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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 26/11/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
EI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza prevista al giorno 26.11.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2128/2025 RG promossa da:
e in qualità d genitori Controparte_1 CP_2 esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore , Persona_1 rappresentati e difesi, con mandato in atti dall' avv. medesima;
CP_2
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_3
ZI AR
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha contestato, in sede di opposizione, le risultanze del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. volto all'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento, in favore del figlio minore, dell'indennità di frequenza prevista dall'art. 1 della legge 11.10.1990
n. 289, negata nella fase sommaria.
L' nel costituirsi in giudizio, insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_3 fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo della fase sommaria, ritenuto di non disporre il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa è così decisa.
***
Il ricorso è infondato.
La consulenza medico–legale disposta nel corso della fase sommaria, all'esito di un'approfondita ed accurata valutazione obiettiva nonché di un'attenta disamina di tutta la documentazione medica in atti, ha accertato che la patologia da cui è affetto il minore
[...]
“esiti di tenotomia bipolare dello sternocleidomastoideo” non sono tali da determinare Per_1 difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età (cfr. consulenza tecnica depositata in data 13.5.2025 qui da intendersi integralmente richiamata).
Orbene, nell'introdurre a seguito di dichiarazione di dissenso il presente giudizio parte ricorrente ha lamentato una sottovalutazione da parte del CTU della gravità della patologia da cui risulta affetto il minore;
trattasi, tuttavia, di mero dissenso diagnostico in quanto i motivi di doglianza non vanno oltre la generica non condivisione della valutazione medico- legale effettuata nella prima fase processuale, costituendo una riproposizione delle censure già a suo tempo vagliate dal CTU in risposta alle osservazioni di controparte.
Invero, il CTU, all'esito delle osservazioni depositate avverso la bozza di perizia, evidenziava come in data 13.06.2019 il piccolo sia stato sottoposto, presso l'UO di zienda Ospedaliera universitaria Meyer, ad intervento di Controparte_4 tenotomia bipolare dello sternocleidomastoideo con posizionamento di collare morbido per torcicollo miogeno a sx che ha consentito, come documentato nella successiva visita di controllo, un miglioramento delle condizioni cliniche: “Migliorato il trofismo muscolare, lieve asimmetria dei muscoli paravertebrali, movimenti del collo ampia sui vari versanti senza tensione, postura in lieve ante pulsione del collo, Rachide in asse da seduto, lieve asimmetria di bacino in carico, arti inferiori nella norma” ( cfr. certificato del 4.09.2023 in atti).
Si rammenta che l'indennità di frequenza ex art. 1 co.1 della legge 289/90 è riconosciuta a
“1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990”.
Il successivo comma 2 prevede che “2. La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.”. E' quindi evidente come l'indennità in parola possa essere riconosciuta unicamente in favore del minore che presenti “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età” requisito che, nel caso di specie, oltre ad essere stato escluso dal CTU incaricato nella fase sommaria, non risulta esplicitato nella presente fase di opposizione: la mera sottoposizione del minore a controlli e trattamenti riabilitativi, infatti, non rappresenta un elemento sufficiente a riconoscere la prestazione invocata, laddove non sia al contempo spiegato e documentato quali siano le difficoltà persistenti che, in concreto, il minore si trovi a fronteggiare per svolgere i compiti e le funzioni della propria età.
D'altro canto che le condizioni del migliore siano ulteriormente migliorate, tanto da distanziare i controlli con il pediatra e il fisiatra, rispettivamente, ad uno e due anni, e da prescrivere come “utile” un (solo) ciclo di fkt all'anno, sono circostanze documentate nell'ultimo certificato medico depositato in atti, ove si legge la seguente diagnosi: “In asse, bene il trofismo muscolare. Motilità del collo ampia senza tensione. Esteticamente molto bene. No retrazioni
Al bending: minima asimmetria lombare Non chiari deficit di forza arti superiori oggettivabili Postura migliorata, solo lieve antepulsione del capo e lieve tendenza a mantenere spalla sin più elevata nel cammino non da fermo Continua cosi. Controllo della schiena tra 1 anno col pediatra Controllo tra 2 aa con me Utile un ciclo di FKT all'anno” ( cfr. certificato del 2.9.2025, depositato in data 24.11.2025).
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame (Cass. 12703/2015).
Invero, “qualora il giudice di merito fondi la propria decisione sulle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche - e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità
e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (tra le tante, Cass., n. 12244 del 2015 e n. 7341 del 2004) Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento.
Il tenore della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese della CTU sono solidalmente poste a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n.2128 / 2025 RG, così provvede:
- rigetta il ricorso;
-compensa le spese di lite;
-pone a carico di entrambe le parti, in solido, le spese di consulenza separatamente liquidate
Crotone, 26/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia EI