Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1557
TAR
Sentenza 9 luglio 2024
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CS
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità della causa di esclusione basata sul contributo minimo per singolo partecipante

    Il TAR ha accolto il ricorso originario, ritenendo che la disciplina regionale avesse introdotto una causa di esclusione non prevista dal decreto ministeriale.

  • Accolto
    Vizio di motivazione e omessa pronuncia su censure relative all'Atto di Impegno

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la motivazione del giudice di primo grado fosse apparente e insufficiente, non confrontandosi con le specifiche doglianze dell'appellante riguardo all'Atto di Impegno e al legame tra l'esclusione iniziale e gli obblighi successivi. La sentenza di primo grado è stata dichiarata nulla parzialmente.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha esaminato l'appello proposto dalla società Confagri Tuscany Wine Promotion S.C.Ar.L. in Liquidazione avverso la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso per motivi aggiunti presentato dalla stessa società. La controversia originava dall'esclusione del progetto "Confagri Tuscany Wines Promotion 1/2023" dalla procedura di finanziamento OCM Vino – Promozione sui mercati dei Paesi terzi, campagna 2022/2023, indetta dalla Regione Toscana. L'esclusione era stata motivata dalla mancata osservanza di una soglia minima di contributo per singole imprese partecipanti al progetto, relativa al mercato giapponese, ritenuto non emergente. La società aveva dedotto un mero errore materiale nella compilazione del piano finanziario, ma l'amministrazione aveva negato la possibilità di integrazioni postume. A seguito di un'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, il progetto era stato ammesso al finanziamento con riserva, e successivamente Confagri aveva proposto motivi aggiunti impugnando l'Atto di impegno, ritenendo illegittime le clausole relative all'apposizione del logo UE e alla previsione di un periodo di esclusione da futuri finanziamenti in caso di contributo eleggibile inferiore all'80%. Il TAR Lazio aveva accolto il ricorso originario contro l'esclusione, ma respinto i motivi aggiunti, qualificando le determinazioni dell'AGEA come espressione di discrezionalità amministrativa insindacabile. L'appellante lamentava, con unico motivo, l'omessa pronuncia e il vizio di motivazione della sentenza di primo grado, sostenendo che il TAR non avesse esaminato nel merito le censure mosse avverso l'Atto di impegno e avesse erroneamente invocato la discrezionalità amministrativa, mentre si trattava di una mera gestione procedimentale.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, dichiarando la nullità parziale della sentenza impugnata, specificamente del capo relativo al rigetto del ricorso per motivi aggiunti. Il Collegio ha ritenuto che la motivazione del TAR fosse meramente apparente, non confrontandosi adeguatamente con le specifiche doglianze di Confagri relative agli articoli 5 e 6 dell'Atto di impegno e al nesso tra l'illegittimità dell'esclusione originaria e l'impossibilità di adempiere agli obblighi successivamente imposti. La sentenza di primo grado, secondo il Consiglio di Stato, sovrapponeva il piano della discrezionalità amministrativa a quello della vincolatività normativa, senza chiarire la natura del potere esercitato dall'AGEA e senza illustrare il percorso logico-giuridico che aveva condotto al rigetto delle censure. Tale difetto assoluto di motivazione, che rende la decisione non sindacabile e assimilabile a una non-decisione giurisdizionale, integra un caso di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 105 c.p.a., comportando la rimessione della causa al primo giudice per un nuovo esame. Le spese di lite del doppio grado sono state compensate tra tutte le parti, data la complessità e peculiarità delle questioni trattate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1557
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1557
    Data del deposito : 27 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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