CASS
Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
Massime • 1
In tema di rescissione del giudicato, a seguito delle modifiche apportate all'art. 629-bis cod. proc. pen. dall'art. 37, comma 1, d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150, oltre ai vizi della citazione a giudizio, presupposto per l'esperibilità del rimedio da parte del condannato giudicato in assenza non è più l'incolpevole mancata conoscenza del processo, ma la mancata prova dell'effettiva conoscenza della pendenza dello stesso prima della pronuncia della sentenza divenuta definitiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/09/2024, n. 37154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37154 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: omissis B.A. nato a [...] l'ordinanza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
lette le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 37154 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 18/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 aprile 2024, la Corte di appello di Perugia rigettava l'istanza proposta nell'interesse di B.A. al fine di ottenere la rescissione del giudicato determinato dalla intervenuta irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Perugia del 5 luglio 2021, che aveva ritenuto il predetto colpevole dei delitti di lesioni personali e minaccia. La Corte aveva rigettato l'istanza - fondata sulla mancata notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio oltre che del verbale di udienza ove si era disposta la nuova comunicazione dello stesso - considerando che, nell'atto di trasmissione degli atti da notificare ai carabinieri delegati a tale compito, era citato, appunto, anche il decreto di citazione a giudizio e non il solo verbale di udienza (l'unico atto che i carabinieri avevano allegato alla relata di notifica restituita al giudice). Nella relata stessa, osservava ancora la Corte, erano anche indicati i numeri di ruolo generale del processo in corso di celebrazione, così da consentirne, all'imputato, un'agevole e specifica individuazione. Era poi prassi, affermava la Corte d'appello, trasmettere in unica scansione gli atti da notificare e non vi era ragione per ritenere che ciò non fosse avvenuto anche in occasione della contestata notifica. 2. Propone ricorso il prevenuto, a mezzo dei propri difensori Avv.ti Claudio TU e AG D'IO, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Si era sostenuto, infatti, che il ricorrente, B.A. , fosse venuto a conoscenza della condanna inflittagli con la ricordata sentenza solo a seguito della notifica dell'ordine di esecuzione della pena. Dal fascicolo processuale era, infatti, emerso che questi era stato giudicato in sua "assenza", che era stato assistito da un difensore di ufficio, che mai aveva ricevuto personalmente la notifica di alcun atto processuale e che il difensore non aveva proposto appello. Dal verbale dell'udienza del 2 ottobre 2017, in particolare, si poteva evincere che il giudice aveva disposto il rinnovo della notifica del decreto di citazione a giudizio ma, dagli atti successivi (dalla relata di notifica redatta dai carabinieri il 20 dicembre 2017, e dagli allegati), era emerso che questa era stata solo parzialmente eseguita, con la consegna della sola copia del verbale di udienza e non della copia del decreto di citazione a giudizio. Erroneamente, la Corte di appello aveva rigettato l'istanza considerando non attendibile il fatto che si fosse notificata la sola copia del verbale di udienza perché 1 contrastava con la prassi dell'ufficio, posto che, così concludendo, si era violato il disposto delle norme interne in tema di comunicazione dell'imputazione e del processo ed anche dell'art. 6 Convenzione EDU (e nell'interpretazione giurisprudenziale del medesimo) che anch'esso prevede come all'accusato debba essere notificato un atto che contenga, espressamente, l'indicazione dell'accusa formulata e del processo intentatogli. Comunicazione che non era, invece, avvenuta, posto alla relata di notifica restituita dagli agenti notificatori, non risultava allegato il decreto di citazione a giudizio. Né tale comunicazione, come si è detto, prevedeva equipollenti o poteva essere dedotta da mere presunzioni (la prassi dell'ufficio o l'indicazione, nella trasmissione degli atti da notificare, di copia del decreto di citazione). 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto SQ RR D'IN, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non merita accoglimento. 1. Correttamente l'assunto vizio derivante dalla nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio è stato eccepito, nei confronti della sentenza sopra indicata, già divenuta definitiva, con il rimedio previsto dall'art. 629 bis cod. proc. pen. (proposto alla competente Corte di appello la cui decisione di rigetto è stata impugnata con l'attuale ricorso). Con la sentenza Lovric, infatti, le Sezioni unite (n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280931) hanno chiarito come le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse. Ciò premesso in ordine al rimedio esperibile, deve tuttavia osservarsi - quanto alle condizioni legittimanti il rimedio - che la ricordata pronuncia di legittimità è stata resa su un diverso presupposto normativo, la incolpevole mancata conoscenza del processo, in allora contemplato dall'art. 629 bis cod. proc. pen.. 2 Norma che è stata modificata dalla cd riforma Cartabia, il d.lgs. n. 150 del 2022, applicabile all'odierno caso concreto posto che l'istanza di rescissione, che ha incardinato il relativo giudizio, è stata proposta alla Corte di appello il 27 gennaio 2024. La nuova lettera dell'art. 629 bis cod. proc. pen. prevede che la rescissione del giudicato possa essere richiesta dal condannato "nei cui confronti si sia proceduto in assenza .. qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza". Alla precedente formulazione (la rescissione poteva essere richiesta dal condannato che "provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo") si è così sostituito un dettato più complesso in cui si citano espressamente i presupposti normativi dèlla dichiarazione di assenza (prevista dall'art. 420 bis cod. proc. pen.), restando tuttavia fermo l'onere della prova a carico del richiedente, si aggiunge (e non si tratta di ipotesi alternativa avendo il legislatore utilizzato la congiunzione "e" o non la disgiuntiva "o") anche la mancata impugnazione della sentenza (che' altrimenti sarebbe stata quella la sede in cui sollevare l'eccezione) ma si esclude ancora il rimedio nel caso in cui si provi che il condannato aveva avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo (prima, ovviamente, della sentenza da impugnare sul punto). 2. Alla luce di quanto premesso, il ricorso risulta infondato per un duplice ordine di ragioni. 2.1. In primo luogo, perché l'imputato non ha provato che non siano state rispettate i presupposti legittimanti la dichiarazione di assenza. Il Tribunale procedente, infatti, nel disporre la nuova notifica dell'atto di citazione a giudizio (e la comunicazione del verbale di udienza), ne aveva certamente inviato copia ai carabinieri, visto l'inequivoca dicitura dell'atto di trasmissione, ed aveva, poi, ricevuto, la relata di notifica redatta dai medesimi in cui si attestava (facendo fede fino a querela di falso) di averla compiuta così come loro delegata. Se ne doveva così dedurre che entrambi gli atti erano stati notificati. La sola circostanza che alla relata stessa fosse allegato solo uno dei due atti non consentiva affatto al Tribunale di dedure che non fosse stato notificato anche l'altro atto (dovendosi così considerare tale assenza solo come un errore materiale, una incompleta allegazione, dei procedenti). 3 2.2 In secondo luogo perché è comunque evidente che il condannato ha avuto "effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza". Difatti, anche ammettendo che gli fosse stato notificato il solo verbale di udienza e gli fosse stata, ovviamente, lasciata copia della relata di notifica (in cui si erano riportati i numeri di ruolo del processo), egli era perfettamente in grado di dedurne l'esistenza e la pendenza (e la data della successiva udienza), davanti al Tribunale stesso, così da doversi concludere che egli, del processo, ne aveva avuto effettiva conoscenza. Potendo così, con l'ordinaria diligenza, acquisire gli atti da cui dedurre l'accusa mossagli. 3. Conclusivamente il complessivo motivo di ricorso risulta infondato e lo stesso va pertanto rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il titolo di uno dei reati contestati - le lesioni personali, per i dati sanitari che ne derivano - impone la declaratoria di oscuramento dei dati identificativi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03. Così deciso, in Roma il 18 settembre 2024.
lette le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 37154 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 18/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 aprile 2024, la Corte di appello di Perugia rigettava l'istanza proposta nell'interesse di B.A. al fine di ottenere la rescissione del giudicato determinato dalla intervenuta irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Perugia del 5 luglio 2021, che aveva ritenuto il predetto colpevole dei delitti di lesioni personali e minaccia. La Corte aveva rigettato l'istanza - fondata sulla mancata notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio oltre che del verbale di udienza ove si era disposta la nuova comunicazione dello stesso - considerando che, nell'atto di trasmissione degli atti da notificare ai carabinieri delegati a tale compito, era citato, appunto, anche il decreto di citazione a giudizio e non il solo verbale di udienza (l'unico atto che i carabinieri avevano allegato alla relata di notifica restituita al giudice). Nella relata stessa, osservava ancora la Corte, erano anche indicati i numeri di ruolo generale del processo in corso di celebrazione, così da consentirne, all'imputato, un'agevole e specifica individuazione. Era poi prassi, affermava la Corte d'appello, trasmettere in unica scansione gli atti da notificare e non vi era ragione per ritenere che ciò non fosse avvenuto anche in occasione della contestata notifica. 2. Propone ricorso il prevenuto, a mezzo dei propri difensori Avv.ti Claudio TU e AG D'IO, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Si era sostenuto, infatti, che il ricorrente, B.A. , fosse venuto a conoscenza della condanna inflittagli con la ricordata sentenza solo a seguito della notifica dell'ordine di esecuzione della pena. Dal fascicolo processuale era, infatti, emerso che questi era stato giudicato in sua "assenza", che era stato assistito da un difensore di ufficio, che mai aveva ricevuto personalmente la notifica di alcun atto processuale e che il difensore non aveva proposto appello. Dal verbale dell'udienza del 2 ottobre 2017, in particolare, si poteva evincere che il giudice aveva disposto il rinnovo della notifica del decreto di citazione a giudizio ma, dagli atti successivi (dalla relata di notifica redatta dai carabinieri il 20 dicembre 2017, e dagli allegati), era emerso che questa era stata