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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/10/2025, n. 3843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3843 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 20 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7468 dell'anno 2025
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. GERONIMO Michele ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Toritto, al corso Umberto I, n. 12/14
– Ricorrente –
CONTRO
CP_1
– Resistente non costituito –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.05.2025, , dipendente dell' Parte_1 CP_1
dal 15.03.2000 con ruolo di collaboratore professionale infermiere (ex cat. D,
[...]
C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica), chiedeva il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di turno e l'indennità per operatività in particolari a decorrere Parte_2 dal 01.01.2023, nei giorni di ferie usufruiti, con conseguente condanna dell CP_2 al pagamento della relativa somma.
All'odierna udienza comparivano il legale del ricorrente, nonché il legale dell'ufficio interno i quali chiedevano entrambi la decisione della causa. CP_1 All'esito della camera di consiglio, questo Giudice rilevava che non risulta depositata in atti la notifica del ricorso introduttivo, per cui la semplice presenza del legale dell'ufficio interno dell non può equivalere a costituzione in giudizio. CP_1
Ne consegue che, non essendovi prova della notifica del ricorso e, dunque, dell'effettiva costituzione del contraddittorio, va emessa pronuncia in rito ostativa alla prosecuzione del giudizio (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 21587 del 13/08/2008, secondo cui
“Nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore - che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione - il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo”).
Nulla per le spese per la mancata costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 23.05.2025, nei confronti Parte_1 dell , resistente non costituito, così provvede: CP_1
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) nulla per le spese.
Bari, 20 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 20 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7468 dell'anno 2025
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. GERONIMO Michele ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Toritto, al corso Umberto I, n. 12/14
– Ricorrente –
CONTRO
CP_1
– Resistente non costituito –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.05.2025, , dipendente dell' Parte_1 CP_1
dal 15.03.2000 con ruolo di collaboratore professionale infermiere (ex cat. D,
[...]
C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica), chiedeva il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di turno e l'indennità per operatività in particolari a decorrere Parte_2 dal 01.01.2023, nei giorni di ferie usufruiti, con conseguente condanna dell CP_2 al pagamento della relativa somma.
All'odierna udienza comparivano il legale del ricorrente, nonché il legale dell'ufficio interno i quali chiedevano entrambi la decisione della causa. CP_1 All'esito della camera di consiglio, questo Giudice rilevava che non risulta depositata in atti la notifica del ricorso introduttivo, per cui la semplice presenza del legale dell'ufficio interno dell non può equivalere a costituzione in giudizio. CP_1
Ne consegue che, non essendovi prova della notifica del ricorso e, dunque, dell'effettiva costituzione del contraddittorio, va emessa pronuncia in rito ostativa alla prosecuzione del giudizio (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 21587 del 13/08/2008, secondo cui
“Nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore - che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione - il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo”).
Nulla per le spese per la mancata costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 23.05.2025, nei confronti Parte_1 dell , resistente non costituito, così provvede: CP_1
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) nulla per le spese.
Bari, 20 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
pag. 2/2