Sentenza 1 aprile 2025
Accoglimento
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 29/04/2026, n. 3365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3365 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03365/2026REG.PROV.COLL.
N. 05113/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5113 del 2025, proposto da
EA Engineering S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ettore Bonaccorsi, Alessandra Mari e Giorgio Castorina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati VA Crisostomo Sciacca e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. VA Crisostomo Sciacca in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta) n. 6510/2025 del 1/4/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2026 il Cons. IA ST OS e uditi per le parti gli avvocati Giorgio Castorina e Marcello Marra Marcozzi per l’avv. VA Crisostomo Sciacca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1. Il giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento del provvedimento prot. n. SE/P20180099281 del 26 ottobre 2018, a mezzo del quale il Gestore ha disposto il rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione n. 0158502089217R020.
2. Per una migliore comprensione della vicenda si rappresenta quanto segue.
2.1. In data 2 ottobre 2017 la ricorrente ha presentato al SE la Richiesta di Verifica e Certificazione n. 0158502089217R020, con riferimento ad alcuni interventi di installazione di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW e di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria.
2.2. Con nota prot. SE/ P20180059597 del 5 luglio 2018 il Gestore ha richiesto l’invio di ulteriore documentazione.
2.3. In data 7 settembre 2018, con provvedimento prot. SE/P20180084134 il Gestore ha comunicato il preavviso di rigetto.
2.3. Con successivo provvedimento SE/P20180099281 del 26 ottobre 2018, il SE ha rigettato la RVC in questione rilevando che “ dall’analisi della documentazione e delle osservazioni ad oggi pervenute, il progetto non è conforme alle previsioni normative di cui al D.M: 28 dicembre 2012 in quanto la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi è stata trasmessa successivamente ai 180 giorni concessi dalla data di avvio del progetto. Infatti, la data di avvio del progetto in esame, in accordo all’art. 1 comma 1 delle Linee Guida approvate con la delibera EEN 09/11 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas del 27 ottobre 2011 e ss. mm.ii. secondo cui la data di avvio del progetto coincide con la data in cui lo stesso raggiunge la sua dimensione minima, corrisponde al 3.4.2017 e non al 4.4.2017 indicato dal proponente in fase di compilazione della RVC in oggetto. Si rappresenta, infatti, che all’individuazione della data di avvio del progetto concorre anche l’intervento di installazione di collettori solari realizzato presso il sig. IA VA, la cui messa in opera (come risultante dalla fattura allegata n. 02/2017) risulta essere il 03/02/2017 e non il 05/05/2017 riportato nel file excel di rendicontazione dei risparmi. La data di trasmissione della RVC in oggetto è avvenuta in data 02/10/2017, ovvero 182 giorni dopo la data di avvio del progetto .”.
3. La società, nel ricorso di primo grado, ha articolato i seguenti due autonomi motivi (estesi da pag. 6 a pag. 19):
3.1. « MOTIVO 1: Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria – Eccesso di potere per travisamento di fatto – Illogicità e irragionevolezza della motivazione – Violazione degli artt. 1.1, 10.1, 12, 13 e 14 delle Linee Guida EEN 9/11 – Violazione dei principi di partecipazione al procedimento e di motivazione desumibili dagli artt. 1, 3 e 10-bis della L. 241/1990 - Violazione dei principi generali (nazionali e del diritto dell’Unione Europea) di legalità e certezza del diritto, trasparenza dell’azione amministrativa, proporzionalità e tutela dell’affidamento, desumibili dall’art.97 della Costituzione e dall’art.1 L. n.241/1990 nonché dalle Direttive UE 32/2006, 28/2009 e 27/2012 »;
3.2. « SECONDO MOTIVO. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria – Violazione dei principi di partecipazione al procedimento e di motivazione desumibili dagli artt. 1, 3 e 10-bis della L. 241/1990 – Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa di cui all’art. 1 della Legge 241/1990 – Disparità di trattamento ».
