super-esclusiva a vantaggio della madre in condiviso ad entrambi i genitori.
Questo Collegio non può che confermare l'individuazione dell'affido condiviso come compiuto dal giudice assegnatario durante il corso del giudizio dopo il deposito delle analisi negative circa l'uso del padre di droghe: d'altra parte la scelta della forma condivisa di affido è dal medesimo legislatore indicata come preferenziale proprio per la crescita più equilibrata dei minori: la pari responsabilità dei genitori obbliga gli stessi a condividere le scelte del figlio e a consentire allo stesso di vivere la cd bigenitorialità.
Il minore viene quindi affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
- Sul diritto di visita
Inizialmente era stata prevista la visita alla presenza di un terzo di fiducia, modalità non più necessaria alla luce del superamento dei dubbi circa l'abuso di cannabis da parte del padre.
Relativamente al diritto di visita sembrano essere ancora acute le differenti circa il pernottamento. A parere di questo Collegio giudicante considerando la distanza del luogo di residenza del padre non collocatario (Milano) e dei turni lavorativi del padre si ritiene equo riconoscere il potere del padre di vedere e stare con il minore con le seguenti modalità: - due giorni a settimana dall'uscita dall'asilo (o in caso contrario dalle h
16.00) fino alle h 18,30, con preavviso di almeno 4 gg da parte del padre relativamente ai propri turni lavorativi;
- a fine settimana alternati il sabato e la domenica dalle h
9.00 fino alle h 18,30 fino al compimento dei tre anni e con l'introduzione del pernottamento a partire dal mese di dicembre 2025; - per 7 gg durante le vacanze natalizie , con alternanza dei gg di Natale e Pasqua tra genitori , in considerazione dei turni lavorativi del padre e con l'introduzione del pernottamento a partire dal Natale
2025; - per 3 gg durante le vacanze pasquali con l'alternanza del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo , con considerazione dei turni lavorativi del padre e con introduzione del pernotto dalla Pasqua 2026; - per 15 gg anche consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordare tra genitori entro il 31 maggio di ogni anno, o, in assenza almeno 15 gg prima del periodo stesso.
Si conferma la possibilità del padre di videochiamare il figlio minore secondo l'attuale cadenza e cioè a giorni alterni, nella fascia oraria 17.00/18,30, se la madre non riuscirà
a rispondere, per qualsiasi motivo, richiamerà in quella fascia oraria o anche successivamente nella giornata e ciò anche nel caso in cui sia il padre a non riuscire a rispondere in quanto impegnato sul lavoro.
- Sull'assegno di mantenimento
La ricorrente ha chiesto un assegno di € 400,00 mentre il resistente si è detto pronto a versare l'importo mensile di € 250,00 come già disposto dal giudice istruttore e alla luce dei costi per il viaggio relativo
Vale la pena verificare i rispettivi redditi per applicare il principio contributivo proporzionale che presiede alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per i figli. La ricorrente guadagna € 20.000,00 annui lordi (vedi docc. 8 e 9 fascicolo ), Pt_1
corrispondenti ad € 17.000,00 annui netti e quindi, su base mensile, € 1.500,00 netti lavorando part-time. Sulla base di quanto allegato al doc. 19 ella è entrata in CIG da aprile 2024 con durata di un anno (il cedolino del mese di aprile 2024 riporta uno stipendio netto di € 1.436,61). Ella ha percepito il bonus nido di € 272,00 mensile (doc.
21) e l'AU in via integrale di € 230,00 mensile (doc. 20)
Il resistente ha invece documentato (doc. 7) un reddito annuo di € 34.000,00 lordi che corrispondono ad € 26.000,00 netti, cioè € 2.100,00 mensili su dodici mensilità, importo da cui dedurre il canone di locazione (doc. 20) di € 1.300,00 mensili , oltre alla spese – che egli ha ipotizzato pari ad € 80,00 mensili - per i viaggi Milano –
Dalmine con il treno (€ 5,20 a tratta per due volte a settimana, oltre taxi per € 10,00
a tratta.
Da quanto considerato allora appare equo confermare quanto indicato già durante l'iter procedimentale e cioè porre a carico del padre l'importo di € 250,00 da versare entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da nuovo
Protocollo di questo Tribunale che si riporta per esteso in dispositivo.
La ricorrente ha chiesto che a carico del resistente fosse posto a) il Divieto di pubblicazione su social network da parte dei genitori e di terzi delle fotografie del volto del bambino e b) un Test semestrale del capello per uso cannabis
Nessuno di tali richieste può essere accolta dal Collegio alla luce del fatto che a) la pubblicazione sui social non può dipendere da un provvedimento giudiziale, dipendendo di fatto dalla sensibilità e dalla stessa responsabilità genitoriale delle parti, tranne che vi siano elementi che diano contezza di reati, cosa che nella fattispecie non esiste e b) la necessità di una semestralità di analisi alla ricerca di droga non appare in alcun modo fondato stante l'esito negativo delle analisi compiute in corso di causa. La reciproca soccombenza sulle domande svolte giustifica la compensazione delle spese di lite
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così statuisce:
1) AFFIDA il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente con la madre ed esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio, salvo accordi ampliativi con la madre, con le seguenti modalità: - due giorni a settimana dall'uscita dall'asilo (o in caso contrario dalle h 16.00) fino alle h 18,30, con preavviso di almeno
4 gg da parte del padre relativamente ai propri turni lavorativi;
- a fine settimana alternati il sabato e la domenica dalle h 9.00 fino alle h 18,30 fino al compimento dei tre anni e con l'introduzione del pernottamento a partire dal mese di dicembre 2025; - per 7 gg durante le vacanze natalizie , con alternanza dei gg di Natale e Pasqua tra genitori , in considerazione dei turni lavorativi del padre e con l'introduzione del pernottamento a partire dal Natale 2025; - per 3 gg durante le vacanze pasquali con l'alternanza del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo , con considerazione dei turni lavorativi del padre e con introduzione del pernotto dalla Pasqua 2026; - per 15 gg anche consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordare tra genitori entro il 31 maggio di ogni anno, o, in assenza almeno 15 gg prima del periodo stesso;
- Si conferma la possibilità del padre di videochiamare il figlio minore secondo l'attuale cadenza e cioè a giorni alterni, nella fascia oraria 17.00/18,30, se la madre non riuscirà a rispondere, per qualsiasi motivo, richiamerà in quella fascia oraria o anche successivamente nella giornata e ciò anche nel caso in cui sia il padre a non riuscire a rispondere in quanto impegnato sul lavoro.
3) pone a carico del padre l'onere di versare per il mantenimento del figlio un assegno di € 250,00 entro il 15 di ogni mese e con rivalutazione annuale ISTAT, 4) pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie, mediche e scolastiche, necessarie per il figlio secondo il seguente schema:
“Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale,
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.”
5) spese compensate tra le parti
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio del 19.12.24.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino