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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 10/02/2026, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1383/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
SCAFURI ANGELO, Relatore
NOVELLI GIANCARLO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4391/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16097/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 18/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202400730086430000 REC.CREDITO.IMP 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6998/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società in epigrafe indicata appella la decisione della Corte di giustizia I° grado di Napoli di rigetto del ricorso avverso la cartella di pagamento, emessa - oltre che per iva anno 2019, a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis del DPR 633/1972 (€. 146.162.49) - a titolo di ires anno 2020, per recupero credito ricerca e sviluppo (R&S) indebitamente compensato (€. 389.920,62), a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600/1973.
Il ricorso introduttivo - limitato all'ires essendo per l'iva stata concessa la rateizzazione del relativo importo
- ha dedotto l'emendabilità di infrazioni di natura meramente formale - quale quella della specie, consistita nel non avere compilato il quadro RU della relativa dichiarazione, poi corretta dalla dichiarazione integrativa - e comunque l'illegittimità del recupero del credito d'imposta R&S utilizzato in compensazione.
La decisione di primo grado - rilevato preliminarmente che il contribuente deve farsi carico dell'onere di provare non solo la sussistenza dei fatti costitutivi del credito invocato ma anche del rituale utilizzo dello stesso ai fini della compensazione in base alla normativa fiscale - è stata motivata dalla considerazione che nella specie il laconico ricorso proposto, unitamente alla totale omissione del deposito di documentazione probatoria, conducono a far ritenere non assolto il predetto onere.
La ricorrente ha totalmente omesso di depositare la documentazione comprovante non solo l'esistenza di detto credito di imposta ma anche del suo rituale utilizzo in sede di dichiarazione dei redditi, mediante produzione delle copie sia della dichiarazione dei redditi relativa all'annualità interessata sia dell'invocata dichiarazione integrativa, con cui si sarebbe posto rimedio alla iniziale omessa indicazione del credito di imposta.
"Tali gravi lacune assertive e probatorie appaiono finanche assorbenti rispetto alle tematiche, pure adombrate da Ade, secondo cui la dichiarazione integrativa non avrebbe potuto porre rimedio alla mancata compilazione del quadro RU, questione su cui va, in ogni caso, richiamato e condiviso l'orientamento giurisprudenziale compiutamente e diffusamente riportato dall'Ufficio nella propria comparsa di costituzione (Cass. n. 34266/2021)".
L'appello rileva di aver assolto l'onere probatorio e che comunque l'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/92 impone all'Amministrazione di dimostrare la fondatezza della pretesa, ribadendo che l'omessa compilazione del quadro RU costituisce violazione meramente formale, sanabile mediante dichiarazione integrativa, regolarizzazione ammessa anche dalla disciplina sopravvenuta.
Osserva altresì che si è fatta confusione tra i concetti di credito inesistente e non spettante - attribuendo erroneamente le conseguenze più gravi del primo caso anche ad ipotesi di meri vizi formali - e non sono stati osservati i principi internazionali e le linee guida adottate in materia (cd manuale di SC) nè la valutazione dell'Amministrazione è stata supportata da competenza tecnica, che avrebbe richiesto l'acquisizione del parere dell'organo tecnico scientifico ministeriale.
L'appellata Agenzia si è costituita in giudizio ed ha resistito.
All'udienza del 21 novembre 2025, tenutasi come da relativo verbale, la causa è stata introitata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza gravata ha respinto il ricorso per l'insufficienza della prova della spettanza del credito.
Al riguardo, l'appello è inammissibile ancor prima che infondato, non risultando agli atti neppure in questa sede il deposito dell'invocata documentazione comprovante la spettanza del credito.
La rilevata mancanza - in adempimento dell'onere della prova incombente sulla contribuente, secondo i principi generali, sia perchè il ruolo contestato deriva da controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR
600/1973 sia perchè si invoca un'agevolazione - ha determinato come sopra il punto fondamentale della sentenza gravata.
Nel merito, il giudizio ha ad oggetto la valenza dell'errore formale consistito nell'omessa indicazione nella relativa dichiarazione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo e connessa sua sanabilità.
Ne consegue in primo luogo che sono inammissibili le censure inerenti il difetto d'istruttoria - inosservanza manuale di SC e omessa acquisizione parere organo tecnico - in quanto appunto esulanti dal thema decidendum oltre che motivi nuovi rispetto a quelli sollevati in primo grado (art. 57, comma 2. D.Lgs. 546/1992).
In secondo luogo, la sentenza gravata ha ritenuto "in parte qua" insanabile l'omessa compilazione iniziale del quadro RU della dichiarazione dei redditi, poi asseritamente regolarizzata con dichiarazione integrativa.
Il convincimento va condiviso, non risultando elementi che lo contraddicono adeguatamente.
La prevalente giurisprudenza, compresa quella della sezione, è nel senso della sostanzialità della dichiarazione legalmente prevista per il riconoscimento di tale forma di agevolazione, per cui l'omessa indicazione nel quadro RU della dichiarazione dei redditi del credito d'imposta R&S non può ritenersi violazione di natura meramente formale, con relative conseguenze (impossibilità di emenda mediante dichiarazione integrativa, qualificazione del credito come inesistente, decadenza dal beneficio, irrogazione della relativa sanzione).
Invero l'indicazione del credito in compensazione nella relativa dichiarazione dei redditi costituisce condizione obbligatoria secondo la normativa in materia (art. 5 L. n. 449/1997, art. 1, comma 282, legge n. 296/2006, art. 5 decreto n.76/2008) che appunto impone la compilazione del quadro RU nel modello
Unico a pena di decadenza dal beneficio.
Al riguardo va osservato che l'utilizzo di un beneficio fiscale, subordinato alla compilazione di un modulo della dichiarazione dei redditi, è una manifestazione di volontà e non una dichiarazione di scienza, come tale irretrattabile, anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo non fosse conosciuto o conoscibile dall'Amministrazione (Cass. n. 34266/2021). L'inesistenza del credito non consente altresì l'accoglimento della censura riguardante l'omessa riduzione delle sanzioni.
In definitiva l'appello va respinto, fatta salva la produzione della ripetuta documentazione all'Amministrazione al fine della valutazione dell'invocata possibilità di avvalersi della normativa sopravvenuta.
L'andamento processuale giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese di giudizio del grado.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
SCAFURI ANGELO, Relatore
NOVELLI GIANCARLO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4391/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16097/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 18/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202400730086430000 REC.CREDITO.IMP 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6998/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società in epigrafe indicata appella la decisione della Corte di giustizia I° grado di Napoli di rigetto del ricorso avverso la cartella di pagamento, emessa - oltre che per iva anno 2019, a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis del DPR 633/1972 (€. 146.162.49) - a titolo di ires anno 2020, per recupero credito ricerca e sviluppo (R&S) indebitamente compensato (€. 389.920,62), a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600/1973.
Il ricorso introduttivo - limitato all'ires essendo per l'iva stata concessa la rateizzazione del relativo importo
- ha dedotto l'emendabilità di infrazioni di natura meramente formale - quale quella della specie, consistita nel non avere compilato il quadro RU della relativa dichiarazione, poi corretta dalla dichiarazione integrativa - e comunque l'illegittimità del recupero del credito d'imposta R&S utilizzato in compensazione.
La decisione di primo grado - rilevato preliminarmente che il contribuente deve farsi carico dell'onere di provare non solo la sussistenza dei fatti costitutivi del credito invocato ma anche del rituale utilizzo dello stesso ai fini della compensazione in base alla normativa fiscale - è stata motivata dalla considerazione che nella specie il laconico ricorso proposto, unitamente alla totale omissione del deposito di documentazione probatoria, conducono a far ritenere non assolto il predetto onere.
La ricorrente ha totalmente omesso di depositare la documentazione comprovante non solo l'esistenza di detto credito di imposta ma anche del suo rituale utilizzo in sede di dichiarazione dei redditi, mediante produzione delle copie sia della dichiarazione dei redditi relativa all'annualità interessata sia dell'invocata dichiarazione integrativa, con cui si sarebbe posto rimedio alla iniziale omessa indicazione del credito di imposta.