4. L’impugnata sentenza – T.A.R. per il Lazio, Sez. V ter, n. 6510/2025 del 01/04/2025 - ha:
a) respinto il ricorso;
b) compensato le spese del giudizio.
5. La società ha interposto appello, notificato in data 3 giugno 2025, articolando quattro motivi (estesi da pagina 9 a pagina 27), così rubricati:
5.1. « Motivo 1 (capo 7 della sentenza) – error in iudicando: violazione e falsa applicazione dell'artt. 1.1 e 10.1 delle linee guida EEN 9/11 e delle prassi applicative –violazione dei principi di legalità e certezza del diritto, trasparenza e tutela dell’affidamento, (art. 97 cost. e art. 1 l. N. 241/1990) – travisamento di fatto – omessa pronuncia su fatti decisivi della controversia – illogicità e contraddittorietà della motivazione »;
5.2. « Motivo 2 (capo 8 della sentenza) – error in iudicando: violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa di cui all’art. 1 l. N. 241/1990 – disparità di trattamento– violazione dei principi di partecipazione al procedimento e di motivazione desumibili dagli artt. 1, 3 e 10-bis l. N. 241/1990 ».
6. Il SE si è costituito in giudizio per resistere.
7. Le parti, in vista dell’udienza, hanno depositato memorie, insistendo nelle relative conclusioni.
8. All’udienza pubblica del 21 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
IR
9. L’appello -notificato in data 3.6.2025, quindi tempestivamente rispetto la data del 2.4.2025 di notifica della sentenza, considerato che i giorni 1 e 2 giugno 2025 erano festivi- è parzialmente fondato.
10. Il Collegio procede all’esame del primo motivo di appello ma ne ravvisa l’infondatezza.
10.1. Con il provvedimento impugnato in primo grado il Gestore Servizi Energetici non ha accolto la Richiesta di Verifica e Certificazione inoltrata dalla ricorrente ai fini del rilascio dei certificati bianchi avendo ritenuto che, all’individuazione della “data di avvio del progetto” di cui alla RVC della ricorrente, concorresse anche l’intervento, ivi incluso, del cliente “IA GI.
Il Gestore ha evinto dai documenti allegati alla stessa Richiesta della ricorrente la data di prima attivazione di questo intervento nel 3 febbraio 2017 e non nel 5 maggio 2017, così come indicato da EA nella scheda di rendicontazione allegata all’istanza di incentivazione. Da ciò ha dedotto la “data di avvio del progetto” di cui alla RVC 020 individuandola nel 3 aprile 2017 (e non al 4 aprile 2017), essendo questa la prima data, successiva alla attivazione dello stesso (individuata nel 3 febbraio 2017), nella quale questo avrebbe raggiunto la quota minima di risparmio netto integrale non inferiore a 20 tep/anno e dalla quale andava computato il termine di 180 giorni previsto per la presentazione della Richiesta, di cui all’articolo 12 dell’allegato alla Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 9/2011. In ragione di tale calcolo la richiesta della ricorrente è stata giudicata tardiva perché presentata allorquando il termine di 180 giorni ridetto era spirato.
10.2. Il T.A.R. ha respinto il primo motivo di ricorso, avendo ritenuto corretta l’individuazione, da parte del SE, della data di prima attivazione dell’impianto presso il cliente UC nel 3 febbraio 2017, data della fattura, allegata dalla stessa ricorrente, attestante lo svolgimento di attività funzionali alla produzione dei risparmi, anziché nella diversa e successiva data del collaudo, avvenuto in data 5 maggio 2017 (con conseguenziale diversa individuazione della data di raggiungimento della quota di risparmio minima a decorrere dalla quale computare i 180 giorni prescritti per la presentazione della Richiesta di Verifica e certificazione).
Il primo giudice ha argomentato come il certificato di collaudo attesti l'ultimazione dell'intervento, fermo restando che l’installazione può aver iniziato a generare risparmio anche prima.
