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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/09/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2136/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo- TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA Prima Sezione Civile Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2136/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 10 dicembre 2024, con assegnazione dei termini ex artt. 281-quinquies e 190 c.p.c., rimessa al giudice per la decisione in data 31.1.2025, vertente TRA (C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) -quale erede di C.F._2 Parte_3 C.F._3 Persona_1 (C.F. )-, (C.F. ), C.F._4 Parte_4 C.F._5 Parte_5
(C.F. ) e (C.F. ), tutti
[...] C.F._6 Parte_6 C.F._7 rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Cristofaro;
Opponenti-Attori in riassunzione E
C.F. (già ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 Giuseppe Grillo;
Convenuta-Opposta E c.f. e P. IVA n. e, per essa, la procuratrice P_ P.IVA_2 Controparte_4
, c.f. e P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Zingone;
[...] P.IVA_3 Creditrice Intervenuta-Opposta E
(c.f. ; Controparte_5 P.IVA_4 Creditrice intervenuta-contumace Oggetto: opposizione ex art. 615 comma 2 e 617 comma 2 c.p.c./esecuzione forzata immobiliare su contratti di mutuo fondiario/cessione crediti. Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I Sig.ri , e Parte_1 Parte_2 Persona_1 Parte_5 in data 2.9.2019 hanno proposto ricorso in opposizione ex artt. 615 co. 2 e 617 co. 2 Parte_4 c.p.c. avverso la procedura esecutiva immobiliare n. 120/2015 R.E. (iscritta da Controparte_6 previa notifica dell'atto di precetto notificato il 18.2.2015, con cui è stato intimato da _6
(poi ) al mutuatario Sig. ed ai fideiussori Sig.re
[...] CP_2 Parte_1 Pt_5
pagina 1 di 19 e il pagamento della somma complessiva di €. 16.149,68, oltre interessi Parte_5 Parte_2 per come contrattualmente pattuiti, sulle rate scadute, corrispettivi e di mora dalla scadenza delle singole rate al soddisfo, e, sul capitale residuo, di mora dalla risoluzione al soddisfo, e previa notifica dell'atto di pignoramento notificato da (poi ) il 30.4.2015, portato alla _6 CP_2 notifica il 28.4.2015, iscritto in forza di contratto di mutuo, per atto in Notar del Persona_2 10.12.2003, Rep. n. 267957 e racc. 45140, intervenuto tra la mutuante e il Controparte_6 mutuatario sig. in cui sono intervenuti, quali terzi datori di ipoteca, i Parte_1 Sigg.ri , , , , Parte_5 Persona_1 Parte_6 Parte_7
e e, quali fideiussori, fino alla concorrenza dell'importo Parte_4 Parte_8 del mutuo maggiorato del 30%, le Sig.re e , ed in forza di Parte_5 Parte_2 successivo contratto di erogazione e quietanza del 30.9.2004, a rogito rep. Persona_3 279961 e racc. 46454, intervenuto tra le medesime parti, cui è stata data quietanza della somma mutuata di €. 45.000,00, e stabilito definitivamente l'ammortamento in 20 semestralità consecutive, determinato il tasso finale nella misura fissa annua del 5,51% e confermato il tasso di mora previsto nel contratto originario nella misura del 6,20% annuo e, comunque, entro i limiti della L. 108/96 e successivi Decreti Ministeriali, tempo per tempo vigenti) nonché avverso la procedura esecutiva immobiliare n. 194/2015 RGE, alla prima riunita con provvedimento del GE del 21-10-2019 (iscritta da previa notifica dell'atto di precetto notificato il 7.5.2015, portato alla notifica il Controparte_6 4.5.2025, con cui è stato intimato da al mutuatario Sig. ed Controparte_6 Parte_1 al fideiussore Sig. il pagamento della somma di euro 173.798,54, oltre interessi per Persona_1 come contrattualmente pattuiti, sulle rate scadute, corrispettivi e di mora dalla scadenza delle singole rate al soddisfo, e, sul capitale residuo, di mora dalla risoluzione al soddisfo e previa notifica dell'atto di pignoramento notificato da (poi il 14.7.2015, portato alla notifica il _6 CP_2 13.7.2015, iscritto in forza di contratto di mutuo fondiario per atto in Notar del Persona_4 9.1.2008, Rep. n. 2002 e racc. 1404, tra la mutuante e il mutuatario il sig. Controparte_6
in cui sono intervenuti, quali terzi datori di ipoteca i Sigg.ri Parte_1 Parte_5
, , , , e
[...] Persona_1 Parte_6 Parte_7 Parte_4
e, quale fideiussore il sig. ). Parte_8 Persona_1 A conclusione della fase sommaria dell'opposizione, con ordinanza del 20.03.2020, il G.E., dato atto di avere dichiarato, con separato provvedimento, l'estinzione parziale della procedura con riguardo 7 beni del compendio immobiliare pignorato, ha rigettato l'istanza di riduzione del pignoramento e l'istanza di sospensione dell'esecuzione ed ha assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito. Con atto di citazione i predetti opponenti hanno quindi riassunto dianzi l'intestato Tribunale l'opposizione proposta eccependo l'improcedibilità e l'inefficacia del pignoramento notificato in forza del contratto di mutuo del 2008; contestando la legittimazione attiva e la titolarità in capo alla P_
, intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. in data 22.10.2019, per mezzo della mandataria
[...] CP_4
nella procedura esecutiva n. 120/2015 quale cessionaria subentrata alla posizione creditoria di
[...]
a seguito di cessione di crediti in blocco del 20.07.2018, del credito;
eccependo CP_2 l'insufficienza della documentazione -rappresentata dall'estratto della Gazzetta Ufficiale del 26.07.2018 sulla quale è stato pubblicato l'avviso di cessione di crediti in blocco da a CP_2 P_ allegata da a sostegno della sua titolarità; eccependo inoltre l'improcedibilità della
[...] P_ procedura esecutiva immobiliare iscritta da al n. 194/2025 RGEsImm, poi riunita alla _6 procedura n. 120/2015 Reg, Es. Imm. Il 21.1.2019, per non essere state depositate l'istanza di vendita e le copie degli atti di precetto e di pignoramento con asseverazione di conformità, evidenziando che pagina 2 di 19 l'unica istanza di vendita rinvenibile nel fascicolo telematico è datata 31.08.2015, ed è relativa ad altra linea di credito del 2003 già azionata con il primo pignoramento iscritto al n. 120/2015 R.E.; eccependo la inidoneità e l'inefficacia dei contratti di mutuo a valere quale titolo esecutivo -ed ha richiamato in proposito giurisprudenza di merito e di legittimità che ritiene privo di valore di titolo esecutivo il contratto di mutuo qualora non si verifichi la compiuta la traditio delle somme dal mutuante al mutuatario;
ed ha evidenziato, ancora, che in entrambi i contratti di mutuo azionati è indicato che la somma mutuata viene erogata mediante accredito sul conto corrente e riconsegnata alla in deposito cauzionale, il cui svincolo è sottoposto a condizione sospensiva, ed ha concluso che CP_2 non si era verificata pertanto la disponibilità giuridica dell'importo mutuato in favore del mutuatario-; eccependo, quanto al contratto di mutuo del 2003, l'invalidità ed illegittimità del contratto di mutuo stipulato nel 2003 poiché erano stati applicati tassi d'interesse contra legem e poiché errata è l'indicazione del TAEG/ISC contrattuale ivi contenuta;
rilevando che -contrariamente a quanto affermato dal GE nella ordinanza conclusiva della fase sommaria- con la proposta opposizione era stata allegata la perizia econometrica redatta dal CTP incaricato dagli opponenti, in cui la valutazione circa l'illegittimità degli interessi non fa riferimento ad una sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori ed in cui la formula per il calcolo dell'ISC era stata esplicitata;
contestando, inoltre, il pronunciamento del G.E. circa l'esclusione della applicabilità dell'art. 1815 comma 2 c.c. agli interessi moratori, ove usurari;
eccependo che il mutuo del Dicembre 2003 prevede l'applicazione di interessi ad un tasso effettivo pari al 9,3659%, superiore al tasso-soglia fissato dai decreti ministeriali per i mutui a tasso variabile al 6,2250% con evidente applicazione di un tasso usurario;
deducendo doversi applicare anche alla clausola di previsione degli interessi di mora la disposizione prevista all'art. 1815 comma 2 c.c., con la conseguenza della nullità della clausola determinativa degli interessi e, quindi, della gratuità del mutuo, anche in caso di usura riscontrata nella pattuizione degli interessi moratori;
eccependo l'illegittimità di entrambi i contratti di mutuo, perché indicano valori percentuali dell'ISC/TAEG differenti da quelli effettivamente applicati (essendo stati applicati secondo parte opponente: nel mutuo del 2003, a fronte di un ISC indicato pari al 5,63%, un ISC effettivo pari al 7,36586%; nel mutuo del 2008, a fronte di un ISC indicato pari al 6,663%, un ISC effettivo pari al 6,99386), con conseguente necessità di applicazione della disposizione contenuta all'art. 117 TUB e, quindi, di rimodulazione del piano di ammortamento ai valori dei BOT semestrali, in sostituzione dei tassi di interesse contrattualmente stabiliti, come da piani di ammortamento sviluppati nella CTP allegata in base al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB e che prevedono: a) un tasso fisso del 2,760% al mutuo del 2003, al posto del tasso del 5,51% previsto in contratto, con piano di ammortamento in 19 rate semestrali al posto delle 22 rate previste e con un debito residuo, alla data del novembre 2013 di inadempimento contestata, pari ad € 3.494,57 ed inferiore all'importo di € 8.404,52 indicato nel precetto;
b) un tasso fisso del 3,880% al mutuo del 2008 al posto del tasso del 6,40% previsto in contratto, con piano di ammortamento in 144 rate, invece di 180 rate, e con un debito residuo, alla data del novembre 2013 di inadempimento contestata, pari a € 114.933,44 ed inferiore all'importo di € 141.302,51 indicato nel precetto;
rilevando l'invalidità dei contratti di mutuo, tale da determinare un abbattimento del debito residuo a circa € 150.000,00, e da implicare la riduzione del pignoramento;
eccependo la genericità delle somme di cui è stato intimato il pagamento, non risultando specificata la quota d'interessi e dei relativi tassi, delle spese ed eventuali commissioni bancarie addebitate, facendosi menzione del solo importo insoluto alla data del precetto, distinguendo tra debito scaduto e capitale a scadere;
eccependo l'illegittimità, l'invalidità e l'inefficacia delle garanzie fideiussorie, che ripropongono nelle relative clausole il modello ABI del 2005, dichiarato invalido ed inefficace ai sensi pagina 3 di 19 dell'art. 2 L. 287/1990 dalla AN d'TA (quale autorità di vigilanza ratione temporis competente in materia di concorrenza e mercato degli impieghi bancari)con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, perché contrario alla normativa antitrust;
eccependo l'intervenuta decadenza della garanza fideiussoria per decorrenza del termine ex art. 1957 c.c., evidenziando altresì la qualifica di consumatori dei garanti fideiussori, in quanto estranei alle vicende dell'azienda agricola di cui è titolare il Sig. . Parte_1 Hanno infine rilevato, quanto al credito azionato da , ora CP_7 Controparte_8
intervenuta nella procedura, l'intervenuta definizione agevolata (prot. 2019-ADERISC-
[...] 4199429) del debito erariale;
deducendo doversi intendere svuotate di efficacia esecutiva le cartelle poste a fondamento dell'atto di intervento, hanno chiesto l'estromissione dal giudizio dell'intervenuta
. Controparte_8 Hanno concluso, quindi, chiedendo: “Accertata e dichiarata la carenza di titolarità e legittimazione ad agire per il credito in capo a , disporre l'annullamento della procedura esecutiva riferita al P_ mutuo 2008/ rep. 2002 – racc. 1404, ovvero dichiarare l'improcedibilità ed inefficacia dello stesso per carenza della necessaria documentazione di legge ovvero per il tardivo deposito della stessa;
Accertare e dichiarare l'invalidità e nullità degli atti di precetto opposti per genericità ed indeterminatezza delle somme pretese, e per l'effetto disporre l'annullamento della procedura esecutiva immobiliare oggetto di opposizione;
Accertare e dichiarare l'invalidità ed inefficacia dei contratti di mutuo 2003/ rep. 267957 / racc. 45140 e 2008/ rep. 2002 – racc. 1404 per i motivi di cui in narrativa ovvero, omessa traditio rei delle somme, applicazione di tassi d'interesse contra legem, ovvero illegittimi ed irregolari, e per l'effetto – previa rideterminazione dell'esatto ammontare del debito residuo – disporre la prosecuzione dell'esecuzione immobiliare limitatamente ai beni sufficienti a coprire il valore del debito insoluto;
Accertare e dichiarare, altresì, l'invalidità delle garanzie fideiussorie, ovvero la decadenza delle stesse ex art. 1957 c.c. e per l'effetto escludere dalla procedura esecutiva i beni di proprietà dei garanti fideiussori. Con vittoria di spese e competenze”.
///
(già , costituitasi in data 16.9.2020 (con note depositate CP_2 _6 successivamente, in data 5.11.2021, si è poi costituta , incorporante per Controparte_1 CP_2 fusione ), ha rilevato la correttezza dei contratti di mutuo e degli atti di precetto CP_2 notificati, evidenziando che, come da atti di precetto, in virtù del mutuo per atto in Notar
[...] del 9.1.2008, Rep. n. 2002 e racc. 1404, è stato intimato il pagamento della somma di €. Per_4 173.798,54 (di cui €. 32.496,03 per 35 insolute e impagate, scadute dal 9.4.2011 al 9.3.2014, in linea capitale, ed euro 141.302,51 per capitale residuo alla data di risoluzione -DBN 24.3.2014-), oltre interessi per come contrattualmente pattuiti, sulle rate scadute, corrispettivi e di mora dalla scadenza delle singole rate al soddisfo, e, sul capitale residuo, di mora dalla risoluzione al soddisfo, il tutto e comunque, entro i limiti della L. 108/96 e successivi Decreti Ministeriali, tempo per tempo vigenti, e sino al soddisfo e in virtù del mutuo per atto in Notar del 10.12.2003, Rep. n. Persona_2 267957 e racc. 45140, è stato intimato il pagamento della somma di €. 16.149,68 (di cui €. 7.745,16 per n. 3 rate semestrali, scadute dal 21.12.2012 al 21.12.2013, insolute e impagate, in linea capitale, e
€. 8.404,52 per capitale residuo alla data di risoluzione -DBN 24.3.2014-), oltre interessi per come contrattualmente pattuiti, sulle rate scadute, corrispettivi e di mora dalla scadenza delle singole rate al soddisfo, e, sul capitale residuo, di mora dalla risoluzione al soddisfo, il tutto e comunque, entro i limiti pagina 4 di 19 della L. 108/96 e successivi Decreti Ministeriali, tempo per tempo vigenti, e sino al soddisfo.) e richiamata la comunicazione del 24.3.2014 con la quale la mutuataria è stata dichiarata, formalmente - anche ai sensi dell'art. 1186 c.c. e delle norme e condizioni generali allegate al contratto - l'intervenuta decadenza dal termine. Ha rilevato che parte opponente non ha formulato contestazione, in ordine alla indicazione contenuta in precetto circa le rate insolute. Ha ribadito la legittimità degli interessi applicati al di sotto del tasso di usura ed ha contestato l'applicabilità dell'art. 1815 comma 2 c.c. agli interessi moratori, che, ai fini della verifica circa la loro usurarietà, non vanno sommati agli interessi corrispettivi. Par Ha rilevato che la divergenza tra l' indicato in contratto e quello effettivo non determina nullità contrattuale. Ha rilevato la piena valenza dei contratti di mutuo quali titoli esecutivi. Ha precisato che i garanti non avevano rilasciato una fideiussione del tipo omnibus bensì, nel corpo dei contratti di mutuo, una fideiussione specifica in relazione alle obbligazioni nascenti dai predetti contratti, redatti in forma di atto pubblico;
che, inoltre, i predetti garanti erano interessati dalla presente esecuzione non in forza della garanzia fideiussoria prestata bensì quali terzi datori di ipoteca e che infatti l'atto di precetto era stato loro notificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 603 c.p.c. Ha chiesto pertanto il rigetto dell'opposizione. Trasmesso il fascicolo a questa Sezione I per competenza tabellare ed assegnata la causa a questo giudice, a verbale del 19.1.2021 è stato assegnato a parte opponente termine perentorio sino al 26 febbraio 2021 per il rilascio della procura alle liti da parte degli opponenti , Parte_5
, e oltre che termine per produrre la prova della Persona_1 Parte_4 Parte_2 notifica alle parti convenute dell'atto di citazione. All'udienza cartolare del 18.5.2021 è stata dichiarata la nullità della citazione nei confronti delle parti convenute , nella qualità di procuratrice di e Controparte_4 P_ [...]
e ne è stata disposta la rinnovazione, con invito a parte opponente, inoltre a Controparte_8 specificare e documentare i poteri del in rappresentanza della Parte_1 Parte_4
[...]
/// In data 16.11.2021 si è costituita e per essa la procuratrice Controparte_3 [...] La convenuta ha insistito nella propria titolarità del credito, come da avviso nella Controparte_4 Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 comma 2 T.U.B.; ha rilevato la produzione nel fascicolo telematico dell'istanza di vendita e delle copie asseverate degli atti di pignoramento e di precetto in relazione al contratto di mutuo sottoscritto nell'anno 2008; ha evidenziato la validità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo, non occorrendo la materiale traditio del denaro al mutuatario, ed essendo sufficiente che il mutuatario ne abbia conseguito la disponibilità giuridica. Ha contestato l'eccezione di illegittimità del contratto di mutuo per erronea indicazione del TAEG/ISC, rilevando inoltre che l'eventuale difformità non determina nullità. Ha contestato l'applicabilità agli interessi di mora della disposizione dettata all'art. 1815 comma 2 c.c. ed ha richiamato sul punto la sentenza delle SS.UU. della Corte di cassazione n.19597/2020. Ha contestato l'eccezione di genericità delle somme intimate in precetto e di invalidità ed inefficacia delle fideiussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni a carico del mutuatario.
pagina 5 di 19 Ha chiesto quindi “Dichiarare la piena legittimazione ad agire, ed a stare in giudizio della P_ in quanto cessionaria dei crediti ivi azionati in virtù di contratto di cessione in blocco
[...] debitamente documentato;
Nel merito 2. Accertare l'assoluta liceità e validità degli atti di precetto opposti;
3. Accertare la piena azionabilità dei contratti di mutuo quali titoli esecutivi, nonché la assoluta legittimità dei tassi di interesse opposti;
4. Rigettare l'eccezione di nullità delle garanzie fideiussorie in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
5. Disporre la prosecuzione della procedura esecutiva disponendo la vendita del compendio immobiliare;
6. Condannare parte opponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc;
Con vittoria di spese, compensi ed onorari della presente procedura”. All'udienza cartolare del 21.12.2021, avendo il procuratore di parte attrice dato atto con le note di trattazione scritta del decesso dell'attore Sig. , avvenuto in data 04.10.2021, come da Persona_1 allegato certificato di morte, e chiesto disporre l'interruzione del giudizio, è stata dichiarata l'interruzione del processo (cfr. il verbale di udienza cartolare comunicato il 22.12.2021), che è stato riassunto dai Sigg. quale erede di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , nonché dal Sig. , Persona_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6 con ricorso depositato il 21.3.2022. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc e disposta l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva immobiliare n. 120/2015 + 194/2015 R.G.E.I., all'udienza del 23.5.2023 questo giudice ha sollevato d'ufficio la questione in ordine al fatto che il Sig. , Parte_6 costituitosi con il ricorso in riassunzione, non risulta tra le parti che hanno proposto inizialmente opposizione ed introdotto giudizio di merito;
con ordinanza del 17.7.2023 riservata all'udienza, ha assegnato alla parte Sig.ra termine sino al 28 agosto 2023 per il deposito della procura Parte_3 alle liti e termine alle parti, ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c., per dedurre in ordine alla questione già sollevata d'ufficio all'udienza. All'esito, con ordinanza del 28.9.2023 è stata disposta CTU contabile al fine di rispondere al seguente quesito: “Il CTU, sulla base della documentazione regolarmente depositata in atti, per la parte di rispettiva competenza:
1) provveda a ricostruire i rapporti intercorsi tra le parti;
2) verifichi se il tasso di interesse corrispettivo previsto nei contratti di mutuo, tenuto conto degli ulteriori oneri addebitati dei restanti oneri in ossequio ai criteri delle Istruzioni AN d'TA e con esclusione degli oneri fiscali, sia stabilito in misura superiore al tasso soglia usurario individuato con il decreto ministeriale ex L. 108/1996 al momento della stipulazione del contratto;
3) verifichi, altresì, separatamente e senza sommatoria con gli interessi corrispettivi, se il tasso di interesse di mora pattuito nei contratti di mutuo superi il tasso soglia usurario individuato secondo il decreto ministeriale ex L. 108/1996 al momento della stipulazione tenuto conto della rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato ed indicato ai sensi del DM di riferimento (Cass. SSUU 19597 del 2020);
4) all'esito, determini l'esatto dare - avere tra le parti, applicando gli interessi pattuiti ovvero, effettuando il ricalcolo in caso di usurarietà e laddove gli interessi moratori risultino essere usurari, effettuando il ricalcolo in ragione della misura degli interessi corrispettivi (Cass. SS.UU. 19597/2020)”; Depositata la ctu in data 17.3.2024, il CTU è stato successivamente chiamato ad integrare la consulenza svolta, con riguardo al mutuo del 10.12.2003 e, nello specifico, con riguardo al relativo atto di pagina 6 di 19 erogazione e quietanza del 30.9.2004, per verificare il rispetto del tasso soglia in relazione all'atto di erogazione e quietanza del 30.09.2004 (terzo trimestre dell'anno 2004). Infine, depositata dal CTU in data 3.7.2024 l'integrazione disposta, è stata disattesa la richiesta della difesa di parte opponente, formulata all'udienza del 22/10/2024, di integrazione della CTU (per il ricalcolo degli interessi di mora, che non sarebbero stati indicati nell'atto di mutuo, mediante applicazione del tasso previsti all'art. 117 TUB). La causa, quindi, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 10 dicembre 2024, i procuratori di parte attrice e delle convenute costituite CP_1
(già ) e (costituita per mezzo della sua procuratrice) hanno
[...] CP_2 P_ precisato le loro conclusioni, riportandosi il difensore di parte opponente ai propri atti e scritti difensivi, insistendo nell'accoglimento dell'opposizione e per la rimessione della causa sul ruolo per l'integrazione della CTU come richiesta in atti e da ultimo all'udienza del 22/10/2024; precisando il difensore di Intesa San Paolo-Ubi AN come in atti;
chiedendo il difensore della P_ dichiararsi la sua piena legittimazione ad agire e stare in giudizio quale cessionaria dei crediti azionati, accertarsi la liceità e validità degli atti di precetto e la piena azionabilità dei contratti di mutuo quali titoli esecutivi, e la legittimità dei tassi di interesse e rigettarsi l'eccezione di nullità delle garanzie fideiussorie, disponendo la prosecuzione della procedura esecutiva e la vendita del compendio immobiliare, con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 cpc;
Con vittoria delle spese di lite e questo giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc. Parte opponente e l'opposta hanno depositato comparsa conclusionale;
la sola P_ [...] ha depositato memoria di replica. P_
****************** In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_8 regolarmente citata e non costituitasi. Ancora in via preliminare, a seguito del rilievo d'ufficio da parte di questo giudice nel corso del giudizio, deve ritenersi l'inammissibilità della riassunzione del giudizio spiegata dal Sig. Parte_6
, che non figura fra i soggetti che proponevano opposizione dinanzi al G.E. con ricorso del
[...]
2.9.2019 e che hanno poi introdotto il giudizio di merito. Occorre ricordare che, in ragione della struttura bifasica, inderogabile, del giudizio oppositivo ex artt. 615 co. 2 e 624 e 617 comma 2 c.p.c., chi intenda proporre un'opposizione di natura endoesecutiva deve introdurre il giudizio, con ricorso, dinanzi il G.E. dando inizio alla preliminare fase sommaria delle opposizioni endosecutive “….prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena” (Cassazione civile sez. III, 11/10/2018, n. 25170). Nel presente giudizio di cognizione il Sig. ha inteso costituirsi per la prima volta con Parte_6 l'atto di riassunzione del giudizio interrotto, introducendo pertanto irritualmente la sua opposizione in una fase ancora successiva alla introduzione del giudizio di merito, avvenuta con atto di citazione ex pagina 7 di 19 art. 616 c.p.c. e, comunque, senza la previa disamina della censura -da proporre con ricorso- innanzi al G.E.; pertanto, l'opposizione spiegata dal Sig. è da ritenersi inammissibile. Parte_10
/// Di seguito le questioni relative ai motivi dell'opposizione La legittimazione attiva e la titolarità del credito in capo alla P_ L'art. 4, comma 1, l. n. 130/1999, (c.d. “Legge sulla cartolarizzazione dei crediti”), con riguardo alle cessioni dei crediti realizzate ai sensi della medesima legge, afferma che: “si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all' art. 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione”; l'art. 58, d.lgs. n. 385/1993, a cui la legge sulla cartolarizzazione fa diretto riferimento, disciplina la cessione in blocco a banche di aziende di rami d'azienda, beni e rapporti giuridici e al secondo comma stabilisce che: “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La AN d'TA può stabilire forme integrative di pubblicità”. Disposizione questa che attiene alla pubblicità della cessione ai fini della opponibilità della stessa. Tale disciplina è intervenuta al fine di semplificare la procedura codicistica prevista per le cessioni in blocco;
con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, infatti, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes, senza necessità di ulteriori formalità, sostituendo quale forma di pubblicità legale, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo quanto previsto dall'art. 1264 c.c. È da escludersi, quindi, che nel caso di specie occorra la notifica e/o l'accettazione della cessione da parte del debitore;
la società opposta ha infatti prodotto Gazzetta Ufficiale del 26.7.2018, anno 159°, n. 86, parte seconda, foglio inserzioni, con indicazione, a pagina 25, dell'avvenuta cessione dei crediti di cui si sta discorrendo;
più nello specifico: “La società ..(…).. comunica che, Controparte_3 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da e IW Bank S.p.A., in forza di un contratto di cessione di crediti ai Controparte_9 sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 20 luglio 2018 ha acquistato pro-soluto da (…)..tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, Controparte_10 accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti Controparte_9 da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della AN d'TA n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della AN d'TA n. 139/1991;
….(….)…I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto debitore ceduto e il codice identificativo linea ceduta (con indicazione della categoria del rapporto, filiale e numero rapporto). Tale lista è (x) depositata presso il Notaio , Persona_5 avente sede in AM (Distretto Notarile di Brescia), con atto in data 23 luglio 2018 n. 5996 di Repertorio – n. 3764 di Raccolta e (y) pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet https://www.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni- UBI-AN.aspx fino alla loro estinzione”. Sotto l'aspetto della inclusione del credito qui azionato nella cessione di cui è stato dato avviso sulla G.U., si rileva che il credito intimato, in quanto derivante da contratti di mutuo stipulati negli anni 2003 pagina 8 di 19 (atto di erogazione e quietanza 2004) e 2008, rientra fra quelli aventi le caratteristiche enunciate nell'avviso di cessione. Inoltre, quanto al valore dell'avviso di cessione, “D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito” (Cass. 17944/2023). Ed in effetti, ad ulteriore riprova che nella cessione in blocco a favore della società opposta siano compresi i crediti in oggetto, la ha prodotto la lista delle posizioni cedute da P_ CP_2 con l'indicazione degli identificativi dei debitori ceduti;
fra essi risulta l'identificativo del debitore ceduto 26743160, categoria di rapporto n. 50, filiale n. 6708, rapporto n. 60033075, dati, questi, tutti corrispondenti a quelli riportati nell'estratto emesso ex art. 50 tub da alla data del 19.7.2018 CP_2 (giorno antecedente alla cessione di cui è stata data pubblicità sulla GURI), relativo alla posizione del Sig. “Cliente: 26743160..”. Parte_1 In ragione di tanto, risulta superfluo disporre, come invece richiesto da parte opponente, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla AN convenuta di copia del contratto di cessione del credito in favore della P_ A fronte di tale richiesta istruttoria, peraltro, ha depositato, a prova contraria, P_ dichiarazione di (in cui si è fusa per incorporazione come da Controparte_1 CP_2 certificazione notarile in atti allegata alle note di del 5.11.2021) che fra i crediti ceduti Controparte_1 a vi sono i crediti vantati nei confronti di (originariamente in capo P_ Parte_1 a e poi a oggi ). _6 CP_2 Controparte_1 Sotto l'aspetto della opponibilità della cessione, in relazione a fattispecie analoghe a quella in oggetto, è inoltre intervenuta la giurisprudenza di legittimità, chiarendo che: “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cass. nn. 20495/2020, 10200/2021). In ogni caso, devono tenersi distinti i profili del perfezionamento della cessione e della prova della cessione dalla opponibilità della cessione al debitore ceduto. Invero, “in linea di principio, la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. n. 5857 del 2022, in motiv.; Cass. n. 24798 del 2020; più di recente, Cass. n. 4277 del 2023).
6.14. In effetti, l'art. 58 cit., lì dove consente “la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di pagina 9 di 19 beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”, detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto: a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale;
b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione
o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c.; c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario;
d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario;
e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine;
f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione….. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità” (Cass. 21821/2023) “….In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. n. 31188 del 2017,…..)……. in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della AN d'TA, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione…” (Cass. 21821/2023). Per tutto quanto rilevato, la contestazione di carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo alla cessionaria intervenuta per mezzo della mandataria nella P_ CP_4 procedura esecutiva, deve ritenersi infondata.
/// L'eccezione di improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 194/2025 RGE. Parte opponente con l'atto di citazione ha inteso eccepire l'improcedibilità della procedura esecutiva iscritta al n. 194/2025 RGE per il mancato deposito dell'istanza di vendita e delle copie degli atti di precetto e di pignoramento con asseverazione di conformità, riguardando, a detta di parte opponente, pagina 10 di 19 l'unica istanza di vendita, datata 31.08.2015, il credito nascente dal mutuo del 2003 relativo al pignoramento iscritto al n. 120/2015 R.E. Tale motivo di opposizione, da qualificarsi quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c., -peraltro smentito dalla esistenza nel relativo fascicolo dei predetti atti di istanza di vendita datata 31.7.2015, atto di precetto e di pignoramento- non è stato ritualmente proposto, in quanto formulato per la prima volta con l'atto di citazione, senza la previa istaurazione del contraddittorio sul punto dinanzi al G.E. con il ricorso in opposizione. Qui richiamato quanto dedotto in ordine alla struttura necessariamente bifasica dell'opposizione, endoesecutiva, deve concludersi per l'improcedibilità dell'opposizione sotto il profilo del motivo di opposizione qui esaminato. Trattasi di questione di esclusivo rilievo processuale, rilevabile d'ufficio, non idonea 'a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti' e pertanto non rientra fra le questioni da sottoporre alle parti ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c. (Cass. 6218/2019).
/// La contestazione in ordine alla mancanza di valido titolo esecutivo. Parte opponente ha eccepito l'inefficacia dei contratti di mutuo a valere quale titolo esecutivo, evidenziando che non si è verificata la disponibilità giuridica per il mutuatario delle somme erogate, poiché le somme mutuate, erogate mediante accredito sul conto corrente, sono state riconsegnate alla in deposito cauzionale. CP_2 In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla. (Cass. Sez. U., 06/03/2025, n. 5968, Rv. 674009 - 01)” (Cass. 5968/2025). Nel caso in esame, nel contratto di mutuo del 9.1.2008 il mutuatario Sig. ha Parte_1 dichiarato di ricevere la somma mutuata e ne ha rilasciato ampia quietanza ed ha poi riconsegnato la somma mutuata alla banca, al netto dell'imposta sostitutiva ex DPR 601/73, costituendo in un conto intestato allo stesso mutuatario a titolo di deposito cauzionale infruttifero condizionato. Quanto al contratto di mutuo del 10.12.2003, con atto di erogazione e quietanza del 30.9.2004 rep. 279961, dato atto dell'avveramento delle condizioni previste con l'atto del 2003, la banca ha erogato l'intera somma concessa a mutuo, che è stata incassata dal mutuatario il quale ne ha rilasciato ampia e finale quietanza, assumendosi l'impegno, all'art. 2, alla restituzione, secondo le modalità ivi previste. Ed allora, rilevato che ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, è sufficiente la disponibilità giuridica della somma mutuata (cfr. Cassazione civile, sez. III, 23/02/2023, n. 5654), la contestazione circa l'inefficacia dei contratti di mutuo a valere quale titolo esecutivo, deve ritenersi infondata.
/// La contestazione di errata indicazione del TAEG/ISC contrattuale. Passando alla contestazione relativa alla erronea indicazione del TAEG/ISC, per essere stato applicato un ISC effettivo superiore, va premesso che lo stesso è stato indicato nel contratto di mutuo del 2008
pagina 11 di 19 pari a 6,663% (art 5 dell'atto di mutuo) e nel contratto di mutuo del 2003, come da successivo atto di erogazione e quietanza del 2004, pari a 5,63% (art 4 bis atto di quietanza). La contestazione di nullità formulata in proposito da parte opponente è infondata. Il Taeg (Tasso Annuo Effettivo Globale) o ISC (Indicatore Sintetico di Costo) ha funzione esclusivamente informativa e non determina una condizione economica applicabile al contratto, cosicché la sua difformità rispetto alle clausole economiche del contratto non determina la nullità dello stesso o delle relative clausole (cfr. ex multis Trib. Milano n. 10832 del 26.10.2017; Trib. Napoli Nord 12.3.2018). Ove si è ritenuto di sanzionare tale scostamento in termini di invalidità, ciò è stato espressamente previsto ai sensi dell'art. 125 bis TUB, che prevede la nullità parziale con riguardo ai costi non Par considerati nel calcolo ai fini dell' , con specifico riguardo ai contratti di credito al consumo, norma tuttavia non applicabile al caso di specie, in quanto introdotta con D.Lgs. n. 141 del 13.8.2010, pubblicato sulla G.U. n. 207 del 4.9.2010 suppl. Ord. 212, ed entrata in vigore il 19.9.2010, pertanto successivamente alla stipulazione dei due contratti di mutuo. Si richiama sul punto, in tema di mutuo fondiario, Cass. 4527/2023, in motivazione: “l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla AN d'TA il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali … gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla AN d'TA“. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché Pa svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di
“tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB”. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista Pt_11 esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto“. Ne consegue che, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno)”.
/// La contestazione di illegittimità e usurarietà degli interessi. Tale motivo di opposizione è infondato. In ordine alla contestazione di usurarietà degli interessi previsti nei contratti di mutuo, formulata specificamente con riferimento al mutuo stipulato nell'anno 2003, e di illegittimità degli interessi applicati, si precisa che la funzione di interessi corrispettivi e moratori è differente (i primi avendo pagina 12 di 19 funzione di remunerazione ed i secondi avendo funzione risarcitoria) come differente è la loro base di calcolo, in quanto l'interesse corrispettivo si applica al debito capitale residuo e consente di stabilire la quota interessi della rata di ammortamento, mentre l'interesse di mora si calcola sulla rata di ammortamento in caso di ritardo nel pagamento, cosicché gli interessi corrispettivi e moratori non si cumulano, la loro sommatoria non è configurabile, trattandosi di interessi che, come chiarito anche da ultimo dalla Corte di Cassazione a SS. UU con la sentenza n. 19597/2020, sono tra loro distinti e dovuti in via alternativa. La Corte di legittimità con il medesimo arresto, nel ritenere applicabile agli interessi di mora, ove superiori al tasso soglia, la disposizione di cui all'art. 1815 comma 2 c.c., ha precisato che “ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi ma resta l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti” (cfr. Cass. SS.UU. 19597/2020; cfr. Cass. 8103/2023). Le SS.UU. con la ridetta decisione n. 19597/2020, riguardo alla usurarietà degli interessi moratori, ha inoltre enunciato i seguenti principii di diritto: «La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso». «La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto"». «Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista>>. Ciò precisato, il CTU nominato in questo giudizio per l'espletamento di perizia contabile, nella sua relazione: quanto al contratto di mutuo del 2003, ha proceduto:
1. “alla rideterminazione del capitale dato in prestito sottraendo dallo stesso le spese pagate da parte mutuataria a titolo di commissione di istruttoria per € 104,00;
2. alla rideterminazione della rata sommando alla stessa le spese di invio comunicazione pari ad
€ 3,00;
3. al ricalcolo del tasso annuo nominale considerando il nuovo capitale e la nuova rata rideterminate come esposto nei punti precedenti;
4. alla determinazione del TAEG trasformando il tasso annuo nominale (rideterminato) in tasso effettivo”. ed ha verificato un tasso annuo effettivo globale pari al 5,663 %, inferiore al tasso soglia relativo al periodo di riferimento ottobre - dicembre 2003, “determinato maggiorando del 50% i tassi medi per la categoria di operazioni “mutui” (4,150 %) di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 settembre 2003” (5,663 % < 6,625 %); quanto al contratto di mutuo del 2008, ha proceduto:
pagina 13 di 19
1. alla rideterminazione del capitale dato in prestito sottraendo dallo stesso le spese pagate da parte mutuataria a titolo di commissione di istruttoria per € 700,00;
2. alla rideterminazione della rata sommando alla stessa le spese di invio comunicazione pari ad
€ 3,00 e la spesa per incasso rata pari ad € 1,50;
3. al ricalcolo del tasso annuo nominale considerando il nuovo capitale e la nuova rata rideterminate come esposto nei punti precedenti;
4. alla determinazione del TAEG trasformando il tasso annuo nominale (rideterminato) in tasso effettivo. ed ha verificato un tasso annuo effettivo globale pari al 6,699 %, inferiore al tasso soglia relativo al periodo di riferimento gennaio - marzo 2008 determinato maggiorando del 50% i tassi medi per la categoria di operazioni “mutui tasso fisso” (6,08 %) di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 dicembre 2007 (6,699 % < 9,120 %). Ha poi proceduto ad analizzare il tasso di mora previsto in entrambi i contratti in misura pari al tasso nominale maggiorato di 2 punti:
“in riferimento al contratto stipulato in data 10 dicembre 2003 avremo un tasso moratorio pari al 7,51
% (5,51 % + 2,00 %) Il tasso moratorio alla stipula risulta essere inferiore al tasso “soglia moratorio” relativo al periodo di riferimento ottobre – dicembre 2003. 7,510 % < 9,375 %. Si evidenzia che il tasso “soglia moratorio” di riferimento è stato determinato aumentando di 2,10 punti percentuali il tasso medio per la categoria di operazioni “mutui” (4,15%) e maggiorando del 50% l'indice così ottenuto (Rif. decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 settembre 2003). in riferimento al contratto stipulato in data 10 dicembre 2003 avremo un tasso moratorio pari al 8,40
% (6,40 % + 2,00 %) Il tasso moratorio alla stipula risulta essere inferiore al tasso “soglia moratorio” relativo al periodo di riferimento ottobre – dicembre 2003. 8,40 % < 12,270 % Si evidenzia che il tasso “soglia moratorio” di riferimento è stato determinato aumentando di 2,10 punti percentuali il tasso medio per la categoria di operazioni “mutui” (6,080%) e maggiorando del 50% l'indice così ottenuto (Rif. decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 dicembre 2007)”. Ha quindi proceduto a ricostruire i rapporti tra le parti:
“Posto che per entrambi i contratti di mutuo tanto il tasso corrispettivo quanto il tasso moratorio risultano essere entro la “soglia usura”, con riferimento alla ricostruzione del rapporto tra le parti si evidenzia preliminarmente che non disponendo di quietanze da cui evincere il pagamento effettivo delle rate di mutuo, si è assunto come dato certo da cui desumere l'importo delle rate scadute e non pagate, l'importo riportato negli atti di precetto. Pertanto, per ciascun rapporto di finanziamento si è operato come segue:
5.1 Mutuo Agrario Ipotecario rep 267957 racc. 45110 del 10 dicembre 2003. Alla data della intervenuta decadenza del termine (24/03/2014) per come desunto dal precetto del 29/01/2015 e per come è stato possibile verificare dopo aver operato la ricostruzione del piano di ammortamento in esecuzione alle pattuizioni assunte nel contratto di mutuo:
• la quota capitale residua risultava essere pari ad € 8.404,54; pagina 14 di 19 • la quota capitale delle rate scadute risultava essere pari ad € 7.745,16.
5.2 rep 2002 racc. 1404 del 09 gennaio 2008. Parte_12 Alla data della intervenuta decadenza del termine (24/03/2014) per come desunto dal precetto del 18/04/2015 e per come è stato possibile verificare dopo aver operato la ricostruzione del piano di ammortamento in esecuzione alle pattuizioni assunte nel contratto di mutuo:
• la quota capitale residua risultava essere pari ad € 141.302,44;
• la quota capitale delle rate scadute risultava essere pari ad € 32.496,09”.
Ed ha quindi concluso:
“1) Al momento della stipula del contratto il tasso di interesse corrispettivo previsto nei contratti, tenuto conto degli ulteriori oneri addebitati, dei restanti oneri in ossequio ai criteri delle Istruzioni AN d'TA e con esclusione degli oneri fiscali, non risulta essere stabilito in misura superiore al tasso soglia usurario individuato con il decreto ministeriale ex L. 108/1996. Per entrambi i rapporti di mutuo, infatti, il TAEG è inferiore al tasso soglia. Con riferimento al Mutuo Agrario Ipotecario rep 267957 racc. 45110 del 10 dicembre 2003 si ha:
5,663 % < 6,625 % Mentre con riferimento al Mutuo Agrario fondiario rep 2002 racc. 1404 del 09 gennaio 2008 si ha:
6,699 % < 9,120 %
2) Il tasso di interesse di mora pattuito nei contratti di mutuo, non supera il tasso soglia usurario individuato secondo il decreto ministeriale ex L. 108/1996 al momento della stipulazione, tenuto conto della rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato ed indicato ai sensi del DM di riferimento (Cass. SSUU 19597 del 2020).
3) La ricostruzione del rapporto dare avere tra le parti evidenzia:
• per il rep 267957 racc. 45110 del 10 dicembre 2003 un debito complessivo Parte_13 di € 16.149,68, di cui € 8.404,54 per capitale residuo ed € 7.745,16 per rate scadute.
• per il Mutuo Agrario fondiario rep 2002 racc. 1404 del 09 gennaio 2008 un debito complessivo di € 173.798,53 di cui € 141.302,44 per capitale residuo ed € 32.496,09 per rate scadute”. Il CTU, con la successiva integrazione, ha proceduto a verifica “del tasso soglia in riferimento all'atto di erogazione e quietanza del 30.09.2004 (terzo trimestre 2004) - rep Parte_13 267957 racc. 45110 del 10 dicembre 2003.
Tasso nominale alla stipula
Per come già esposto al capito terzo dell'elaborato peritale al fine di determinare il TAEG in riferimento al contratto di mutuo in esame si è provveduto:
1. alla rideterminazione del capitale dato in prestito sottraendo dallo stesso le spese pagate da parte mutuataria a titolo di commissione di istruttoria per € 104,00;
2. alla rideterminazione della rata sommando alla stessa le spese di invio comunicazione pari ad
€ 3,00;
3. al ricalcolo del tasso annuo nominale considerando il nuovo capitale e la nuova rata rideterminate come esposto nei punti precedenti;
4. alla determinazione del TAEG trasformando il tasso annuo nominale (rideterminato) in tasso effettivo”…(…)… ed ha accertato che “Il tasso annuo effettivo globale cosi determinato risulta essere pari al 5,663 %
pagina 15 di 19 Il TAEG contrattuale determinato in base alla metodologia sopra esposta risulta essere inferiore al tasso soglia relativo al periodo di riferimento luglio - settembre 2004 (atto di erogazione). 5,663 % < 8,205 % Si evidenzia che il tasso soglia di riferimento è stato determinato maggiorando del 50% i tassi medi per la categoria di operazioni “mutui a tasso fisso” (5,47%) di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 settembre 2003. (…)
Tasso Moratorio Per come evidenziato al quarto capitolo dell'elaborato peritale il tasso moratorio risulta essere pattuito in misura pari al tasso nominale maggiorato di 2 (due) punti, e dunque:
• in riferimento al contratto in esame avremo un tasso moratorio pari al 7,51 % (5,51 % + 2,00%) Il tasso moratorio alla stipula risulta essere inferiore al tasso “soglia moratorio” relativo al periodo di riferimento luglio - settembre 2004. 7,510 % < 11,355 % Si evidenzia che il tasso “soglia moratorio” di riferimento è stato determinato aumentando di 2,10 punti percentuali il tasso medio per la categoria di operazioni “mutui” (5,47%) e maggiorando del 50% l'indice così ottenuto (Rif. decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 settembre 2003)”…. ed ha concluso che
“Il tasso di riferimento contrattuale nel trimestre per il quale è stata richiesta la verifica è inferiore al tasso soglia”. (cfr. la relazione di CTU e la sua integrazione). Ha infine depositato relazione finale in data 1.10.2024 rassegnando le seguenti conclusioni:
“All'esito dell'esame delle osservazioni pervenute si confermano le risultanze già in precedenza esposte che si riportano per come in precedenza.
1. Al momento della stipula del contratto il tasso di interesse corrispettivo previsto nei contratti, tenuto conto degli ulteriori oneri addebitati, dei restanti oneri in ossequio ai criteri delle Istruzioni AN d'TA e con esclusione degli oneri fiscali, non risulta essere stabilito in misura superiore al tasso soglia usurario individuato con il decreto ministeriale ex L. 108/1996. Per entrambi i rapporti di mutuo, infatti, il TAEG è inferiore al tasso soglia. Con riferimento al Mutuo Agrario Ipotecario rep 267957 racc. 45110 del 10 dicembre 2003 si ha:
5,663 % < 6,625 % Mentre con riferimento al Mutuo Agrario fondiario rep 2002 racc. 1404 del 09 gennaio 2008 si ha:
6,699 % < 9,120 %
1. Il tasso di interesse di mora pattuito nei contratti di mutuo, non supera il tasso soglia usurario individuato secondo il decreto ministeriale ex L. 108/1996 al momento della stipulazione, tenuto conto della rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato ed indicato ai sensi del DM di riferimento (Cass. SSUU 19597 del 2020). La ricostruzione del rapporto dare avere tra le parti evidenzia:
1 per il rep 267957 racc. 45110 del 10 dicembre 2003 un debito Parte_13 complessivo di € 16.149,68, di cui € 8.404,54 per capitale residuo ed € 7.745,16 per rate scadute.
2 per il Mutuo Agrario fondiario rep 2002 racc. 1404 del 09 gennaio 2008 un debito complessivo di € 173.798,53 di cui € 141.302,44 per capitale residuo ed € 32.496,09 per rate scadute”. Rileva questo giudice che i calcoli compiuti dal CTU risultano rispondenti ai principii enunciati dalla Corte di cassazione in tema di verifica in ordine al rispetto del tasso soglia, avendo inoltre tenuto conto pagina 16 di 19 il CTU, ai fini della determinazione del tasso soglia per gli interessi di mora della disposizione contenuta all'art. 3 comma 4 dei tre DM di riferimento (“4. I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla AN d'TA e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”). Le conclusioni formulate dal CTU circa i rapporti dare-avere, in forza dei due contratti di mutuo, alla data della risoluzione dei contratti (DBT) risultano inoltre sostanzialmente conformi agli importi di cui con gli atti di precetto è stato intimato il pagamento. Trattasi di conclusioni coerenti con l'orientamento di legittimità sopra riferito e con i dati emersi documentalmente, alcuna contestazione essendo stata formulata da parte opponente in ordine alle rate scadute e non pagate ed alla risoluzione dei contratti per come enunciate negli atti di precetto. Risulta inoltre inconferente la richiesta di parte opponente di nuovo calcolo degli interessi ai sensi dell'art. 117 TUB sul presupposto della nullità degli interessi moratori il cui tasso non sarebbe stato indicato in contratto. In proposito occorre rilevare che nell'atto di erogazione e quietanza del 30.9.2004 é attestato “Previa lettura da me Notaio datane ai comparenti si allega anche sotto la lettera “B” il documento di sintesi”, che, in quanto allegato al contratto di mutuo e sottoscritto dalle parti e recante il timbro del Notaio, fa parte integrante del contratto di mutuo, e contiene l'indicazione del tasso di mora pari al tasso contrattuale maggiorato di 2 punti percentuali. Analogamente, nel contratto di mutuo del 9.1.2008 è attestato “le parti dichiarano di avermi espressamente esonerato dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza” ed, all'art. 6 dell'atto di mutuo è fatto richiamo alla misura degli interessi di mora di cui all'art. 8 delle norme generali (allegato “C” al contratto di mutuo, in cui gli interessi di mora sono indicati in misura annua pari al tasso applicato al mutuo maggiorato di due punti percentuali), mentre anche il documento di sintesi (allegato “B” al contratto di mutuo) reca l'indicazione del tasso di mora pari al tasso contrattuale maggiorato di 2 punti percentuali;
trattasi anch'essi di allegati che, debitamente sottoscritti da tutte le parti e recanti il timbro e la firma del Notaio, fanno parte integrante del contratto.
/// La contestazione di nullità delle fideiussioni. Si rileva che la Corte di Cassazione ha ormai smentito l'orientamento per il quale l'accessorietà della fideiussione comporta necessariamente il rinvio al rapporto principale al fine di definire lo status
“consumeristico” del garante (Corte di Cassazione, Pres. Graziosi- Rel.Dell'Utri nell'ordinanza n. 34515 del 16.11.2021) - “va comunque richiamato l'indirizzo secondo cui le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorchè si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come "predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione (Cass., Sez. Un., 10 gennaio 1992, n. 193; Cass., Sez. I, 28 agosto 2004, n. 17289; Cass., Sez. II, 20 giugno 2017, n. 15237; Cass., Sez. VI-2, 16 luglio 2020, n. 15253). Si aggiunga, con riferimento alla eccepita nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 l. 287/1990, che, in tema di fideiussione specifica, quale quella prestata in relazione ai contratti di mutuo in oggetto, è onere –nel caso in esame non assolto- della parte che ne eccepisce la nullità fornire la pagina 17 di 19 prova di un accordo restrittivo della libertà di concorrenza (cfr. Trib. Milano Sez. Specializzata delle Imprese n. 5481 del 21.06.2022). Ed infatti, (Cass. Ordinanza 26847/2024) “In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della AN d'TA, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata”. Nel caso in esame, non ricorrendo l'ipotesi di fideiussioni omnibus, ed essendo state le fideiussioni prestate in sede di atti pubblici di stipulazione di mutuo fondiario ed in relazione alle specifiche obbligazioni nascenti da detti contratti, deve escludersi la loro nullità, in assenza di prova di un accordo a monte, restrittivo della concorrenza, inconferente dovendosi ritenere la fideiussione, a tal fine prodotta da parte opponente, risalente all'anno 1998, in quanto datata rispetto alle fideiussioni di cui si discute e inconducente essendo l'altra fideiussione risalente all'anno 2012, non essendo tale, di per sé, da dare dimostrazione di un accordo in violazione della normativa a tutela della concorrenza. Quanto alla contestazione di decadenza della garanzia fideiussoria per decorrenza del termine ex art. 1957 c.c., occorre rilevare che tale motivo di opposizione non risulta preventivamente proposto dinanzi al G.E. con il ricorso del 2.9.2019 e pertanto l'opposizione, con riguardo a tale motivo, deve ritenersi improcedibile. In ogni caso, con l'atto di mutuo del 10.12.2003 le parti, all'art. 8 bis hanno escluso che la banca sia tenuta alla escussione del debitore e dei fideiussori o altri coobbligati entro il termine previsto ex art. 1957 c.c. ed analoga previsione di esclusione per la banca di procedere ad escussione nel termine di cui all'art. 1957 c.c. è stabilita nell'atto di mutuo del 9.1.2008 all'art. 9 delle norme generali, espressamente richiamate all'art. 8 “concessione di fideiussione” del detto atto di mutuo. Deve pertanto escludersi la vessatorietà della clausola di deroga alla disciplina prevista all'art. 1957 c.c., trattandosi di previsione contenuta in atti pubblici, in cui le parti esprimono la loro volontà nelle forme di legge.
/// La richiesta di riduzione del pignoramento e di esclusione dei beni intestati ai fideiussori. Alla luce di quanto sin qui ritenuto, la pretesa creditoria azionata in via esecutiva risulta corretta sia nell'an che nel quantum, cosicché deve ritenersi ineccepibile il rigetto da parte del G.E. della richiesta di riduzione del pignoramento. Quanto alla domanda di esclusione dalla procedura esecutiva dei beni intestati ai fideiussori, occorre rilevare che i beni sottoposti a pignoramento sono quelli sui quali è stata iscritta ipoteca volontaria, garanzia di tipo reale rispetto alla quale alcuna incidenza riveste la garanzia personale prestata.
/// La richiesta di estromissione dell'agente della riscossione. Giova evidenziare, impregiudicata ogni determinazione in sede di procedura esecutiva in ordine ai crediti azionati da in ordine al rilievo di parte Controparte_11 opponente, esposto nel corpo dell'atto di citazione, circa l'intervenuta definizione agevolata del debito erariale, che pur essendo state prodotte due dichiarazioni di adesione alla definizione per estinzione dei debito ex art. 1 comma 184 e 185 l. 145/2018, presentate rispettivamente, da Parte_1 Parte_1 e da , non è stata fornita prova dei relativi pagamenti (cfr. Cass. 13497/2022). Parte_6
/// La decisione.
pagina 18 di 19 Tutto quanto sopra ritenuto, l'opposizione proposta, in quanto in parte inammissibile, in parte improcedibile e per il resto infondata, e le ulteriori domande proposte da parte attrice-opponente devono essere rigettate. Le spese di lite, nei rapporti tra parte attrice-opponente e le convenute costituite seguono la soccombenza di parte attrice-opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione € 52.001,00-260.000,00), per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, applicando la tariffa nei valori minimi;
vanno interamente compensate nei rapporti con
[...]
, rimasta contumace. Controparte_8 Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa con provvedimento del 21.3.2024, vanno poste definitivamente a carico della soccombente parte attrice-opponente e, rilevato che gli opponenti
(istanza prot. 2020/46 del 13.1.2020), (istanza prot- 50/2020 Parte_1 Parte_2 del 13.1.2020) e (istanza prot. 51/2020 del 13.1.2020) sono stati ammessi al Parte_5 gratuito patrocinio con rispettive delibere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza del 27.2.2020, vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 217/2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002. nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario, il relativo esborso va posto in ragione di ½ a carico dell'Erario e, per il restante ½, a carico degli opponenti Sigg. Parte_3
e , fra essi tre in solido. Parte_4 Parte_6
P.Q.M.
il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra, diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-dichiara in via preliminare la contumacia della convenuta;
Controparte_8
-rigetta, per quanto in parte motiva, l'opposizione e le domande proposte dagli opponenti attori;
-condanna parte attrice-opponente al pagamento in favore delle convenute (già Controparte_1
e -e, per essa, la sua procuratrice delle CP_2 P_ Controparte_4 spese di lite, che si liquidano definitivamente in complessivi euro 7.052,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA in favore di ciascuna di esse due parti convenute;
-compensa interamente le spese di lite con la convenuta;
Controparte_8
-pone definitivamente a carico della soccombente parte attrice-opponente le spese di CTU, come liquidate con provvedimento del 21.3.2024, ponendo il relativo esborso, in ragione di ½, a carico dell'Erario e, per il restante ½, a carico degli opponenti Sigg. e Parte_3 Parte_4
, fra essi tre in solido. Parte_6 Cosenza, 30 settembre 2025
Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo- TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA Prima Sezione Civile Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2136/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 10 dicembre 2024, con assegnazione dei termini ex artt. 281-quinquies e 190 c.p.c., rimessa al giudice per la decisione in data 31.1.2025, vertente TRA (C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) -quale erede di C.F._2 Parte_3 C.F._3 Persona_1 (C.F. )-, (C.F. ), C.F._4 Parte_4 C.F._5 Parte_5
(C.F. ) e (C.F. ), tutti
[...] C.F._6 Parte_6 C.F._7 rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Cristofaro;
Opponenti-Attori in riassunzione E
C.F. (già ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 Giuseppe Grillo;
Convenuta-Opposta E c.f. e P. IVA n. e, per essa, la procuratrice P_ P.IVA_2 Controparte_4
, c.f. e P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Zingone;
[...] P.IVA_3 Creditrice Intervenuta-Opposta E
(c.f. ; Controparte_5 P.IVA_4 Creditrice intervenuta-contumace Oggetto: opposizione ex art. 615 comma 2 e 617 comma 2 c.p.c./esecuzione forzata immobiliare su contratti di mutuo fondiario/cessione crediti. Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I Sig.ri , e Parte_1 Parte_2 Persona_1 Parte_5 in data 2.9.2019 hanno proposto ricorso in opposizione ex artt. 615 co. 2 e 617 co. 2 Parte_4 c.p.c. avverso la procedura esecutiva immobiliare n. 120/2015 R.E. (iscritta da Controparte_6 previa notifica dell'atto di precetto notificato il 18.2.2015, con cui è stato intimato da _6
(poi ) al mutuatario Sig. ed ai fideiussori Sig.re
[...] CP_2 Parte_1 Pt_5
pagina 1 di 19 e il pagamento della somma complessiva di €. 16.149,68, oltre interessi Parte_5 Parte_2 per come contrattualmente pattuiti, sulle rate scadute, corrispettivi e di mora dalla scadenza delle singole rate al soddisfo, e, sul capitale residuo, di mora dalla risoluzione al soddisfo, e previa notifica dell'atto di pignoramento notificato da (poi ) il 30.4.2015, portato alla _6 CP_2 notifica il 28.4.2015, iscritto in forza di contratto di mutuo, per atto in Notar del Persona_2 10.12.2003, Rep. n. 267957 e racc. 45140, intervenuto tra la mutuante e il Controparte_6 mutuatario sig. in cui sono intervenuti, quali terzi datori di ipoteca, i Parte_1 Sigg.ri , , , , Parte_5 Persona_1 Parte_6 Parte_7
e e, quali fideiussori, fino alla concorrenza dell'importo Parte_4 Parte_8 del mutuo maggiorato del 30%, le Sig.re e , ed in forza di Parte_5 Parte_2 successivo contratto di erogazione e quietanza del 30.9.2004, a rogito rep. Persona_3 279961 e racc. 46454, intervenuto tra le medesime parti, cui è stata data quietanza della somma mutuata di €. 45.000,00, e stabilito definitivamente l'ammortamento in 20 semestralità consecutive, determinato il tasso finale nella misura fissa annua del 5,51% e confermato il tasso di mora previsto nel contratto originario nella misura del 6,20% annuo e, comunque, entro i limiti della L. 108/96 e successivi Decreti Ministeriali, tempo per tempo vigenti) nonché avverso la procedura esecutiva immobiliare n. 194/2015 RGE, alla prima riunita con provvedimento del GE del 21-10-2019 (iscritta da previa notifica dell'atto di precetto notificato il 7.5.2015, portato alla notifica il Controparte_6 4.5.2025, con cui è stato intimato da al mutuatario Sig. ed Controparte_6 Parte_1 al fideiussore Sig. il pagamento della somma di euro 173.798,54, oltre interessi per Persona_1 come contrattualmente pattuiti, sulle rate scadute, corrispettivi e di mora dalla scadenza delle singole rate al soddisfo, e, sul capitale residuo, di mora dalla risoluzione al soddisfo e previa notifica dell'atto di pignoramento notificato da (poi il 14.7.2015, portato alla notifica il _6 CP_2 13.7.2015, iscritto in forza di contratto di mutuo fondiario per atto in Notar del Persona_4 9.1.2008, Rep. n. 2002 e racc. 1404, tra la mutuante e il mutuatario il sig. Controparte_6
in cui sono intervenuti, quali terzi datori di ipoteca i Sigg.ri Parte_1 Parte_5
, , , , e
[...] Persona_1 Parte_6 Parte_7 Parte_4
e, quale fideiussore il sig. ). Parte_8 Persona_1 A conclusione della fase sommaria dell'opposizione, con ordinanza del 20.03.2020, il G.E., dato atto di avere dichiarato, con separato provvedimento, l'estinzione parziale della procedura con riguardo 7 beni del compendio immobiliare pignorato, ha rigettato l'istanza di riduzione del pignoramento e l'istanza di sospensione dell'esecuzione ed ha assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito. Con atto di citazione i predetti opponenti hanno quindi riassunto dianzi l'intestato Tribunale l'opposizione proposta eccependo l'improcedibilità e l'inefficacia del pignoramento notificato in forza del contratto di mutuo del 2008; contestando la legittimazione attiva e la titolarità in capo alla P_
, intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. in data 22.10.2019, per mezzo della mandataria
[...] CP_4
nella procedura esecutiva n. 120/2015 quale cessionaria subentrata alla posizione creditoria di
[...]
a seguito di cessione di crediti in blocco del 20.07.2018, del credito;
eccependo CP_2 l'insufficienza della documentazione -rappresentata dall'estratto della Gazzetta Ufficiale del 26.07.2018 sulla quale è stato pubblicato l'avviso di cessione di crediti in blocco da a CP_2 P_ allegata da a sostegno della sua titolarità; eccependo inoltre l'improcedibilità della
[...] P_ procedura esecutiva immobiliare iscritta da al n. 194/2025 RGEsImm, poi riunita alla _6 procedura n. 120/2015 Reg, Es. Imm. Il 21.1.2019, per non essere state depositate l'istanza di vendita e le copie degli atti di precetto e di pignoramento con asseverazione di conformità, evidenziando che pagina 2 di 19 l'unica istanza di vendita rinvenibile nel fascicolo telematico è datata 31.08.2015, ed è relativa ad altra linea di credito del 2003 già azionata con il primo pignoramento iscritto al n. 120/2015 R.E.; eccependo la inidoneità e l'inefficacia dei contratti di mutuo a valere quale titolo esecutivo -ed ha richiamato in proposito giurisprudenza di merito e di legittimità che ritiene privo di valore di titolo esecutivo il contratto di mutuo qualora non si verifichi la compiuta la traditio delle somme dal mutuante al mutuatario;
ed ha evidenziato, ancora, che in entrambi i contratti di mutuo azionati è indicato che la somma mutuata viene erogata mediante accredito sul conto corrente e riconsegnata alla in deposito cauzionale, il cui svincolo è sottoposto a condizione sospensiva, ed ha concluso che CP_2 non si era verificata pertanto la disponibilità giuridica dell'importo mutuato in favore del mutuatario-; eccependo, quanto al contratto di mutuo del 2003, l'invalidità ed illegittimità del contratto di mutuo stipulato nel 2003 poiché erano stati applicati tassi d'interesse contra legem e poiché errata è l'indicazione del TAEG/ISC contrattuale ivi contenuta;
rilevando che -contrariamente a quanto affermato dal GE nella ordinanza conclusiva della fase sommaria- con la proposta opposizione era stata allegata la perizia econometrica redatta dal CTP incaricato dagli opponenti, in cui la valutazione circa l'illegittimità degli interessi non fa riferimento ad una sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori ed in cui la formula per il calcolo dell'ISC era stata esplicitata;
contestando, inoltre, il pronunciamento del G.E. circa l'esclusione della applicabilità dell'art. 1815 comma 2 c.c. agli interessi moratori, ove usurari;
eccependo che il mutuo del Dicembre 2003 prevede l'applicazione di interessi ad un tasso effettivo pari al 9,3659%, superiore al tasso-soglia fissato dai decreti ministeriali per i mutui a tasso variabile al 6,2250% con evidente applicazione di un tasso usurario;
deducendo doversi applicare anche alla clausola di previsione degli interessi di mora la disposizione prevista all'art. 1815 comma 2 c.c., con la conseguenza della nullità della clausola determinativa degli interessi e, quindi, della gratuità del mutuo, anche in caso di usura riscontrata nella pattuizione degli interessi moratori;
eccependo l'illegittimità di entrambi i contratti di mutuo, perché indicano valori percentuali dell'ISC/TAEG differenti da quelli effettivamente applicati (essendo stati applicati secondo parte opponente: nel mutuo del 2003, a fronte di un ISC indicato pari al 5,63%, un ISC effettivo pari al 7,36586%; nel mutuo del 2008, a fronte di un ISC indicato pari al 6,663%, un ISC effettivo pari al 6,99386), con conseguente necessità di applicazione della disposizione contenuta all'art. 117 TUB e, quindi, di rimodulazione del piano di ammortamento ai valori dei BOT semestrali, in sostituzione dei tassi di interesse contrattualmente stabiliti, come da piani di ammortamento sviluppati nella CTP allegata in base al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB e che prevedono: a) un tasso fisso del 2,760% al mutuo del 2003, al posto del tasso del 5,51% previsto in contratto, con piano di ammortamento in 19 rate semestrali al posto delle 22 rate previste e con un debito residuo, alla data del novembre 2013 di inadempimento contestata, pari ad € 3.494,57 ed inferiore all'importo di € 8.404,52 indicato nel precetto;
b) un tasso fisso del 3,880% al mutuo del 2008 al posto del tasso del 6,40% previsto in contratto, con piano di ammortamento in 144 rate, invece di 180 rate, e con un debito residuo, alla data del novembre 2013 di inadempimento contestata, pari a € 114.933,44 ed inferiore all'importo di € 141.302,51 indicato nel precetto;
rilevando l'invalidità dei contratti di mutuo, tale da determinare un abbattimento del debito residuo a circa € 150.000,00, e da implicare la riduzione del pignoramento;
eccependo la genericità delle somme di cui è stato intimato il pagamento, non risultando specificata la quota d'interessi e dei relativi tassi, delle spese ed eventuali commissioni bancarie addebitate, facendosi menzione del solo importo insoluto alla data del precetto, distinguendo tra debito scaduto e capitale a scadere;
eccependo l'illegittimità, l'invalidità e l'inefficacia delle garanzie fideiussorie, che ripropongono nelle relative clausole il modello ABI del 2005, dichiarato invalido ed inefficace ai sensi pagina 3 di 19 dell'art. 2 L. 287/1990 dalla AN d'TA (quale autorità di vigilanza ratione temporis competente in materia di concorrenza e mercato degli impieghi bancari)con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, perché contrario alla normativa antitrust;
eccependo l'intervenuta decadenza della garanza fideiussoria per decorrenza del termine ex art. 1957 c.c., evidenziando altresì la qualifica di consumatori dei garanti fideiussori, in quanto estranei alle vicende dell'azienda agricola di cui è titolare il Sig. . Parte_1 Hanno infine rilevato, quanto al credito azionato da , ora CP_7 Controparte_8
intervenuta nella procedura, l'intervenuta definizione agevolata (prot. 2019-ADERISC-
[...] 4199429) del debito erariale;
deducendo doversi intendere svuotate di efficacia esecutiva le cartelle poste a fondamento dell'atto di intervento, hanno chiesto l'estromissione dal giudizio dell'intervenuta
. Controparte_8 Hanno concluso, quindi, chiedendo: “Accertata e dichiarata la carenza di titolarità e legittimazione ad agire per il credito in capo a , disporre l'annullamento della procedura esecutiva riferita al P_ mutuo 2008/ rep. 2002 – racc. 1404, ovvero dichiarare l'improcedibilità ed inefficacia dello stesso per carenza della necessaria documentazione di legge ovvero per il tardivo deposito della stessa;
Accertare e dichiarare l'invalidità e nullità degli atti di precetto opposti per genericità ed indeterminatezza delle somme pretese, e per l'effetto disporre l'annullamento della procedura esecutiva immobiliare oggetto di opposizione;
Accertare e dichiarare l'invalidità ed inefficacia dei contratti di mutuo 2003/ rep. 267957 / racc. 45140 e 2008/ rep. 2002 – racc. 1404 per i motivi di cui in narrativa ovvero, omessa traditio rei delle somme, applicazione di tassi d'interesse contra legem, ovvero illegittimi ed irregolari, e per l'effetto – previa rideterminazione dell'esatto ammontare del debito residuo – disporre la prosecuzione dell'esecuzione immobiliare limitatamente ai beni sufficienti a coprire il valore del debito insoluto;
Accertare e dichiarare, altresì, l'invalidità delle garanzie fideiussorie, ovvero la decadenza delle stesse ex art. 1957 c.c. e per l'effetto escludere dalla procedura esecutiva i beni di proprietà dei garanti fideiussori. Con vittoria di spese e competenze”.
