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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/12/2025, n. 3920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3920 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere all'udienza del 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 69 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Giampiero Proia e Carlo Mirabile con domicilio digitale eletto presso le pec degli indicati procuratori e , Email_1 Email_2
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Francesco CP_1
Visco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma viale Gorizia 52
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: riassunzione a seguito di annullamento con rinvio della sentenza n. 312/2020 della Corte di Appello di Roma pubblicata il 03/02/2020
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ordinanza n. 26465 del 10/10/2024 la Corte di Cassazione cassava con rinvio la sentenza con cui questa Corte di Appello aveva, in parziale riforma della sentenza di primo grado (la quale previa dichiarazione della giusta causa in ordine al recesso di CP_1 dal rapporto di lavoro con aveva condannato quest'ultima al pagamento Parte_1 in suo favore del complessivo importo di € 2.531.999,00, oltre rivalutazione ed interessi legali), condannato al pagamento in favore di dell'importo Parte_1 CP_1 di € 3.515.999,90 poi rettificato, con ordinanza di correzione di errore materiale in data 18/9/2020, in € 4.189.399,00.
aveva agito in giudizio allegando di essere stato assunto da CP_1 Parte_1
a decorrere dal 01/06/2012 con inquadramento come dirigente e con il ruolo di amministratore delegato della Banca della Mezzogiorno-Medio Credito Centrale s.p.a. Co (d'ora in poi ) di cui era unica azionista, con trattamento economico fisso annuo Pt_1 lordo di € 450.000 e con retribuzione variabile consistente nel suo inserimento in un sistema di incentivazione manageriale (MBO) variabile tra il 30 ed il 60% della retribuzione lorda fissa e nel Sistema Long Term Incentive (LTI) legato al raggiungimento di obiettivi da definire con un massimale annuo di € 250.000, pattuendo in data 15/05/2012, con scrittura privata parallela (“clausola di stabilità e patto di non concorrenza”), una durata minima del rapporto di tre anni con la possibilità per il i recedere per giusta causa nel caso non CP_1 gli fosse stata mantenuta la posizione di amministratore delegato, ipotesi per la quale Pt_1 si era impegnata, con detta scrittura, a corrispondergli un importo pari a 36 mensilità di retribuzione annua lorda fissa con assorbimento dell'indennità sostitutiva del preavviso e delle “indennità di cui agli artt. 19 e 22 Dirigenti Aziende Produttrici di Beni e Servizi”.
Premesso che in data 16/04/2015 l'assemblea di BM aveva proceduto all'integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione con conseguente perdita della sua posizione di amministratore delegato e di essere pertanto receduto dal rapporto contrattuale con per Pt_1 giusta causa rivendicava (affermando l'illegittimità del recesso operato da Pt_1 dall'accordo del 15/05/2012) il proprio diritto alla corresponsione dell'indennità risarcitoria prevista contrattualmente per tale ipotesi, indennità quantificata in € 2.991.000.
Rivendicava inoltre il suo diritto a percepire l'importo di € 673.400 a titolo di maggiori Contr Contr Contr somme dovute per (residuo 2012 ed per l'anno 2013 e 2014) nonché di € 449.999 a titolo di LTI (residuo LTI 2012 e 2013 e LTI 2014) nonché l'ulteriore somma di
€ 75.000 per indebita trattenuta sul TFR.
Rivendicava infine il proprio diritto al risarcimento del danno alla sua immagine e alla sua reputazione professionale quantificato in via equitativa in € 450.000.
Il Tribunale accoglieva parzialmente tali rivendicazioni.
Accertava innanzitutto la giusta causa in ordine al recesso del D'AN dal rapporto contrattuale in ragione della revoca prima della scadenza del triennio di cui alla scrittura del 15/05/2012 del mandato di amministratore delegato del D'AN, accertando l'infondatezza delle eccezioni di di nullità ed annullabilità del suddetto accordo e l'inefficacia del Pt_1 recesso operato da tale società in relazione ad esso. Accertava pertanto il diritto del D'AN all'indennità risarcitoria prevista dall'accordo citato quantificandola in € 1.350.000 (€ 450.000 × 3) sul piano del trattamento fisso e in € 755.999 quanto alla retribuzione variabile per un totale quindi di € 2.105.999..
Affermava altresì il suo diritto al pagamento della somma di € 351.000 a titolo di premi inevasi e di € 75.000 a titolo di indebita trattenuta sul TFR per un importo totale di € 2.531.999.
Respingeva invece l'ulteriore domanda risarcitoria.
