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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17285 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Roma, nella persona del giudice o.t. IA PP deposita la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 33796 dell'anno 2024 promossa con atto di citazione in opposizione a d.i. notificato il 28 luglio 2024 da:
C.F. , in dell'Amministratore p.t. Dott. Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Chiara Parte_2
Meluzzi, C.F. e dall'Avv. Giovanna Cacchioni, C.F. , ed C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in Roma, Via Dei Cestari 32/33
PARTE ATTRICE-OPPONENTE E CHIAMANTE IN CAUSA
CONTRO
cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Shqipe Daiu, del CP_1 C.F._3
Foro di Roma, con studio in Roma, Lungotevere dei Sangallo n. 1,codice fiscale C.F._4
PEC: Email_1
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
NONCHE'
, nato il [...] a [...] e residente a [...], int. 2, Controparte_2
c.a.p. 00159, cod. fisc. elettivamente domiciliato presso lo studio dall'Avv. C.F._5
AV RR in via Casilina 3U a Roma (c.f. , pec C.F._6
Email_2 TERZO CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. n. 7109 del 03/06/2024, N. R.G. 20489/2024 notificato il 18/06/2024
CONCLUSIONI: per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e eccezione: - in via preliminare autorizzare la chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. del Signor CP_2
per i suesposti motivi in fatto e in diritto e per l'effetto differire l'udienza di prima comparizione
[...] al fine di consentirne la vocatio in ius;
- in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per i suesposti motivi in fatto e in diritto, revocandolo integralmente;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento dell'avversa domanda, ridurre l'importo della medesima nella misura che verrà ritenuta di Giustizia;
- sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento dell'avversa domanda, condannare esclusivamente il Signor per suesposti motivi in fatto e in diritto al pagamento di tutti gli CP_2 importi riconosciuti in favore dell , manlevando il Parte_3 Parte_1
da qualsiasi pretesa e/o spettanza di qualsivoglia natura;
- con vittoria di spese,
[...] competenze e onorari”; per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, rigettare l'opposizione del , in persona del suo Parte_4 amministratore pro tempore e confermare il decreto ingiuntivo n. 7109 del 03/06/2024 del Tribunale di Roma, per tutte le ragioni sopra esposte, ovvero per il vincolo di solidarietà ex art. 814 comma 1 c.p.c. al pagamento dei compensi all per l'opera svolta quale arbitro di parte attrice del Sig. Parte_3
, dipendente del Condominio, come da CTU espletata in precedente giudizio tra le Controparte_2 stesse parti, con lo stesso oggetto, per il pagamento di competenze professionali pattuite in convenzioni per incarichi professionali sottoscritti con il lavoratore, e per l'effetto condannare il a Roma al pagamento della somma di € 16.051,00 oltre interessi Parte_1 come da domanda, oltre le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 830,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, i.v.a. e c.p.a., oltre alle successive occorrende come da decreto ingiuntivo opposto.Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre quelle di mediazione di € 1.323,00 per spese diritti ed onorari di mediazione secondo i parametri del DM 55/2014”; per il terzo chiamato in causa: “Voglia l'Ill.mo giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, rigettare l'opposizione del , in Parte_4 persona del suo amministratore pro tempore e confermare il decreto ingiuntivo n. 7109 del 03/06/2024 del Tribunale di Roma, per tutte le ragioni sopra esposte, ovvero per il vincolo di solidarietà ex art. 814 comma 1 c.p.c. al pagamento dei compensi all per l'opera svolta quale Parte_3 arbitro di parte attrice del Sig. , dipendente del come da CTU espletata Controparte_2 Parte_4 in precedente giudizio tra le stesse parti, con lo stesso oggetto, per il pagamento di competenze professionali pattuite in convenzioni per incarichi professionali sottoscritti con il lavoratore, e per l'effetto condannare il a Roma al pagamento della somma di € Parte_1