Conseguentemente è stato ritenuto corretto il calcolo operato dal SE che ha determinato la data di raggiungimento, da parte del progetto nel suo complesso, della quota di risparmio netto non inferiore a 20 tep/anno nel 3 aprile 2017.
10.3. Con il primo motivo di appello la Società lamenta l’erroneità del ragionamento del primo giudice: se pure è vero che " i risparmi energetici possono ben iniziare a prodursi prima della formalizzazione, con il collaudo, del loro corretto funzionamento " (come affermato dal TAR), nel caso di specie tali risparmi anticipati non sarebbero mai stati prodotti, non avendo del resto il SE fornito documenti o circostanze idonei a smentire la veridicità del documento di collaudo fornito da EA, che pertanto rimarrebbe, secondo l’appellante, l'unico documento idoneo a comprovare la data di installazione dell'intervento.
L’appellante sostiene che la fattura emessa dalla società appellante in data 3.02.2017 costituisce un documento avente esclusiva valenza fiscale e contabile, non ha natura né contenuto tecnico e non è destinata a fornire una rappresentazione cronologicamente certa della concreta esecuzione dell’attività cui si riferisce. Peraltro, è prassi del tutto lecita e diffusa, specie nei rapporti tra installatori e clienti finali, che la fattura venga emessa in via anticipata, contestualmente all’ordine o alla fornitura dei materiali, oppure in corso d’opera, a prescindere dalla data effettiva di ultimazione dei lavori.
Risulterebbe poi irrilevante la causale della fattura emessa in favore del sig. UC, recante una elencazione generica e cumulativa di numerose attività, per cui il documento sarebbe inidoneo a provare la data di prima attivazione.
A seguirsi la tesi dell'Ente, anche l'intervento di GI VA avrebbe dovuto avere una data prima attivazione diversa da quella indicata nella RVC, corrispondente alla dichiarazione di conformità o del collaudo del 3.04.2017, dato che la fattura relativa all'intervento del sig. GI VA era datata 23.08.2017, ossia oltre 4 mesi dopo i documenti di collaudo e conformità.
11. La censura è infondata.
11.1. Occorre premettere che, per pacifica giurisprudenza, in ossequio al principio di autoresponsabilità sotteso al regime di incentivazione, è onere dell’interessato fornire tutti gli elementi idonei a dare prova della sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 2 dicembre 2025, n. 9502).
Nello stesso senso, Cons. Stato, Sez. II, 13 febbraio 2026, n. 1162 ha osservato che “… il principio di autoresponsabilità da un lato impone all’interessato di fornire tutti gli elementi idonei a dimostrare la sussistenza delle condizioni legittimanti l’ammissione ai benefici richiesti e, dall’altro, pone in capo a quest’ultimo il rischio e le conseguenze dell’eventuale mancato perfezionamento della fattispecie agevolativa, non essendo possibile integrare, modificare o correggere l’istanza nella successiva sede giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 8 ottobre 2025, n. 7887). …”.
Da quanto sopra esposto consegue che non può essere addebitata al Gestore l’incertezza derivante dalla produzione documentale da cui non fosse immediatamente evincibile il dato necessario a verificare il raggiungimento della soglia minima.
11.2. Come già chiarito dal primo giudice, il DM 11.1.2017 (entrato in vigore il 4.4.2017) rinvia - per la rendicontazione dei risparmi dei progetti standardizzati, la cui richiesta va presentata entro 180 giorni dall’avvio del progetto - al concetto di “soglia minima di progetto”, per come definita dalle linee guida EEN 9/11, art.10; in virtù di tali disposizioni (richiamate all’art.6 dei “Chiarimenti operativi” per l’accesso al meccanismo dei certificati bianchi) la data di avvio del progetto consiste nel raggiungimento della soglia minima, ovvero la data in cui il progetto ha raggiunto la dimensione minima di cui al successivo art 10, e cioè 20 tep/anno.
Ai sensi dell’art. 1.1. dell’Allegato A alle predette Linee Guida “ la data di prima attivazione di un progetto è la prima data nella quale almeno uno dei clienti partecipanti, grazie alla realizzazione del progetto stesso, inizia a beneficiare di risparmi energetici, anche qualora questi non siano misurabili; a titolo esemplificativo essa può coincidere con la prima data di entrata in esercizio commerciale o con la data di collaudo per impianti termici o elettrici, oppure con la data di installazione o vendita della prima unità fisica di riferimento …”. Previsione, quest’ultima, che indica il collaudo, come fattore utile a individuare la data di prima attivazione del progetto, “ a titolo esemplificativo ”, dunque non esaustivo né dirimente, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato (Sez. II, 7 luglio 2025, n. 5860).
Pertanto il certificato di collaudo di per sé non prova, in maniera indiscutibile e univoca, che l’efficientamento energetico è stato conseguito solo in data successiva allo stesso, specie laddove (ed è il caso in esame) vi siano emergenze documentali che indicano una data diversa.
11.3. Il TAR ha rilevato come il progetto presentato dalla ricorrente, avente ad oggetto la realizzazione di più impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 KW e l’installazione di più collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria, annoveri, fra gli altri, anche l’installazione di collettori solari presso il cliente UC VA che, secondo la prospettazione del SE, sarebbe inequivocabilmente avvenuta il 3 febbraio 2017, data della fattura emessa dalla società ricorrente in favore del sig. UC per le seguenti attività: “ certificazione energetica, la progettazione, fornitura ed installazione di impianto solare termico, conduzione e manutenzione ordinaria dell’impianto, misurazione e rendicontazione dell’energia termica complessivamente utilizzata ”. Dalla fattura, argomenta il giudice di prime cure, si evince che al 3 febbraio 2017 risultava installata l’unità di riferimento e che da quella data senz’altro il cliente aveva iniziato “ a beneficiare di risparmi energetici, anche qualora questi non siano misurabili ”, atteso che la fattura attesta lo svolgimento di attività senz’altro funzionali alla produzione di tali risparmi (la fornitura e l’installazione dell’impianto solare termico, la conduzione e la manutenzione ordinaria dell’impianto nonché la misurazione e la rendicontazione dell’energia termica complessivamente utilizzata).
11.4. Tale parte della motivazione non risulta efficacemente criticata dall’appellante, che si limita a contestare la valenza extra fiscale del documento, escludendone il valore probatorio ed assumendo che per prassi diffusa la fattura viene emessa anticipatamente.
Ma, al contrario di quanto sostenuto dall’appellante, posto che l’oggetto della fattura non è generico ma elenca dettagliatamente una serie di attività, alcune delle quali logicamente e tecnicamente successive all’entrata in funzione dell’impianto (conduzione e manutenzione ordinaria dell’impianto, misurazione e rendicontazione dell’energia termica complessivamente utilizzata), deve rilevarsi come sia assolutamente inusuale che il cliente paghi in acconto, non solo l’acquisto di un bene e la sua installazione, ma anche l’assistenza post vendita, la manutenzione periodica dell’impianto, la misurazione e rendicontazione dell’energia utilizzata, tutte attività proprie della fase in cui vengono generati i risparmi, sicché del tutto logicamente il SE ha ritenuto che al momento dell’emissione della fattura l’impianto fosse entrato in esercizio, ben essendo possibile il collaudo successivo all’entrata in funzione dello stesso.
A ciò si aggiunga che la società non ha prodotto documentazione utile a comprovare gli inusuali accordi contrattuali di cui in narrativa ovvero le concrete modalità di svolgimento dei lavori di installazione (ad esempio, il contratto dal quale si evincesse l’obbligo di pagamento anticipato anche dei servizi successivi alla installazione dell’impianto, documentazione attestante la consegna dell’impianto, dichiarazione fine lavori di installazione, bollette dalle quali si evincesse la data a partire dalla quale si fossero generati i risparmi energetici, ecc.), ossia non ha fornito alcun elemento utile a dimostrare - come era suo dovere (cfr. ancora Cons. Stato, Sez. IV, 29 novembre 2019, n. 8161) - che le concrete modalità di realizzazione dell’intervento consentissero di escludere che lo stesso avesse iniziato a generare risparmi prima della data del collaudo.
