Articolo 32 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289
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1 gennaio 2003
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1 gennaio 2005
Art. 32. (Flussi di tesoreria e dati di cassa) 1. Per il triennio 2003-2005 conservano validita' le disposizioni di cui all' articolo 66, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 . ((23)) 2. In relazione all'esigenza di definire i risultati trimestrali e annuali dei conti pubblici per la predisposizione del conto economico delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di invio dei dati cumulati della gestione di cassa che le regioni e gli enti del settore pubblico di cui all' articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, devono trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 30 della citata legge n. 468 del 1978 , e' fissato al 20 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento.
3. Ai soli fini di consentire l'elaborazione dei conti consolidati di settore e definire i risultati annuali e trimestrali dei conti pubblici, gli obblighi informativi di cui al comma 2 sono estesi agli enti previdenziali trasformati in associazioni o fondazioni, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , e successive modificazioni, e agli enti previdenziali di categorie professionali costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 , ferma restando la loro autonomia patrimoniale e gestionale.
4. Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese individuali con volume di affari annuo fino a 75.000 euro che svolgono attivita' nei piccoli comuni di montagna con popolazione fino a 1.000 abitanti, non turistici o che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo triennio, possono dedurre dal reddito d'impresa, fino a concorrenza dello stesso, l'importo di 3.000 euro.
5. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , le parole: "117.797.672,84 euro" sono sostituite dalle seguenti: "159.114.224,77 euro".
----------------- AGGIORNAMENTO (23) La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilita' speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco 1 allegato alla legge 311/2004 , non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2005
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