La Corte di Appello, statuendo sull'appello principale presentato dal e su quello CP_1 incidentale di , nel confermare la giusta causa di recesso e il diritto del alla Pt_1 CP_1 conseguente indennità risarcitoria nella misura di € 1.350.000 quanto alla retribuzione fissa accoglieva invece l'appello del lavoratore per quanto riguarda l'ammontare di tale indennità con riferimento alla retribuzione variabile.
Affermava in particolare la fondatezza delle censure del D'AN per quanto riguarda la quantificazione della componente di retribuzione variabile (MBO e LTI) riconoscendo allo stesso il diritto a maggiori somme a tale titolo per € 449.999 (anziché € 351.000).
Riconosceva conseguentemente al suddetto lavoratore, considerando una media di emolumenti maturati nel triennio pari a € 450.000 per il trattamento fisso, € 297.000 per Part MBO e € 250.000 per per un totale di € 997.000, equivalente a € 83.083,33 mensili, una indennità risarcitoria pari a € 2.991.000 alla quale dovevano essere aggiunte le indicate somme di € 449.999,90 a titolo di retribuzione variabile, per un importo totale oggetto di condanna pari a € 3.440.999,90 alla quale dovevano essere aggiunti € 75.000 indebitamente trattenuti della società dal TFR, per un importo complessivo oggetto di condanna pari a € 315.999,90.
Respingeva la richiesta di riduzione della penale sia in quanto inammissibile per violazione dell'art. 437 c.p.c. trattandosi di domanda nuova proposta per la prima volta in appello, sia in ragione dell'insussistenza dei presupposti sia perchè l'obbligazione relativa Co alla stabilità della posizione di amministratore delegato di non poteva essere oggetto di una esecuzione parziale, sia per l'indubbia differenza esistente tra la posizione economica della ricorrente e quella di che è notorio essere dotata di un notevole patrimonio. Pt_1
L'importo oggetto di condanna veniva successivamente rideterminato, a seguito di correzione errore materiale, con ordinanza in data 18/9/2020, in € 4.189.399, considerando ulteriori importi dovuti a titolo di retribuzione variabile per complessivi € 772.399 non ricompresi nella somma oggetto di condanna per mero errore materiale (lasciando invariato l'importo di € 2.991.000 a titolo di indennità risarcitoria).
Co La con l'ordinanza n. 312/2020, in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso di
, cassava tale sentenza nella parte in cui aveva affermato l'inammissibilità e Pt_1
l'infondatezza della domanda di di riduzione di tale indennità risarcitoria (penale) ex Pt_1 art. 1384 c.c. Censurava in particolare la Corte di Appello territoriale sia ove aveva ritenuto l'inammissibilità della stessa in quanto domanda nuova rilevando trattarsi di questione suscettibile di essere proposta per la prima volta anche in appello e oggetto di statuizione anche d'ufficio del giudice, sia ove ne aveva ritenuto l'infondatezza in ragione della insuscettibilità di esecuzione parziale dell'obbligazione al mantenimento della carica di amministratore delegato, sia in ragione della superiorità del patrimonio di rispetto a Pt_1 quella del D'AN.
Respingeva invece gli ulteriori tre motivi di ricorso di relativi al riconoscimento del Pt_1 diritto del D'AN a percepire maggiori somme a titolo di MBO e LTI.
riassumeva tempestivamente il ricorso chiedendo ridursi la penale di cui Parte_1 all'accordo di stabilità del 15/05/2012 in proporzione all'incidenza del periodo residuo di durata del patto stesso e, quindi, nella misura di 1/36 dell'importo complessivo, o comunque nella diversa misura ritenuta di giustizia con condanna del D'AN a restituire le somme in eccedenza non corrisposte.
Si osserva preliminarmente che, all'esito delle precedenti fasi del giudizio, risulta essersi formato il giudicato interno, tanto in ordine alla sussistenza della giusta causa del recesso operato dal e al suo conseguente diritto all'indennità risarcitoria prevista CP_1 dall'accordo del 15/05/2012 (pari, ai sensi del punto 1.2 del suddetto accordo a 36 mensilità annua lorda fissa e variabile maturata all'atto della risoluzione del rapporto), sia in ordine al suo diritto a percepire gli importi a titolo di retribuzione variabile e di indebita trattenuta del TFR così come quantificati dalla Corte di Appello territoriale.
Parimenti risulta essersi formato il giudicato interno in ordine alla infondatezza delle rivendicazioni risarcitorie avanzate dal suddetto lavoratore nelle precedenti fasi del giudizio.
Il residuo oggetto del contendere nella presente fase di rinvio risulta pertanto costituito, esclusivamente, dalla questione relativa all'applicazione della riduzione della indennità risarcitoria (penale) ai sensi dell'art. 1384 c.c. quantificabile, nella sua misura intera, nell'importo riconosciuto dalla Corte di Appello di € 2.991.000.
Trattasi di domanda che, così come affermato in sede rescindente dalla SC, risulta ammissibile anche in fase di impugnazione senza che possa a tale proposito attribuirsi rilievo ostativo alla rinuncia delle parti a fare valere tale facoltà o alla ricognizione in ordine alla sua equità, entrambi contenute nell'accordo del 15/05/2012 (punto 1.2) (“il potere di riduzione della penale, esercitabile d'ufficio, non è impedito dall'accordo delle parti circa l'irriducibilità della penale stessa, né dalla circostanza che le parti abbiano definito equa la penale: sono circostanze che non vincolano il giudice” cfr. pag. 7 dell' ordinanza n. 26465/2024).
Co A tale proposito la ha affermato quanto segue: “…l'apprezzamento sulla eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento
o di ritardato adempimento, nonché sulla misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente fondato, a norma dell'art. 1384 cod. civ., sulla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento con riguardo all'effettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità del danno subito (Cass. n. 6158 del 2007)” e che “…ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola - come sembra indicare l'art. 1384 c.c. riferendosi all'interesse che il creditore "aveva" all'adempimento - ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 c.c., impiegando il verbo "avere" all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto. (Cass. n. 11908 del 2020)” .
Co Conclude la affermando che “In altri termini, i giudici di appello, nell'escludere la riduzione della penale non hanno preso in esame e non hanno valutato l'interesse che la parte aveva all'adempimento della prestazione cui aveva diritto e le ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e la sua effettiva incidenza sulla concreta situazione contrattuale (v. Cass. n. 26901 del 2023; Cass. n. 7180 del 2012; Cass. n. 10626 del 2007; Cass. n. 7835/2006), avendo fatto unicamente riferimento alla impossibilità di una esecuzione parziale dell'obbligazione (su cui invece v. Cass. n. 21646 del 2016 in motivazione) e alla posizione economica del dirigente rispetto a quella di Pt_1 elementi entrambi non dirimenti ai fini dell'art. 1384 c.c.” (pagg.
8-9 dell'ordinanza n. 26465/2024).
In tale contesto non possono attribuirsi rilievo, alla luce di quanto affermato dalla SC nella sentenza rescindente, a circostanze quali la non eseguibilità in forma parziale dell'obbligazione (eseguibili che invece deve ritenersi realizzata nel caso di specie) o la maggiore consistenza del patrimonio del debitore rispetto a quella del creditore, circostanza ininfluente a tale fine.
L'equità dell'entità della penale, nell'importo previsto dal patto del 12/05/2015, alla cui stregua la società si era impegnata a garantire al D'AN la durata minima triennale, sino al mese di maggio 2015 (così come espressamente indicato nel suddetto patto), della carica di Co amministratore delegato della , deve quindi necessariamente essere valutata alla stregua del suo interesse al residuo adempimento alla data di rassegnazione delle dimissioni.
Deve a tale proposito rilevarsi come la revoca di tale incarico, a fronte del pacifico mantenimento in capo al D'AN di tale carica per tutto il periodo precedente, sia avvenuto con lettera in data 20/04/2015 anteriormente a circa 40 giorni dalla naturale scadenza del patto di stabilità (fissata al 31/05/2015).
In tale contesto l'entità della clausola, parametrata nel suo importo intero a 36 mesi di retribuzione fissa e variabile, non può che, stante l'avvenuto adempimento per la quasi totalità della durata garantita, dell'obbligo posto a fondamento delle dimissioni per giusta causa, che reputarsi iniqua alla luce del residuo interesse dell'odierno resistente al mantenimento della carica così come contrattualmente stabilito e cioè per soli 40 giorni.
Trattasi di considerazioni idonee a far ritenere realizzati i presupposti per la riduzione ex art. 1384 c.c., riduzione che si ritiene equo effettuare nell'importo, pari ad € 830.833, corrispondente a 10 mensilità della retribuzione fissa e variabile nei termini previsti.
Questo considerando non solo la ridotta residua durata dell'incarico rispetto alla naturale scadenza del patto del 12/05/2015 ma anche tenendo anche conto, in ragione dell'elevatissimo livello dell'incarico revocato, del venire meno delle prospettive professionali e delle opportunità di carriera comunque connesse al mantenimento del ruolo unitamente all'assorbimento di tale indennità, così come espressamente pattuito con l'accordo del 12/05/2015, con quella sostitutiva del preavviso (il cui termine è quantificabile, ex art. 23 CCNL per un dirigente, quale l'odierno resistente, con meno di 10 anni di anzianità
, in 8 mesi, cfr. copia del CCNL prodotto per estratto quale all. 46 del ricorso di primo grado).
Non possono invece essere considerate a tale fine le indennità “di cui agli artt. 19 e 22 Dirigenti Aziende Produttrici di Beni e Servizi” menzionate al punto 1.2. dell'accordo di stabilità, indennità a cui il resistente si limita a fare un riferimento generico senza fornire allegazioni specifiche sui relativi presupposti contrattuali e senza produrre la relativa documentazione contrattuale mentre l'indennità supplementare prevista dall'art. 19 del citato estratto del CCNL prodotto in allegato al ricorso di primo grado, risulta applicabile esclusivamente al caso di licenziamento ingiustificato e non per le dimissioni per giusta causa.
Ne consegue, alla stregua delle considerazioni che precedono, che l'indennità risarcitoria dovrà, in applicazione dell'art. 1384 c.c., essere rideterminata nel minore importo di
€ 830.833 (corrispondente a 10 mensilità della retribuzione fissa e variabile così come complessivamente determinata nel suo importo massimo di 36 mensilità all'esito del giudizio di appello) con conseguente emissione di sentenza di condanna in favore dell'odierno resistente in riassunzione, per i titoli di cui al ricorso di primo grado, considerando gli ulteriori crediti oggetto di rivendicazione (così come determinati all'esito della fase di appello anche in sede di correzione di errore materiale) per il complessivo importo di € 2.029.232 (€ 830.833 + € 75.000+ € 772.399 + € 351.000).
Per tale minore importo, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi, dovrà quindi essere emessa sentenza di condanna in favore del lavoratore.
Risulta meritevole di accoglimento, in ragione del complessivo esito del presente giudizio, la domanda della società ricorrente riassunzione di ripetizione delle somme pagate in eccesso in esecuzione della sentenza gravata da determinarsi però al netto delle ritenute fiscali operate.
Non risulta infatti specificamente contestato, oltre che riscontrato dalla documentazione prodotta da in allegato al proprio ricorso per riassunzione (cfr. prospetti paga prodotti Pt_1 come all. 3) che tale emolumento sia stato interamente corrisposto all'odierno resistente. Anche per tale importo, maggiorato degli ulteriori interessi legali maturati dalla data del pagamento, dovrà pertanto essere emessa sentenza di condanna, da emettersi, ritiene la Corte, attraverso l'emissione di due pronunce separate di condanna aventi rispettivamente ad oggetto le somme complessivamente dovute al lavoratore (al lordo delle ritenute) e quelle da restituire da determinarsi al netto delle ritenute stesse (in ragione del diverso regime degli accessori applicabili e stante la non comparabilità degli importi lordi propri della condanna al pagamento di maggiori retribuzioni con quelli netti che caratterizzano la richiesta di restituzione).
Ritiene infatti il Collegio di ribadire a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua “in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "ex tunc" dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo” (Cass. n. 19735 del 25/07/2018. Nello stesso senso Cass. n. 13530 del 20/05/2019).
La regolamentazione delle spese di lite, da effettuarsi sulla base della somma concretamente riconosciuta al resistente (alla stregua di quanto previsto dall'art. 5 del d.m. 55/2014 ove dispone, al comma 1, che “…Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata…”) segue per tutte le fasi del giudizio la soccombenza ad eccezione delle fasi di legittimità e di rinvio per cui, in ragione del loro esito, si ritiene sussista motivo per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, ferma restando la dichiarazione della sussistenza della giusta causa in ordine al recesso del resistente in riassunzione di cui alla sentenza di primo grado, previa rideterminazione dell'importo dovuto a titolo di indennità risarcitoria di cui all'accordo del 15/05/2012 nel minore importo di € 830.833, condanna la società ricorrente in riassunzione al pagamento in favore del resistente CP_1 dell'importo complessivo di € 2.029.232 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione del credito sino al saldo.
Condanna il resistente in riassunzione alla restituzione in favore della società ricorrente dell'importo corrisposto in eccedenza in esecuzione delle sentenze emesse all'esito delle precedenti fasi del giudizio da determinarsi al netto delle ritenute operate e maggiorate di interessi legali dalla data dei pagamenti sino al saldo.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite del primo grado, liquidate in complessivi € 21.000 e di appello liquidate in complessivi € 21.000 per la presente fase di rinvio in € 20.000. In entrambi i casi oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità e della presente fase di rinvio.
Roma, 20.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere all'udienza del 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 69 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Giampiero Proia e Carlo Mirabile con domicilio digitale eletto presso le pec degli indicati procuratori e , Email_1 Email_2
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Francesco CP_1
Visco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma viale Gorizia 52
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: riassunzione a seguito di annullamento con rinvio della sentenza n. 312/2020 della Corte di Appello di Roma pubblicata il 03/02/2020
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ordinanza n. 26465 del 10/10/2024 la Corte di Cassazione cassava con rinvio la sentenza con cui questa Corte di Appello aveva, in parziale riforma della sentenza di primo grado (la quale previa dichiarazione della giusta causa in ordine al recesso di CP_1 dal rapporto di lavoro con aveva condannato quest'ultima al pagamento Parte_1 in suo favore del complessivo importo di € 2.531.999,00, oltre rivalutazione ed interessi legali), condannato al pagamento in favore di dell'importo Parte_1 CP_1 di € 3.515.999,90 poi rettificato, con ordinanza di correzione di errore materiale in data 18/9/2020, in € 4.189.399,00.
aveva agito in giudizio allegando di essere stato assunto da CP_1 Parte_1
a decorrere dal 01/06/2012 con inquadramento come dirigente e con il ruolo di amministratore delegato della Banca della Mezzogiorno-Medio Credito Centrale s.p.a. Co (d'ora in poi ) di cui era unica azionista, con trattamento economico fisso annuo Pt_1 lordo di € 450.000 e con retribuzione variabile consistente nel suo inserimento in un sistema di incentivazione manageriale (MBO) variabile tra il 30 ed il 60% della retribuzione lorda fissa e nel Sistema Long Term Incentive (LTI) legato al raggiungimento di obiettivi da definire con un massimale annuo di € 250.000, pattuendo in data 15/05/2012, con scrittura privata parallela (“clausola di stabilità e patto di non concorrenza”), una durata minima del rapporto di tre anni con la possibilità per il i recedere per giusta causa nel caso non CP_1 gli fosse stata mantenuta la posizione di amministratore delegato, ipotesi per la quale Pt_1 si era impegnata, con detta scrittura, a corrispondergli un importo pari a 36 mensilità di retribuzione annua lorda fissa con assorbimento dell'indennità sostitutiva del preavviso e delle “indennità di cui agli artt. 19 e 22 Dirigenti Aziende Produttrici di Beni e Servizi”.
Premesso che in data 16/04/2015 l'assemblea di BM aveva proceduto all'integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione con conseguente perdita della sua posizione di amministratore delegato e di essere pertanto receduto dal rapporto contrattuale con per Pt_1 giusta causa rivendicava (affermando l'illegittimità del recesso operato da Pt_1 dall'accordo del 15/05/2012) il proprio diritto alla corresponsione dell'indennità risarcitoria prevista contrattualmente per tale ipotesi, indennità quantificata in € 2.991.000.
Rivendicava inoltre il suo diritto a percepire l'importo di € 673.400 a titolo di maggiori Contr Contr Contr somme dovute per (residuo 2012 ed per l'anno 2013 e 2014) nonché di € 449.999 a titolo di LTI (residuo LTI 2012 e 2013 e LTI 2014) nonché l'ulteriore somma di
€ 75.000 per indebita trattenuta sul TFR.
Rivendicava infine il proprio diritto al risarcimento del danno alla sua immagine e alla sua reputazione professionale quantificato in via equitativa in € 450.000.
Il Tribunale accoglieva parzialmente tali rivendicazioni.
Accertava innanzitutto la giusta causa in ordine al recesso del D'AN dal rapporto contrattuale in ragione della revoca prima della scadenza del triennio di cui alla scrittura del 15/05/2012 del mandato di amministratore delegato del D'AN, accertando l'infondatezza delle eccezioni di di nullità ed annullabilità del suddetto accordo e l'inefficacia del Pt_1 recesso operato da tale società in relazione ad esso. Accertava pertanto il diritto del D'AN all'indennità risarcitoria prevista dall'accordo citato quantificandola in € 1.350.000 (€ 450.000 × 3) sul piano del trattamento fisso e in € 755.999 quanto alla retribuzione variabile per un totale quindi di € 2.105.999..
Affermava altresì il suo diritto al pagamento della somma di € 351.000 a titolo di premi inevasi e di € 75.000 a titolo di indebita trattenuta sul TFR per un importo totale di € 2.531.999.
Respingeva invece l'ulteriore domanda risarcitoria.