///
(già , costituitasi in data 16.9.2020 (con note depositate CP_2 _6 successivamente, in data 5.11.2021, si è poi costituta , incorporante per Controparte_1 CP_2 fusione ), ha rilevato la correttezza dei contratti di mutuo e degli atti di precetto CP_2 notificati, evidenziando che, come da atti di precetto, in virtù del mutuo per atto in Notar
[...] del 9.1.2008, Rep. n. 2002 e racc. 1404, è stato intimato il pagamento della somma di €. Per_4 173.798,54 (di cui €. 32.496,03 per 35 insolute e impagate, scadute dal 9.4.2011 al 9.3.2014, in linea capitale, ed euro 141.302,51 per capitale residuo alla data di risoluzione -DBN 24.3.2014-), oltre interessi per come contrattualmente pattuiti, sulle rate scadute, corrispettivi e di mora dalla scadenza delle singole rate al soddisfo, e, sul capitale residuo, di mora dalla risoluzione al soddisfo, il tutto e comunque, entro i limiti della L. 108/96 e successivi Decreti Ministeriali, tempo per tempo vigenti, e sino al soddisfo e in virtù del mutuo per atto in Notar del 10.12.2003, Rep. n. Persona_2 267957 e racc. 45140, è stato intimato il pagamento della somma di €. 16.149,68 (di cui €. 7.745,16 per n. 3 rate semestrali, scadute dal 21.12.2012 al 21.12.2013, insolute e impagate, in linea capitale, e
€. 8.404,52 per capitale residuo alla data di risoluzione -DBN 24.3.2014-), oltre interessi per come contrattualmente pattuiti, sulle rate scadute, corrispettivi e di mora dalla scadenza delle singole rate al soddisfo, e, sul capitale residuo, di mora dalla risoluzione al soddisfo, il tutto e comunque, entro i limiti pagina 4 di 19 della L. 108/96 e successivi Decreti Ministeriali, tempo per tempo vigenti, e sino al soddisfo.) e richiamata la comunicazione del 24.3.2014 con la quale la mutuataria è stata dichiarata, formalmente - anche ai sensi dell'art. 1186 c.c. e delle norme e condizioni generali allegate al contratto - l'intervenuta decadenza dal termine. Ha rilevato che parte opponente non ha formulato contestazione, in ordine alla indicazione contenuta in precetto circa le rate insolute. Ha ribadito la legittimità degli interessi applicati al di sotto del tasso di usura ed ha contestato l'applicabilità dell'art. 1815 comma 2 c.c. agli interessi moratori, che, ai fini della verifica circa la loro usurarietà, non vanno sommati agli interessi corrispettivi. Par Ha rilevato che la divergenza tra l' indicato in contratto e quello effettivo non determina nullità contrattuale. Ha rilevato la piena valenza dei contratti di mutuo quali titoli esecutivi. Ha precisato che i garanti non avevano rilasciato una fideiussione del tipo omnibus bensì, nel corpo dei contratti di mutuo, una fideiussione specifica in relazione alle obbligazioni nascenti dai predetti contratti, redatti in forma di atto pubblico;
che, inoltre, i predetti garanti erano interessati dalla presente esecuzione non in forza della garanzia fideiussoria prestata bensì quali terzi datori di ipoteca e che infatti l'atto di precetto era stato loro notificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 603 c.p.c. Ha chiesto pertanto il rigetto dell'opposizione. Trasmesso il fascicolo a questa Sezione I per competenza tabellare ed assegnata la causa a questo giudice, a verbale del 19.1.2021 è stato assegnato a parte opponente termine perentorio sino al 26 febbraio 2021 per il rilascio della procura alle liti da parte degli opponenti , Parte_5
, e oltre che termine per produrre la prova della Persona_1 Parte_4 Parte_2 notifica alle parti convenute dell'atto di citazione. All'udienza cartolare del 18.5.2021 è stata dichiarata la nullità della citazione nei confronti delle parti convenute , nella qualità di procuratrice di e Controparte_4 P_ [...]
e ne è stata disposta la rinnovazione, con invito a parte opponente, inoltre a Controparte_8 specificare e documentare i poteri del in rappresentanza della Parte_1 Parte_4
[...]
/// In data 16.11.2021 si è costituita e per essa la procuratrice Controparte_3 [...] La convenuta ha insistito nella propria titolarità del credito, come da avviso nella Controparte_4 Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 comma 2 T.U.B.; ha rilevato la produzione nel fascicolo telematico dell'istanza di vendita e delle copie asseverate degli atti di pignoramento e di precetto in relazione al contratto di mutuo sottoscritto nell'anno 2008; ha evidenziato la validità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo, non occorrendo la materiale traditio del denaro al mutuatario, ed essendo sufficiente che il mutuatario ne abbia conseguito la disponibilità giuridica. Ha contestato l'eccezione di illegittimità del contratto di mutuo per erronea indicazione del TAEG/ISC, rilevando inoltre che l'eventuale difformità non determina nullità. Ha contestato l'applicabilità agli interessi di mora della disposizione dettata all'art. 1815 comma 2 c.c. ed ha richiamato sul punto la sentenza delle SS.UU. della Corte di cassazione n.19597/2020. Ha contestato l'eccezione di genericità delle somme intimate in precetto e di invalidità ed inefficacia delle fideiussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni a carico del mutuatario.
pagina 5 di 19 Ha chiesto quindi “Dichiarare la piena legittimazione ad agire, ed a stare in giudizio della P_ in quanto cessionaria dei crediti ivi azionati in virtù di contratto di cessione in blocco
[...] debitamente documentato;
Nel merito 2. Accertare l'assoluta liceità e validità degli atti di precetto opposti;
3. Accertare la piena azionabilità dei contratti di mutuo quali titoli esecutivi, nonché la assoluta legittimità dei tassi di interesse opposti;
4. Rigettare l'eccezione di nullità delle garanzie fideiussorie in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
5. Disporre la prosecuzione della procedura esecutiva disponendo la vendita del compendio immobiliare;
6. Condannare parte opponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc;
Con vittoria di spese, compensi ed onorari della presente procedura”. All'udienza cartolare del 21.12.2021, avendo il procuratore di parte attrice dato atto con le note di trattazione scritta del decesso dell'attore Sig. , avvenuto in data 04.10.2021, come da Persona_1 allegato certificato di morte, e chiesto disporre l'interruzione del giudizio, è stata dichiarata l'interruzione del processo (cfr. il verbale di udienza cartolare comunicato il 22.12.2021), che è stato riassunto dai Sigg. quale erede di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , nonché dal Sig. , Persona_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6 con ricorso depositato il 21.3.2022. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc e disposta l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva immobiliare n. 120/2015 + 194/2015 R.G.E.I., all'udienza del 23.5.2023 questo giudice ha sollevato d'ufficio la questione in ordine al fatto che il Sig. , Parte_6 costituitosi con il ricorso in riassunzione, non risulta tra le parti che hanno proposto inizialmente opposizione ed introdotto giudizio di merito;
con ordinanza del 17.7.2023 riservata all'udienza, ha assegnato alla parte Sig.ra termine sino al 28 agosto 2023 per il deposito della procura Parte_3 alle liti e termine alle parti, ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c., per dedurre in ordine alla questione già sollevata d'ufficio all'udienza. All'esito, con ordinanza del 28.9.2023 è stata disposta CTU contabile al fine di rispondere al seguente quesito: “Il CTU, sulla base della documentazione regolarmente depositata in atti, per la parte di rispettiva competenza:
1) provveda a ricostruire i rapporti intercorsi tra le parti;
2) verifichi se il tasso di interesse corrispettivo previsto nei contratti di mutuo, tenuto conto degli ulteriori oneri addebitati dei restanti oneri in ossequio ai criteri delle Istruzioni AN d'TA e con esclusione degli oneri fiscali, sia stabilito in misura superiore al tasso soglia usurario individuato con il decreto ministeriale ex L. 108/1996 al momento della stipulazione del contratto;
3) verifichi, altresì, separatamente e senza sommatoria con gli interessi corrispettivi, se il tasso di interesse di mora pattuito nei contratti di mutuo superi il tasso soglia usurario individuato secondo il decreto ministeriale ex L. 108/1996 al momento della stipulazione tenuto conto della rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato ed indicato ai sensi del DM di riferimento (Cass. SSUU 19597 del 2020);
4) all'esito, determini l'esatto dare - avere tra le parti, applicando gli interessi pattuiti ovvero, effettuando il ricalcolo in caso di usurarietà e laddove gli interessi moratori risultino essere usurari, effettuando il ricalcolo in ragione della misura degli interessi corrispettivi (Cass. SS.UU. 19597/2020)”; Depositata la ctu in data 17.3.2024, il CTU è stato successivamente chiamato ad integrare la consulenza svolta, con riguardo al mutuo del 10.12.2003 e, nello specifico, con riguardo al relativo atto di pagina 6 di 19 erogazione e quietanza del 30.9.2004, per verificare il rispetto del tasso soglia in relazione all'atto di erogazione e quietanza del 30.09.2004 (terzo trimestre dell'anno 2004). Infine, depositata dal CTU in data 3.7.2024 l'integrazione disposta, è stata disattesa la richiesta della difesa di parte opponente, formulata all'udienza del 22/10/2024, di integrazione della CTU (per il ricalcolo degli interessi di mora, che non sarebbero stati indicati nell'atto di mutuo, mediante applicazione del tasso previsti all'art. 117 TUB). La causa, quindi, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 10 dicembre 2024, i procuratori di parte attrice e delle convenute costituite CP_1
(già ) e (costituita per mezzo della sua procuratrice) hanno
[...] CP_2 P_ precisato le loro conclusioni, riportandosi il difensore di parte opponente ai propri atti e scritti difensivi, insistendo nell'accoglimento dell'opposizione e per la rimessione della causa sul ruolo per l'integrazione della CTU come richiesta in atti e da ultimo all'udienza del 22/10/2024; precisando il difensore di Intesa San Paolo-Ubi AN come in atti;
chiedendo il difensore della P_ dichiararsi la sua piena legittimazione ad agire e stare in giudizio quale cessionaria dei crediti azionati, accertarsi la liceità e validità degli atti di precetto e la piena azionabilità dei contratti di mutuo quali titoli esecutivi, e la legittimità dei tassi di interesse e rigettarsi l'eccezione di nullità delle garanzie fideiussorie, disponendo la prosecuzione della procedura esecutiva e la vendita del compendio immobiliare, con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 cpc;
Con vittoria delle spese di lite e questo giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc. Parte opponente e l'opposta hanno depositato comparsa conclusionale;
la sola P_ [...] ha depositato memoria di replica. P_
****************** In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_8 regolarmente citata e non costituitasi. Ancora in via preliminare, a seguito del rilievo d'ufficio da parte di questo giudice nel corso del giudizio, deve ritenersi l'inammissibilità della riassunzione del giudizio spiegata dal Sig. Parte_6
, che non figura fra i soggetti che proponevano opposizione dinanzi al G.E. con ricorso del
[...]
2.9.2019 e che hanno poi introdotto il giudizio di merito. Occorre ricordare che, in ragione della struttura bifasica, inderogabile, del giudizio oppositivo ex artt. 615 co. 2 e 624 e 617 comma 2 c.p.c., chi intenda proporre un'opposizione di natura endoesecutiva deve introdurre il giudizio, con ricorso, dinanzi il G.E. dando inizio alla preliminare fase sommaria delle opposizioni endosecutive “….prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena” (Cassazione civile sez. III, 11/10/2018, n. 25170). Nel presente giudizio di cognizione il Sig. ha inteso costituirsi per la prima volta con Parte_6 l'atto di riassunzione del giudizio interrotto, introducendo pertanto irritualmente la sua opposizione in una fase ancora successiva alla introduzione del giudizio di merito, avvenuta con atto di citazione ex pagina 7 di 19 art. 616 c.p.c. e, comunque, senza la previa disamina della censura -da proporre con ricorso- innanzi al G.E.; pertanto, l'opposizione spiegata dal Sig. è da ritenersi inammissibile. Parte_10
/// Di seguito le questioni relative ai motivi dell'opposizione La legittimazione attiva e la titolarità del credito in capo alla P_ L'art. 4, comma 1, l. n. 130/1999, (c.d. “Legge sulla cartolarizzazione dei crediti”), con riguardo alle cessioni dei crediti realizzate ai sensi della medesima legge, afferma che: “si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all' art. 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione”; l'art. 58, d.lgs. n. 385/1993, a cui la legge sulla cartolarizzazione fa diretto riferimento, disciplina la cessione in blocco a banche di aziende di rami d'azienda, beni e rapporti giuridici e al secondo comma stabilisce che: “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La AN d'TA può stabilire forme integrative di pubblicità”. Disposizione questa che attiene alla pubblicità della cessione ai fini della opponibilità della stessa. Tale disciplina è intervenuta al fine di semplificare la procedura codicistica prevista per le cessioni in blocco;
con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, infatti, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes, senza necessità di ulteriori formalità, sostituendo quale forma di pubblicità legale, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo quanto previsto dall'art. 1264 c.c. È da escludersi, quindi, che nel caso di specie occorra la notifica e/o l'accettazione della cessione da parte del debitore;
la società opposta ha infatti prodotto Gazzetta Ufficiale del 26.7.2018, anno 159°, n. 86, parte seconda, foglio inserzioni, con indicazione, a pagina 25, dell'avvenuta cessione dei crediti di cui si sta discorrendo;
più nello specifico: “La società ..(…).. comunica che, Controparte_3 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da e IW Bank S.p.A., in forza di un contratto di cessione di crediti ai Controparte_9 sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 20 luglio 2018 ha acquistato pro-soluto da (…)..tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, Controparte_10 accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti Controparte_9 da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della AN d'TA n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della AN d'TA n. 139/1991;
….(….)…I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto debitore ceduto e il codice identificativo linea ceduta (con indicazione della categoria del rapporto, filiale e numero rapporto). Tale lista è (x) depositata presso il Notaio , Persona_5 avente sede in AM (Distretto Notarile di Brescia), con atto in data 23 luglio 2018 n. 5996 di Repertorio – n. 3764 di Raccolta e (y) pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet https://www.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni- UBI-AN.aspx fino alla loro estinzione”. Sotto l'aspetto della inclusione del credito qui azionato nella cessione di cui è stato dato avviso sulla G.U., si rileva che il credito intimato, in quanto derivante da contratti di mutuo stipulati negli anni 2003 pagina 8 di 19 (atto di erogazione e quietanza 2004) e 2008, rientra fra quelli aventi le caratteristiche enunciate nell'avviso di cessione. Inoltre, quanto al valore dell'avviso di cessione, “D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito” (Cass. 17944/2023). Ed in effetti, ad ulteriore riprova che nella cessione in blocco a favore della società opposta siano compresi i crediti in oggetto, la ha prodotto la lista delle posizioni cedute da P_ CP_2 con l'indicazione degli identificativi dei debitori ceduti;
fra essi risulta l'identificativo del debitore ceduto 26743160, categoria di rapporto n. 50, filiale n. 6708, rapporto n. 60033075, dati, questi, tutti corrispondenti a quelli riportati nell'estratto emesso ex art. 50 tub da alla data del 19.7.2018 CP_2 (giorno antecedente alla cessione di cui è stata data pubblicità sulla GURI), relativo alla posizione del Sig. “Cliente: 26743160..”. Parte_1 In ragione di tanto, risulta superfluo disporre, come invece richiesto da parte opponente, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla AN convenuta di copia del contratto di cessione del credito in favore della P_ A fronte di tale richiesta istruttoria, peraltro, ha depositato, a prova contraria, P_ dichiarazione di (in cui si è fusa per incorporazione come da Controparte_1 CP_2 certificazione notarile in atti allegata alle note di del 5.11.2021) che fra i crediti ceduti Controparte_1 a vi sono i crediti vantati nei confronti di (originariamente in capo P_ Parte_1 a e poi a oggi ). _6 CP_2 Controparte_1 Sotto l'aspetto della opponibilità della cessione, in relazione a fattispecie analoghe a quella in oggetto, è inoltre intervenuta la giurisprudenza di legittimità, chiarendo che: “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cass. nn. 20495/2020, 10200/2021). In ogni caso, devono tenersi distinti i profili del perfezionamento della cessione e della prova della cessione dalla opponibilità della cessione al debitore ceduto. Invero, “in linea di principio, la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. n. 5857 del 2022, in motiv.; Cass. n. 24798 del 2020; più di recente, Cass. n. 4277 del 2023).
6.14. In effetti, l'art. 58 cit., lì dove consente “la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di pagina 9 di 19 beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”, detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto: a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale;
b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione
o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c.; c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario;
d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario;
e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine;
f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione….. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità” (Cass. 21821/2023) “….In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. n. 31188 del 2017,…..)……. in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della AN d'TA, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione…” (Cass. 21821/2023). Per tutto quanto rilevato, la contestazione di carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo alla cessionaria intervenuta per mezzo della mandataria nella P_ CP_4 procedura esecutiva, deve ritenersi infondata.
/// L'eccezione di improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 194/2025 RGE. Parte opponente con l'atto di citazione ha inteso eccepire l'improcedibilità della procedura esecutiva iscritta al n. 194/2025 RGE per il mancato deposito dell'istanza di vendita e delle copie degli atti di precetto e di pignoramento con asseverazione di conformità, riguardando, a detta di parte opponente, pagina 10 di 19 l'unica istanza di vendita, datata 31.08.2015, il credito nascente dal mutuo del 2003 relativo al pignoramento iscritto al n. 120/2015 R.E. Tale motivo di opposizione, da qualificarsi quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c., -peraltro smentito dalla esistenza nel relativo fascicolo dei predetti atti di istanza di vendita datata 31.7.2015, atto di precetto e di pignoramento- non è stato ritualmente proposto, in quanto formulato per la prima volta con l'atto di citazione, senza la previa istaurazione del contraddittorio sul punto dinanzi al G.E. con il ricorso in opposizione. Qui richiamato quanto dedotto in ordine alla struttura necessariamente bifasica dell'opposizione, endoesecutiva, deve concludersi per l'improcedibilità dell'opposizione sotto il profilo del motivo di opposizione qui esaminato. Trattasi di questione di esclusivo rilievo processuale, rilevabile d'ufficio, non idonea 'a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti' e pertanto non rientra fra le questioni da sottoporre alle parti ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c. (Cass. 6218/2019).
/// La contestazione in ordine alla mancanza di valido titolo esecutivo. Parte opponente ha eccepito l'inefficacia dei contratti di mutuo a valere quale titolo esecutivo, evidenziando che non si è verificata la disponibilità giuridica per il mutuatario delle somme erogate, poiché le somme mutuate, erogate mediante accredito sul conto corrente, sono state riconsegnate alla in deposito cauzionale. CP_2 In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla. (Cass. Sez. U., 06/03/2025, n. 5968, Rv. 674009 - 01)” (Cass. 5968/2025). Nel caso in esame, nel contratto di mutuo del 9.1.2008 il mutuatario Sig. ha Parte_1 dichiarato di ricevere la somma mutuata e ne ha rilasciato ampia quietanza ed ha poi riconsegnato la somma mutuata alla banca, al netto dell'imposta sostitutiva ex DPR 601/73, costituendo in un conto intestato allo stesso mutuatario a titolo di deposito cauzionale infruttifero condizionato. Quanto al contratto di mutuo del 10.12.2003, con atto di erogazione e quietanza del 30.9.2004 rep. 279961, dato atto dell'avveramento delle condizioni previste con l'atto del 2003, la banca ha erogato l'intera somma concessa a mutuo, che è stata incassata dal mutuatario il quale ne ha rilasciato ampia e finale quietanza, assumendosi l'impegno, all'art. 2, alla restituzione, secondo le modalità ivi previste. Ed allora, rilevato che ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, è sufficiente la disponibilità giuridica della somma mutuata (cfr. Cassazione civile, sez. III, 23/02/2023, n. 5654), la contestazione circa l'inefficacia dei contratti di mutuo a valere quale titolo esecutivo, deve ritenersi infondata.
/// La contestazione di errata indicazione del TAEG/ISC contrattuale. Passando alla contestazione relativa alla erronea indicazione del TAEG/ISC, per essere stato applicato un ISC effettivo superiore, va premesso che lo stesso è stato indicato nel contratto di mutuo del 2008
pagina 11 di 19 pari a 6,663% (art 5 dell'atto di mutuo) e nel contratto di mutuo del 2003, come da successivo atto di erogazione e quietanza del 2004, pari a 5,63% (art 4 bis atto di quietanza). La contestazione di nullità formulata in proposito da parte opponente è infondata. Il Taeg (Tasso Annuo Effettivo Globale) o ISC (Indicatore Sintetico di Costo) ha funzione esclusivamente informativa e non determina una condizione economica applicabile al contratto, cosicché la sua difformità rispetto alle clausole economiche del contratto non determina la nullità dello stesso o delle relative clausole (cfr. ex multis Trib. Milano n. 10832 del 26.10.2017; Trib. Napoli Nord 12.3.2018). Ove si è ritenuto di sanzionare tale scostamento in termini di invalidità, ciò è stato espressamente previsto ai sensi dell'art. 125 bis TUB, che prevede la nullità parziale con riguardo ai costi non Par considerati nel calcolo ai fini dell' , con specifico riguardo ai contratti di credito al consumo, norma tuttavia non applicabile al caso di specie, in quanto introdotta con D.Lgs. n. 141 del 13.8.2010, pubblicato sulla G.U. n. 207 del 4.9.2010 suppl. Ord. 212, ed entrata in vigore il 19.9.2010, pertanto successivamente alla stipulazione dei due contratti di mutuo. Si richiama sul punto, in tema di mutuo fondiario, Cass. 4527/2023, in motivazione: “l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla AN d'TA il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali … gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla AN d'TA“. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché Pa svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di
“tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB”. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista Pt_11 esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto“. Ne consegue che, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno)”.
/// La contestazione di illegittimità e usurarietà degli interessi. Tale motivo di opposizione è infondato. In ordine alla contestazione di usurarietà degli interessi previsti nei contratti di mutuo, formulata specificamente con riferimento al mutuo stipulato nell'anno 2003, e di illegittimità degli interessi applicati, si precisa che la funzione di interessi corrispettivi e moratori è differente (i primi avendo pagina 12 di 19 funzione di remunerazione ed i secondi avendo funzione risarcitoria) come differente è la loro base di calcolo, in quanto l'interesse corrispettivo si applica al debito capitale residuo e consente di stabilire la quota interessi della rata di ammortamento, mentre l'interesse di mora si calcola sulla rata di ammortamento in caso di ritardo nel pagamento, cosicché gli interessi corrispettivi e moratori non si cumulano, la loro sommatoria non è configurabile, trattandosi di interessi che, come chiarito anche da ultimo dalla Corte di Cassazione a SS. UU con la sentenza n. 19597/2020, sono tra loro distinti e dovuti in via alternativa. La Corte di legittimità con il medesimo arresto, nel ritenere applicabile agli interessi di mora, ove superiori al tasso soglia, la disposizione di cui all'art. 1815 comma 2 c.c., ha precisato che “ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi ma resta l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti” (cfr. Cass. SS.UU. 19597/2020; cfr. Cass. 8103/2023). Le SS.UU. con la ridetta decisione n. 19597/2020, riguardo alla usurarietà degli interessi moratori, ha inoltre enunciato i seguenti principii di diritto: «La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso». «La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto"». «Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista>>. Ciò precisato, il CTU nominato in questo giudizio per l'espletamento di perizia contabile, nella sua relazione: quanto al contratto di mutuo del 2003, ha proceduto:
1. “alla rideterminazione del capitale dato in prestito sottraendo dallo stesso le spese pagate da parte mutuataria a titolo di commissione di istruttoria per € 104,00;
2. alla rideterminazione della rata sommando alla stessa le spese di invio comunicazione pari ad
€ 3,00;
3. al ricalcolo del tasso annuo nominale considerando il nuovo capitale e la nuova rata rideterminate come esposto nei punti precedenti;
4. alla determinazione del TAEG trasformando il tasso annuo nominale (rideterminato) in tasso effettivo”. ed ha verificato un tasso annuo effettivo globale pari al 5,663 %, inferiore al tasso soglia relativo al periodo di riferimento ottobre - dicembre 2003, “determinato maggiorando del 50% i tassi medi per la categoria di operazioni “mutui” (4,150 %) di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 settembre 2003” (5,663 % < 6,625 %); quanto al contratto di mutuo del 2008, ha proceduto:
pagina 13 di 19
1. alla rideterminazione del capitale dato in prestito sottraendo dallo stesso le spese pagate da parte mutuataria a titolo di commissione di istruttoria per € 700,00;
2. alla rideterminazione della rata sommando alla stessa le spese di invio comunicazione pari ad
€ 3,00 e la spesa per incasso rata pari ad € 1,50;
3. al ricalcolo del tasso annuo nominale considerando il nuovo capitale e la nuova rata rideterminate come esposto nei punti precedenti;
4. alla determinazione del TAEG trasformando il tasso annuo nominale (rideterminato) in tasso effettivo. ed ha verificato un tasso annuo effettivo globale pari al 6,699 %, inferiore al tasso soglia relativo al periodo di riferimento gennaio - marzo 2008 determinato maggiorando del 50% i tassi medi per la categoria di operazioni “mutui tasso fisso” (6,08 %) di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 dicembre 2007 (6,699 % < 9,120 %). Ha poi proceduto ad analizzare il tasso di mora previsto in entrambi i contratti in misura pari al tasso nominale maggiorato di 2 punti:
“in riferimento al contratto stipulato in data 10 dicembre 2003 avremo un tasso moratorio pari al 7,51
% (5,51 % + 2,00 %) Il tasso moratorio alla stipula risulta essere inferiore al tasso “soglia moratorio” relativo al periodo di riferimento ottobre – dicembre 2003. 7,510 % < 9,375 %. Si evidenzia che il tasso “soglia moratorio” di riferimento è stato determinato aumentando di 2,10 punti percentuali il tasso medio per la categoria di operazioni “mutui” (4,15%) e maggiorando del 50% l'indice così ottenuto (Rif. decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 settembre 2003). in riferimento al contratto stipulato in data 10 dicembre 2003 avremo un tasso moratorio pari al 8,40
% (6,40 % + 2,00 %) Il tasso moratorio alla stipula risulta essere inferiore al tasso “soglia moratorio” relativo al periodo di riferimento ottobre – dicembre 2003. 8,40 % < 12,270 % Si evidenzia che il tasso “soglia moratorio” di riferimento è stato determinato aumentando di 2,10 punti percentuali il tasso medio per la categoria di operazioni “mutui” (6,080%) e maggiorando del 50% l'indice così ottenuto (Rif. decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 dicembre 2007)”. Ha quindi proceduto a ricostruire i rapporti tra le parti:
“Posto che per entrambi i contratti di mutuo tanto il tasso corrispettivo quanto il tasso moratorio risultano essere entro la “soglia usura”, con riferimento alla ricostruzione del rapporto tra le parti si evidenzia preliminarmente che non disponendo di quietanze da cui evincere il pagamento effettivo delle rate di mutuo, si è assunto come dato certo da cui desumere l'importo delle rate scadute e non pagate, l'importo riportato negli atti di precetto. Pertanto, per ciascun rapporto di finanziamento si è operato come segue:
5.1 Mutuo Agrario Ipotecario rep 267957 racc. 45110 del 10 dicembre 2003. Alla data della intervenuta decadenza del termine (24/03/2014) per come desunto dal precetto del 29/01/2015 e per come è stato possibile verificare dopo aver operato la ricostruzione del piano di ammortamento in esecuzione alle pattuizioni assunte nel contratto di mutuo:
• la quota capitale residua risultava essere pari ad € 8.404,54; pagina 14 di 19 • la quota capitale delle rate scadute risultava essere pari ad € 7.745,16.
5.2 rep 2002 racc. 1404 del 09 gennaio 2008. Parte_12 Alla data della intervenuta decadenza del termine (24/03/2014) per come desunto dal precetto del 18/04/2015 e per come è stato possibile verificare dopo aver operato la ricostruzione del piano di ammortamento in esecuzione alle pattuizioni assunte nel contratto di mutuo:
• la quota capitale residua risultava essere pari ad € 141.302,44;
• la quota capitale delle rate scadute risultava essere pari ad € 32.496,09”.
Ed ha quindi concluso:
“1) Al momento della stipula del contratto il tasso di interesse corrispettivo previsto nei contratti, tenuto conto degli ulteriori oneri addebitati, dei restanti oneri in ossequio ai criteri delle Istruzioni AN d'TA e con esclusione degli oneri fiscali, non risulta essere stabilito in misura superiore al tasso soglia usurario individuato con il decreto ministeriale ex L. 108/1996. Per entrambi i rapporti di mutuo, infatti, il TAEG è inferiore al tasso soglia. Con riferimento al Mutuo Agrario Ipotecario rep 267957 racc. 45110 del 10 dicembre 2003 si ha:
5,663 % < 6,625 % Mentre con riferimento al Mutuo Agrario fondiario rep 2002 racc. 1404 del 09 gennaio 2008 si ha:
6,699 % < 9,120 %
2) Il tasso di interesse di mora pattuito nei contratti di mutuo, non supera il tasso soglia usurario individuato secondo il decreto ministeriale ex L. 108/1996 al momento della stipulazione, tenuto conto della rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato ed indicato ai sensi del DM di riferimento (Cass. SSUU 19597 del 2020).
