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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/11/2025, n. 2747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2747 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, dandone lettura ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Liberato Gianluca Borgia, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Conversano, resistente;
oggetto: retribuzione fatto e diritto Con atto depositato in data 15.10.2024, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di: “a) accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato attività lavorativa nei tempi e nei modi meglio specificati in premessa, non ha ricevuto la retribuzione nelle mensilità di giugno e luglio 2024 e che, pertanto, ha diritto a vedersi corrispondere la somma complessiva di € 2.600,00, per tutti i motivi innanzi meglio specificati, ovvero la diversa somma che risulterà di giustizia;
b) condannare, quindi, la società resistente al pagamento in favore del sig. della somma complessiva di € Pt_1
2.600,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero a quell'altra maggiore o minore somma di giustizia da quantificarsi, in caso di avvertita necessità, a mezzo CTU che sin da ora si invoca;
”. La parte convenuta, costituitasi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha concluso per il rigetto del ricorso;
ha inoltre spiegato domanda riconvenzionale per la condanna del ricorrente al pagamento della somma di € 392,25, oltre interessi dal dì del diritto sino a quello di effettivo soddisfo. All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno dato della sopravvenuta conciliazione della lite e hanno congiuntamente concluso per una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'esito della discussione, il giudice ha, quindi, deciso la controversia ai sensi dell'art. 429, co. 1, c.p.c., dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione). Sulla scorta di quanto sopra evidenziato e di quanto segnatamente specificato dai procuratori delle parti, risulta per tabulas che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo intervenuta la composizione bonaria della lite, con conseguente caducazione di ogni interesse alla prosecuzione della stessa. Le spese di lite sono da compensare come da congiunta richiesta delle parti.
p.q.m.
1 Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sul ricorso depositato in data 15.10.2024, da nei confronti di e sulla domanda Parte_1 Controparte_1 riconvenzionale presentata dallo stesso in sede di memoria di costituzione, CP_1 così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite. Lecce, 7 novembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, dandone lettura ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Liberato Gianluca Borgia, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Conversano, resistente;
oggetto: retribuzione fatto e diritto Con atto depositato in data 15.10.2024, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di: “a) accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato attività lavorativa nei tempi e nei modi meglio specificati in premessa, non ha ricevuto la retribuzione nelle mensilità di giugno e luglio 2024 e che, pertanto, ha diritto a vedersi corrispondere la somma complessiva di € 2.600,00, per tutti i motivi innanzi meglio specificati, ovvero la diversa somma che risulterà di giustizia;
b) condannare, quindi, la società resistente al pagamento in favore del sig. della somma complessiva di € Pt_1
2.600,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero a quell'altra maggiore o minore somma di giustizia da quantificarsi, in caso di avvertita necessità, a mezzo CTU che sin da ora si invoca;
”. La parte convenuta, costituitasi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha concluso per il rigetto del ricorso;
ha inoltre spiegato domanda riconvenzionale per la condanna del ricorrente al pagamento della somma di € 392,25, oltre interessi dal dì del diritto sino a quello di effettivo soddisfo. All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno dato della sopravvenuta conciliazione della lite e hanno congiuntamente concluso per una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'esito della discussione, il giudice ha, quindi, deciso la controversia ai sensi dell'art. 429, co. 1, c.p.c., dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione). Sulla scorta di quanto sopra evidenziato e di quanto segnatamente specificato dai procuratori delle parti, risulta per tabulas che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo intervenuta la composizione bonaria della lite, con conseguente caducazione di ogni interesse alla prosecuzione della stessa. Le spese di lite sono da compensare come da congiunta richiesta delle parti.
p.q.m.
1 Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sul ricorso depositato in data 15.10.2024, da nei confronti di e sulla domanda Parte_1 Controparte_1 riconvenzionale presentata dallo stesso in sede di memoria di costituzione, CP_1 così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite. Lecce, 7 novembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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