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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
Dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4675/2024, promossa da:
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. SAVORANI DENNIS
E
Controparte_2
con il patrocinio dell'Avv. SAVORANI DENNIS
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 08.10.2024, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 13.01.2023 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “➢ I ricorrenti vivranno separati nel reciproco rispetto.
➢ Il figlio minore attualmente di anni 13, sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori e collocato prevalentemente presso la madre nell'attuale abitazione familiare di proprietà della sig.ra sita in Roma, via Monte Serrone 3. Controparte_1
Il sig. si è già trasferito in altra abitazione condotta in locazione e lo stesso si impegna a CP_2 garantire, il prima possibile, una dimora adeguata anche alle esigenze abitative del figlio.
➢ Il calendario dei turni di cura sarà così suddiviso: sarà con il papà un giorno Per_1
infrasettimanale (al momento il mercoledì) e a weekend alterni dal venerdì pomeriggio (verso le 17-
18) alla domenica sera. In occasione delle trasferte per lavoro dei genitori si concorda che, preferibilmente e compatibilmente con gli impegni lavorativi, sarà l'altro genitore ad occuparsi del figlio, previo congruo preavviso. In caso di impossibilità di entrambi i genitori il bambino, come già abituato, potrà rimanere nella casa familiare con la “tata” che conosce da anni ovvero con i nonni o con gli zii materni.
➢ I ponti durante l'anno verranno concordati in base alle esigenze di e alle disponibilità Per_1
lavorative dei genitori.
➢ Nel periodo estivo, alla luce degli impegni lavorativi dei genitori, verrà mantenuta come base la regolamentazione del calendario dell'anno scolastico come sopra specificata, salvo i periodi di vacanza che verranno concordati di anno in anno. Tendenzialmente nel mese di luglio, potrà recarsi Per_1 al mare con i nonni materni, mentre nel mese di agosto i genitori potranno trascorrere con Per_1 periodi di vacanza che verranno concordati preferibilmente entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
➢ Entrambi genitori potranno festeggiare nel giorno del suo compleanno, il 25 gennaio. Per_1
Ciascun genitore potrà, altresì, festeggiare ogni anno il proprio compleanno con il figlio.
➢ Per le vacanze di Natale i genitori si alterneranno, ad anni alterni, il giorno di Natale e il
Capodanno. In ogni caso, fino a quando sarà piccolo e sarà per lui importante festeggiare il Per_1
Natale con entrambi i genitori, questi ultimi si alterneranno la Vigilia di Natale e il giorno di Natale.
I genitori potranno concordare eventuali periodi di vacanza nei periodi di festività invernali e pasquali, comunicandosi i periodi rispettivamente entro metà novembre e metà marzo di ogni anno.
➢ Il padre di sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento Per_1 Controparte_2 del figlio fino a quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente, l'importo mensile Per_1 di € 1.000,00 (euro mille/00) da versarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra a lui Controparte_1 noto e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita. Le parti concordano che in tale importo è compresa la retta scolastica della scuola privata di salvo eventuali spese Per_1 scolastiche extra ovvero diversi ed eventuali potenziamenti scolastici in Italia o all'estero. ➢ Le altre spese straordinarie saranno suddivise al 50 % tra i genitori secondo il Protocollo del
Tribunale di Roma che costituisce parte integrante dell'accordo. Le spese mediche per ove Per_1 rimborsabili dal fondo sanitario dirigenziale della Sig.ra Savorani, non saranno richieste al padre, escluse quelle dentistiche che non sono previste nel piano di copertura sanitaria.
➢ Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, avendone ciascuno le idonee capacità e concrete possibilità.
➢ Le parti dichiarano sin d'ora il proprio consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto per il figlio minorenne.”
