Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01915/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00575/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 575 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Radicondoli, in persona del Sindaco pro tempor e, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Toscana in persona del Presidente pro tempore della Giunta, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Ciari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura Regionale in Firenze, Piazza dell’Unità Italiana 1;
nei confronti
Sorgenia Renewables S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Cosimo Cuppone e Rita Fabiana Carinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo:
− dei decreti nn. 4810 del 26.3.2021 e 5523 dell'8.4.2021 e relativi allegati, ivi comprese le planimetrie/mappe perimetrali, con i quali la Regione Toscana ha rispettivamente approvato l'integrazione al programma dei lavori del permesso di ricerca per risorse geotermiche denominato “Monte Santa Croce” e conferito il permesso di ricerca per risorse geotermiche denominato “La Pianaccia”, approvando il relativo programma dei lavori, a Sorgenia Renewables srl;
− del verbale della conferenza dei servizi in forma simultanea e modalità sincrona del 25 febbraio 2021 (allegato A ai decreti nn. 4810 del 26.3.2021 e 5523 dell'8.4.2021) tenutasi presso il Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti della Regione Toscana a firma della Presidente della conferenza dei servizi Renata Laura Caselli avente ad oggetto “Procedimento per il conferimento del permesso di ricerca di risorse geotermiche “La Pianaccia” con relativa approvazione del programma dei lavori allegato all'istanza e Procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione del programma lavori relativo al permesso di ricerca “Monte Santa Croce”, inviato dalla Regione Toscana al Comune di Radicondoli a mezzo PEC il 5 marzo 2021 nonché, per tutto quanto possa occorrere:
− della Deliberazione n. 41 del 7 luglio 2020 (ratione temporis vigente) con la quale il Consiglio Regionale Toscano ha adottato la proposta per la modifica del Piano Ambientale ed Energetico Regionale – PAER, nella parte in cui, in vari punti negli allegati, ha escluso dall'applicazione della disciplina delle “aree non idonee” (ANI) le “attività di ricerca mineraria” e ha stabilito che le ANI “non sono concepite e non possono in alcun modo limitare l'ambito della ricerca mineraria” (rapporto ambientale, punto 5, pag. 23);
− della proposta di deliberazione al C.R. della Giunta Regionale Toscana n. 15 del 18.1.2021, avente ad oggetto “adozione della modifica del PAER ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana – revoca della deliberazione CR n. 41 del 7 luglio 2020 e nuova approvazione” e di tutti gli allegati, nella parte in cui in cui è stata reiterata la previsione, già contenuta nella delibera n. 41 del 7 luglio 2020 di cui al punto che precede, secondo cui le ANI “non possono in alcun modo limitare l'ambito della ricerca mineraria”;
− del processo verbale della riunione dell'8 aprile 2021 nella quale la Commissione territorio, ambiente e sviluppo economico della Regione Toscana ha approvato la “proposta di deliberazione 49 – Adozione della modifica del PAER ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana – revoca della deliberazione CR n. 41 del 7 luglio 2020 e nuova approvazione”, nella parte in cui – come possibile leggere nel comunicato diffuso dall'ufficio stampa del Consiglio Regionale, unica fonte dalla quale è possibile conoscere seppur parzialmente il contenuto della proposta di deliberazione, mai resa pubblica – sembrerebbe essere stata reiterata la ridetta previsione secondo cui le ANI “non possono in alcun modo limitare l'ambito della ricerca mineraria”;
− di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati (per quanto riferito ai motivi di impugnazione di cui appresso), espressamente menzionati o meno nel presente ricorso, atti tutti che vengono qui pure impugnati anche se non cogniti;
con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 20/7/2021:
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana 13 aprile 2021 n. 39, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 12.5.2021 (all. 1) e comunicata al Comune di Radicondoli con PEC della Regione Toscana del 13.5.2021, avente ad oggetto “Modifica del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Revoca della deliberazione del Consiglio regionale 7 luglio 2020, n. 41. Nuova adozione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014”, nella parte in cui sono state reiterate le previsioni, già contenute nella delibera n. 41 del 7 luglio 2020, secondo cui le ANI “non sono concepite e non possono in alcun modo limitare l'ambito della ricerca mineraria” (rapporto ambientale, punto 5, pag. 23) e devono dunque essere escluse dall'applicazione della disciplina delle “aree non idonee” (ANI) le “attività di ricerca mineraria” (allegato 7);
- di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati (per quanto riferito ai motivi di impugnazione di cui appresso), espressamente menzionati o meno nel presente ricorso, atti tutti che vengono qui pure impugnati anche se non cogniti
nonché per la rinnovata impugnazione di tutti gli atti censurati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, i.e.:
- dei decreti nn. 4810 del 26.3.2021 e 5523 dell'8.4.2021 e relativi allegati, ivi comprese le planimetrie/mappe perimetrali, con i quali la Regione Toscana ha rispettivamente approvato l'integrazione al programma dei lavori del permesso di ricerca per risorse geotermiche denominato “Monte Santa Croce” e conferito il permesso di ricerca per risorse geotermiche denominato “La Pianaccia”, approvando il relativo programma dei lavori, a Sorgenia Renewables srl;
- del verbale della conferenza dei servizi in forma simultanea e modalità sincrona del 25 febbraio 2021 (allegato A ai decreti nn. 4810 del 26.3.2021 e 5523 dell'8.4.2021) tenutasi presso il Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti della Regione Toscana a firma della Presidente della conferenza dei servizi Renata Laura Caselli avente ad oggetto “Procedimento per il conferimento del permesso di ricerca di risorse geotermiche “La Pianaccia” con relativa approvazione del programma dei lavori allegato all'istanza e Procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione del programma lavori relativo al permesso di ricerca “Monte Santa Croce”, inviato dalla Regione Toscana al Comune di Radicondoli a mezzo PEC il 5 marzo 2021 nonché, per tutto quanto possa occorrere:
- della Deliberazione n. 41 del 7 luglio 2020 (ratione temporis vigente) con la quale il Consiglio Regionale Toscano ha adottato la proposta per la modifica del Piano Ambientale ed Energetico Regionale – PAER, nella parte in cui, in vari punti negli allegati, ha escluso dall'applicazione della disciplina delle “aree non idonee” (ANI) le “attività di ricerca mineraria” (allegato 7) e ha stabilito che le ANI “non sono concepite e non possono in alcun modo limitare l'ambito della ricerca mineraria” (rapporto ambientale, punto 5, pag. 23);
- della proposta di deliberazione al C.R. della Giunta Regionale Toscana n. 15 del 18.1.2021, avente ad oggetto “adozione della modifica del PAER ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana – revoca della deliberazione CR n. 41 del 7 luglio 2020 e nuova approvazione” e di tutti gli allegati, nella parte in cui in cui è stata reiterata la previsione, già contenuta nella delibera n. 41 del 7 luglio 2020 di cui al punto che precede, secondo cui le ANI “non possono in alcun modo limitare l'ambito della ricerca mineraria”;
- del processo verbale della riunione dell'8 aprile 2021 nella quale la Commissione territorio, ambiente e sviluppo economico della Regione Toscana ha approvato la “proposta di deliberazione 49 – Adozione della modifica del PAER ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana – revoca della deliberazione CR n. 41 del 7 luglio 2020 e nuova approvazione”, nella parte in cui – come possibile leggere nel comunicato diffuso dall'ufficio stampa del Consiglio Regionale, unica fonte dalla quale è possibile conoscere seppur parzialmente il contenuto della proposta di deliberazione, mai resa pubblica – sembrerebbe essere stata reiterata la ridetta previsione secondo cui le ANI “non possono in alcun modo limitare l'ambito della ricerca mineraria”;
- di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati (per quanto riferito ai motivi di impugnazione di cui appresso), espressamente menzionati o meno nel presente ricorso, atti tutti che vengono qui pure impugnati anche se non cogniti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana e di Sorgenia Renewables S.r.l.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. ND IA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che parte ricorrente, con atto depositato il 16 ottobre 2025, ha dichiarato di voler desistere dal ricorso;
Ritenuto che tale atto, pur non essendo qualificabile come rinuncia al ricorso, tuttavia evidenzi il venir meno dell'interesse al gravame, che pertanto va dichiarato improcedibile per essere venuta a mancare una condizione dell’azione, con compensazione delle spese di causa in ragione dell’adesione della Regione Toscana e dello svolgimento complessivo dei fatti;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ND IA, Presidente, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ND IA |
IL SEGRETARIO