"Tali gravi lacune assertive e probatorie appaiono finanche assorbenti rispetto alle tematiche, pure adombrate da Ade, secondo cui la dichiarazione integrativa non avrebbe potuto porre rimedio alla mancata compilazione del quadro RU, questione su cui va, in ogni caso, richiamato e condiviso l'orientamento giurisprudenziale compiutamente e diffusamente riportato dall'Ufficio nella propria comparsa di costituzione (Cass. n. 34266/2021)".
L'appello rileva di aver assolto l'onere probatorio e che comunque l'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/92 impone all'Amministrazione di dimostrare la fondatezza della pretesa, ribadendo che l'omessa compilazione del quadro RU costituisce violazione meramente formale, sanabile mediante dichiarazione integrativa, regolarizzazione ammessa anche dalla disciplina sopravvenuta.
Osserva altresì che si è fatta confusione tra i concetti di credito inesistente e non spettante - attribuendo erroneamente le conseguenze più gravi del primo caso anche ad ipotesi di meri vizi formali - e non sono stati osservati i principi internazionali e le linee guida adottate in materia (cd manuale di SC) nè la valutazione dell'Amministrazione è stata supportata da competenza tecnica, che avrebbe richiesto l'acquisizione del parere dell'organo tecnico scientifico ministeriale.
L'appellata Agenzia si è costituita in giudizio ed ha resistito.
All'udienza del 21 novembre 2025, tenutasi come da relativo verbale, la causa è stata introitata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza gravata ha respinto il ricorso per l'insufficienza della prova della spettanza del credito.
Al riguardo, l'appello è inammissibile ancor prima che infondato, non risultando agli atti neppure in questa sede il deposito dell'invocata documentazione comprovante la spettanza del credito.
La rilevata mancanza - in adempimento dell'onere della prova incombente sulla contribuente, secondo i principi generali, sia perchè il ruolo contestato deriva da controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR
600/1973 sia perchè si invoca un'agevolazione - ha determinato come sopra il punto fondamentale della sentenza gravata.
Nel merito, il giudizio ha ad oggetto la valenza dell'errore formale consistito nell'omessa indicazione nella relativa dichiarazione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo e connessa sua sanabilità.
Ne consegue in primo luogo che sono inammissibili le censure inerenti il difetto d'istruttoria - inosservanza manuale di SC e omessa acquisizione parere organo tecnico - in quanto appunto esulanti dal thema decidendum oltre che motivi nuovi rispetto a quelli sollevati in primo grado (art. 57, comma 2. D.Lgs. 546/1992).
In secondo luogo, la sentenza gravata ha ritenuto "in parte qua" insanabile l'omessa compilazione iniziale del quadro RU della dichiarazione dei redditi, poi asseritamente regolarizzata con dichiarazione integrativa.
Il convincimento va condiviso, non risultando elementi che lo contraddicono adeguatamente.
La prevalente giurisprudenza, compresa quella della sezione, è nel senso della sostanzialità della dichiarazione legalmente prevista per il riconoscimento di tale forma di agevolazione, per cui l'omessa indicazione nel quadro RU della dichiarazione dei redditi del credito d'imposta R&S non può ritenersi violazione di natura meramente formale, con relative conseguenze (impossibilità di emenda mediante dichiarazione integrativa, qualificazione del credito come inesistente, decadenza dal beneficio, irrogazione della relativa sanzione).
Invero l'indicazione del credito in compensazione nella relativa dichiarazione dei redditi costituisce condizione obbligatoria secondo la normativa in materia (art. 5 L. n. 449/1997, art. 1, comma 282, legge n. 296/2006, art. 5 decreto n.76/2008) che appunto impone la compilazione del quadro RU nel modello
Unico a pena di decadenza dal beneficio.
Al riguardo va osservato che l'utilizzo di un beneficio fiscale, subordinato alla compilazione di un modulo della dichiarazione dei redditi, è una manifestazione di volontà e non una dichiarazione di scienza, come tale irretrattabile, anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo non fosse conosciuto o conoscibile dall'Amministrazione (Cass. n. 34266/2021). L'inesistenza del credito non consente altresì l'accoglimento della censura riguardante l'omessa riduzione delle sanzioni.
In definitiva l'appello va respinto, fatta salva la produzione della ripetuta documentazione all'Amministrazione al fine della valutazione dell'invocata possibilità di avvalersi della normativa sopravvenuta.
L'andamento processuale giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese di giudizio del grado.