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Controparte_1
e in Castel Sant'Elia (VT), in data 23.07.2009, trascritto nel registro Controparte_2 degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2009,
n. 59, parte II, serie A, vol.0, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 19/2/2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
Dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4675/2024, promossa da:
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. SAVORANI DENNIS
E
Controparte_2
con il patrocinio dell'Avv. SAVORANI DENNIS
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 08.10.2024, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 13.01.2023 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “➢ I ricorrenti vivranno separati nel reciproco rispetto.
➢ Il figlio minore attualmente di anni 13, sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori e collocato prevalentemente presso la madre nell'attuale abitazione familiare di proprietà della sig.ra sita in Roma, via Monte Serrone 3. Controparte_1
Il sig. si è già trasferito in altra abitazione condotta in locazione e lo stesso si impegna a CP_2 garantire, il prima possibile, una dimora adeguata anche alle esigenze abitative del figlio.
➢ Il calendario dei turni di cura sarà così suddiviso: sarà con il papà un giorno Per_1
infrasettimanale (al momento il mercoledì) e a weekend alterni dal venerdì pomeriggio (verso le 17-
18) alla domenica sera. In occasione delle trasferte per lavoro dei genitori si concorda che, preferibilmente e compatibilmente con gli impegni lavorativi, sarà l'altro genitore ad occuparsi del figlio, previo congruo preavviso. In caso di impossibilità di entrambi i genitori il bambino, come già abituato, potrà rimanere nella casa familiare con la “tata” che conosce da anni ovvero con i nonni o con gli zii materni.
➢ I ponti durante l'anno verranno concordati in base alle esigenze di e alle disponibilità Per_1
lavorative dei genitori.
➢ Nel periodo estivo, alla luce degli impegni lavorativi dei genitori, verrà mantenuta come base la regolamentazione del calendario dell'anno scolastico come sopra specificata, salvo i periodi di vacanza che verranno concordati di anno in anno. Tendenzialmente nel mese di luglio, potrà recarsi Per_1 al mare con i nonni materni, mentre nel mese di agosto i genitori potranno trascorrere con Per_1 periodi di vacanza che verranno concordati preferibilmente entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
➢ Entrambi genitori potranno festeggiare nel giorno del suo compleanno, il 25 gennaio. Per_1
Ciascun genitore potrà, altresì, festeggiare ogni anno il proprio compleanno con il figlio.
➢ Per le vacanze di Natale i genitori si alterneranno, ad anni alterni, il giorno di Natale e il
Capodanno. In ogni caso, fino a quando sarà piccolo e sarà per lui importante festeggiare il Per_1
Natale con entrambi i genitori, questi ultimi si alterneranno la Vigilia di Natale e il giorno di Natale.
I genitori potranno concordare eventuali periodi di vacanza nei periodi di festività invernali e pasquali, comunicandosi i periodi rispettivamente entro metà novembre e metà marzo di ogni anno.
➢ Il padre di sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento Per_1 Controparte_2 del figlio fino a quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente, l'importo mensile Per_1 di € 1.000,00 (euro mille/00) da versarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra a lui Controparte_1 noto e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita. Le parti concordano che in tale importo è compresa la retta scolastica della scuola privata di salvo eventuali spese Per_1 scolastiche extra ovvero diversi ed eventuali potenziamenti scolastici in Italia o all'estero. ➢ Le altre spese straordinarie saranno suddivise al 50 % tra i genitori secondo il Protocollo del
Tribunale di Roma che costituisce parte integrante dell'accordo. Le spese mediche per ove Per_1 rimborsabili dal fondo sanitario dirigenziale della Sig.ra Savorani, non saranno richieste al padre, escluse quelle dentistiche che non sono previste nel piano di copertura sanitaria.
➢ Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, avendone ciascuno le idonee capacità e concrete possibilità.
➢ Le parti dichiarano sin d'ora il proprio consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto per il figlio minorenne.”
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Controparte_1
e in Castel Sant'Elia (VT), in data 23.07.2009, trascritto nel registro Controparte_2 degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2009,
n. 59, parte II, serie A, vol.0, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 19/2/2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi