Sentenza breve 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 30/04/2026, n. 7878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7878 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07878/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15280/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15280 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Arianna Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Interno, Prefettura – U.T.G. di Pistoia, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. UC ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso in epigrafe depositato il 12.12.2025 e non notificato, parte ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza n. K10/-OMISSIS- del 26.07.2025, notificato il 30.07.2025, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Con ordinanza n. 4628 del 12.3.2026, il Collegio ha rilevato, tra l’altro, “ che sussistono seri dubbi in ordine all’ammissibilità del ricorso, in quanto sembra del tutto omessa - alla luce della disamina del fascicolo telematico - la notificazione all’Amministrazione del ricorso introduttivo dell’odierno giudizio ”, dando avviso alle parti di tale questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e concedendo termine di venti giorni per presentare memorie vertenti su quest'unica questione.
Rilevato che il ricorrente è rimasto inerte e non ha depositato né memoria difensiva né documenti, all’odierna camera di consiglio la causa è stata introitata per la decisione, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
Ciò posto, ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito in esito all’udienza cautelare con sentenza, sussistendo tutti i presupposti previsti dall’articolo 60 del c.p.a.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo.
Dalla disamina del fascicolo telematico risulta, infatti, del tutto omessa la notificazione del ricorso alla pubblica amministrazione, dovendo dunque escludersi anche la possibilità di una sua rinnovazione da parte del giudice, atteso che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “ la notificazione del ricorso è inesistente quando manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea, mentre è affetta da nullità (sanabile con effetto attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario ” (Consiglio di Stato sez. V, 01/10/2018, n.5619; cfr. anche Consiglio di Stato sez. III, 14/04/2025, n.3208, secondo cui “ costituisce principio generale processuale, elaborato dalla giurisprudenza civile e, quindi, mutuato dalla giurisprudenza amministrativa, quello per cui l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio o dell'atto di impugnazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia stata posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione (per mancanza o dell'attività di trasmissione o dell'attività di consegna), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” ).
Alla luce delle considerazioni che precedono ritiene il Collegio di dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., vertendosi in materia di notifica inesistente siccome del tutto omessa, dunque insuscettibile – a differenza della notifica nulla – di rinnovazione per ordine del giudice ovvero di sanatoria attraverso la costituzione dell’Amministrazione, la quale nel caso di specie non risulta comunque costituita.
Nulla sulle spese tenuto conto che l’Amministrazione, in quanto non evocata in giudizio, non si è costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA ZE, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
UC ER, Primo Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| UC ER | NA ZE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.