Decreto cautelare 19 febbraio 2026
Sentenza breve 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza breve 23/03/2026, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00367/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00319/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 319 del 2026, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Nuovo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR - Ufficio Scolastico Regionale per Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- del verbale della prova scritta dell’aula -OMISSIS- redatto il 1° dicembre 2025 dal Comitato di Vigilanza, nominato con D.D.G. -OMISSIS- del 1° dicembre 2025 dell’USR per la Puglia di Bari, nella parte in cui dichiara che la prova concorsuale, svoltasi nella giornata del -OMISSIS- presso I.C. Taviano - Francesco Dimo, Piazza Lombardo Radice 4 Taviano (Le) -OMISSIS- - Laboratorio Moro Mobile, “si è svolta con perfetto ordine e con l’osservanza delle disposizioni previste dalla vigente normativa per lo svolgimento dei concorsi pubblici”;
- dell’elenco dei candidati con indicazione del punteggio ottenuto nella prova scritta del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 - D.D.G. 09 Ottobre 2025, -OMISSIS-, svoltasi nella giornata del -OMISSIS- presso I.C. Taviano - Francesco Dimo, Piazza Lombardo Radice 4 Taviano (Le) -OMISSIS- - Laboratorio Moro Mobile, nella parte in cui la ricorrente ha conseguito un punteggio non sufficiente al superamento della prova scritta, elenco i cui estremi non sono noti alla ricorrente;
- per quanto occorra, dell’avviso protocollo -OMISSIS- pubblicato in data 13 gennaio 2026 dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico per la Puglia, contenente comunicazione del punteggio minimo di ammissione alla successiva prova orale, pari o superiore a 70/100 per la classe di concorso Scienze Economico-Aziendali (A045), nella parte eventualmente lesiva degli interessi della ricorrente;
- per quanto occorra, del Bando del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto con Decreto Direttoriale -OMISSIS- del 9 ottobre 2025 emesso dalla Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione (Ministero dell’Istruzione e del Merito), nella parte eventualmente lesiva degli interessi della ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, di data ignota e lesivo dell’interesse della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di USR - Ufficio Scolastico Regionale per Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. GI AL e uditi per le parti i difensori l'avv. Luca Nuovo, per la ricorrente, e l'avv. dello Stato Guido Operamolla, per la difesa erariale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.- Con l’odierno ricorso, notificato il 16 e il 28 gennaio 2026, rispettivamente alla controinteressata -OMISSIS- e al Ministero e all’USR, e depositato il successivo 18 febbraio, -OMISSIS-ha impugnato per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, anche tramite misura cautelare monocratica, gli atti in epigrafe indicati riguardanti la procedura di cui al D.D.G. -OMISSIS-/2025 avente ad oggetto: “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno”.
L’impugnazione è relativa all’esito della prova scritta svolta dalla ricorrente, prova per la quale le è stato attribuito il punteggio complessivo pari a 68, inferiore a quello minimo fissato dal bando (pari a 70), con conseguente mancata sua ammissione alla successiva fase concorsuale.
La ricorrente ha inoltre impugnato l’asserito silenzio diniego serbato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia sull’istanza di accesso del 2 dicembre 2025.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto depositato il 19 febbraio 2026; il successivo 20 ha depositato documentazione e memoria con la quale ha argomentato per l’infondatezza delle pretese di parte ricorrente.
La controinteressata, -OMISSIS-, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Con decreto presidenziale -OMISSIS- del 19 febbraio 2026, è stata respinta la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
La causa è stata fissata nel ruolo della camera di consiglio del 10 marzo 2026 per la discussione in sede collegiale dell’istanza cautelare.
In quella sede, nel corso della discussione sull’istanza cautelare, è stato dato formale avviso alle parti circa la possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
A conclusione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta per essere decisa.
2.- Il Ministero, in data 20 febbraio 2026, ha depositato documentazione tra cui il verbale della prova scritta e il verbale del Comitato di vigilanza. È dunque superata la richiesta di parte ricorrente relativa all’accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi dell’art. 116 c.p.a.