In difetto di tali elementi, il SE non ha potuto verificare con certezza che la data di prima attivazione dell’intervento fosse successiva alla data riportata in fattura, in violazione del principio di autoresponsabilità nella materia incentivante (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. II, 13 febbraio 2026, n. 1162), non potendosi certamente accollare al SE -come preteso dall’appellante- l’onere di dimostrare circostanze fattuali nella esclusiva disponibilità del richiedente.
Quanto all'intervento del cliente GI VA, richiamato dall’appellante, la scansione temporale dei relativi documenti rafforza ulteriormente quanto detto, ossia che usualmente la fattura relativa alla installazione dell’impianto e all’assistenza post vendita segue, e non precede, il collaudo (dal cui esito negativo deriverebbe il diritto del cliente di rifiutare il pagamento).
La censura dev’essere complessivamente respinta.
12. Il secondo motivo di appello risulta invece fondato.
12.1. Il TAR ha respinto anche il secondo motivo di doglianza formulato da EA, relativo alla violazione del principio di proporzionalità, per non avere l'Ente, quantomeno, accolto parzialmente la RVC 020, eliminando l'unico intervento ritenuto non conforme (i.e. quello relativo alla scheda tecnica 7T, realizzato presso il cliente IA VA), come espressamente richiesto dalla Società in sede di presentazione delle proprie osservazioni al preavviso di rigetto.
Il TAR ha ritenuto che al risparmio energetico, “ siccome rappresentato nella proposta progettuale, concorrono, evidentemente tutti gli interventi proposti, nessuno escluso, fatta salva una diversa e rinnovata progettazione, che venga riparametrata, nei valori economici indicati, su di un numero di interventi inferiore ”, per cui, considerata l’inscindibilità di ciascuna RCV riferita ad un progetto standardizzato, “ tale carattere unitario non consentiva al Gestore, autonomamente ed in assenza di una rinnovata, ed evidentemente contratta, proposta progettuale, di valutare la domanda solo in parte qua, discernendo un singolo intervento fra quelli afferenti alla singola RVC ….. senza i dovuti adeguamenti progettuali in termini di valore economico del risparmio atteso ”.
12.2. L’appellante lamenta l’erroneità della decisione, in quanto la Società aveva espressamente richiesto, in sede procedimentale, l’espunzione dell’unico intervento oggetto di rilievo, limitando – in via subordinata – la propria istanza agli interventi del progetto non contestati. Una simile espressa richiesta non richiedeva alcuna “rinnovata progettazione”, come erroneamente sostenuto dalla sentenza, ma comportava un’operazione meramente ricognitiva e sottrattiva: eliminare l'intervento contestato e verificare che gli interventi rimasti rispettassero i parametri richiesti dalla normativa di riferimento.
La motivazione della sentenza, lamenta ancora l’appellante, si rivela internamente contraddittoria, laddove nello stesso paragrafo il primo giudice conferma la natura modulare del progetto standardizzato: ciascun intervento, pur inserito in un disegno unitario, è autonomamente valutabile sotto il profilo tecnico-economico.
12.3. L’appello risulta fondato in parte qua.
Ed invero non si ravvisano ragioni per discostarsi da quanto già chiarito da questo Consiglio (sez. II, 3 maggio 2023, n. 4518) allorché ha osservato che:
« Anche se la domanda era stata presentata cumulativamente per tutti gli impianti realizzati dall’appellante per i singoli clienti, l’erroneità della documentazione relativa ad uno di essi non doveva comportare il diniego della Richiesta di Verifica e Certificazione per tutti gli impianti.
