Art. 8.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500 milioni per l'anno 1969, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvede con l'imputazione dell'onere medesimo ai capitoli n. 101, per lire 2.000 milioni, e n. 108, per lire 500 milioni, del proprio stato di previsione della spesa per l'anno stesso.
Agli oneri per l'anno 1970, valutati in lire 15.300 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed in lire 2.400 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 324 e n. 354, rispettivamente, degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500 milioni per l'anno 1969, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvede con l'imputazione dell'onere medesimo ai capitoli n. 101, per lire 2.000 milioni, e n. 108, per lire 500 milioni, del proprio stato di previsione della spesa per l'anno stesso.
Agli oneri per l'anno 1970, valutati in lire 15.300 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed in lire 2.400 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 324 e n. 354, rispettivamente, degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.