La Corte di Appello, statuendo sull'appello principale presentato dal e su quello CP_1 incidentale di , nel confermare la giusta causa di recesso e il diritto del alla Pt_1 CP_1 conseguente indennità risarcitoria nella misura di € 1.350.000 quanto alla retribuzione fissa accoglieva invece l'appello del lavoratore per quanto riguarda l'ammontare di tale indennità con riferimento alla retribuzione variabile.
Affermava in particolare la fondatezza delle censure del D'AN per quanto riguarda la quantificazione della componente di retribuzione variabile (MBO e LTI) riconoscendo allo stesso il diritto a maggiori somme a tale titolo per € 449.999 (anziché € 351.000).
Riconosceva conseguentemente al suddetto lavoratore, considerando una media di emolumenti maturati nel triennio pari a € 450.000 per il trattamento fisso, € 297.000 per Part MBO e € 250.000 per per un totale di € 997.000, equivalente a € 83.083,33 mensili, una indennità risarcitoria pari a € 2.991.000 alla quale dovevano essere aggiunte le indicate somme di € 449.999,90 a titolo di retribuzione variabile, per un importo totale oggetto di condanna pari a € 3.440.999,90 alla quale dovevano essere aggiunti € 75.000 indebitamente trattenuti della società dal TFR, per un importo complessivo oggetto di condanna pari a € 315.999,90.
Respingeva la richiesta di riduzione della penale sia in quanto inammissibile per violazione dell'art. 437 c.p.c. trattandosi di domanda nuova proposta per la prima volta in appello, sia in ragione dell'insussistenza dei presupposti sia perchè l'obbligazione relativa Co alla stabilità della posizione di amministratore delegato di non poteva essere oggetto di una esecuzione parziale, sia per l'indubbia differenza esistente tra la posizione economica della ricorrente e quella di che è notorio essere dotata di un notevole patrimonio. Pt_1
L'importo oggetto di condanna veniva successivamente rideterminato, a seguito di correzione errore materiale, con ordinanza in data 18/9/2020, in € 4.189.399, considerando ulteriori importi dovuti a titolo di retribuzione variabile per complessivi € 772.399 non ricompresi nella somma oggetto di condanna per mero errore materiale (lasciando invariato l'importo di € 2.991.000 a titolo di indennità risarcitoria).
Co La con l'ordinanza n. 312/2020, in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso di
, cassava tale sentenza nella parte in cui aveva affermato l'inammissibilità e Pt_1
l'infondatezza della domanda di di riduzione di tale indennità risarcitoria (penale) ex Pt_1 art. 1384 c.c. Censurava in particolare la Corte di Appello territoriale sia ove aveva ritenuto l'inammissibilità della stessa in quanto domanda nuova rilevando trattarsi di questione suscettibile di essere proposta per la prima volta anche in appello e oggetto di statuizione anche d'ufficio del giudice, sia ove ne aveva ritenuto l'infondatezza in ragione della insuscettibilità di esecuzione parziale dell'obbligazione al mantenimento della carica di amministratore delegato, sia in ragione della superiorità del patrimonio di rispetto a Pt_1 quella del D'AN.
Respingeva invece gli ulteriori tre motivi di ricorso di relativi al riconoscimento del Pt_1 diritto del D'AN a percepire maggiori somme a titolo di MBO e LTI.
riassumeva tempestivamente il ricorso chiedendo ridursi la penale di cui Parte_1 all'accordo di stabilità del 15/05/2012 in proporzione all'incidenza del periodo residuo di durata del patto stesso e, quindi, nella misura di 1/36 dell'importo complessivo, o comunque nella diversa misura ritenuta di giustizia con condanna del D'AN a restituire le somme in eccedenza non corrisposte.
Si osserva preliminarmente che, all'esito delle precedenti fasi del giudizio, risulta essersi formato il giudicato interno, tanto in ordine alla sussistenza della giusta causa del recesso operato dal e al suo conseguente diritto all'indennità risarcitoria prevista CP_1 dall'accordo del 15/05/2012 (pari, ai sensi del punto 1.2 del suddetto accordo a 36 mensilità annua lorda fissa e variabile maturata all'atto della risoluzione del rapporto), sia in ordine al suo diritto a percepire gli importi a titolo di retribuzione variabile e di indebita trattenuta del TFR così come quantificati dalla Corte di Appello territoriale.
Parimenti risulta essersi formato il giudicato interno in ordine alla infondatezza delle rivendicazioni risarcitorie avanzate dal suddetto lavoratore nelle precedenti fasi del giudizio.