16.051,00 oltre interessi come da domanda, oltre le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in
€ 830,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, i.v.a. e c.p.a., oltre alle successive occorrende come da decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre quelle di mediazione di € 1.323,00 per spese diritti ed onorari di mediazione secondo i parametri del DM 55/2014”. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
La controversia prende le mosse dalla domanda di pagamento avanzata con rito sommario dall l quale ha premesso nel ricorso: Parte_3
che Il ricorrente ha citato davanti al Tribunale di Roma il Controparte_3
in persona del suo amministratore pro tempore, per ottenere il pagamento in forza del vincolo
[...] di solidarietà ex art 814 c.p.c. dell'importo di euro 39.997,14 per l'attività professionale svolta a favore del dipendente (portiere) del condominio , avendolo assistito come arbitro di parte Controparte_2 attrice in sei collegi di conciliazione ed arbitrato ai sensi dell'art. 7 legge 300/1970 presso la DTL di Roma (DOC. 1 e 2 R.G: N. 6061/2019); che, costituitosi il Condominio, la causa veniva istruita documentalmente e con CTU ed il giudice disponeva che il consulente determinasse il compenso spettante all'attore per l'attività di arbitro dedotta in lite;
che il CTU Dott. nella perizia definitiva depositata nella causa di primo grado N.R.G: Persona_1
6061/2019 il compenso quantificava il dovuto per l'opera professionale svolta dall'attore nell'importo di euro 56.048,20; che all'esito del giudizio il 01/12/2023 veniva pubblicata la sentenza 17634/2023 (RG 6061/2019) con la quale il convenuto veniva condannato al pagamento per la somma di euro 39.997,14 Parte_4 oltre interessi di legge dalla domanda al soddisfo;
che la sentenza de qua non è stata opposta nei termini di legge sicché la sentenza ha acquisito efficacia di cosa giudicata;
che la disposta consulenza tecnica ha accertato essere dovuto al , per le causali di cui sopra, un Pt_3 importo maggiore rispetto a quello dedotto in citazione;
tutto ciò premesso il ricorrente ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo a carico del per il Parte_4 pagamento della differenza tra quanto richiesto in atto di citazione e quanto accertato dal CTU ovvero l'importo di euro 16.051,06 (= 56.048,20-39.997,14).
Su istanza del Condominio è stata autorizzata la chiamata in causa di , nella Controparte_2 qualità di parte che ha conferito l'apposito incarico arbitrale all in virtù di espresso Parte_3 mandato- al fine di manlevare lo stesso Condominio dalla corresponsione delle relative somme qualora dovute all'opposto in virtù della rituale pronuncia da parte dell'Intestato Tribunale.
Il ha sollevato eccezione di giudicato di cui alla sentenza n. 17634/23 del Tribunale civile Parte_4 di Roma. Quale secondo motivo di opposizione ha contestato l'infondatezza nel merito dell'avversa pretesa creditoria, dovendo le relative prestazioni essere rimunerate esclusivamente dal Signor
ovvero dalla parte che ha espressamente incaricato l Sempre nel merito ha CP_2 Parte_3 contestato l'eccessività del quantum debeatur. Si è costituito, a seguito di rituale citazione in giudizio da parte del il terzo chiamato in Parte_4 causa, che si è allineato alla posizione difensiva del ricorrente opposto e ha dedotto la legittimità del ricorso per decreto ingiuntivo, fondato – a suo avviso – su prove atipiche costituite dalla sentenza e dalla ctu ottenute in un precedente giudizio che lo hanno presupposto.
Il terzo chiamato ha concluso per il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo spiegata dal
Parte_4
E' circostanza pacifica che la sentenza di primo grado resa dal tribunale di Roma nel procedimento n. 6061/2019 è divenuta definitiva.
Ritiene questo tribunale coperta da giudicato la domanda proposta dal ricorrente-opposto, diretta ad ottenere la differenza (pari a euro 16.051,06) tra la maggiore somma indicata dal CTU (euro 56.048,20) e quanto già richiesto in atto di citazione (euro 39.997,14), atteso che per la stessa causa petendi e per gli stessi fatti é già stata pronunciata tra le stesse odierne parti in causa sentenza irrevocabile di condanna del Condominio.
Il passaggio in giudicato della sentenza e la sua definitività comporta l'obbligo per le parti di rispettare ciò che è stato stabilito dal giudice. Questo è l'effetto della cosa giudicata sostanziale, come indicato dall'art. 2909 del Codice Civile, che stabilisce che l'accertamento contenuto nella sentenza definitiva ha valore tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Entra in gioco il principio di diritto del 'ne bis in idem' per via del quale un giudice non può decidere due volte sulla stessa 'azione' se si è formata la cosa giudicata. In altre parole vige nel nostro sistema il divieto di riproporre una domanda giudiziale su una questione che é stata già giudicata con sentenza divenuta definitiva.
La cosa giudicata sostanziale si riferisce all'effetto di diritto sostanziale prodotto dalla sentenza, che determina l'esistenza o l'inesistenza di un diritto tra le parti e impone loro di aderire a quanto deciso dal giudice. La cosa giudicata sostanziale è riconosciuta solo per le sentenze che decidono in modo irrevocabile sul merito.
E' questo il caso della sentenza passata in giudicato n. 17634/2023 del 30.11.2023 con la quale è stato riconosciuto dal tribunale di Roma il diritto in capo all (odierna parte Parte_3 opposta) di ottenere in pagamento la somma da lui stessa richiesta pari a Euro 39.997,14 in forza del vincolo di solidarietà ex art. 814 c.p.c. per l'attività professionale di arbitro svolta a favore del portiere (dipendente) dello stesso Ente- Signor avendolo assistito come arbitro di parte Controparte_2 attrice in sei Collegi di Conciliazione e Arbitrato ai sensi dell'art. 7 della Legge 300/1970 presso la DTL di Roma.
Non risulta che nel precedente giudizio l ha modificato le conclusioni Parte_3 avanzate con l'atto di citazione né risulta che egli ha chiesto una maggiorazione del quantum della propria domanda al momento della precisazione delle conclusioni.
Pertanto il tribunale ha pronunciato la decisione e ha riconosciuto il diritto dell'attore di essere pagato nell'ammontare di euro 39.997,14 in piena aderenza al “chiesto” di cui alle conclusioni avanzate.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto in questo giudizio va revocato in quanto l'oggetto della domanda avanzata con il ricorso è coperta da giudicato.
Riguardo alle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il ricorrente/opposto dev'essere dichiarato tenuto e va condannato a rimborsare al Parte_4 opponente le spese processuali, così come liquidate d'ufficio in dispositivo, in conformità dell'art. 4 DM 55/14, secondo il valore medio (tenuto conto dei caratteri della controversia e della qualità delle attività difensive) dei compensi previsti per lo scaglione di valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000) per totali euro 5077,00 per compensi, di cui per Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00 Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00, oltre IVA e CPA. Per la mediazione vanno liquidati tenuto conto del Valore dell' affare: da € 5.201 a € 26.000 per: Fase dell'attivazione, valore medio: € 441,00 Fase di negoziazione, valore medio: € 882,00 per compensi tabellari (valori medi) totali euro 1.323,00, oltre accessori di legge.
Parimenti vanno poste a carico di parte opposta le spese della chiamata in causa del terzo, atteso che la chiamata è stata necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore e queste sono risultate infondate.
Tali spese vengono liquidate d'ufficio secondo il valore medio (tenuto conto dei caratteri della controversia e della qualità delle attività difensive) dei compensi previsti per lo scaglione di valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000) per totali euro 5077,00 per compensi, di cui per Fase di studio della controversia, valore medio:€ 919,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00 Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00, oltre IVA e CPA. Non risulta che il terzo chiamato ha partecipato alla mediazione. Nulla va liquidato a tale titolo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, e in persona del g.o.t. IA PP, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al N.R.G. 33796/2024 promossa dal Parte_1 in opposizione al decreto ingiuntivo n. 7109 del 03/06/2024, N. R.G. 20489/2024 così
[...] provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 7109 del 03/06/2024, N. R.G. 20489/2024 ;
-dichiara tenuta e condanna ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare al CP_1
le spese del presente giudizio, liquidate d'ufficio in Parte_1 complessivi euro 5077,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
euro 1.323,00, per compensi di mediazione, oltre accessori di legge;
- dichiara tenuta e condanna ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare al terzo CP_1 chiamato in causa, le spese del presente giudizio, liquidate d'ufficio in complessivi euro 5077,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso,
Roma, 5.12.2025
Si comunichi
Il g.o.t.
IA PP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Roma, nella persona del giudice o.t. IA PP deposita la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 33796 dell'anno 2024 promossa con atto di citazione in opposizione a d.i. notificato il 28 luglio 2024 da:
C.F. , in dell'Amministratore p.t. Dott. Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Chiara Parte_2
Meluzzi, C.F. e dall'Avv. Giovanna Cacchioni, C.F. , ed C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in Roma, Via Dei Cestari 32/33
PARTE ATTRICE-OPPONENTE E CHIAMANTE IN CAUSA
CONTRO
cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Shqipe Daiu, del CP_1 C.F._3
Foro di Roma, con studio in Roma, Lungotevere dei Sangallo n. 1,codice fiscale C.F._4
PEC: Email_1
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
NONCHE'
, nato il [...] a [...] e residente a [...], int. 2, Controparte_2
c.a.p. 00159, cod. fisc. elettivamente domiciliato presso lo studio dall'Avv. C.F._5
AV RR in via Casilina 3U a Roma (c.f. , pec C.F._6
Email_2 TERZO CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. n. 7109 del 03/06/2024, N. R.G. 20489/2024 notificato il 18/06/2024
CONCLUSIONI: per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e eccezione: - in via preliminare autorizzare la chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. del Signor CP_2
per i suesposti motivi in fatto e in diritto e per l'effetto differire l'udienza di prima comparizione
[...] al fine di consentirne la vocatio in ius;
- in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per i suesposti motivi in fatto e in diritto, revocandolo integralmente;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento dell'avversa domanda, ridurre l'importo della medesima nella misura che verrà ritenuta di Giustizia;
- sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento dell'avversa domanda, condannare esclusivamente il Signor per suesposti motivi in fatto e in diritto al pagamento di tutti gli CP_2 importi riconosciuti in favore dell , manlevando il Parte_3 Parte_1
da qualsiasi pretesa e/o spettanza di qualsivoglia natura;
- con vittoria di spese,
[...] competenze e onorari”; per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, rigettare l'opposizione del , in persona del suo Parte_4 amministratore pro tempore e confermare il decreto ingiuntivo n. 7109 del 03/06/2024 del Tribunale di Roma, per tutte le ragioni sopra esposte, ovvero per il vincolo di solidarietà ex art. 814 comma 1 c.p.c. al pagamento dei compensi all per l'opera svolta quale arbitro di parte attrice del Sig. Parte_3
, dipendente del Condominio, come da CTU espletata in precedente giudizio tra le Controparte_2 stesse parti, con lo stesso oggetto, per il pagamento di competenze professionali pattuite in convenzioni per incarichi professionali sottoscritti con il lavoratore, e per l'effetto condannare il a Roma al pagamento della somma di € 16.051,00 oltre interessi Parte_1 come da domanda, oltre le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 830,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, i.v.a. e c.p.a., oltre alle successive occorrende come da decreto ingiuntivo opposto.Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre quelle di mediazione di € 1.323,00 per spese diritti ed onorari di mediazione secondo i parametri del DM 55/2014”; per il terzo chiamato in causa: “Voglia l'Ill.mo giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, rigettare l'opposizione del , in Parte_4 persona del suo amministratore pro tempore e confermare il decreto ingiuntivo n. 7109 del 03/06/2024 del Tribunale di Roma, per tutte le ragioni sopra esposte, ovvero per il vincolo di solidarietà ex art. 814 comma 1 c.p.c. al pagamento dei compensi all per l'opera svolta quale Parte_3 arbitro di parte attrice del Sig. , dipendente del come da CTU espletata Controparte_2 Parte_4 in precedente giudizio tra le stesse parti, con lo stesso oggetto, per il pagamento di competenze professionali pattuite in convenzioni per incarichi professionali sottoscritti con il lavoratore, e per l'effetto condannare il a Roma al pagamento della somma di € Parte_1
16.051,00 oltre interessi come da domanda, oltre le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in
€ 830,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, i.v.a. e c.p.a., oltre alle successive occorrende come da decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre quelle di mediazione di € 1.323,00 per spese diritti ed onorari di mediazione secondo i parametri del DM 55/2014”. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
La controversia prende le mosse dalla domanda di pagamento avanzata con rito sommario dall l quale ha premesso nel ricorso: Parte_3
che Il ricorrente ha citato davanti al Tribunale di Roma il Controparte_3
in persona del suo amministratore pro tempore, per ottenere il pagamento in forza del vincolo
[...] di solidarietà ex art 814 c.p.c. dell'importo di euro 39.997,14 per l'attività professionale svolta a favore del dipendente (portiere) del condominio , avendolo assistito come arbitro di parte Controparte_2 attrice in sei collegi di conciliazione ed arbitrato ai sensi dell'art. 7 legge 300/1970 presso la DTL di Roma (DOC. 1 e 2 R.G: N. 6061/2019); che, costituitosi il Condominio, la causa veniva istruita documentalmente e con CTU ed il giudice disponeva che il consulente determinasse il compenso spettante all'attore per l'attività di arbitro dedotta in lite;
che il CTU Dott. nella perizia definitiva depositata nella causa di primo grado N.R.G: Persona_1
6061/2019 il compenso quantificava il dovuto per l'opera professionale svolta dall'attore nell'importo di euro 56.048,20; che all'esito del giudizio il 01/12/2023 veniva pubblicata la sentenza 17634/2023 (RG 6061/2019) con la quale il convenuto veniva condannato al pagamento per la somma di euro 39.997,14 Parte_4 oltre interessi di legge dalla domanda al soddisfo;
che la sentenza de qua non è stata opposta nei termini di legge sicché la sentenza ha acquisito efficacia di cosa giudicata;
che la disposta consulenza tecnica ha accertato essere dovuto al , per le causali di cui sopra, un Pt_3 importo maggiore rispetto a quello dedotto in citazione;
tutto ciò premesso il ricorrente ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo a carico del per il Parte_4 pagamento della differenza tra quanto richiesto in atto di citazione e quanto accertato dal CTU ovvero l'importo di euro 16.051,06 (= 56.048,20-39.997,14).
Su istanza del Condominio è stata autorizzata la chiamata in causa di , nella Controparte_2 qualità di parte che ha conferito l'apposito incarico arbitrale all in virtù di espresso Parte_3 mandato- al fine di manlevare lo stesso Condominio dalla corresponsione delle relative somme qualora dovute all'opposto in virtù della rituale pronuncia da parte dell'Intestato Tribunale.
Il ha sollevato eccezione di giudicato di cui alla sentenza n. 17634/23 del Tribunale civile Parte_4 di Roma. Quale secondo motivo di opposizione ha contestato l'infondatezza nel merito dell'avversa pretesa creditoria, dovendo le relative prestazioni essere rimunerate esclusivamente dal Signor
ovvero dalla parte che ha espressamente incaricato l Sempre nel merito ha CP_2 Parte_3 contestato l'eccessività del quantum debeatur. Si è costituito, a seguito di rituale citazione in giudizio da parte del il terzo chiamato in Parte_4 causa, che si è allineato alla posizione difensiva del ricorrente opposto e ha dedotto la legittimità del ricorso per decreto ingiuntivo, fondato – a suo avviso – su prove atipiche costituite dalla sentenza e dalla ctu ottenute in un precedente giudizio che lo hanno presupposto.
Il terzo chiamato ha concluso per il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo spiegata dal
Parte_4
E' circostanza pacifica che la sentenza di primo grado resa dal tribunale di Roma nel procedimento n. 6061/2019 è divenuta definitiva.
Ritiene questo tribunale coperta da giudicato la domanda proposta dal ricorrente-opposto, diretta ad ottenere la differenza (pari a euro 16.051,06) tra la maggiore somma indicata dal CTU (euro 56.048,20) e quanto già richiesto in atto di citazione (euro 39.997,14), atteso che per la stessa causa petendi e per gli stessi fatti é già stata pronunciata tra le stesse odierne parti in causa sentenza irrevocabile di condanna del Condominio.
Il passaggio in giudicato della sentenza e la sua definitività comporta l'obbligo per le parti di rispettare ciò che è stato stabilito dal giudice. Questo è l'effetto della cosa giudicata sostanziale, come indicato dall'art. 2909 del Codice Civile, che stabilisce che l'accertamento contenuto nella sentenza definitiva ha valore tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Entra in gioco il principio di diritto del 'ne bis in idem' per via del quale un giudice non può decidere due volte sulla stessa 'azione' se si è formata la cosa giudicata. In altre parole vige nel nostro sistema il divieto di riproporre una domanda giudiziale su una questione che é stata già giudicata con sentenza divenuta definitiva.
La cosa giudicata sostanziale si riferisce all'effetto di diritto sostanziale prodotto dalla sentenza, che determina l'esistenza o l'inesistenza di un diritto tra le parti e impone loro di aderire a quanto deciso dal giudice. La cosa giudicata sostanziale è riconosciuta solo per le sentenze che decidono in modo irrevocabile sul merito.
E' questo il caso della sentenza passata in giudicato n. 17634/2023 del 30.11.2023 con la quale è stato riconosciuto dal tribunale di Roma il diritto in capo all (odierna parte Parte_3 opposta) di ottenere in pagamento la somma da lui stessa richiesta pari a Euro 39.997,14 in forza del vincolo di solidarietà ex art. 814 c.p.c. per l'attività professionale di arbitro svolta a favore del portiere (dipendente) dello stesso Ente- Signor avendolo assistito come arbitro di parte Controparte_2 attrice in sei Collegi di Conciliazione e Arbitrato ai sensi dell'art. 7 della Legge 300/1970 presso la DTL di Roma.
Non risulta che nel precedente giudizio l ha modificato le conclusioni Parte_3 avanzate con l'atto di citazione né risulta che egli ha chiesto una maggiorazione del quantum della propria domanda al momento della precisazione delle conclusioni.
Pertanto il tribunale ha pronunciato la decisione e ha riconosciuto il diritto dell'attore di essere pagato nell'ammontare di euro 39.997,14 in piena aderenza al “chiesto” di cui alle conclusioni avanzate.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto in questo giudizio va revocato in quanto l'oggetto della domanda avanzata con il ricorso è coperta da giudicato.
Riguardo alle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il ricorrente/opposto dev'essere dichiarato tenuto e va condannato a rimborsare al Parte_4 opponente le spese processuali, così come liquidate d'ufficio in dispositivo, in conformità dell'art. 4 DM 55/14, secondo il valore medio (tenuto conto dei caratteri della controversia e della qualità delle attività difensive) dei compensi previsti per lo scaglione di valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000) per totali euro 5077,00 per compensi, di cui per Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00 Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00, oltre IVA e CPA. Per la mediazione vanno liquidati tenuto conto del Valore dell' affare: da € 5.201 a € 26.000 per: Fase dell'attivazione, valore medio: € 441,00 Fase di negoziazione, valore medio: € 882,00 per compensi tabellari (valori medi) totali euro 1.323,00, oltre accessori di legge.
Parimenti vanno poste a carico di parte opposta le spese della chiamata in causa del terzo, atteso che la chiamata è stata necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore e queste sono risultate infondate.
Tali spese vengono liquidate d'ufficio secondo il valore medio (tenuto conto dei caratteri della controversia e della qualità delle attività difensive) dei compensi previsti per lo scaglione di valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000) per totali euro 5077,00 per compensi, di cui per Fase di studio della controversia, valore medio:€ 919,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00 Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00, oltre IVA e CPA. Non risulta che il terzo chiamato ha partecipato alla mediazione. Nulla va liquidato a tale titolo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, e in persona del g.o.t. IA PP, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al N.R.G. 33796/2024 promossa dal Parte_1 in opposizione al decreto ingiuntivo n. 7109 del 03/06/2024, N. R.G. 20489/2024 così
[...] provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 7109 del 03/06/2024, N. R.G. 20489/2024 ;
-dichiara tenuta e condanna ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare al CP_1
le spese del presente giudizio, liquidate d'ufficio in Parte_1 complessivi euro 5077,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
euro 1.323,00, per compensi di mediazione, oltre accessori di legge;
- dichiara tenuta e condanna ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare al terzo CP_1 chiamato in causa, le spese del presente giudizio, liquidate d'ufficio in complessivi euro 5077,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso,
Roma, 5.12.2025
Si comunichi
Il g.o.t.
IA PP