Art. 30. Regolarizzazione dei pagamenti tardivi dei
diritti di mantenimento in vita dei titoli 1. All'articolo 230, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « La regolarizzazione e' subordinata al pagamento del diritto di mora, previsto dall'articolo 227, comma 4, per ogni annualita' incompleta o irregolare ». Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell' articolo 230 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell' articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ), come modificato dalla presente legge:
«Art. 230 (Pagamento incompleto od irregolare). - 1.
Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento.
2. Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza dell'interessato. La regolarizzazione e' subordinata al pagamento del diritto di mora, previsto dall'articolo 227, comma 4, per ogni annualita' incompleta o irregolare. Se l'istanza viene respinta, l'interessato puo' ricorrere alla commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135, comma 1.
3. Abrogato»
diritti di mantenimento in vita dei titoli 1. All'articolo 230, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « La regolarizzazione e' subordinata al pagamento del diritto di mora, previsto dall'articolo 227, comma 4, per ogni annualita' incompleta o irregolare ». Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell' articolo 230 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell' articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ), come modificato dalla presente legge:
«Art. 230 (Pagamento incompleto od irregolare). - 1.
Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento.
2. Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza dell'interessato. La regolarizzazione e' subordinata al pagamento del diritto di mora, previsto dall'articolo 227, comma 4, per ogni annualita' incompleta o irregolare. Se l'istanza viene respinta, l'interessato puo' ricorrere alla commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135, comma 1.
3. Abrogato»