TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/11/2025, n. 3775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3775 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13993/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dott.ssa Federica
Samà ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13993 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA in proprio e in qualità di genitore di Parte_1 [...]
Persona_1 Parte_2 [...]
Parte_3
con il patrocinio dell'Avv. APRIGLIANO SALVATORE
- ricorrenti -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_1
ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente contumace -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 05/12/2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
[...
[...] chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per CP_2
essere discendenti diretti di Persona_2
Nel ricorso i ricorrenti testualmente esponevano:
“Gli attori sono discendenti in linea retta dal sig. nato a [...] - Tennessee Persona_2
(USA), il 19/07/1950 e riconosciuto cittadino italiano dalla nascita dal Consolato Italiano di
Detroit con conseguente iscrizione all'AIRE, in quanto nato da padre italiano, sig. Persona_3
(Doc. 002).
Dall'unione tra e la sig.ra è nato, in data 05/08/1979, a Persona_2 CP_3
Memphis - Tennessee (USA), il sig. che ha acquisito alla nascita la Parte_1
cittadinanza USA, in virtù del jus soli ivi vigente, odierno attore (Doc. 003).
Il sig. a sua volta, ha generato con la sig.ra sempre negli Parte_1 Persona_4
Stati Uniti, e Persona_1 Parte_2 Parte_3
anch'essi odierni attori che hanno quindi acquisito alla nascita la cittadinanza USA, in virtù del jus soli ivi vigente. In particolare:
a) è nato il [...], a [...] - Tennessee (USA) (Doc. 004). Persona_1
b) è nato il [...], a [...] - Tennessee (USA) (Doc. 005). Parte_2
c) è nato il [...], a [...] - Tennessee (USA) (Doc. 006). Parte_3
Gli attori hanno titolo per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana in quanto sono discendenti diretti di un cittadino italiano.”
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_1
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Il ricorso appare fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Occorre premettere che la causa viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025, (art. 1, comma 1, lett. b) D.L. 28 marzo 2025 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n. 74).
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché gli attori ne sono pacificamente
2 titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione della Persona_2
cittadinanza per via paterna, a differenza di quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della
Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco.
Tuttavia, dai documenti allegati al ricorso si evince come la lista di attesa per il riconoscimento per la cittadinanza italiana sia molto lunga, il cui smaltimento non risulta compatibile già ex ante con i tempi di durata del procedimento, e che al momento della presentazione del ricorso era impossibile ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza.
Ebbene, la documentazione prodotta dai ricorrenti consente di apprezzare che il in Detroit, così come il Consolato Generale in Miami, San Parte_4
Francisco e Boston, versa in una condizione di gravissimo ritardo per l'esame delle istanze per il riconoscimento della cittadinanza.
Ne consegue la impossibilità di poter evadere in tempi certi e brevi le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis a causa del numero eccessivo di domande presentate. Dall'esame della documentazione depositata in atti viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dal ricorrente.
Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
3 In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza dell'interesse ad agire dinanzi al
Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
La linea di discendenza ininterrotta rappresentata trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente.
Risulta che abbia ottenuto il riconoscimento della cittadinanza iure Per_2 Persona_2
sanguinis, per essere figlio di cittadino italiano nel 2012, con prat. 22204 Persona_3
del Consolato d'Italia in Detroit e, pertanto, l'ha trasmessa “iure sanguinis” al figlio che l'ha tramessa a sua volta ai suoi discendenti.
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna degli attori da cittadino italiano.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana.
Infine l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del
19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza
(peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Va inoltre dato atto che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso
4 noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio.
(Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01).
Deve, pertanto, essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Alla soccombenza segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese CP_1
di lite.
Le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del CP_1
convenuto attesa la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi.
Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione.
I compensi, in assenza di notula, possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
Persona_1 Parte_2
sono cittadini italiani;
Parte_3
5 ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del Controparte_1
presente giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Firenze, il 25 novembre 2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dott.ssa Federica
Samà ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13993 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA in proprio e in qualità di genitore di Parte_1 [...]