Non esiste alcuna norma che impedisca una valutazione frazionata della regolarità della domanda per ogni singolo impianto anche in presenza di una richiesta cumulativa; la conseguenza della condotta tenuta nel caso di specie dal G.S.E. costituisce senz’altro una violazione del principio di proporzionalità che va oltretutto a colpire soggetti la cui domanda rispondeva in pieno alla normativa esistente in materia.
(…) L’irragionevolezza della scelta adottata dal G.S.E. si ricava anche dalla mancata motivazione negli atti impugnati in primo grado della rilevanza di un errore, che riguarda esclusivamente un solo impianto, sull’ammissibilità complessiva della richiesta.
Pertanto il provvedimento adottato appare il frutto di una valutazione formalistica della domanda dell’appellante che merita di essere annullato perché il G.S.E. provveda ad una nuova valutazione dell’istanza tenendo conto di quanto contenuto nella presente sentenza ».
Considerazioni queste la cui validità, nel caso ora in esame, esce rafforzata dal fatto che la stessa società istante aveva chiesto al G.S.E. di rimuovere dalla rendicontazione dei risparmi l’impianto non conforme alle condizioni di applicabilità previste dalla scheda.
12.4. A tal riguardo, e quanto alla addotta circostanza circa la necessità di una riparametrazione progettuale, il SE ben avrebbe potuto richiedere alla Società (che aveva proposto in sede procedimentale l’espunzione dell’intervento in dubbio) di provvedervi; come ripetutamente affermato da questa Sezione (sent. n. 7121/24 del 13/8/2024, n. 7620/2024 del 17/09/2024), il soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6 l. n. 241/1990, per pacifico principio giurisprudenziale ( ex multis Consiglio di Stato sez. VII, 30/8/2023, n.8083), costituisce un istituto generale del procedimento amministrativo e ha la sua massima applicazione al di fuori dei procedimenti di tipo comparativo.
L’istituto in questione è ispirato al principio secondo il quale l'autorità amministrativa deve assumere nei confronti del privato una condotta ispirata a buona fede e collaborazione, onde pervenire alla soddisfazione della comune esigenza alla compiuta definizione del procedimento amministrativo, nel rispetto dell’affidamento dei soggetti coinvolti dall' esercizio del potere, consentendosi all’istante di rimediare, anche nella fase partecipativa successiva al preavviso di rigetto, ad omissioni, inesattezze e irregolarità della documentazione amministrativa.
Nel caso in questione, oltretutto, non emergono dagli atti del fascicolo (e nemmeno dalle difese del SE) profili di tutela della par condicio con altri ipotetici concorrenti tali da giustificare l’esclusione dell’applicazione dell’istituto alla fattispecie in questione.
Laddove non emerga alcuna esigenza di parità di opportunità nell’ambito di una procedura comparativa o necessità di accelerazione della procedura, il soccorso istruttorio, previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), legge n. 241/1990, può essere utilmente invocato come parametro di legittimità dell'azione amministrativa.
Conseguentemente l’appello si appalesa fondato in parte qua cosicché, in riforma della sentenza impugnata, si impone l’accoglimento del ricorso di primo grado e l’annullamento dell’atto ivi impugnato nella parte sopra indicata.
13. La circostanza che l’adozione degli atti sfavorevoli sia stata causata dall’imperfetta compilazione, da parte della società appellante, della documentazione a corredo della richiesta dei benefici giustifica, ad avviso del Collegio, la compensazione delle spese del doppio grado.
14. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, come chiarito dalla giurisprudenza costante (per tutte: Consiglio di Stato sez. II, n.8247/2023 e giur. ivi richiamata). Gli specifici argomenti secondari non espressamente esaminati sono stati pertanto ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado nei limiti di cui in motivazione ed annulla in parte gli atti ivi impugnati.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI NO NT, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
IA ST OS, Consigliere, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| IA ST OS | GI NO NT |
IL SEGRETARIO