3) La ricostruzione del rapporto dare avere tra le parti evidenzia:
• per il rep 267957 racc. 45110 del 10 dicembre 2003 un debito complessivo Parte_13 di € 16.149,68, di cui € 8.404,54 per capitale residuo ed € 7.745,16 per rate scadute.
• per il Mutuo Agrario fondiario rep 2002 racc. 1404 del 09 gennaio 2008 un debito complessivo di € 173.798,53 di cui € 141.302,44 per capitale residuo ed € 32.496,09 per rate scadute”. Il CTU, con la successiva integrazione, ha proceduto a verifica “del tasso soglia in riferimento all'atto di erogazione e quietanza del 30.09.2004 (terzo trimestre 2004) - rep Parte_13 267957 racc. 45110 del 10 dicembre 2003.
Tasso nominale alla stipula
Per come già esposto al capito terzo dell'elaborato peritale al fine di determinare il TAEG in riferimento al contratto di mutuo in esame si è provveduto:
1. alla rideterminazione del capitale dato in prestito sottraendo dallo stesso le spese pagate da parte mutuataria a titolo di commissione di istruttoria per € 104,00;
2. alla rideterminazione della rata sommando alla stessa le spese di invio comunicazione pari ad
€ 3,00;
3. al ricalcolo del tasso annuo nominale considerando il nuovo capitale e la nuova rata rideterminate come esposto nei punti precedenti;
4. alla determinazione del TAEG trasformando il tasso annuo nominale (rideterminato) in tasso effettivo”…(…)… ed ha accertato che “Il tasso annuo effettivo globale cosi determinato risulta essere pari al 5,663 %
pagina 15 di 19 Il TAEG contrattuale determinato in base alla metodologia sopra esposta risulta essere inferiore al tasso soglia relativo al periodo di riferimento luglio - settembre 2004 (atto di erogazione). 5,663 % < 8,205 % Si evidenzia che il tasso soglia di riferimento è stato determinato maggiorando del 50% i tassi medi per la categoria di operazioni “mutui a tasso fisso” (5,47%) di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 settembre 2003. (…)
Tasso Moratorio Per come evidenziato al quarto capitolo dell'elaborato peritale il tasso moratorio risulta essere pattuito in misura pari al tasso nominale maggiorato di 2 (due) punti, e dunque:
• in riferimento al contratto in esame avremo un tasso moratorio pari al 7,51 % (5,51 % + 2,00%) Il tasso moratorio alla stipula risulta essere inferiore al tasso “soglia moratorio” relativo al periodo di riferimento luglio - settembre 2004. 7,510 % < 11,355 % Si evidenzia che il tasso “soglia moratorio” di riferimento è stato determinato aumentando di 2,10 punti percentuali il tasso medio per la categoria di operazioni “mutui” (5,47%) e maggiorando del 50% l'indice così ottenuto (Rif. decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 settembre 2003)”…. ed ha concluso che
“Il tasso di riferimento contrattuale nel trimestre per il quale è stata richiesta la verifica è inferiore al tasso soglia”. (cfr. la relazione di CTU e la sua integrazione). Ha infine depositato relazione finale in data 1.10.2024 rassegnando le seguenti conclusioni:
“All'esito dell'esame delle osservazioni pervenute si confermano le risultanze già in precedenza esposte che si riportano per come in precedenza.
1. Al momento della stipula del contratto il tasso di interesse corrispettivo previsto nei contratti, tenuto conto degli ulteriori oneri addebitati, dei restanti oneri in ossequio ai criteri delle Istruzioni AN d'TA e con esclusione degli oneri fiscali, non risulta essere stabilito in misura superiore al tasso soglia usurario individuato con il decreto ministeriale ex L. 108/1996. Per entrambi i rapporti di mutuo, infatti, il TAEG è inferiore al tasso soglia. Con riferimento al Mutuo Agrario Ipotecario rep 267957 racc. 45110 del 10 dicembre 2003 si ha:
5,663 % < 6,625 % Mentre con riferimento al Mutuo Agrario fondiario rep 2002 racc. 1404 del 09 gennaio 2008 si ha:
6,699 % < 9,120 %
1. Il tasso di interesse di mora pattuito nei contratti di mutuo, non supera il tasso soglia usurario individuato secondo il decreto ministeriale ex L. 108/1996 al momento della stipulazione, tenuto conto della rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato ed indicato ai sensi del DM di riferimento (Cass. SSUU 19597 del 2020). La ricostruzione del rapporto dare avere tra le parti evidenzia:
1 per il rep 267957 racc. 45110 del 10 dicembre 2003 un debito Parte_13 complessivo di € 16.149,68, di cui € 8.404,54 per capitale residuo ed € 7.745,16 per rate scadute.
2 per il Mutuo Agrario fondiario rep 2002 racc. 1404 del 09 gennaio 2008 un debito complessivo di € 173.798,53 di cui € 141.302,44 per capitale residuo ed € 32.496,09 per rate scadute”. Rileva questo giudice che i calcoli compiuti dal CTU risultano rispondenti ai principii enunciati dalla Corte di cassazione in tema di verifica in ordine al rispetto del tasso soglia, avendo inoltre tenuto conto pagina 16 di 19 il CTU, ai fini della determinazione del tasso soglia per gli interessi di mora della disposizione contenuta all'art. 3 comma 4 dei tre DM di riferimento (“4. I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla AN d'TA e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”). Le conclusioni formulate dal CTU circa i rapporti dare-avere, in forza dei due contratti di mutuo, alla data della risoluzione dei contratti (DBT) risultano inoltre sostanzialmente conformi agli importi di cui con gli atti di precetto è stato intimato il pagamento. Trattasi di conclusioni coerenti con l'orientamento di legittimità sopra riferito e con i dati emersi documentalmente, alcuna contestazione essendo stata formulata da parte opponente in ordine alle rate scadute e non pagate ed alla risoluzione dei contratti per come enunciate negli atti di precetto. Risulta inoltre inconferente la richiesta di parte opponente di nuovo calcolo degli interessi ai sensi dell'art. 117 TUB sul presupposto della nullità degli interessi moratori il cui tasso non sarebbe stato indicato in contratto. In proposito occorre rilevare che nell'atto di erogazione e quietanza del 30.9.2004 é attestato “Previa lettura da me Notaio datane ai comparenti si allega anche sotto la lettera “B” il documento di sintesi”, che, in quanto allegato al contratto di mutuo e sottoscritto dalle parti e recante il timbro del Notaio, fa parte integrante del contratto di mutuo, e contiene l'indicazione del tasso di mora pari al tasso contrattuale maggiorato di 2 punti percentuali. Analogamente, nel contratto di mutuo del 9.1.2008 è attestato “le parti dichiarano di avermi espressamente esonerato dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza” ed, all'art. 6 dell'atto di mutuo è fatto richiamo alla misura degli interessi di mora di cui all'art. 8 delle norme generali (allegato “C” al contratto di mutuo, in cui gli interessi di mora sono indicati in misura annua pari al tasso applicato al mutuo maggiorato di due punti percentuali), mentre anche il documento di sintesi (allegato “B” al contratto di mutuo) reca l'indicazione del tasso di mora pari al tasso contrattuale maggiorato di 2 punti percentuali;
trattasi anch'essi di allegati che, debitamente sottoscritti da tutte le parti e recanti il timbro e la firma del Notaio, fanno parte integrante del contratto.
/// La contestazione di nullità delle fideiussioni. Si rileva che la Corte di Cassazione ha ormai smentito l'orientamento per il quale l'accessorietà della fideiussione comporta necessariamente il rinvio al rapporto principale al fine di definire lo status
“consumeristico” del garante (Corte di Cassazione, Pres. Graziosi- Rel.Dell'Utri nell'ordinanza n. 34515 del 16.11.2021) - “va comunque richiamato l'indirizzo secondo cui le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorchè si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come "predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione (Cass., Sez. Un., 10 gennaio 1992, n. 193; Cass., Sez. I, 28 agosto 2004, n. 17289; Cass., Sez. II, 20 giugno 2017, n. 15237; Cass., Sez. VI-2, 16 luglio 2020, n. 15253). Si aggiunga, con riferimento alla eccepita nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 l. 287/1990, che, in tema di fideiussione specifica, quale quella prestata in relazione ai contratti di mutuo in oggetto, è onere –nel caso in esame non assolto- della parte che ne eccepisce la nullità fornire la pagina 17 di 19 prova di un accordo restrittivo della libertà di concorrenza (cfr. Trib. Milano Sez. Specializzata delle Imprese n. 5481 del 21.06.2022). Ed infatti, (Cass. Ordinanza 26847/2024) “In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della AN d'TA, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata”. Nel caso in esame, non ricorrendo l'ipotesi di fideiussioni omnibus, ed essendo state le fideiussioni prestate in sede di atti pubblici di stipulazione di mutuo fondiario ed in relazione alle specifiche obbligazioni nascenti da detti contratti, deve escludersi la loro nullità, in assenza di prova di un accordo a monte, restrittivo della concorrenza, inconferente dovendosi ritenere la fideiussione, a tal fine prodotta da parte opponente, risalente all'anno 1998, in quanto datata rispetto alle fideiussioni di cui si discute e inconducente essendo l'altra fideiussione risalente all'anno 2012, non essendo tale, di per sé, da dare dimostrazione di un accordo in violazione della normativa a tutela della concorrenza. Quanto alla contestazione di decadenza della garanzia fideiussoria per decorrenza del termine ex art. 1957 c.c., occorre rilevare che tale motivo di opposizione non risulta preventivamente proposto dinanzi al G.E. con il ricorso del 2.9.2019 e pertanto l'opposizione, con riguardo a tale motivo, deve ritenersi improcedibile. In ogni caso, con l'atto di mutuo del 10.12.2003 le parti, all'art. 8 bis hanno escluso che la banca sia tenuta alla escussione del debitore e dei fideiussori o altri coobbligati entro il termine previsto ex art. 1957 c.c. ed analoga previsione di esclusione per la banca di procedere ad escussione nel termine di cui all'art. 1957 c.c. è stabilita nell'atto di mutuo del 9.1.2008 all'art. 9 delle norme generali, espressamente richiamate all'art. 8 “concessione di fideiussione” del detto atto di mutuo. Deve pertanto escludersi la vessatorietà della clausola di deroga alla disciplina prevista all'art. 1957 c.c., trattandosi di previsione contenuta in atti pubblici, in cui le parti esprimono la loro volontà nelle forme di legge.
/// La richiesta di riduzione del pignoramento e di esclusione dei beni intestati ai fideiussori. Alla luce di quanto sin qui ritenuto, la pretesa creditoria azionata in via esecutiva risulta corretta sia nell'an che nel quantum, cosicché deve ritenersi ineccepibile il rigetto da parte del G.E. della richiesta di riduzione del pignoramento. Quanto alla domanda di esclusione dalla procedura esecutiva dei beni intestati ai fideiussori, occorre rilevare che i beni sottoposti a pignoramento sono quelli sui quali è stata iscritta ipoteca volontaria, garanzia di tipo reale rispetto alla quale alcuna incidenza riveste la garanzia personale prestata.
/// La richiesta di estromissione dell'agente della riscossione. Giova evidenziare, impregiudicata ogni determinazione in sede di procedura esecutiva in ordine ai crediti azionati da in ordine al rilievo di parte Controparte_11 opponente, esposto nel corpo dell'atto di citazione, circa l'intervenuta definizione agevolata del debito erariale, che pur essendo state prodotte due dichiarazioni di adesione alla definizione per estinzione dei debito ex art. 1 comma 184 e 185 l. 145/2018, presentate rispettivamente, da Parte_1 Parte_1 e da , non è stata fornita prova dei relativi pagamenti (cfr. Cass. 13497/2022). Parte_6
/// La decisione.
pagina 18 di 19 Tutto quanto sopra ritenuto, l'opposizione proposta, in quanto in parte inammissibile, in parte improcedibile e per il resto infondata, e le ulteriori domande proposte da parte attrice-opponente devono essere rigettate. Le spese di lite, nei rapporti tra parte attrice-opponente e le convenute costituite seguono la soccombenza di parte attrice-opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione € 52.001,00-260.000,00), per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, applicando la tariffa nei valori minimi;
vanno interamente compensate nei rapporti con
[...]
, rimasta contumace. Controparte_8 Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa con provvedimento del 21.3.2024, vanno poste definitivamente a carico della soccombente parte attrice-opponente e, rilevato che gli opponenti
(istanza prot. 2020/46 del 13.1.2020), (istanza prot- 50/2020 Parte_1 Parte_2 del 13.1.2020) e (istanza prot. 51/2020 del 13.1.2020) sono stati ammessi al Parte_5 gratuito patrocinio con rispettive delibere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza del 27.2.2020, vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 217/2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002. nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario, il relativo esborso va posto in ragione di ½ a carico dell'Erario e, per il restante ½, a carico degli opponenti Sigg. Parte_3
e , fra essi tre in solido. Parte_4 Parte_6
P.Q.M.
il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra, diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-dichiara in via preliminare la contumacia della convenuta;
Controparte_8
-rigetta, per quanto in parte motiva, l'opposizione e le domande proposte dagli opponenti attori;
-condanna parte attrice-opponente al pagamento in favore delle convenute (già Controparte_1
e -e, per essa, la sua procuratrice delle CP_2 P_ Controparte_4 spese di lite, che si liquidano definitivamente in complessivi euro 7.052,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA in favore di ciascuna di esse due parti convenute;
-compensa interamente le spese di lite con la convenuta;
Controparte_8
-pone definitivamente a carico della soccombente parte attrice-opponente le spese di CTU, come liquidate con provvedimento del 21.3.2024, ponendo il relativo esborso, in ragione di ½, a carico dell'Erario e, per il restante ½, a carico degli opponenti Sigg. e Parte_3 Parte_4
, fra essi tre in solido. Parte_6 Cosenza, 30 settembre 2025
Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
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