Articolo 8 della Legge 28 gennaio 1970, n. 10
Articolo 7Articolo 9
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14 febbraio 1970
Art. 8.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500 milioni per l'anno 1969, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvede con l'imputazione dell'onere medesimo ai capitoli n. 101, per lire 2.000 milioni, e n. 108, per lire 500 milioni, del proprio stato di previsione della spesa per l'anno stesso.
Agli oneri per l'anno 1970, valutati in lire 15.300 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed in lire 2.400 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 324 e n. 354, rispettivamente, degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1970