Ordinanza presidenziale 18 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00116/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00265/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 265 del 2022, proposto dal sig. BE EN, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Pizzuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Vinchiaturo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Flora Forte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ES EN, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-del provvedimento n. 4586 del 15/06/2022 con il quale il Comune di Vinchiaturo ha respinto l’istanza di permesso di costruire a sanatoria presentata dal ricorrente;
- del preavviso di diniego del Comune di Vinchiaturo comunicato con nota del 10 maggio 2022 prot.n. 3600.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vinchiaturo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. IO RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente espone:
a) di essere proprietario di un’unità immobiliare ubicata nel Comune di Vinchiaturo, individuata in catasto al foglio n. 15, particella n. 208 sub 13, posta al primo piano di un fabbricato composto da due abitazioni; l’unità posta al sottostante piano terra è, invece, di proprietà di EN ES, fratello del ricorrente, odierno controinteressato;
b) di aver presentato al Comune di Vinchiaturo, in data 20 luglio 1999, unitamente a suo fratello EN ES, un progetto per la realizzazione di un ampliamento della propria unità immobiliare, “mediante la chiusura dello spazio antistante destinato a terrazzo ” (cfr. ricorso, pag. 2), richiedendo la concessione edilizia: ottenuta l’autorizzazione paesaggistica, il Comune di Vinchiaturo ha quindi rilasciato la prescritta concessione edilizia n. 50/2000;
c) che suo fratello ES EN ha successivamente presentato un esposto al Comune di Vinchiaturo denunciando delle irregolarità urbanistiche, e che, all’esito di un sopralluogo svoltosi in data 15.01.2014, il Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale ha accertato il compimento di lavori che, seppur autorizzati in virtù della concessione edilizia n. 50/2000, risultavano privi dell’autorizzazione sismica e della comunicazione di inizio lavori: da qui l’adozione dell’ordinanza n. 8/2014, con la quale il Responsabile dell’Ufficio tecnico ordinava al ricorrente di demolire le opere realizzate, in quanto abusive;
d) di aver quindi presentato un’istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria delle opere realizzate al Comune di Vinchiaturo: e quest’ultimo ha a sua volta inoltrato gli atti alla Regione Molise, al fine dell’emissione dell’ “ autorizzazione postuma” sotto il profilo sismico, ex art. 96 del d.P.R. n. 380/2001, e dell’accertamento di compatibilità paesaggistica;
e) che la Regione Molise, con atto prot.n. 36732/2018, avendo evidenziato come i lavori realizzati fossero in realtà già stati oggetto di autorizzazione paesaggistica, ha reso il proprio parere favorevole all’accertamento di conformità ex art. 164 del Dlgs 42/2004; e, parimenti, la Soprintendenza con atto prot.n. 6283 del 07/06/2018 ha rilasciato parere favorevole;
f) che, pur dopo l’accertamento di conformità paesaggistica ex art. 167 del Dlgs n. 42/2004, la Regione Molise, nonostante il lungo tempo trascorso, non ha provveduto a pronunciarsi sulla conformità sismica;
g) che il Comune di Vinchiaturo, “ anziché attendere l’autorizzazione del servizio sismico regionale ”, con atto prot.n. 3600 del 10/05/2022 ha trasmesso ad esso ricorrente un preavviso di rigetto, fondato sulla circostanza che non fossero stati prodotti alcuni documenti, meglio indicati a pag. 4 del ricorso;
h) che esso ricorrente, dopo aver rappresentato di essere in possesso dei documenti richiesti, con le proprie osservazioni ha evidenziato al Comune la necessità di “ effettuare un sopralluogo sull’unità immobiliare del fratello, posta al piano terra, in quanto interessata da abusi edilizi che richiedevano un autonomo permesso di costruire in sanatoria ”, e chiesto altresì di “ comprendere se per la conclusione del proprio procedimento occorresse che il fratello presentasse una richiesta di titolo edilizio a sanatoria ” ( cfr. ricorso, pag. 5);
i) che il Comune di Vinchiaturo ha conclusivamente adottato il provvedimento prot.n. 4586 del 15.6.2022 con il quale ha respinto la richiesta di permesso di costruire a sanatoria, sul presupposto che non fossero stati trasmessi i documenti richiesti con il preavviso di diniego.
2. Il ricorrente, assumendo l’illegittimità del suindicato provvedimento comunale del 15.6.2022, e del preavviso di diniego antecedente, ha proposto l’odierno ricorso, con il quale i detti atti sono stati impugnati per le seguenti censure, così rubricate:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 36 DEL DPR 380/2001; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/1990; ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. SVIAMENTO DI POTERE;
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 36 DEL DPR 380/2001; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 DELLA L. 241/1990; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 445/2000.
In estrema sintesi, il ricorrente, con il primo mezzo, ha dedotto l’illegittimità del gravato provvedimento di diniego in quanto adottato dal Comune senza attendere l’adozione delle determinazioni regionali ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 90 e 94 del d.P.R. n. 380/2001, relative alla verifica del rispetto della disciplina antisismica, disposizioni “ di cui si deve tenere necessariamente conto in sede di istruttoria nel procedimento per il rilascio del titolo edilizio a sanatoria ” ( cfr. ricorso, pag. 7).
Con il secondo mezzo, l’interessato ha dedotto di aver rappresentato, con le osservazioni successive al preavviso di diniego, di essere in possesso della documentazione indicata nel detto preavviso ex art. 10 bis l. n. 241/90: e, con le medesime osservazioni, di avere al contempo evidenziato al Comune “ l’esistenza di un abuso al pian terreno, relativo all’unità immobiliare di proprietà del sig. ES EN ”, chiedendo quindi all’Amministrazione “ se vi fosse la necessità di un’integrazione relativamente ai predetti abusi posti al pian terreno e se la pratica dovesse essere integrata con una richiesta di permesso di costruire a sanatoria anche del fratello. Dunque, il ricorrente attendeva una risposta dall’Amministrazione ed un suo necessario sopralluogo (ex art. 27 del DPR 380/2001) avendo segnalato l’esistenza di un abuso edilizio sul proprio fabbricato ” (cfr. ricorso, pagg. 10-11). Tanto premesso, il ricorrente ha lamentato che, “ in palese difetto di istruttoria, nonché in modo assolutamente illogico ed irragionevole il Comune anziché fornire riscontro alla richiesta del cittadino per consentirgli l’adempimento ha concluso il procedimento, denegando il titolo edilizio perché non erano stati depositati i documenti richiesti ” (cfr. ricorso, pag. 11).
Con il medesimo mezzo il ricorrente ha lamentato che le carenze documentali ravvisate dal Comune in occasione del preavviso di diniego ex art. 10 bis l. n. 241/1990, e poste a fondamento dell’impugnato provvedimento, non avrebbero potuto comunque determinare il rigetto dell’istanza di permesso in sanatoria, e che, peraltro, alcuni dei detti documenti erano già nella disponibilità del Comune, trattandosi o di atti ad esso in precedenza già prodotti, o di atti amministrativi adottati dalla stessa Amministrazione comunale.
3. In resistenza al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Vinchiaturo, che ha dedotto l’integrale infondatezza del gravame.
4. In vista dell’udienza pubblica di trattazione del ricorso, il ricorrente ha depositato un’istanza di rinvio dell’udienza, fissata per il giorno 19.11.2025, rappresentando di aver presentato al Comune una nuova richiesta di permesso in sanatoria: sicché l’invocato differimento dell’udienza avrebbe consentito all’Amministrazione comunale di pronunciarsi sulla predetta richiesta di rilascio del permesso in sanatoria.
5. Il Comune di Vinchiaturo ha dal canto suo depositato una memoria ex art.73 c.p.a. con cui ha insistito sulle proprie tesi ed ha altresì chiesto respingersi la richiesta avversaria di rinvio dell’udienza.
6. L’interessato, in data 13.11.2025, ha poi depositato la nota comunale avente prot. 9296 del 3.11.2025 con la quale l’Ente aveva chiesto “ un’integrazione documentale in relazione alla nuova domanda di permesso di costruire in sanatoria ” (cfr. la nota allegata alla detta produzione documentale): il ricorrente ha, pertanto, nuovamente chiesto, nella memoria depositata a corredo della suddetta nota comunale, “ rinviarsi l’udienza di discussione al fine di ottemperare alla richiesta del Comune ovvero per presentare motivi aggiunti al ricorso ”.
7. In vista dell’udienza pubblica il Comune resistente ha depositato un’ulteriore nota con la quale ha insistito per il rigetto del ricorso nonché, anche alla luce dei contenuti della nota comunale del 3.11.2025, per la non accoglibilità della richiesta di rinvio dell’udienza.
8. All’udienza pubblica del 19.11.2025 il Tribunale ha respinto l’istanza di rinvio articolata da parte ricorrente, e ha trattenuto la causa in decisione, “ dando avviso che, da parte sua sarà preliminarmente valutata, al fine di provvedere sulla richiesta di rinvio per proporre motivi aggiunti, la effettiva natura del suddetto nuovo atto comunale ” (cfr. verbale dell’udienza pubblica del 19.11.2025).
Tanto premesso, il Collegio deve confermare il rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza, atteso che con la su indicata nota del 3.11.2025 il Comune, ai sensi dell’art. 20 comma 4 DPR n. 380/2001, si era limitato a rappresentare alcune “ criticità ” della nuova istanza di sanatoria del ricorrente, e a richiedere a quest’ultimo alcune integrazioni documentali: da qui l’inaccoglibilità della richiesta di rinvio in esame, essendo stata proposta in vista della prospettata - ma non consentita - formulazione di motivi aggiunti avverso un atto privo di natura provvedimentale e, di conseguenza, di lesività della sfera giuridica del ricorrente.
Inoltre il Collegio ricorda che, ai sensi dell’art. 73 comma 1 bis c.p.a., “ il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali ” e che, nel caso di specie, la ragione posta a fondamento dell’istanza di rinvio non riveste, in tutta evidenza, alcun carattere di eccezionalità.
9. Venendo al merito della controversia, il ricorso è infondato, per le ragioni che saranno di seguito illustrate.
10. Con il primo mezzo l’interessato, come anticipatosi in narrativa, ha dedotto l’illegittimità del gravato provvedimento di diniego in quanto adottato dal Comune senza attendere l’adozione delle determinazioni regionali ai sensi degli artt. 90 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 e relative alla disciplina antisismica, disposizioni “ di cui si deve tenere necessariamente conto in sede di istruttoria nel procedimento per il rilascio del titolo edilizio a sanatoria ” (cfr. ricorso, pag. 7).
11. Il motivo non è meritevole di accoglimento.
12. Il Collegio, introduttivamente, deve ricordare che l’art. 94 del d.P.R. n. 380/2001, rubricato “ Autorizzazione per l’inizio dei lavori ”, dispone al suo primo comma che: “ fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione ”.
In relazione ai rapporti tra il rilascio del permesso in sanatoria e il cd. deposito sismico, nonché l’accertamento della conformità dell’intervento alle prescrizioni sismiche, questo Tribunale, con sentenza n. 169/2021, ha ricordato che in materia la decisione della Corte Costituzionale n. 101 del 2013 ha affermato dei principi di carattere generale che risultano applicabili anche al caso di specie, e che, anche per la loro chiarezza, meritano di essere richiamati.
“ Se nel sistema dei principi delineati dalla normativa statale, sia gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, sia quelli consentiti a seguito di denuncia, presuppongono sempre la previa verifica del rispetto delle norme sismiche, non pare possa dubitarsi che la verifica della doppia conformità, alla quale l’art. 36 del testo unico subordina il rilascio dell’accertamento di conformità in sanatoria, debba riferirsi anche al rispetto delle norme sismiche, da comprendersi nelle norme per l’edilizia, sia al momento della realizzazione dell’intervento che al momento di presentazione della domanda di sanatoria.
(…) Deve pertanto ritenersi che l’accertamento del rispetto delle specifiche norme tecniche antisismiche è sempre un presupposto necessario per conseguire il titolo che consente di edificare, al quale si riferisce il criterio della doppia conformità ” (con tale pronuncia la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’articolo 117, comma 3 Cost., dell’articolo 5 della legge regionale toscana n. 1 del 2005, nella parte in cui prevedeva la possibilità di ottenere il permesso in sanatoria per le opere edilizie che risultassero conformi alla normativa tecnico - sismica vigente soltanto al momento della loro realizzazione, e non anche al momento della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità, nonché per le opere realizzate in difformità dalla normativa tecnica vigente al momento della loro realizzazione, purché le stesse venissero adeguate alle norme vigenti: secondo la Corte, attraverso tale previsione la Regione, eccedendo le sue competenze in materia, aveva violato la norma statale di principio sulla doppia conformità di cui all’articolo 36 del d.P.R. n. 380/2001).
12.1. Ora, la stessa parte ricorrente, dopo aver richiamato i su indicati principi, come illustrati nella citata sentenza n. 169/2021 di questo TAR, ha affermato che nelle more dell’acquisizione dell’autorizzazione ai fini sismici ex artt. 90 e 94 DPR 380/2001 il procedimento teso alla sanatoria dell’abuso dovrebbe restare sospeso (cfr. ricorso pag. 9: “ Alla luce di quanto innanzi esposto appare evidente che il procedimento per il rilascio del permesso di costruire a sanatoria era ancora sospeso in attesa della verifica demandata alla Regione sotto il profilo sismico ”).
12.2. Il Collegio rileva tuttavia che la detta sospensione procedimentale non potrebbe comunque permanere sine die , pena la violazione del principio di certezza del tempo dell’agire amministrativo: e questo vieppiù allorquando la dilatazione dei tempi procedimentali debba ritenersi ascrivibile non già all’Amministrazione, bensì al privato che con la propria istanza ha dato vita al procedimento al fine di conseguire un provvedimento ampliativo della propria sfera giuridica.
12.3. E nella vicenda per cui è causa, infatti, come ricordato dalla difesa comunale (senza che sul punto siano state mosse specifiche controdeduzioni), il Comune, dopo aver ricevuto dal ricorrente la richiesta di permesso in sanatoria, ha inviato al Servizio Costruzioni in zona sismica della Regione Molise la copia della relativa richiesta di sanatoria, il verbale di sopralluogo e l’ordinanza di demolizione n. 08/2014; con nota del 14.05.2014 prot. 2995 ha poi comunicato al ricorrente l’avvenuto invio della predetta documentazione al Servizio regionale competente, ma nel contempo ha chiesto allo stesso privato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma IV DPR 380/2001, la trasmissione della documentazione analiticamente individuata e il versamento dei diritti di istruttoria, bolli ed altro (cfr. documento 8 allegato alla memoria comunale del 10.12.2022): la documentazione così richiesta al ricorrente non è stata tuttavia mai trasmessa al Comune.
12.4. La difesa comunale ha altresì documentato che:
a) il Responsabile del procedimento ha comunque inviato al ricorrente le note del 28.03.2017 prot. 2173 e del 26.05.2017 prot. 3569 sollecitando il deposito della documentazione già richiesta (cfr. documenti 9 e 10 allegati alla memoria comunale del 10.12.2022), ma in data 17.07.2017, con nota acquisita al protocollo 4831, il tecnico incaricato dal ricorrente ha trasmesso solamente n. 08 copie del progetto datato aprile 2014, senza mai inviare all’Ente resistente tutta l’altra documentazione da esso richiesta con nota del 14.05.2014 prot. 2995 (cfr. documento 11 allegato alla memoria comunale del 10.12.2022);
b) con nota ricevuta dal Comune in data 14.01.2019 prot. 273 la Regione Molise – Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica ha poi comunicato l’esito favorevole dell’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. V comma d.lgs 42/2004, indicando delle prescrizioni: la detta nota è stata inviata anche a EN BE, “ senza che, ancora una volta, quest’ultimo desse corso alla pratica fornendo al Comune di Vinchiaturo l’ulteriore documentazione richiesta con nota del 14.05.2014 prot. 2995 suindicata (cfr. doc. 12)” (cfr. memoria comunale depositata in data 10.12.2022, pag. 2);
c) il responsabile dell’Ufficio Tecnico in data 21.04.2022, con pec inviata alla Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica, ha inviato allora una nota di sollecito ai fini degli adempimenti di cui all’art. 96 DPR n. 380/2001 (cfr. documenti 16, 17 e 18 allegati alla memoria comunale del 10.12.2022);
d) con pec acquisita al protocollo comunale n. 2443 del 04.04.2022 il controinteressato EN ES, risiedente nello stesso immobile di cui trattasi, ha “ intimato ” il Sindaco del Comune resistente a “ provvedere, senza ulteriore indugio e nel più breve tempo possibile ”, in merito all’abuso edilizio de quo e alla relativa richiesta di sanatoria, paventando un timore di “ incombente pericolo di crollo” (cfr. documento 13 allegato alla memoria comunale del 10.12.2022): onde, in considerazione del pericolo paventato, il responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune ha provveduto in data 15.04.2022 ad effettuare un sopralluogo tecnico-speditivo sugli immobili di proprietà dei Sig.ri EN BE e ES, senza però riscontrare “ segni evidenti di pericolo di crollo imminente ” (cfr. documenti 14 e 15 allegati alla memoria comunale del 10.12.2022);
e) il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, dopo di ciò, tenuto conto del fatto che il ricorrente non aveva prodotto tutta la documentazione richiesta dal Comune, e, si noti, nemmeno chiesto l’autorizzazione al competente ufficio tecnico regionale per la realizzazione della sopraelevazione ex art. 90 DPR 380/2001, con nota del 10.05.2022 prot. 3600 ha comunicato all’interessato il preavviso di diniego ex art. 10 bis L. 241/1990;
f) nelle osservazioni rese in seguito alla comunicazione del suddetto preavviso di diniego, il ricorrente
ha rappresentato allora di non poter inviare la documentazione richiesta, in quanto “ da un nuovo e approfondito esame della pratica è emerso che l’abuso edilizio inizia al piano terra (fg. 15 p.lla 208 sub 11) di esclusiva proprietà dell’Ing. ES EN (come rilevabile dallo stato di fatto attuale) ove sono presenti le fondazioni e i pilastri sicché il permesso di costruire deve essere rilasciato ad entrambi i proprietari delle porzioni di fabbricato interessate dal ridetto abuso edilizio, come del resto risulta essere stata rilasciata ad entrambi i proprietari l’originaria concessione edilizia n. 50 del 20/10/2000 ” (cfr. doc. 20); e con le medesime osservazioni l’interessato ha aggiunto, però, di essere in possesso de “ la documentazione richiesta ”, ed ha, infine, chiesto di conoscere se il Comune avesse rilasciato le opportune autorizzazioni amministrative per i lavori eseguiti sull’immobile di proprietà di EN ES.
12.5. Da tutto quanto fin qui esposto si desume, dunque, il comportamento omissivo tenuto nel corso del procedimento dal ricorrente, il quale, benché più volte sollecitato negli anni, non ha prodotto la documentazione reiteratamente richiestagli dal Comune, e non risulta avere mai assunto nemmeno le iniziative necessarie al fine di ottenere dai competenti uffici regionali l’autorizzazione ai sensi degli art. 90 e 94 DPR n. 380/2001, indefettibile presupposto per il rilascio del titolo in sanatoria.
Il Comune, pertanto, del tutto legittimamente ha ritenuto di non poter lasciare in sospeso sine die il procedimento scaturito dalla richiesta di rilascio in sanatoria presentata dall’interessato, e di definire, quindi, il detto procedimento con l’adozione del formale provvedimento reiettivo oggetto dell’odierna impugnativa.
13. La censura in disamina è, pertanto, priva di pregio.
14. Con il secondo mezzo il ricorrente, come anticipatosi in narrativa, ha lamentato che, “ in palese difetto di istruttoria, nonché in modo assolutamente illogico ed irragionevole il Comune anziché fornire riscontro alla richiesta del cittadino per consentirgli l’adempimento ha concluso il procedimento, denegando il titolo edilizio perché non erano stati depositati i documenti richiesti ” ( cfr. ricorso, pag. 11).
15. Anche questa censura è infondata.
Al riguardo, il Collegio reputa sufficiente evidenziare che, come detto nel precedente paragrafo, è stato lo stesso ricorrente ad aver rappresentato al Comune, nelle osservazioni successive alla comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10 bis l.n. 241/1990, di non poter inviare la documentazione richiestagli dall’Amministrazione, pur affermando di esserne in possesso, in quanto “ da un nuovo e approfondito esame della pratica è emerso che l’abuso edilizio inizia al piano terra (fg. 15 p.lla 208 sub 11) di esclusiva proprietà dell’Ing. ES EN (come rilevabile dallo stato di fatto attuale) ove sono presenti le fondazioni e i pilastri sicché il permesso di costruire deve essere rilasciato ad entrambi i proprietari delle porzioni di fabbricato interessate dal ridetto abuso edilizio, come del resto risulta essere stata rilasciata ad entrambi i proprietari l’originaria concessione edilizia n. 50 del 20/10/2000 ” (cfr. doc. 20).
È stato quindi il contenuto stesso delle osservazioni procedimentali del richiedente ad aver determinato il Comune, unitamente alle altre circostanze illustrate in occasione dello scrutinio del primo motivo di ricorso, ad adottare il gravato provvedimento di rigetto dell’istanza di permesso in sanatoria presentata dal ricorrente.
Quest’ultimo, infatti, oltre a non essersi adoperato per conseguire dai competenti uffici regionali l’autorizzazione ex artt. 90 e 94 DPR n.380/2001, e a non aver trasmesso la documentazione richiestagli dal Comune, ha altresì rappresentato, nel corpus delle sue suindicate osservazioni, che, alla luce degli altri abusi edilizi compiuti sulla porzione dell’immobile di proprietà di EN ES, un “ permesso di costruire ” avrebbe dovuto essere “ rilasciato ad entrambi i proprietari delle porzioni di fabbricato interessate dal ridetto abuso edilizio”, rendendo così in sostanza obbligata, e quindi del tutto legittima, l’adozione di un provvedimento reiettivo, quello oggetto della presente impugnativa, sull’istanza di permesso in sanatoria avanzata dal solo ricorrente.
Ed infatti, nel gravato provvedimento si rappresenta (anche) che le stesse “ osservazioni formulate non consentono il perfezionamento della pratica di sanatoria ”.
16. È altresì infondata l’ulteriore doglianza del secondo mezzo ricorsuale con cui il ricorrente ha dedotto un vizio istruttorio del gravato provvedimento, ravvisandolo nel non avere il Comune dato esito alla richiesta avanzata dall’interessato in merito alla “ necessità di un’integrazione relativamente ai predetti abusi posti al pian terreno e se la pratica dovesse essere integrata con una richiesta di permesso di costruire a sanatoria anche del fratello. Dunque, il ricorrente attendeva una risposta dall’Amministrazione… .”(cfr. ricorso, pag. 10).
16. Orbene, il Collegio rileva che nelle osservazioni del 31.05.2022 il ricorrente ha precisamente rappresentato, al riguardo, quanto segue: “ si coglie l’occasione per segnalare l’esecuzione di lavori strutturali all’interno dell’unità immobiliare sita al piano terra e seminterrato del fabbricato (foglio 15, p.lla 208, sub 11) in merito ai quali si chiede di conoscere se codesto Ufficio ha rilasciato le opportune autorizzazioni amministrative ”.
Ciò posto, sembra chiaro che siffatta richiesta di accertare l’esistenza (o meno) di un abuso edilizio realizzato nella proprietà del fratello ha integrato le osservazioni procedimentali del ricorrente inserendovi un contenuto del tutto eccentrico rispetto a quanto era stato esposto dall’Amministrazione nel preavviso di diniego appena trasmesso all’interessato: sicché la suddetta richiesta non poteva far sorgere, in quella sede, obblighi di sorta inerenti ad ulteriori iniziative o approfondimenti procedimentali a carico del Comune; né poteva determinare ex se il superamento dei motivi ostativi al rilascio del permesso in sanatoria a suo tempo illustrati nel detto preavviso di diniego.
18. Il Collegio rileva infine che la legittimità del provvedimento impugnato, nella parte in cui la richiesta di permesso in sanatoria del ricorrente è stata respinta: a) perché l’interessato non aveva assunto le dovute iniziative al fine di ottenere dal competente ufficio regionale l’autorizzazione ex artt. 90-94 DPR n. 380/2001; b) e perché le stesse sue osservazioni procedimentali “ non consentono il perfezionamento della pratica di sanatoria ” (cfr. il gravato provvedimento comunale n. 4586 del 15.6.2022, pag. 2), risulta già ex se in grado di sorreggere il gravato provvedimento comunale, che si configura, per quanto appena detto, come un atto “ plurimotivato ”.
Ne consegue che risulta sprovvista di interesse alla decisione la residua censura, articolata nel secondo motivo di ricorso, con la quale il ricorrente ha lamentato che le carenze documentali ravvisate dal Comune nel preavviso di diniego ex art. 10 bis l. n. 241/1990, e parimenti poste a fondamento dell’impugnato provvedimento, non avrebbero potuto comunque determinare ex se il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso in sanatoria richiesto (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, sentenze nn. 4601/2025 e 1248/2025).
19. Alla luce delle ragioni sopra esposte il ricorso deve quindi essere nel suo insieme respinto, essendo risultata priva di fondamento la totalità delle censure in esso articolate.
20. Le peculiarità fattuali e giuridiche della presente controversia giustificano, infine, l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
IO RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO RO | NI Gaviano |
IL SEGRETARIO