Sentenza 10 giugno 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2019, n. 25600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25600 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA NO AS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/04/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CESQUI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. E' impugnata da AL PA MO la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, in data 14 aprile 2018, resa in integrale conferma di quella del Tribunale della stessa città, in data 14 aprile 2015, che l'aveva condannato per il delitto di furto aggravato continuato in concorso.
2. Il ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato consta di due motivi che denunciano: - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod.proc.pen., il vizio di omessa assunzione di prova decisiva, sul rilievo che la Corte territoriale, vuoi convalidando l'operato del Tribunale, che non aveva ammesso la lista dei testimoni dell'imputato ancorchè questa fosse stata presentata ad istruttoria dibattimentale non ancora iniziata, vuoi negando l'integrazione probatoria in appello, mediante l'assunzione delle prove non ammesse in primo grado, aveva privato l'accertamento processuale di elementi decisivi in funzione della dimostrazione della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio;
- il vizio di motivazione in punto di affidabilità dell'individuazione fotografica dell'imputato compiuta dal RE AP, posto che questi non aveva dichiarato di avere visto in faccia l'imputato e si era convinto che la persona intravista nel corso della notte fosse il Calà sulla base dei successivi accertamenti condotti dal suo ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo di ricorso è, al contempo, generico e manifestamente infondato. Non tiene conto, infatti, che la Corte di appello, nel convalidare l'operato del Tribunale - che aveva dichiarato inammissibile per tardività la lista dei testimoni nell'interesse dell'imputato -, rilevando che, alla prima udienza del giudizio di primo grado (tenutasi il 21 settembre 2012), erano state dichiarate sia la contumacia dell'imputato che l'apertura del dibattimento, si è attenuta al consolidato principio di diritto secondo cui:« Il termine di presentazione della lista dei testimoni per il dibattimento va riferito alla prima udienza di trattazione e non anche alle successive udienze di rinvio;
ne consegue che la parte riacquista il diritto di presentare la propria lista, fino a sette giorni prima della data della nuova udienza, soltanto nell'ipotesi in cui il dibattimento sia stato rinviato a "nuovo ruolo", ovvero in caso di rinvio ad udienza fissa disposto prima dell'apertura del dibattimento (Sez. 6, n. 7352 del 21/01/2010, S.A., Rv. 246029; in termini: Sez. 5, n. 10425 del 28/10/2015 - dep. 11/03/2016, Lanzafame, Rv. 267558; Sez. 6, n. 26048 del 17/05/2016, Gandini, Rv. 266975). Ne viene che l'imputato, decaduto dal potere di presentare una propria lista dei testimoni - incombenza cui non aveva ovviamente provveduto nei termini di cui all'art. 468, comma 1, cod.proc.pen. -, essendo stata dichiarata ormai l'apertura del dibattimento, poteva censurare la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello diretta all'assunzione delle testimonianze non ammesse in primo grado solo facendo valere il vizio di motivazione della sentenza impugnata e non, invece, come avvenuto, il vizio di mancata assunzione di prova decisiva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d.) cod.proc.pen.. In tal senso depone l'ermeneusi di questa Corte che si è espressa affermando che: «La mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado » (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337) e che:« In tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello» (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577). Poiché a tanto non si è correttamente adempiuto da parte del ricorrente, il motivo va dichiarato inammissibile.
2. Il secondo motivo è parimenti generico e, comunque, deduce vizi non consentiti nel giudizio di legittimità. Con esauriente argomentare la Corte territoriale, dopo avere dato atto che, secondo la cattedra nomofilattica, l'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell'esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina e altri, Rv. 271041) e che, nella fattispecie concreta, il riconoscimento del Calà da parte del RE AP era avvenuto «in modo del tutto scevro da incertezze e da perplessità di sorta», ha ulteriormente osservato come la predetta individuazione personale fosse stata rafforzata dalla presenza nell'autoveicolo degli autori dei furti dei documenti di riconoscimento dell'imputato e dalla riconducibilità del detto mezzo alla compagna del Calà. A tale motivazione il ricorrente ha opposto argomenti che non solo non contrastano l'intera ratio decidendi sul punto (l'essere il riconoscimento effettuato dal AP solo uno degli elementi di prova che avevano condotto all'individuazione del Calà come autore del furto), ma che sono altresì fondati su una alternativa interpretazione del contenuto della prova dichiarativa riconducibile al teste AP - peraltro senza neppure denunciare espressamente il vizio di travisamento della prova stessa nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - e mirano a sottoporre alla Corte di legittimità il merito della regiudicanda. Ciò in violazione di quanto stabilito dal diritto vivente secondo cui:« L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944).
3. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia e Sone MA.M 14..JAA.LUMA:4