Il residuo oggetto del contendere nella presente fase di rinvio risulta pertanto costituito, esclusivamente, dalla questione relativa all'applicazione della riduzione della indennità risarcitoria (penale) ai sensi dell'art. 1384 c.c. quantificabile, nella sua misura intera, nell'importo riconosciuto dalla Corte di Appello di € 2.991.000.
Trattasi di domanda che, così come affermato in sede rescindente dalla SC, risulta ammissibile anche in fase di impugnazione senza che possa a tale proposito attribuirsi rilievo ostativo alla rinuncia delle parti a fare valere tale facoltà o alla ricognizione in ordine alla sua equità, entrambi contenute nell'accordo del 15/05/2012 (punto 1.2) (“il potere di riduzione della penale, esercitabile d'ufficio, non è impedito dall'accordo delle parti circa l'irriducibilità della penale stessa, né dalla circostanza che le parti abbiano definito equa la penale: sono circostanze che non vincolano il giudice” cfr. pag. 7 dell' ordinanza n. 26465/2024).
Co A tale proposito la ha affermato quanto segue: “…l'apprezzamento sulla eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento
o di ritardato adempimento, nonché sulla misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente fondato, a norma dell'art. 1384 cod. civ., sulla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento con riguardo all'effettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità del danno subito (Cass. n. 6158 del 2007)” e che “…ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola - come sembra indicare l'art. 1384 c.c. riferendosi all'interesse che il creditore "aveva" all'adempimento - ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 c.c., impiegando il verbo "avere" all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto. (Cass. n. 11908 del 2020)” .
Co Conclude la affermando che “In altri termini, i giudici di appello, nell'escludere la riduzione della penale non hanno preso in esame e non hanno valutato l'interesse che la parte aveva all'adempimento della prestazione cui aveva diritto e le ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e la sua effettiva incidenza sulla concreta situazione contrattuale (v. Cass. n. 26901 del 2023; Cass. n. 7180 del 2012; Cass. n. 10626 del 2007; Cass. n. 7835/2006), avendo fatto unicamente riferimento alla impossibilità di una esecuzione parziale dell'obbligazione (su cui invece v. Cass. n. 21646 del 2016 in motivazione) e alla posizione economica del dirigente rispetto a quella di Pt_1 elementi entrambi non dirimenti ai fini dell'art. 1384 c.c.” (pagg.
8-9 dell'ordinanza n. 26465/2024).
In tale contesto non possono attribuirsi rilievo, alla luce di quanto affermato dalla SC nella sentenza rescindente, a circostanze quali la non eseguibilità in forma parziale dell'obbligazione (eseguibili che invece deve ritenersi realizzata nel caso di specie) o la maggiore consistenza del patrimonio del debitore rispetto a quella del creditore, circostanza ininfluente a tale fine.
L'equità dell'entità della penale, nell'importo previsto dal patto del 12/05/2015, alla cui stregua la società si era impegnata a garantire al D'AN la durata minima triennale, sino al mese di maggio 2015 (così come espressamente indicato nel suddetto patto), della carica di Co amministratore delegato della , deve quindi necessariamente essere valutata alla stregua del suo interesse al residuo adempimento alla data di rassegnazione delle dimissioni.
Deve a tale proposito rilevarsi come la revoca di tale incarico, a fronte del pacifico mantenimento in capo al D'AN di tale carica per tutto il periodo precedente, sia avvenuto con lettera in data 20/04/2015 anteriormente a circa 40 giorni dalla naturale scadenza del patto di stabilità (fissata al 31/05/2015).
In tale contesto l'entità della clausola, parametrata nel suo importo intero a 36 mesi di retribuzione fissa e variabile, non può che, stante l'avvenuto adempimento per la quasi totalità della durata garantita, dell'obbligo posto a fondamento delle dimissioni per giusta causa, che reputarsi iniqua alla luce del residuo interesse dell'odierno resistente al mantenimento della carica così come contrattualmente stabilito e cioè per soli 40 giorni.
Trattasi di considerazioni idonee a far ritenere realizzati i presupposti per la riduzione ex art. 1384 c.c., riduzione che si ritiene equo effettuare nell'importo, pari ad € 830.833, corrispondente a 10 mensilità della retribuzione fissa e variabile nei termini previsti.
Questo considerando non solo la ridotta residua durata dell'incarico rispetto alla naturale scadenza del patto del 12/05/2015 ma anche tenendo anche conto, in ragione dell'elevatissimo livello dell'incarico revocato, del venire meno delle prospettive professionali e delle opportunità di carriera comunque connesse al mantenimento del ruolo unitamente all'assorbimento di tale indennità, così come espressamente pattuito con l'accordo del 12/05/2015, con quella sostitutiva del preavviso (il cui termine è quantificabile, ex art. 23 CCNL per un dirigente, quale l'odierno resistente, con meno di 10 anni di anzianità
, in 8 mesi, cfr. copia del CCNL prodotto per estratto quale all. 46 del ricorso di primo grado).