solo parzialmente eseguita, con la consegna della sola copia del verbale di udienza e non della copia del decreto di citazione a giudizio. Erroneamente, la Corte di appello aveva rigettato l'istanza considerando non attendibile il fatto che si fosse notificata la sola copia del verbale di udienza perché 1 contrastava con la prassi dell'ufficio, posto che, così concludendo, si era violato il disposto delle norme interne in tema di comunicazione dell'imputazione e del processo ed anche dell'art. 6 Convenzione EDU (e nell'interpretazione giurisprudenziale del medesimo) che anch'esso prevede come all'accusato debba essere notificato un atto che contenga, espressamente, l'indicazione dell'accusa formulata e del processo intentatogli. Comunicazione che non era, invece, avvenuta, posto alla relata di notifica restituita dagli agenti notificatori, non risultava allegato il decreto di citazione a giudizio. Né tale comunicazione, come si è detto, prevedeva equipollenti o poteva essere dedotta da mere presunzioni (la prassi dell'ufficio o l'indicazione, nella trasmissione degli atti da notificare, di copia del decreto di citazione). 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto SQ RR D'IN, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non merita accoglimento. 1. Correttamente l'assunto vizio derivante dalla nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio è stato eccepito, nei confronti della sentenza sopra indicata, già divenuta definitiva, con il rimedio previsto dall'art. 629 bis cod. proc. pen. (proposto alla competente Corte di appello la cui decisione di rigetto è stata impugnata con l'attuale ricorso). Con la sentenza Lovric, infatti, le Sezioni unite (n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280931) hanno chiarito come le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse. Ciò premesso in ordine al rimedio esperibile, deve tuttavia osservarsi - quanto alle condizioni legittimanti il rimedio - che la ricordata pronuncia di legittimità è stata resa su un diverso presupposto normativo, la incolpevole mancata conoscenza del processo, in allora contemplato dall'art. 629 bis cod. proc. pen.. 2 Norma che è stata modificata dalla cd riforma Cartabia, il d.lgs. n. 150 del 2022, applicabile all'odierno caso concreto posto che l'istanza di rescissione, che ha incardinato il relativo giudizio, è stata proposta alla Corte di appello il 27 gennaio 2024. La nuova lettera dell'art. 629 bis cod. proc. pen. prevede che la rescissione del giudicato possa essere richiesta dal condannato "nei cui confronti si sia proceduto in assenza .. qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza". Alla precedente formulazione (la rescissione poteva essere richiesta dal condannato che "provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo") si è così sostituito un dettato più complesso in cui si citano espressamente i presupposti normativi dèlla dichiarazione di assenza (prevista dall'art. 420 bis cod. proc. pen.), restando tuttavia fermo l'onere della prova a carico del richiedente, si aggiunge (e non si tratta di ipotesi alternativa avendo il legislatore utilizzato la congiunzione "e" o non la disgiuntiva "o") anche la mancata impugnazione della sentenza (che' altrimenti sarebbe stata quella la sede in cui sollevare l'eccezione) ma si esclude ancora il rimedio nel caso in cui si provi che il condannato aveva avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo (prima, ovviamente, della sentenza da impugnare sul punto). 2. Alla luce di quanto premesso, il ricorso risulta infondato per un duplice ordine di ragioni. 2.1. In primo luogo, perché l'imputato non ha provato che non siano state rispettate i presupposti legittimanti la dichiarazione di assenza. Il Tribunale procedente, infatti, nel disporre la nuova notifica dell'atto di citazione a giudizio (e la comunicazione del verbale di udienza), ne aveva certamente inviato copia ai carabinieri, visto l'inequivoca dicitura dell'atto di trasmissione, ed aveva, poi, ricevuto, la relata di notifica redatta dai medesimi in cui si attestava (facendo fede fino a querela di falso) di averla compiuta così come loro delegata. Se ne doveva così dedurre che entrambi gli atti erano stati notificati. La sola circostanza che alla relata stessa fosse allegato solo uno dei due atti non consentiva affatto al Tribunale di dedure che non fosse stato notificato anche l'altro atto (dovendosi così considerare tale assenza solo come un errore materiale, una incompleta allegazione, dei procedenti). 3 2.2 In secondo luogo perché è comunque evidente che il condannato ha avuto "effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza". Difatti, anche ammettendo che gli fosse stato notificato il solo verbale di udienza e gli fosse stata, ovviamente, lasciata copia della relata di notifica (in cui si erano riportati i numeri di ruolo del processo), egli era perfettamente in grado di dedurne l'esistenza e la pendenza (e la data della successiva udienza), davanti al Tribunale stesso, così da doversi concludere che egli, del processo, ne aveva avuto effettiva conoscenza. Potendo così, con l'ordinaria diligenza, acquisire gli atti da cui dedurre l'accusa mossagli. 3. Conclusivamente il complessivo motivo di ricorso risulta infondato e lo stesso va pertanto rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il titolo di uno dei reati contestati - le lesioni personali, per i dati sanitari che ne derivano - impone la declaratoria di oscuramento dei dati identificativi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03. Così deciso, in Roma il 18 settembre 2024.