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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15/2024 depositato il 04/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2016
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2017
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 03/10/2023 e depositato in data 04/01/2024 Ricorrente_1, nato in [...] il [...], senza obbligo di assistenza tecnica ai sensi dell'art. 12, comma 9, del D.lgs. 546/92, poiché soggetto abilitato al patrocinio avanti le Corti di Giustizia Tributarie, nello specifico avvocato con studio in Milano nella Indirizzo_1, propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ragusa, avverso il silenzio rifiuto alla restituzione di tributi, a seguito di istanza di rimborso
Irap anni 2016 – 2017 e 2018 notificata in data 29/12/2021.
Parte ricorrente eccepisce che il reddito derivante dall'attività in questione è stato prodotto in assenza di un'apprezzabile struttura organizzativa, non potendo, quindi, trovare applicazione l'Irap per mancanza del presupposto di cui all'art. 2 del D. Lgs. 446/97; rileva che per gli anni 2018 e 2019 l'Ufficio ha emesso provvedimento di sgravio totale per assenza del presupposto impositivo per le somme recate da due cartelle di pagamento notificate.
Conclude perché la Corte voglia dichiarare legittimo il diritto al rimborso della somma versata a titolo di Irap ed in particolare a titolo di saldo IRAP 2016, primo e secondo acconto IRAP 2017 e primo acconto IRAP
2018, per un totale di € 1.370,92 oltre ai corrispondenti interessi di legge;
annullare di conseguenza il
"silenzio-rifiuto" e condannare l'Amministrazione Finanziaria al rimborso del tributo, con gli accessori;
il tutto con integrale refusione di spese ed onorari di causa.
Con controdeduzioni depositate in data 18/01/2024 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ragusa ribadisce la legittimità del proprio operato, rilevando che il ricorrente per le annualità in questione risulta incorso nella decadenza prevista per il rimborso dei versamenti diretti dall'art. 38 D.P.R. n. 602/1973, ad eccezione per il versamento effettuato in data 20/08/2018 per € 6,52 a titolo di 1° acconto IRAP per l'anno
2018, importo che per esiguità non viene in ogni caso messo in pagamento.
Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione.
In data 12/01/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che parte ricorrente ha in data 29/12/2021 presentato istanza di rimborso delle somme versate (sia in acconto che a saldo) a titolo di Irap come da prospetto che segue:
Data del versamento Importo Titolo Anno di riferimento
21/08/2017 € 124,75 SA Irap 2016
18/09/2017 € 124,75 SA Irap 2016
16/10/2017 € 124,75 SA Irap 2016
16/11/2017 € 124,75 SA Irap 2016
21/08/16/09/16/10/16/11 € 347 1° Acconto Irap 2017
01/12/2017 € 518,40 2° Acconto Irap 2017
20/08/2018 € 6,52 1° Acconto Irap 2018
■ che ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 602/1073 “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento”;
■ che pertanto per i primi sei versamenti parte ricorrente ha presentato l'istanza di rimborso oltre il termine dei quarantotto mesi previsto dalla norma;
■ che per il residuo versamento di € 6,52 del 20/08/2018 non è in contestazione da parte dell'amministrazione la carenza in capo al ricorrente della soggettività passiva ai fini Irap;
■ che tuttavia, pur in presenza del suddetto credito in capo al ricorrente, è da reputarsi corretto il diniego di rimborso da parte dell'amministrazione; invero l'art. 1, comma 137 della L. n. 266/2005 dispone che “A decorrere dal 1 gennaio 2006, le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili, ne' utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di dodici euro”;
■ che tanto comporta il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese di giudizio stante comunque la presenza di un (pur se limitato) diritto di credito di parte ricorrente;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Ragusa in data 12 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15/2024 depositato il 04/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2016
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2017
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 03/10/2023 e depositato in data 04/01/2024 Ricorrente_1, nato in [...] il [...], senza obbligo di assistenza tecnica ai sensi dell'art. 12, comma 9, del D.lgs. 546/92, poiché soggetto abilitato al patrocinio avanti le Corti di Giustizia Tributarie, nello specifico avvocato con studio in Milano nella Indirizzo_1, propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ragusa, avverso il silenzio rifiuto alla restituzione di tributi, a seguito di istanza di rimborso
Irap anni 2016 – 2017 e 2018 notificata in data 29/12/2021.
Parte ricorrente eccepisce che il reddito derivante dall'attività in questione è stato prodotto in assenza di un'apprezzabile struttura organizzativa, non potendo, quindi, trovare applicazione l'Irap per mancanza del presupposto di cui all'art. 2 del D. Lgs. 446/97; rileva che per gli anni 2018 e 2019 l'Ufficio ha emesso provvedimento di sgravio totale per assenza del presupposto impositivo per le somme recate da due cartelle di pagamento notificate.
Conclude perché la Corte voglia dichiarare legittimo il diritto al rimborso della somma versata a titolo di Irap ed in particolare a titolo di saldo IRAP 2016, primo e secondo acconto IRAP 2017 e primo acconto IRAP
2018, per un totale di € 1.370,92 oltre ai corrispondenti interessi di legge;
annullare di conseguenza il
"silenzio-rifiuto" e condannare l'Amministrazione Finanziaria al rimborso del tributo, con gli accessori;
il tutto con integrale refusione di spese ed onorari di causa.
Con controdeduzioni depositate in data 18/01/2024 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ragusa ribadisce la legittimità del proprio operato, rilevando che il ricorrente per le annualità in questione risulta incorso nella decadenza prevista per il rimborso dei versamenti diretti dall'art. 38 D.P.R. n. 602/1973, ad eccezione per il versamento effettuato in data 20/08/2018 per € 6,52 a titolo di 1° acconto IRAP per l'anno
2018, importo che per esiguità non viene in ogni caso messo in pagamento.
Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione.
In data 12/01/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che parte ricorrente ha in data 29/12/2021 presentato istanza di rimborso delle somme versate (sia in acconto che a saldo) a titolo di Irap come da prospetto che segue:
Data del versamento Importo Titolo Anno di riferimento
21/08/2017 € 124,75 SA Irap 2016
18/09/2017 € 124,75 SA Irap 2016
16/10/2017 € 124,75 SA Irap 2016
16/11/2017 € 124,75 SA Irap 2016
21/08/16/09/16/10/16/11 € 347 1° Acconto Irap 2017
01/12/2017 € 518,40 2° Acconto Irap 2017
20/08/2018 € 6,52 1° Acconto Irap 2018
■ che ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 602/1073 “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento”;
■ che pertanto per i primi sei versamenti parte ricorrente ha presentato l'istanza di rimborso oltre il termine dei quarantotto mesi previsto dalla norma;
■ che per il residuo versamento di € 6,52 del 20/08/2018 non è in contestazione da parte dell'amministrazione la carenza in capo al ricorrente della soggettività passiva ai fini Irap;
■ che tuttavia, pur in presenza del suddetto credito in capo al ricorrente, è da reputarsi corretto il diniego di rimborso da parte dell'amministrazione; invero l'art. 1, comma 137 della L. n. 266/2005 dispone che “A decorrere dal 1 gennaio 2006, le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili, ne' utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di dodici euro”;
■ che tanto comporta il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese di giudizio stante comunque la presenza di un (pur se limitato) diritto di credito di parte ricorrente;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Ragusa in data 12 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico