CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 170/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LANDOLFI VINCENZO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PRESA n. 01777202400005897000 ALTRI TRIBUTI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 159/2026 depositato il 23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di presa in carico n. 01777202400005897000 notificato in data 20.11.2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, relativo ad un avviso di accertamento n.
250TE3M000925, notificato dall'Agenzia delle Entrate il 31.5.2024 per un importo complessivo di € 307,22.
Ha dedotto il difetto di motivazione dell'atto impugnato, la mancata notifica dell'atto prodromico e la prescrizione della pretesa tributaria.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi, ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per la mancata chiamata in causa dell'ente impositore, in violazione dell'art. 14 co. 6 bis d.lgs 546/1992, nonché la carenza della propria legittimazione passiva. Ha dedotto di aver chiamato in causa l'Agenzia delle Entrate. Ha chiesto, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
Ha spiegato intervento volontario l'Agenzia delle Entrate, la quale ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per la mancata chiamata in causa dell'ente impositore, in violazione dell'art. 14 co. 6 bis d.lgs 546/1992, nonché l'infondatezza delle deduzioni di parte ricorrente.
All'esito dell'udienza del 29.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di presa in carico notificatogli dell'Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo, tra l'altro, vizi della notifica dell'avviso di accertamento prodromico emesso dall'Agenzia delle
Entrate.
Il comma 6 bis dell'art. 14 d.lgs. 546/92 - introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera d) del d.lgs. 30 dicembre
2023, n. 220, entrato in vigore il 5.1.2024 - stabilisce che, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
L'art. 4 co. 2 di tale d.lgs. dispone che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd), che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto”.
Nel caso in esame il ricorso è stato notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione il 10.12.2024, sicché deve trovare applicazione il citato comma 6 bis dell'art. 14 d.lgs. 546/92.
La norma indicata ha introdotto una nuova ipotesi di litisconsorzio necessario, volta ad evitare il rischio di giudicati contrastanti.
Ove sia stata omessa la notifica del ricorso all'ente impositore, in violazione del citato comma 6 bis, non va, quindi, dichiarata l'improcedibilità del ricorso, ma va ordinata, come negli altri casi di litisconsorzio necessario,
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore.
Nel presente giudizio, però, ciò non è necessario, in quanto l'ente impositore Agenzia delle Entrate ha spiegato intervento volontario, integrando in tal modo il contraddittorio, senza necessità di ulteriori provvedimenti.
Passando ad esaminare il merito, si osserva che l'art. 29 D.L. 78/2010 stabilisce che l'agente della riscossione, quando riceve in carico l'accertamento esecutivo, deve comunicarlo al contribuente, salvo che ricorra un fondato pericolo per il buon esito della riscossione. L'avviso di presa in carico deve contenere le informazioni necessarie all'esercizio del diritto di difesa, ossia i dati del contribuente, il numero di ruolo, gli estremi dell'accertamento prodromico, l'importo del debito e le informazioni sulle modalità di pagamento.
Quando è stata omessa la notifica dell'avviso di accertamento, l'avviso di presa in carico che contiene tutti gli elementi sopra indicati non ha solo natura conoscitiva, ma ha anche una funzione di contestazione e di sollecitazione al pagamento. In tal caso l'avviso di presa in carico deve ritenersi impugnabile in quanto costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente della pretesa tributaria.
Nel caso in esame l'avviso di presa in carico impugnato contiene tutti gli elementi necessari ad esplicitare la natura, il presupposto e l'importo della pretesa tributaria, in quanto indica il numero dell'avviso di accertamento cui si riferisce e la data della relativa notifica, ed il ricorrente lamenta che detto avviso non è stato preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento in esso indicato.
Sussiste, pertanto, l'interesse del ricorrente ad ottenere l'annulamento dell'avviso di presa in carico, avente funzione di contestazione e di sollecitazione al pagamento.
A fronte della contestazione di parte ricorrente, era onere dell'ente impositore e dell'agente della riscossione provare la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento prodromico.
La prova di tale notifica, nel caso in esame è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate, la quale ha prodotto l'svviso di ricevimento della raccomandata a mezzo della quale è stato notificato al ricorrente Ricorrente_1 l'avviso di accertamento n. 250TE3M000925, richiamato nell'avviso di presa in carico impugnato.
Stante la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento, le eccezioni relative al merito della presesa tributaria, compresa quella di prescrizione, andavano proposte con la tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento medesimo, che non risulta essere avvenuta, e sono, pertanto, precluse in questa sede ai sensi dell'art. 19 co. 3 d.lgs. 546/1992, a norma del quale gli atti autonomamente impugnabili possono essere impugnati solo per vizi propri, e solo la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente all'atto notificato.
Il ricorso non può, quindi, trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate come indicato in dispositivo, con attribuzione in favore del difensore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, dichiaratosi anticipatario, e con la riduzione prevista dall'art. 15 co. 2 sexies d. lgs. 546/1992 per l'Agenzia delle Entrate, in quanto costituita tramite un proprio funzionario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, liquidate in 300 euro per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Difensore_2, dichiaratosi anticipatario, nonché al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in 240 euro.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LANDOLFI VINCENZO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PRESA n. 01777202400005897000 ALTRI TRIBUTI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 159/2026 depositato il 23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di presa in carico n. 01777202400005897000 notificato in data 20.11.2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, relativo ad un avviso di accertamento n.
250TE3M000925, notificato dall'Agenzia delle Entrate il 31.5.2024 per un importo complessivo di € 307,22.
Ha dedotto il difetto di motivazione dell'atto impugnato, la mancata notifica dell'atto prodromico e la prescrizione della pretesa tributaria.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi, ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per la mancata chiamata in causa dell'ente impositore, in violazione dell'art. 14 co. 6 bis d.lgs 546/1992, nonché la carenza della propria legittimazione passiva. Ha dedotto di aver chiamato in causa l'Agenzia delle Entrate. Ha chiesto, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
Ha spiegato intervento volontario l'Agenzia delle Entrate, la quale ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per la mancata chiamata in causa dell'ente impositore, in violazione dell'art. 14 co. 6 bis d.lgs 546/1992, nonché l'infondatezza delle deduzioni di parte ricorrente.
All'esito dell'udienza del 29.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di presa in carico notificatogli dell'Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo, tra l'altro, vizi della notifica dell'avviso di accertamento prodromico emesso dall'Agenzia delle
Entrate.
Il comma 6 bis dell'art. 14 d.lgs. 546/92 - introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera d) del d.lgs. 30 dicembre
2023, n. 220, entrato in vigore il 5.1.2024 - stabilisce che, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
L'art. 4 co. 2 di tale d.lgs. dispone che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd), che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto”.
Nel caso in esame il ricorso è stato notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione il 10.12.2024, sicché deve trovare applicazione il citato comma 6 bis dell'art. 14 d.lgs. 546/92.
La norma indicata ha introdotto una nuova ipotesi di litisconsorzio necessario, volta ad evitare il rischio di giudicati contrastanti.
Ove sia stata omessa la notifica del ricorso all'ente impositore, in violazione del citato comma 6 bis, non va, quindi, dichiarata l'improcedibilità del ricorso, ma va ordinata, come negli altri casi di litisconsorzio necessario,
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore.
Nel presente giudizio, però, ciò non è necessario, in quanto l'ente impositore Agenzia delle Entrate ha spiegato intervento volontario, integrando in tal modo il contraddittorio, senza necessità di ulteriori provvedimenti.
Passando ad esaminare il merito, si osserva che l'art. 29 D.L. 78/2010 stabilisce che l'agente della riscossione, quando riceve in carico l'accertamento esecutivo, deve comunicarlo al contribuente, salvo che ricorra un fondato pericolo per il buon esito della riscossione. L'avviso di presa in carico deve contenere le informazioni necessarie all'esercizio del diritto di difesa, ossia i dati del contribuente, il numero di ruolo, gli estremi dell'accertamento prodromico, l'importo del debito e le informazioni sulle modalità di pagamento.
Quando è stata omessa la notifica dell'avviso di accertamento, l'avviso di presa in carico che contiene tutti gli elementi sopra indicati non ha solo natura conoscitiva, ma ha anche una funzione di contestazione e di sollecitazione al pagamento. In tal caso l'avviso di presa in carico deve ritenersi impugnabile in quanto costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente della pretesa tributaria.
Nel caso in esame l'avviso di presa in carico impugnato contiene tutti gli elementi necessari ad esplicitare la natura, il presupposto e l'importo della pretesa tributaria, in quanto indica il numero dell'avviso di accertamento cui si riferisce e la data della relativa notifica, ed il ricorrente lamenta che detto avviso non è stato preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento in esso indicato.
Sussiste, pertanto, l'interesse del ricorrente ad ottenere l'annulamento dell'avviso di presa in carico, avente funzione di contestazione e di sollecitazione al pagamento.
A fronte della contestazione di parte ricorrente, era onere dell'ente impositore e dell'agente della riscossione provare la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento prodromico.
La prova di tale notifica, nel caso in esame è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate, la quale ha prodotto l'svviso di ricevimento della raccomandata a mezzo della quale è stato notificato al ricorrente Ricorrente_1 l'avviso di accertamento n. 250TE3M000925, richiamato nell'avviso di presa in carico impugnato.
Stante la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento, le eccezioni relative al merito della presesa tributaria, compresa quella di prescrizione, andavano proposte con la tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento medesimo, che non risulta essere avvenuta, e sono, pertanto, precluse in questa sede ai sensi dell'art. 19 co. 3 d.lgs. 546/1992, a norma del quale gli atti autonomamente impugnabili possono essere impugnati solo per vizi propri, e solo la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente all'atto notificato.
Il ricorso non può, quindi, trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate come indicato in dispositivo, con attribuzione in favore del difensore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, dichiaratosi anticipatario, e con la riduzione prevista dall'art. 15 co. 2 sexies d. lgs. 546/1992 per l'Agenzia delle Entrate, in quanto costituita tramite un proprio funzionario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, liquidate in 300 euro per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Difensore_2, dichiaratosi anticipatario, nonché al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in 240 euro.