Persona_1 Parte_2 [...]
Parte_3
con il patrocinio dell'Avv. APRIGLIANO SALVATORE
- ricorrenti -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_1
ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente contumace -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 05/12/2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
[...
[...] chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per CP_2
essere discendenti diretti di Persona_2
Nel ricorso i ricorrenti testualmente esponevano:
“Gli attori sono discendenti in linea retta dal sig. nato a [...] - Tennessee Persona_2
(USA), il 19/07/1950 e riconosciuto cittadino italiano dalla nascita dal Consolato Italiano di
Detroit con conseguente iscrizione all'AIRE, in quanto nato da padre italiano, sig. Persona_3
(Doc. 002).
Dall'unione tra e la sig.ra è nato, in data 05/08/1979, a Persona_2 CP_3
Memphis - Tennessee (USA), il sig. che ha acquisito alla nascita la Parte_1
cittadinanza USA, in virtù del jus soli ivi vigente, odierno attore (Doc. 003).
Il sig. a sua volta, ha generato con la sig.ra sempre negli Parte_1 Persona_4
Stati Uniti, e Persona_1 Parte_2 Parte_3
anch'essi odierni attori che hanno quindi acquisito alla nascita la cittadinanza USA, in virtù del jus soli ivi vigente. In particolare:
a) è nato il [...], a [...] - Tennessee (USA) (Doc. 004). Persona_1
b) è nato il [...], a [...] - Tennessee (USA) (Doc. 005). Parte_2
c) è nato il [...], a [...] - Tennessee (USA) (Doc. 006). Parte_3
Gli attori hanno titolo per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana in quanto sono discendenti diretti di un cittadino italiano.”
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_1
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Il ricorso appare fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Occorre premettere che la causa viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025, (art. 1, comma 1, lett. b) D.L. 28 marzo 2025 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n. 74).
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché gli attori ne sono pacificamente
2 titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione della Persona_2
cittadinanza per via paterna, a differenza di quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della
Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco.
Tuttavia, dai documenti allegati al ricorso si evince come la lista di attesa per il riconoscimento per la cittadinanza italiana sia molto lunga, il cui smaltimento non risulta compatibile già ex ante con i tempi di durata del procedimento, e che al momento della presentazione del ricorso era impossibile ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza.
Ebbene, la documentazione prodotta dai ricorrenti consente di apprezzare che il in Detroit, così come il Consolato Generale in Miami, San Parte_4
Francisco e Boston, versa in una condizione di gravissimo ritardo per l'esame delle istanze per il riconoscimento della cittadinanza.
Ne consegue la impossibilità di poter evadere in tempi certi e brevi le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis a causa del numero eccessivo di domande presentate. Dall'esame della documentazione depositata in atti viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dal ricorrente.
Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
3 In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza dell'interesse ad agire dinanzi al
Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
La linea di discendenza ininterrotta rappresentata trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente.
Risulta che abbia ottenuto il riconoscimento della cittadinanza iure Per_2 Persona_2
sanguinis, per essere figlio di cittadino italiano nel 2012, con prat. 22204 Persona_3
del Consolato d'Italia in Detroit e, pertanto, l'ha trasmessa “iure sanguinis” al figlio che l'ha tramessa a sua volta ai suoi discendenti.
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna degli attori da cittadino italiano.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana.
Infine l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del
19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza
(peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Va inoltre dato atto che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso
4 noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio.
(Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01).
Deve, pertanto, essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Alla soccombenza segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese CP_1
di lite.
Le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del CP_1
convenuto attesa la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi.
Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione.
I compensi, in assenza di notula, possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
Persona_1 Parte_2
sono cittadini italiani;
Parte_3
5 ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del Controparte_1
presente giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Firenze, il 25 novembre 2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
6