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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 5956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5956 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NA LE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1305/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EL OR, presso la quale è elettivamente domiciliato in Binasco, Via
Cavour, 4
APPELLANTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
) P.IVA_2
APPELLATI-CONTUMACI
pagina 1 di 8
CONCLUSIONI
APPELLANTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- In via principale e nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado n. 7487 del 2023, emessa dal Giudice di pace di Milano, Dott. Di Palma, nel procedimento recante RG n. 16905/2022, depositata in cancelleria in data 28.11.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
o “Nel merito: In via principale – per i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa, dichiarare ed accertare che nessuna somma è dovuta dal Sig. Parte_1
alle convenute e per l'effetto revocare, annullare e comunque dichiarare
[...] nullo e/o inefficace l'ingiunzione fiscale n. 2022/9657 del 25.02.2022 cod. ident. 26121 in questa sede opposta, notificata all'attore in data 14.03.2022.
o In via istruttoria: si chiede ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che” i n data 21.08.2020, alle ore 18.20 circa, nel Comune di
, Via Resistenza, gli agenti della Polizia Locale del Comune di , CP_1 CP_1 contestavano al conducete del veicolo Ford Focus C-MAX, targato CL117TT, la violazione dell'art. 193 co. 2 CdS, così come indicato nel verbale prodotto sub doc. 3 che si rammostra?
2. “Vero che” nelle circostanze di tempo e di luogo indicate al capitolo 1, il conducente del veicolo Ford Focus C-MAX, targato CL117TT, si dichiarava sprovvisto dei documenti di riconoscimento?
3. “Vero che”, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate al capitolo 1, il conducente del veicolo Ford Focus C-MAX, targato CL117TT, dichiarava agli agenti le generalità di Parte_1
4. “Vero che” in data 29.10.2021, alle ore 12.50 circa, presso il Corpo di Polizia Locale del Comune di , si presentava il Sig. onde rilasciare CP_1 Testimone_1 spontanee dichiarazioni?
pagina 2 di 8 5. “Vero che” nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo 4, il Sig. Tes_1 dichiarava che in data 21.08.2020 alle ore 18.20 circa, veniva fermato dalla
[...]
Polizia Locale di mentre era alla guida del veicolo Ford Focus C-MAX, CP_1 targato CL117TT, nel Comune di , Via Resistenza? CP_1
6. “Vero che” nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo 4, il Sig. Tes_1 dichiarava che in data 21.08.2020 alle ore 18.20 circa, in sede di
[...] contestazione dell'infrazione ex art 193 com. 2 CDS, rilasciava false generalità, millantandosi Parte_1
Si indicano quali testimoni sui capitoli da 1 a 6 i seguenti soggetti:
• Agente P.G. (matr. 68), c/o Polizia Locale del Comune di Testimone_2
; CP_1
• Agente P.G. (matr. 74), c/o Polizia Locale del Comune di Testimone_3
; CP_1
o In ogni caso: col favore di spese e competenze della presente procedura” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
- con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA, C.P.A. di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
pagina 3 di 8 Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27 dicembre 2023, Pt_1
ha proposto appello nei confronti del e della
[...] Controparte_1
avverso la sentenza n. 7487 del 2023 del Giudice di Pace, depositata il Controparte_3
28 novembre 2023, con la quale sono state rigettate le richieste del medesimo di
“dichiarare ed accertare che nessuna somma è dovuta dal Sig. […] e Parte_1
per l'effetto revocare, annullare e comunque dichiarare inefficace l'ingiunzione fiscale
n. 2022/9657 del 25/02/2022 cod. ident. 26121 notificata all'attore in data 14.03.2022”.
L'appellante, previa richiesta di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351 c. 2 e 283 c.p.c., ha chiesto la riforma di quest'ultima, rilevando che, alla luce della documentazione prodotta nel fascicolo di primo grado sub docc. 4 e
5, sarebbe dimostrato, in maniera inequivocabile, che egli non ha mai ricevuto la notifica del verbale n. 84260 del 2020, emesso dalla Polizia Locale del , Controparte_1
poiché tale verbale è stato notificato a mani del conducente del veicolo fermato in fase di infrazione del codice della strada, ossia a Testimone_1
rileva inoltre che, con la sentenza n. 3615/2023 emessa dal Tribunale Parte_1
di Milano, Ufficio Giudice delle Indagini Preliminari, in data 3 ottobre 2023, quindi successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, il medesimo Tes_1
è stato condannato per aver dichiarato false generalità nel momento in cui è
[...]
stato fermato alla guida del veicolo Focus C-Max, targato CL117TT, in data 21 agosto
2020.
Da tale pronuncia, nella prospettazione dell'appellante, conseguirebbe la nullità della notifica del verbale n. 84260 del 21 agosto 2020, emesso dalla Polizia Locale del pagina 4 di 8 e posto alla base dell'ingiunzione di pagamento impugnata Controparte_1
innanzi al Giudice di Pace di Milano.
ON asserisce anche che, nel verbale di contestazione n. 84260/2020, prodotto sub doc. 2 del fascicolo di primo grado, non è riportata alcuna dichiarazione degli agenti dalla quale si attesti la presa visione, da parte degli stessi, della patente di guida del conducente, come è stato affermato dal Giudice di Pace nella sentenza impugnata.
2. Gli appellati non si sono costituiti, restando contumaci per tutto il corso del processo, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione.
3. All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, il giudice, “ritenuto che i motivi di appello dedotti, uniti alla documentazione depositata in particolare sentenza del Tribunale di Milano n.3615/2023 e verbale di contestazione immediata) consentano di ritenere sussistenti i presupposti ex art. 283 cpc” ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata e ha rinviato la causa per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza successiva, mutato il giudicante, si è provveduto ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
4. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Risulta infatti, dalla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del tribunale di
Milano pronunciata il 3 ottobre 2023 e prodotta con l'atto di appello (doc.3), che il fratello dell'appellante, in occasione di un controllo effettuato dalla Testimone_1
Polizia Locale di il 21 agosto 2023, fermato alla guida del veicolo Focus C- CP_1
Max, targato CL117TT, sprovvisto di assicurazione, fornì agli agenti le generalità di
Parte_1
Il processo penale è scaturito dall'autodenuncia dello stesso che si era Testimone_1
presentato il 29 ottobre 2023 al comando della Polizia locale di , confessando CP_1
pagina 5 di 8 di aver dato agli agenti generalità false perché al momento del controllo era sprovvisto di patente, che gli era stata sospesa.
Nel giudizio di primo grado, erano stati già depositati dall'attore i documenti 4 e 5 che attestano, rispettivamente, che il 29 ottobre 2021 accompagnato dal Testimone_1
proprio legale di fiducia, ha reso sommarie informazioni alla Polizia locale di
, dichiarando di aver fornito false generalità in occasione del controllo CP_1
eseguito il 21 agosto 2021 da una pattuglia della Polizia locale, che accertava che lo stesso era alla guida di un veicolo privo di copertura assicurativa (verbale sommarie informazioni testimoniali) e che il veicolo era stato preso dall'officina del fratello
(verbale di spontanee dichiarazioni).
È possibile anche che abbia esibito agli agenti la patente del fratello, Testimone_1
dal momento che, nel verbale di contestazione, vengono indicati gli estremi di una patente “B n. ” rilasciata in data 2 agosto 2017 contenente nome, cognome, NumeroD_1
residenza, luogo e data di nascita dell'appellante (pag. 4 della sentenza impugnata).
In ogni caso, grazie alle produzioni documentali richiamate (docc. 4 e 5 del fascicolo di primo grado e doc. 3 del fascicolo di secondo grado), è possibile affermare che il verbale di contestazione non è stato notificato all'appellante, bensì al fratello Testimone_1
che era alla guida del veicolo. In calce al verbale, si legge infatti: “l'infrazione è stata personalmente contestata al trasgressore, cui viene consegnata copia di questo verbale”. ha ricevuto la notifica dell'ingiunzione fiscale (doc.2 del fascicolo di Parte_1
primo grado) in data 14 marzo 2022 e in data 12 aprile 2022 ha chiesto al CP_1
l'annullamento in autotutela (doc.6 del fascicolo di primo grado),
[...]
notificando contestualmente l'atto di citazione in opposizione davanti al Giudice di
Pace. L'opposizione deve quindi ritenersi tempestiva.
pagina 6 di 8 Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, va riformata la sentenza del Giudice di Pace e conseguentemente accolta l'opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 2022/9657 del 25 febbraio 2022 cod. ident. 26121, notificata all'appellante in data 14 marzo 2022, che va annullata.
5. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, secondo i parametri minimi (in considerazione della natura della controversia e dell'esiguità del suo valore) previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, seguono il principio della soccombenza.
Le spese devono però essere compensate tra l'appellante e la in Controparte_3
quanto l'annullamento dell'ingiunzione non riguarda vizi imputabili al concessionario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in funzione di Giudice d'Appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in riforma della Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 7487 del 2023, depositata il 28 novembre 2023, accoglie l'opposizione proposta da Parte_1
annullando l'ingiunzione di pagamento n. 2022/9657 del 25 febbraio 2022 cod. ident. 26121, notificata all'appellante in data 14 marzo 2022;
2) condanna il a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1
entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in € 1.911,00,00 (€ 633,00 per il primo grado ed € 1.278,00 per il grado d'appello), oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori, da distrarsi in favore dell'avv. Elena
Tortorella, antistataria;
3) compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio tra e Parte_1
pagina 7 di 8 la Controparte_3
Milano, 16 luglio 2025
Il giudice
NA LE
pagina 8 di 8