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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/12/2025, n. 3451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3451 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
RI IO Presidente relatore
Serena Baccolini Consigliere
Rossella Milone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 902/2024 R.G. in riforma della Sentenza del Tribunale di Lecco n. 460/2023 (R.G.
2134/2019); tra
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. assistita e difesa dall'Avv. LUCA Parte_2
PEREGO ed elettivamente domiciliata presso il difensore all'indirizzo PEC
Email_1 appellante
e
(C.F. ), assistito e Parte_3 C.F._1 difeso dall' Avv. ELISABETTA PORTOGHESE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Milano, piazza Maria Adelaide di Savoia
n. 2 appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Nel merito in via principale: in riforma dell'impugnata sentenza, per tutto quanto in atti argomentato, accertato e dichiarato il diritto di a ottenere il pagamento delle provvigioni così come Parte_1 quantificate in €. 6.750,00, oltre oneri di legge se dovuti, interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/02 dal dovuto al saldo effettivo ed oltre a spese notarili per €. 76,00, condannare il sig. al pagamento delle Parte_3 predette somme oppure di quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia. In ogni caso: con integrale rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”; per parte appellata: “Piaccia al giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto con condanna alle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. La società società di Parte_4 Parte_5 mediazione immobiliare (di seguito anche solo “ ”) - ha presentato un Pt_1 ricorso per decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Lecco affermando di essere creditrice nei confronti del Sig. (di seguito Parte_3
“il Sig. ”) a titolo di provvigioni per l'attività di mediazione eseguita Parte_3
a suo favore per l'acquisto di un'abitazione sita in Osnago (LC).
Il Tribunale di Lecco ha emesso il decreto ingiuntivo n. 354/2019, ingiungendo al Sig. di pagare l'importo di euro 8.311,00 – Parte_3 comprensivo di IVA al 22% - a titolo di provvigione per mediazione, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
B. Il Sig. ha proposto opposizione avverso il predetto decreto Parte_3 ingiuntivo, chiedendone la revoca e deducendo:
- di aver individuato in tutta autonomia l'immobile da acquistare;
- di essersi rivolto all'agenzia immobiliare soltanto per acquisire informazioni sull'immobile de quo;
pag. 2/12 - di aver effettuato un solo sopralluogo presso l'abitazione direttamente tramite il costruttore, la società Techne Costruire S.r.l. (di seguito solo
“Techne”), senza l'intermediazione di;
Pt_1
- di non aver rilasciato alcun mandato all' ; Parte_6
- di aver preso contatti con l'istituto di credito consigliato dall'agenzia immobiliare soltanto per acquisire informazioni per l'eventuale erogazione di un mutuo ipotecario;
- che sia nel contratto preliminare che nel successivo atto notarile non vi era alcun cenno ad interventi di società di mediazione;
- che, infine, l'assenza di mediazione fosse dimostrata anche dalla penale versata da Techne a Brianza, sulla base di un contratto esistente tra di loro, il quale prevedeva il pagamento di una penale in caso di vendita diretta senza l'ausilio del mediatore.
C. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Parte_7 dell'opposizione e deducendo a tal proposito:
- di aver avuto contatti sia con l'opponente che con la sua compagna, la sig.ra , fornendo agli stessi la documentazione dell'immobile, CP_1 come comprovato dalle mail prodotte in fase monitoria;
- di aver fissato un appuntamento presso l'immobile, consentendo al
Sig. di prenderne visione;
Parte_3
- di aver avvisato la Techne, con comunicazione mail del 26 luglio 2018, circa l'interesse dell'opponente all'acquisto dell'immobile in questione;
- di aver fornito al Sig. , su richiesta di quest'ultimo, il Parte_3 nominativo del direttore della filiale di Merate della Banca Monte dei Paschi di Siena, per la valutazione sulla concessione di un possibile mutuo ipotecario, come sarebbe dimostrato dalla trasmissione della documentazione relativa ai redditi da lavoro del Sig. . Parte_3
pag. 3/12 In forza di tali presupposti l'opposta ha chiesto il rigetto della opposizione.
D. Con la sentenza n. 460/2023, pubblicata il 18 settembre 2023, il
Tribunale di Lecco ha così statuito: “revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna a pagare a la Parte_3 Parte_1 somma di € 2.500,00 oltre Iva;
- compensa le spese tra le parti opponenti e il terzo chiamato”.
In particolare, il primo Giudice ha ritenuto:
- che in ragione delle difese delle parti non fosse in discussione lo svolgimento dell'attività professionale del mediatore, bensì solo la latitudine della stessa e il rilievo causale rispetto all'affare concluso;
- che l'opponente non avesse negato la messa in contatto tra le parti, limitandosi a rifiutarne l'eziologia rispetto all'affare concluso;
- che l'attività di mediazione fosse dimostrata dal “coacervo” delle emersioni processuali, ossia: (i) dalla documentazione versata in atti;
(ii) dal fatto, pacifico, che l'immobile fosse stato visitato dal Sig. ; (iii) dalla Parte_3 circostanza che l'agenzia immobiliare fosse in possesso della planimetria catastale dell'immobile e quindi di documentazione presumibilmente nella disponibilità della sola società proprietaria;
(iv) dalla testimonianza del teste
– collaboratrice di Brianza - la quale aveva dichiarato di aver Testimone_1 compilato personalmente la scheda di visita dell'immobile e di aver ricevuto la documentazione dei redditi dell'opponente, da trasmettere alla banca per l'ottenimento del finanziamento.
In diritto, il Tribunale ha affermato che fosse opinione consolidata in dottrina e giurisprudenza che tra la messa in relazione delle parti e la conclusione dell'affare non debba sussistere un nesso eziologico diretto ed esclusivo, essendo sufficiente che l'attività del mediatore si ponga come una concausa dell'affare e ne costituisca un antecedente causale, nel senso che senza di essa l'operazione, pur se articolata in fasi e vicende successive, non sarebbe ragionevolmente andata in porto. pag. 4/12 Così interpretato il presupposto del diritto del mediatore al pagamento della provvigione, il Tribunale ha dichiarato che - dall'esame complessivo delle emergenze processuali - fosse emerso l'effettivo svolgimento dell'attività di mediazione da parte di e, di conseguenza, quest'ultima avesse diritto Pt_1 al pagamento della provvigione.
Il Tribunale ha poi affermato che l'importo di euro 225.000,00 indicato nell'atto definitivo di compravendita dovesse costituire la base di calcolo della provvigione dovuta dall'opponente all'opposta. Pertanto, sulla base del valore della compravendita, ha ritenuto congruo calcolare la provvigione in via equitativa, riducendo l'importo indicato nel decreto ingiuntivo (pari a
6.750,00 euro oltre IVA al 22%) a 2.500,00 euro oltre IVA, discostandosi così da quanto previsto dai listini della Camera di Commercio di Lecco depositati da Brianza con il ricorso monitorio, i quali prevedevano una provvigione pari al 3% del valore di compravendita dell'immobile. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, articolando Parte_8 due motivi di gravame:
D.1 Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nel capo in cui il Tribunale, in contrasto con quanto statuito dall'art. 1755 co. 2 c.c., ha rideterminato in via equitativa l'entità della provvigione ad essa spettante.
Tale decisione sarebbe stata infatti in contrasto sia (i) con quanto statuito dalla predetta norma - la quale prevede solo in via sussidiaria il ricorso all'equità nella determinazione della provvigione rispetto alla disamina, in via principale, della volontà delle parti emergente dal contratto o, in subordine, dall'analisi dei prezzi praticati su piazza - sia (ii) con quanto allegato e provato in primo grado da stessa, la quale aveva prodotto il dettaglio Pt_1 delle tabelle della competente Camera di Commercio di Lecco in materia di
“provvigioni per la mediazione nella compravendita di immobili urbani” (doc.
12 del fascicolo monitorio – tabelle importi mediazione immobiliare Camera
pag. 5/12 di Commercio Lecco). A sostegno della censura, l'appellante ha citato le pronunce della Suprema Corte n. 13656/2012 e n. 11127/2022.
Inoltre, a detta dell'appellante, il Tribunale avrebbe disatteso il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., spingendosi
“ultra petitum” nella riduzione dell'importo a titolo di provvigione senza che l'opponente avesse formulato alcuna domanda in tal senso.
D.2 Con il secondo motivo di appello, poi, l'appellante ha censurato la statuizione sulle spese contenuta in sentenza, nella parte in cui il Tribunale ha disposto la compensazione tra le parti in violazione dell'art. 92 c.p.c. e quindi senza un'adeguata motivazione e senza che vi fosse un'effettiva soccombenza reciproca.
In particolare, secondo l'appellante, l'affermata soccombenza dell'opponente nell'an, avrebbe dovuto comportare la condanna di quest'ultimo a rifondere all'opposta le spese di lite in quanto, seppur in misura (erroneamente) ridotta, il diritto alla provvigione era stato comunque riconosciuto in favore di . Pt_1
E. Si è costituito in appello il Sig. chiedendo il rigetto Parte_3 dell'appello avversario, limitandosi tuttavia a ribadire le medesime deduzioni già svolte in sede di opposizione1 e, pertanto, sostenendo che la non Pt_1 avesse svolto alcuna attività di mediazione e che non avesse quindi diritto a percepire la provvigione.
Nel costituirsi, il Sig. ha chiesto il rigetto dell'appello Parte_3 riproducendo le stesse difese già articolate in primo grado.
Con le note di precisazione delle conclusioni, infine, l'appellato ha chiesto di dichiarare l'interruzione del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 299 c.p.c., in quanto la società nel dicembre 2024, era Parte_1 stata cancellata dal Registro delle Imprese. 1 Che per ragioni di sintesi non si reputa utile dover riportare, essendo queste ultime la pedissequa riproposizione dei motivi di opposizione svolti in primo grado e già riassunti in precedenza. pag. 6/12 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla società è fondato e va accolto. Parte_1
1. Sulla richiesta di interruzione del giudizio ex art. 299 c.p.c. per cancellazione della società appellante dal Registro delle Imprese.
In via pregiudiziale, occorre innanzitutto esaminare la richiesta d'interruzione del giudizio avanzata da parte appellata con le note di precisazione delle conclusioni.
Rispetto a tale richiesta, la Corte osserva che l'evento interruttivo dedotto dal
Sig. – ossia la cancellazione dell'appellante dal Registro delle Parte_3
Imprese - si sia verificato quanto risultava già regolarmente Parte_7 costituita nel presente giudizio;
l'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione in appello, infatti, è avvenuta nel mese di marzo 2024, mentre la cancellazione della società appellante dal Registro delle Imprese, per stessa affermazione dell'appellata, è avvenuta nel mese di dicembre dello stesso anno.
Ne consegue che, diversamente da quanto sostenuto dal Sig. , la Parte_3 norma processuale da applicarsi non è l'art. 299 c.p.c. (i.e. fatto interruttivo antecedente alla costituzione in giudizio della parte), bensì l'art. 300 c.p.c.
(i.e. fatto interruttivo successivo alla costituzione in giudizio della parte), la quale ultima richiede – affinché il Giudice disponga l'interruzione del giudizio
– che il difensore della parte colpita dall'evento interruttivo dichiari lo stesso in udienza o che notifichi un atto contenente tale dichiarazione alle altre parti (art. 300 co. 1 c.p.c.).
Nel caso di specie, tuttavia, il procuratore della società appellante non ha dichiarato in giudizio l'effetto interruttivo, né risulta depositata alcuna notificazione in tal senso effettuata nei confronti del Sig. . Parte_3
In mancanza della suddetta dichiarazione o notifica, il rapporto processuale tra le parti e il giudice - nonché quello con il proprio difensore - è destinato a proseguire.
pag. 7/12 Si condivide, a tal proposito, la decisione di legittimità secondo cui: “la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c, la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale” (Cass. n.
2439/2024).
La richiesta d'interruzione avanzata da parte appellata va quindi disattesa.
2. Venendo ora ai motivi di merito, la Corte osserva – preliminarmente - come non sia stata proposta impugnazione avverso il capo della sentenza con cui il Tribunale di Lecco aveva ritenuto provato lo svolgimento dell'attività di mediazione da parte di . Pt_1
Sulla statuizione di rigetto nell'an dell'opposizione promossa in primo grado si è dunque venuto a formare il giudicato interno ex art. 329 c.p.c.
Si condivide, a tal proposito, la decisione di legittimità n. 25876/2024 secondo cui: “in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non
pag. 8/12 sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure”.
2.1 Tanto premesso, la Corte passa ora ad esaminare i motivi di appello formulati da parte appellante.
A tal riguardo, si osserva che il Sig. - nel costituirsi in appello - Parte_3 non ha neppure preso posizione sui due motivi di appello articolati da né per quanto attiene alla violazione della graduazione Parte_1 tra criteri posta dall'art. 1755 c.c., né tantomeno rispetto alla compensazione delle spese di lite.
La Corte condivide il rilievo della parte appellante nella parte in cui chiede che il compenso per l'attività prestata sia parametrato alla percentuale prevista dai listini della Camera di Commercio, prodotti in giudizio sub doc.
12 del fascicolo monitorio dell'appellante, secondo il criterio legale ex art. 1755 cc.
L'art. 1755 co. 2 c.c. prevede infatti una graduazione tra tre diversi criteri in base ai quali il Giudice è tenuto a quantificare l'importo dovuto al mediatore per la mediazione svolta. Tali criteri sono rappresentati (i) dal “patto” (inteso quale volontà delle parti), (ii) dalle tariffe professionali o (iii) dagli usi e, infine, dall'equità.