Non possono invece essere considerate a tale fine le indennità “di cui agli artt. 19 e 22 Dirigenti Aziende Produttrici di Beni e Servizi” menzionate al punto 1.2. dell'accordo di stabilità, indennità a cui il resistente si limita a fare un riferimento generico senza fornire allegazioni specifiche sui relativi presupposti contrattuali e senza produrre la relativa documentazione contrattuale mentre l'indennità supplementare prevista dall'art. 19 del citato estratto del CCNL prodotto in allegato al ricorso di primo grado, risulta applicabile esclusivamente al caso di licenziamento ingiustificato e non per le dimissioni per giusta causa.
Ne consegue, alla stregua delle considerazioni che precedono, che l'indennità risarcitoria dovrà, in applicazione dell'art. 1384 c.c., essere rideterminata nel minore importo di
€ 830.833 (corrispondente a 10 mensilità della retribuzione fissa e variabile così come complessivamente determinata nel suo importo massimo di 36 mensilità all'esito del giudizio di appello) con conseguente emissione di sentenza di condanna in favore dell'odierno resistente in riassunzione, per i titoli di cui al ricorso di primo grado, considerando gli ulteriori crediti oggetto di rivendicazione (così come determinati all'esito della fase di appello anche in sede di correzione di errore materiale) per il complessivo importo di € 2.029.232 (€ 830.833 + € 75.000+ € 772.399 + € 351.000).
Per tale minore importo, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi, dovrà quindi essere emessa sentenza di condanna in favore del lavoratore.
Risulta meritevole di accoglimento, in ragione del complessivo esito del presente giudizio, la domanda della società ricorrente riassunzione di ripetizione delle somme pagate in eccesso in esecuzione della sentenza gravata da determinarsi però al netto delle ritenute fiscali operate.
Non risulta infatti specificamente contestato, oltre che riscontrato dalla documentazione prodotta da in allegato al proprio ricorso per riassunzione (cfr. prospetti paga prodotti Pt_1 come all. 3) che tale emolumento sia stato interamente corrisposto all'odierno resistente. Anche per tale importo, maggiorato degli ulteriori interessi legali maturati dalla data del pagamento, dovrà pertanto essere emessa sentenza di condanna, da emettersi, ritiene la Corte, attraverso l'emissione di due pronunce separate di condanna aventi rispettivamente ad oggetto le somme complessivamente dovute al lavoratore (al lordo delle ritenute) e quelle da restituire da determinarsi al netto delle ritenute stesse (in ragione del diverso regime degli accessori applicabili e stante la non comparabilità degli importi lordi propri della condanna al pagamento di maggiori retribuzioni con quelli netti che caratterizzano la richiesta di restituzione).
Ritiene infatti il Collegio di ribadire a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua “in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "ex tunc" dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo” (Cass. n. 19735 del 25/07/2018. Nello stesso senso Cass. n. 13530 del 20/05/2019).
La regolamentazione delle spese di lite, da effettuarsi sulla base della somma concretamente riconosciuta al resistente (alla stregua di quanto previsto dall'art. 5 del d.m. 55/2014 ove dispone, al comma 1, che “…Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata…”) segue per tutte le fasi del giudizio la soccombenza ad eccezione delle fasi di legittimità e di rinvio per cui, in ragione del loro esito, si ritiene sussista motivo per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, ferma restando la dichiarazione della sussistenza della giusta causa in ordine al recesso del resistente in riassunzione di cui alla sentenza di primo grado, previa rideterminazione dell'importo dovuto a titolo di indennità risarcitoria di cui all'accordo del 15/05/2012 nel minore importo di € 830.833, condanna la società ricorrente in riassunzione al pagamento in favore del resistente CP_1 dell'importo complessivo di € 2.029.232 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione del credito sino al saldo.
Condanna il resistente in riassunzione alla restituzione in favore della società ricorrente dell'importo corrisposto in eccedenza in esecuzione delle sentenze emesse all'esito delle precedenti fasi del giudizio da determinarsi al netto delle ritenute operate e maggiorate di interessi legali dalla data dei pagamenti sino al saldo.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite del primo grado, liquidate in complessivi € 21.000 e di appello liquidate in complessivi € 21.000 per la presente fase di rinvio in € 20.000. In entrambi i casi oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità e della presente fase di rinvio.
Roma, 20.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa