Art. 41.
L'erogazione del sussidio straordinario cessa di diritto:
1) quando sia trascorso il periodo massimo di godimento previsto dall'art. 39;
2) quando il disoccupato attenda comunque a proficuo lavoro, o quando abbia rifiutato un'occupazione adeguata;
3) quando il disoccupato avviato ai corsi per la qualificazione professionale dei lavoratori o ai cantieri vi si sia rifiutato senza giusti motivi;
4) quando il disoccupato non abbia adempiuto, senza giustificato motivo, agli obblighi per comprovare in ogni momento la continuita' della disoccupazione;
5) quando il disoccupato non abbia, rinnovato l'iscrizione nelle liste di collocamento entro la fine del mese susseguente a quello della iscrizione o della conferma.
Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ordina di ufficio la cessazione della erogazione del sussidio straordinario non appena gli risulti il verificarsi di una o piu' delle ipotesi previste dal presente articolo.
L'erogazione del sussidio straordinario cessa di diritto:
1) quando sia trascorso il periodo massimo di godimento previsto dall'art. 39;
2) quando il disoccupato attenda comunque a proficuo lavoro, o quando abbia rifiutato un'occupazione adeguata;
3) quando il disoccupato avviato ai corsi per la qualificazione professionale dei lavoratori o ai cantieri vi si sia rifiutato senza giusti motivi;
4) quando il disoccupato non abbia adempiuto, senza giustificato motivo, agli obblighi per comprovare in ogni momento la continuita' della disoccupazione;
5) quando il disoccupato non abbia, rinnovato l'iscrizione nelle liste di collocamento entro la fine del mese susseguente a quello della iscrizione o della conferma.
Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ordina di ufficio la cessazione della erogazione del sussidio straordinario non appena gli risulti il verificarsi di una o piu' delle ipotesi previste dal presente articolo.