Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00567/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00401/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 401 del 2025, proposto da
IO CU, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Luca Salini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Co.Se.Ma. - Consorzio Servizi Marsicano s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del diniego implicito di accesso ai documenti richiesti con l’istanza notificata alla Co.Se.Ma. s.r.l. in data 16 luglio 2025;
- di ogni altro atto preliminare, presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto;
e per l’accertamento del diritto del ricorrente all’ostensione degli atti inerenti la sua istanza e conseguente ordine alla Co.Se.Ma. s.r.l. di esibizione degli stessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa SA LI;
In data 16 luglio 2025 il ricorrente ha inoltrato via PEC alla Co.Se.Ma. - Consorzio Servizi Marsicano s.r.l. (d’ora in avanti solo Co.Se.Ma. s.r.l.) una richiesta per ottenere il rilascio, previa visione, di copia di tutta la documentazione inerente la tumulazione di una salma, dallo stesso non autorizzata, presso la cappella funeraria di famiglia, ubicata sul lotto n. 75 del cimitero comunale di Avezzano, oggetto della concessione cimiteriale n. rep. 692 dell’archivio comunale storico (IV.8.2 - dep. - busta 68 - fascicolo 36).
Il ricorrente ha motivato la necessità di conoscere la predetta documentazione, ai fini della proposizione di un’azione di reintegrazione nel possesso nei confronti degli autori dello spoglio.
La Co.Se.Ma. - Consorzio Servizi Marsicano s.r.l., alla quale il Comune di Avezzano ha affidato la gestione dei servizi cimiteriali, non ha riscontrato la predetta istanza entro il termine di cui all’articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990.
Con ricorso notificato il 2 settembre 2025 e depositato il 13 settembre 2025, il ricorrente ha domandato l’annullamento del silenzio diniego, opposto dal gestore dei servizi cimiteriali, all’accesso alla documentazione richiesta con l’istanza notificata in data 16 luglio 2025, nonché, previo accertamento del proprio diritto ad accedervi, l’ordine alla Co.Se.Ma. s.r.l. di esibire la predetta documentazione.
La Co.Se.Ma. s.r.l., alla quale il ricorso è stato notificato all’indirizzo PEC risultante dai pubblici registri (cosema_consmarsicano@legalmail.it), non si è costituita in giudizio.
In data 25 novembre 2025 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva.
Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Deve innanzitutto riconoscersi la legittimazione attiva del ricorrente ad esercitare il diritto di accesso, siccome affermatosi titolare, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera b), della legge n. 241 del 1990, di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione soggettiva di possesso della cappella funeraria di famiglia, che egli intende tutelare a fronte dell’asserito spoglio.
Deve, altresì, riconoscersi la legittimazione passiva della Co.Se.Ma. s.r.l., società affidataria della gestione del servizio cimiteriale, nei confronti della quale, ai sensi dell’articolo 23 della legge n. 241 del 1990, può essere esercitato il diritto di accesso.
Il ricorrente ha specificato, ai sensi dell’articolo 24, comma 7, la necessità di conoscere la documentazione richiesta, afferente al procedimento autorizzatorio per la tumulazione della salma, per poter eventualmente esercitare, nei confronti degli autori dello spoglio, la tutela possessoria, documentazione detenuta dal soggetto affidatario della gestione del cimitero e del servizio di tumulazione delle salme, anche se formata da altra amministrazione.
Tanto premesso, il Collegio deve accertare in capo al ricorrente il diritto di accesso, il quale dovrà essere esercitato, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, della legge n. 241 del 1990 e come richiesto nell’istanza notificata alla Co.Se.Ma. s.r.l. in data 16 luglio 2025, mediante la visione e l’estrazione di copia degli atti afferenti al procedimento per l’autorizzazione della tumulazione della salma, nominativamente indicata nella predetta istanza di accesso, nella cappella funeraria ubicata sul lotto n. 75 del cimitero comunale di Avezzano, oggetto della concessione cimiteriale n. rep. 692 dell’archivio comunale storico (IV.8.2 - dep. - busta 68 - fascicolo 36).
All’accertamento del diritto di accesso consegue l’ordine alla Co.Se.Ma. s.r.l. di esibire al ricorrente la documentazione richiesta con l’istanza del 16 luglio 2025 entro il termine di trenta (30) giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, ove anteriore.
Le spese di lite seguono la soccombenza della Co.Se.Ma. s.r.l. e sono liquidate, in favore del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla COSEMA - Consorzio Servizi Marsicano s.r.l. di consentire al ricorrente l’accesso alla documentazione richiesta con l’istanza del 16 luglio 2025, nei modi e nei termini specificati nella motivazione.
Condanna la COSEMA - Consorzio Servizi Marsicano s.r.l. a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2000,00 (duemila/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN IR, Presidente
SA LI, Primo Referendario, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA LI | AN IR |
IL SEGRETARIO