3.- Ciò premesso, il ricorso è nel merito infondato.
3.1.- La ricorrente deduce la violazione dell’art. 6, commi 2 e 5, del bando di concorso; degli artt. 3 e 97 Cost.; dei principi di imparzialità, parità di trattamento e par condicio tra i concorrenti.
In sintesi, contesta il punteggio conseguito all’esito della prova scritta, “computer based”, svoltasi il 1° dicembre 2025 presso l’I.C. Taviano. Sostiene, in particolare, che il mancato raggiungimento della soglia minima di sufficienza sarebbe stato causato da un diverbio durante la prova scritta tra il Presidente del Comitato di Vigilanza ed una candidata. Il diverbio avrebbe compromesso il regolare svolgimento della prova e, pertanto, la tranquillità e la concentrazione necessarie per rispondere correttamente ai quesiti, oltre a sottrarre tempo effettivo, pari a 100 minuti, per ciascun candidato.
3.2.- Le contestazioni della ricorrente sulla regolarità dell’andamento della prova scritta appaiono mere deduzioni prive di riscontro probatorio.
Nel verbale d’aula -OMISSIS- del 1° dicembre 2025, riguardante la prova scritta, è testualmente precisato che: “la prova concorsuale si è svolta con perfetto ordine e con l’osservanza delle disposizioni previste dalla vigente normativa”. Il verbale è stato sottoscritto non solo dai membri del Comitato di Vigilanza ma anche da due candidate, le quali nulla hanno aggiunto o precisato rispetto a quanto ivi verbalizzato. È pur vero che, in calce al medesimo verbale, è altresì indicato che una candidata (anonimizzata per ovvie ragioni) è stata “sorpresa a conversare con un’altra candidata” e che “aggredisce il dirigente, strappa portatile e cellulare dalle mani dello stesso”. Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non sono riportate indicazioni dalle quali desumere che l’episodio abbia in concreto alterato l’ordinario svolgimento della prova concorsuale di cui trattasi.
Né tantomeno dal verbale medesimo risulta che l’odierna ricorrente abbia rappresentato al Comitato di Vigilanza circa eventuali difficoltà nel condurre a termine la prova di esame.
3.3.- Inoltre, in disparte la carenza probatoria di quanto affermato nel ricorso, è del tutto incerto il nesso di causalità tra il diverbio e l’apposizione-digitazione, sugli appositi spazi del questionario somministrato, di risposte errate ad opera della ricorrente,
Gli episodi di disturbo (quali rumore, confusione, malori) non son di per sé sufficiente a invalidare la procedura concorsuale, salvo si dimostri che gli stessi abbiano oggettivamente impedito lo svolgimento regolare della prova o compromesso la prestazione dei candidati, circostanza che, come riscontrabile dagli atti e dai verbali, non è riscontrabile nel caso di specie (cfr. in termini, ordinanza cautelare TAR Lazio, sez. IV-Quater, 2204/2025).
Si rammenta che il verbale d’aula – e, in generale, i documenti redatti dai commissari - sono atti pubblici aventi fede privilegiata. Sicché ove dagli stessi non emergano impedimenti oggettivamente intollerabili non può procedersi ad alcun annullamento della prova.
3.4.- Né, infine, il clamore mediatico che la vicenda ha ricevuto sposta i termini della questione, atteso che i fatti contestati, se pur rilevanti per la cronaca e l’attualità, devono sempre passare i filtri oggettivi, propri delle procedure amministrative, per verificare se vi sia stata effettiva lesione dei principi del buon andamento e dell’imparzialità.
4.- Per quanto sopra, il ricorso va respinto.
Si ravvisano le giuste ed eccezionali ragioni, avuto riguardo alla tipologia della materia controversa, relativa a procedure di concorso per l’accesso ai pubblici impieghi, per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona della ricorrente e della controinteressata, nel presente provvedimento indicate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI AL, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GI AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.