L'utilizzo dei tre criteri appena indicati è previsto in maniera progressiva: solo in assenza del primo, il Giudice può fare ricorso al secondo e, a sua volta, solo in assenza del secondo può fare ricorso al terzo.
La norma è interpretata in tali termini dalla giurisprudenza di legittimità, che a tal proposito merita d'essere avallata: “in tema di mediazione, la misura della provvigione dovuta al mediatore è determinata dal giudice solo in assenza di specifica previsione delle parti, secondo le fonti di integrazione previste in ordine successivo dall'art. 1755, comma 2, c.c.” (Cass. n.
11127/2022); e ancora: “in tema di determinazione della provvigione dovuta al mediatore, atteso il carattere sussidiario dei criteri previsti in ordine pag. 9/12 successivo dall'art. 1755, secondo comma cod. civ., questa è determinata dal giudice secondo equità solo se le parti non ne abbiano stabilito la misura o se non esistono tariffe professionali o usi” (Cass. n. 8216/2004).
Nel caso in questione, parte appellante – data l'incontestata assenza di accordo sul quantum - aveva dimostrato l'esistenza di tariffe professionali sin dall'epoca del ricorso monitorio, mediante il deposito del documento n. 12, dal quale emerge che, secondo gli usi praticati nella zona di competenza della Camera di Commercio di Lecco, il valore della provvigione è determinato nel 3% dell'importo della compravendita.
E a tale percentuale corrispondeva l'importo del decreto ingiuntivo opposto:
6.750,00 euro a titolo di sorte capitale, ossia proprio il 3% di 225.000,00 euro (corrispettivo della compravendita), oltre 1.485,00 a titolo di IVA al
22%.
Da quanto sin qui esposto, discende l'erroneità del capo della sentenza impugnata con cui il Tribunale, facendo ricorso all'equità, ha rideterminato il valore della provvigione spettante a in 2.500,00 euro, posto che – Pt_1 facendo corretta applicazione dell'art. 1755 co. 2 c.c. – avrebbe dovuto applicare il criterio prioritario, e dare atto della prova, da parte della creditrice, dell'esistenza di tariffe e usi, confermando di conseguenza il decreto ingiuntivo opposto.
2.2 Sull'importo rideterminato secondo il criterio ora descritto, corrono interessi moratori al saggio legale di cui al D.lgs. n. 231/2002, così come da richiesta avanzata in giudizio dall'appellante fin dalla fase monitoria. La
Suprema Corte, con decisione condivisibile, ha infatti riconosciuto l'applicabilità di tale tasso d'interessi all'attività di mediazione, affermando che: “il riferimento alla prestazione di servizi (art. 2 L. 231 del 2002) non può essere inteso in senso restrittivo e deve comprendere anche i servizi resi dagli agenti, o dai mediatori, e con essi dai procacciatori” (v. Cass. n. 9363/2025).
Gli interessi così determinati andranno corrisposti con decorrenza dalla pag. 10/12 notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 11 luglio 2019, come riferito dallo stesso nella citazione in opposizione. Parte_3
Alla luce di tali ragioni, il primo motivo di appello merita di essere accolto.
2.3 La riforma della sentenza nei termini appena descritti comporta la soccombenza totale, in primo grado, del Sig. , con conseguente Parte_3 necessità per questa Corte di procedere alla rideterminazione anche delle spese del primo grado.
Ciò comporta l'assorbimento del secondo motivo di appello.
E. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo per entrambi i gradi di giudizio, applicati i valori medi secondo il parametro forense di riferimento, inclusa la fase istruttoria per il primo grado ed esclusa per il grado di appello, avuto riguardo al pregio delle difese e alla natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione ritualmente notificato nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del Parte_3
Tribunale di Lecco n. 460/2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a pagare in favore di Parte_3 la somma di euro 6.750,00 oltre a interessi Parte_1 moratori, al saggio di cui al D.lgs. n. 231/2002, dall'11 luglio 2019 fino all'effettivo saldo, oltre IVA al 22% se dovuta;
- condanna l'appellante al pagamento, Parte_3 in favore della parte delle spese di entrambi i gradi Parte_1 di giudizio, che liquida in € 5.077,00 per il giudizio di primo grado e in €
pag. 11/12 3.966,00 per il giudizio di appello, importi a cui aggiungere il 15 % per spese generali, l'IVA qualora dovuta e la C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Sentenza redatta con la collaborazione del MOT Pietro Gitto.
Il presidente estensore
- RI IO -
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