CASS
Sentenza 5 marzo 2026
Sentenza 5 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/03/2026, n. 4940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4940 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12775/2023 R.G. proposto da: A.R.S.A.C. GESTIONE STRALCIO A.R.S.S.A. AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E PER I SERVIZI IN AGRICOLTURA, rappresentata e difesa dall'avvocato ORESTE MORCAVALLO;
- ricorrente -
contro ALFONSO SA, IN PROPRIO E QUALE RAPPRESENTANTE LEGALE P.T. DI CO.BE.CA. S.R.L., CARMELA SA, IN PROPRIO E QUALE RAPPRESENTANTE LEGALE P.T. DI EURO LATTE S.R.L., VINCENZA LEVATO, NN RI SA, RI SA, CO SA, LU SA, AT SA, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato SALVATORE IANNOTTA;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 4940 Anno 2026 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: AMATO CRISTINA Data pubblicazione: 05/03/2026 2
- controricorrenti -
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI CATANZARO n. 383/2023, depositata il 23/03/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2025 dal Consigliere CRISTINA AMATO;
udito il Sostituto Procuratore Generale nella persona del dott. FULVIO TRONCONE;
uditi gli avvocati ORESTE MORCAVALLO per parte ricorrente, SALVATORE IANNOTTA per parte controricorrente. FATTI DI CAUSA A.R.S.S.A. - Agenzia Regionale per lo sviluppo e per i servizi in Agricoltura, in gestione liquidatoria (successivamente divenuta A.R.S.A.C. – gestione stralcio A.R.S.S.A.) evocò in giudizio innanzi al Tribunale di NE NZ LE, CA CC, in proprio e quale rappresentante p.t. di EU TE s.r.l., NS CC, in proprio e quale legale rappresentante p.t. di CO.BE.CA. s.r.l., GI CC e PE CC, esponendo quando segue. Con d.P.R. del 24.12.1951, n. 1479 l’O.V.S., l’ente Opera per Valorizzazione della Sila (le cui funzioni sono state trasferite prima ad E.S.A.C. e successivamente ad A.R.S.S.A. con legge regione Calabria n. 15/1983) procedeva all’esproprio ex lege n. 230/1950 di alcuni terreni, tra i quali il lotto n. 11, denominato Serre di Frasso in agro di Strongoli (composto da diverse particelle, tutte registrate al f. 50 del catasto terreni del Comune di Strongoli). A seguito di sorteggio, in data 28.09.1952, detto lotto veniva assegnato provvisoriamente ad NI OG, senza che tuttavia fosse mai stato stipulato alcun contratto in favore dell’assegnatario. A.R.S.S.A. apprendeva che PE CC, in assenza di alcuna autorizzazione, si era immesso nel possesso dei fondi in questione, in forza di scrittura privata del 1981 intercorsa con l’assegnatario OG, ed ivi aveva realizzato numerose costruzioni, anche abusive. Pertanto, A.R.S.S.A. radicava presso il Tribunale di NE un primo procedimento (n. 2703/00) 3 nei confronti di PE e NS CC, quest’ultimo nella sua qualità di rappresentante pro tempore di CO.BE.CA. s.r.l., per ottenere la restituzione del lotto ed il risarcimento dei danni da illegittima occupazione, anche sulla base del fatto che all’ente attore erano già pervenute quattro istanze di acquisto del lotto a firma di PE CC, NS CC e CO.BE.CA. s.r.l. Nelle more del predetto giudizio, A.R.S.S.A. apprendeva che PE CC, dichiaratosi possessore ultraventennale, con atto notarile del 24.10.1997 aveva compiuto atti di disposizione relativamente a cespiti ricadenti sul terreno in questione, trasferendo la proprietà di diversi beni in favore di LE NZ, EUlatte s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. CA CC, GI CC, NS CC. Pertanto, A.R.S.S.A. radicava un secondo giudizio (recante R.G. n. 100206/2009), da cui deriva il presente procedimento, chiedendo agli odierni resistenti – previa declaratoria di nullità del rogito del 24.10.1997 – il rilascio degli immobili illegittimamente acquistati e il risarcimento del danno. Nel secondo giudizio (R.G. n. 100206/2009) si costituivano con separate comparse PE CC, eccependo l’avvenuto acquisto per usucapione del terreno de quo per possesso ultraventennale, iniziato dal padre LA sin dal 1920, perfezionatosi prima dell’esproprio; NS CC, in proprio e quale legale rappresentante p.t. di CO.BE.CA. s.r.l., LE NZ, CA CC, quale legale rappresentante p.t. di EU TE s.r.l. e GI CC, deducendo di avere acquistato gli immobili oggetto di causa con atto notarile del 24.10.1997, registrato da oltre dieci anni (il 05.11.1997), e perciò invocando l’intervenuto acquisto per usucapione in proprio favore dei predetti beni immobili, secondo quanto prescritto dall’art. 1159 c.c. In subordine, chiedevano i convenuti di essere indennizzati del valore dei fabbricati costruiti sui terreni in oggetto. Tutti i convenuti si opponevano alla riunione del secondo giudizio (n. 100206/2009) con il precedente (n. 2703/00), per l’avanzato stato di istruttoria di quest’ultimo, ed eccepivano la litispendenza ex art. 39 c.p.c. 4 Il Tribunale di NE, rilevato il rapporto di pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. tra il secondo giudizio e il primo, recante n. 2703/00 R.G.A.C., all’udienza del 06.06.2012 disponeva la sospensione del secondo. Interveniva sentenza di primo grado n. 1461/2015 (resa nel giudizio n. 2703/00), integralmente confermata dalla sentenza n. 435 del 23.03.2021 della Corte d’Appello di RO. Con la suddetta pronuncia il Tribunale - accertata la proprietà di A.R.S.S.A. delle sole p.lle 200, 296 f. 50 del fondo in questione – accoglieva la domanda di rivendica proposta da A.R.S.S.A. con riferimento ad esse, rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione avanzata da PE CC (atteso che si trattava di beni espropriati entrati a far parte del patrimonio dell’ente pubblico con vincolo di destinazione, e pertanto non soggetti all’acquisto per usucapione), condannava PE CC e CO.BE.CA. s.r.l. al rilascio delle stesse e al pagamento di un indennizzo per l’illegittima occupazione a favore dell’ente attore (€. 7.500,00); rigettava la domanda di rimozione delle opere sulle particelle ritenute di proprietà A.R.S.S.A., in quanto avanzata dall’attore allo spirare del termine dei sei mesi di cui all’art. 936, ultimo comma, c.c.: in considerazione dell’avvenuta accessione degli immobili realizzati dai convenuti sulle suddette particelle, condannava parte attrice al pagamento in favore dei due costruttori dell’indennità di cui all’art. 936, comma 2, nella misura di €. 517.059,90 in favore di PE CC e di €. 591.545,60 in favore di CO.BE.CA s.r.l. La suddetta sentenza di prime cure – nelle more impugnata - veniva prodotta nel secondo giudizio (n. 100206/2009) all’udienza del 17.03.2016. Riassunto il secondo giudizio, interrotto a seguito del decesso di PE CC avvenuto nel 2017, anche per questo secondo procedimento interveniva sentenza del Tribunale di NE n. 463/2020, che dichiarava la nullità totale dell’atto di trasferimento dei manufatti posto in essere dal venditore PE CC il 24.10.1997; per l’effetto, condannava gli acquirenti-convenuti al rilascio di tutti gli immobili di cui è causa, riconosciuti come di proprietà A.R.S.A.C.; rigettava l’eccezione di 5 usucapione formulata dai convenuti;
condannava gli eredi di PE CC al risarcimento del danno in favore di A.R.S.A.C. per il costo di demolizione dei manufatti abusivi, pari ad €. 71.368,00; condannava gli eredi di PE CC e i suoi aventi causa (in diverse proporzioni) al risarcimento del danno da occupazione abusiva, quantificato, giusta c.t.u., in complessivi €. 15.117,00; rigettava la richiesta dei convenuti di condanna di A.R.S.A.C. alla corresponsione di un indennizzo, ex art. 2041 c.c., in relazione ai manufatti insistenti sui fondi di cui è causa. La sentenza n. 463/2020 del Tribunale di NE veniva impugnata da NS CC, NZ Levanto, CA CC, GI CC, NA IA CC, LA CC, RI CC innanzi alla Corte d’Appello di RO che, con sentenza n. 383/2023, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, dichiarava la nullità del contratto del 24.10.1997 nella sola parte relativa al trasferimento dei terreni e dei fabbricati censiti al f. 50, p.lle 200 e 296, che dovevano essere rilasciati in favore di A.R.S.S.A.; condannava A.R.S.S.A. al pagamento del valore degli immobili acquisiti per accessione, nella misura di €. 517.059,90 in favore degli eredi di PE CC e di €. 591.545,60 in favore di CO.BE.CA s.r.l. Secondo la Corte territoriale: - verificata la sussistenza del giudicato esterno, rappresentato dalla sentenza n. 435/2021 resa dalla medesima Corte d’Appello a seguito dell’impugnazione della pronuncia n. 1462/2015 del Tribunale di NE, si dovevano riconoscere gli effetti riflessi di detto giudicato anche sui soggetti terzi rispetto al primo procedimento – ossia gli aventi causa di PE CC - stante il rapporto di dipendenza tra il presente giudizio e quello precedente;
- in particolare, l’accertamento in fatto relativo alla rivendica della proprietà da parte di A.R.S.S.A. compiuto nel procedimento n. 2703/00 si rifletteva sul secondo giudizio instaurato da A.R.S.S.A. al fine di dimostrare la nullità dell’atto di compravendita, e su tale accertamento si è formato giudicato;
6 - considerato che nel primo procedimento (n. 2703/00) era stata accertata la proprietà in capo ad A.R.S.S.A. delle sole particelle 200 e 296 del lotto 11, f. 50, andava dichiarata la nullità del contratto limitatamente al trasferimento degli immobili ricadenti in dette particelle, trattandosi di vendita di cosa altrui, con conseguente conferma della sentenza impugnata nella sola parte in cui disponeva il rilascio di detti beni;
- con riferimento, invece, agli altri immobili, non ricadenti nelle predette particelle, andava ritenuta la validità del contratto del 25.10.1997 e rigettata la domanda di rilascio proposta dall’A.R.S.S.A., non essendo stata accertata la proprietà, in capo a quest’ultima, dei predetti immobili;
- ancora in applicazione del suddetto giudicato esterno, andava confermata la condanna di A.R.S.S.A. al pagamento del valore degli immobili acquisiti per accessione, e quindi della somma di €. 517.059,90 in favore degli eredi di PE CC e di €. 591.545,60 in favore di CO.BE.CA s.r.l. Avverso la sentenza n. 383/2023 della Corte d’Appello di RO propone ricorso per cassazione ARSAC-Gestione stralcio A.R.S.S.A., affidandolo a quattro motivi e illustrandolo con memoria. NZ LE, NS CC, CA CC, GI CC, NA IA CC, LA CC, IA CC, RI CC resistono con controricorso, illustrato da memoria. Il Pubblico Ministero si è espresso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso e l’assorbimento dei restanti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, in relazione al punto 4 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 324 c.p.c., e dell’art. 124 disp. att. c.p.c., per avere la Corte territoriale illegittimamente ritenuto essersi formato il giudicato sulla sentenza n. 435/2021, senza che fosse prodotta la copia autentica di tale sentenza munita della formula di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. e priva del certificato di cancelleria comprovante il passaggio in giudicato. Deduce, quindi, la nullità della sentenza in quanto basata sull’assunto della cosa 7 giudicata formatasi sulla precedente sentenza n. 435/2021 in difetto della relativa prova. 2. Con il secondo motivo, in relazione al punto 3 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 324, dell’art. 329 e dell’art. n. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale illegittimamente attribuito alla sentenza n. 435/2021 effetti di giudicato riflesso e non avere, invece, ritenuto coperta da giudicato la decisione di prime cure n. 463/2020 nella parte in cui ha statuito che «il fondo di cui è causa e le costruzioni ivi insistenti … appartengono all’attrice», comprendendovi dunque tutti i terreni (ivi incluse le particelle 440, 442 e 444) «notoriamente appartenenti all’Opera Sila» e di conseguenza affermando che il fondo nella sua interezza è di proprietà dell’ARSAC, non appellata in parte qua. 3. Con il terzo motivo, in relazione al punto 4 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. ed in relazione al punto 3 dell'art. 360, comma 1, c.p.c.; si lamenta altresì la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la Corte territoriale non ha considerato che la richiesta di indennizzo ex art. 936 c.c. costituisce domanda diversa da quella avanzata in prime cure ai sensi dell’art. 2041 c.c., incompatibile con l’esperibilità di altri rimedi, e non ha considerato che in sede di conclusioni gli appellanti chiedevano in via riconvenzionale il pagamento dell’indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c.; conseguentemente, non ha dichiarato l’inammissibilità del motivo di appello, con il quale non si svolge alcuna critica della sentenza impugnata in ordine ai presupposti di applicabilità dell’art. 2041 c.c., ma si introduce surrettiziamente una diversa causa petendi. 4. Con il quarto motivo, in relazione al punto 3 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c., violazione del principio ne bis in idem;
in relazione al punto n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. si deduce il difetto e la contraddittorietà della motivazione;
ed in relazione al punto 4 dell’art. 360 c.p.c. si lamenta la violazione dell’art. 132 co. 2, n. 4 c.p.c. Pronunciandosi 8 sulla domanda riconvenzionale subordinata, la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto coperta da giudicato, giusta sentenza n. 435/2021, la statuizione di condanna alla corresponsione a carico di A.R.S.S.A. di un indennizzo sui miglioramenti anche nei confronti delle parti del presente giudizio, emettendo una nuova statuizione di condanna in relazione al medesimo fatto e per le medesime opere nei confronti dei medesimi soggetti di cui al primo giudizio, identica alla precedente anche con riferimento al quantum, senza motivazione alcuna (se non che detta condanna trova causa nel precedente giudicato) e quindi senza esprimere neppure le modalità di quantificazione delle specifiche somme di denaro di €. 517.059,90 da corrispondersi in favore di CC PE e di €. 591.545,60 in favore di CO.BE.CA. s.r.l., identiche a quelle già liquidate in virtù della precedente decisione, così determinando un’ingiusta locupletazione a carico della ricorrente. Il primo motivo è fondato. Nella pronuncia oggetto di impugnazione, la Corte d’Appello di RO ha innanzitutto rilevato un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra i due procedimenti incardinati da A.R.S.S.A., atteso che nel primo l’ente attore chiedeva l’accertamento della proprietà dei terreni nei quali PE CC, NS CC e la CO.BE.CA. s.r.l. risultavano illegittimamente immessi nel possesso dall’assegnatario temporaneo;
mentre nel secondo procedimento il medesimo ente chiedeva accertarsi la nullità degli atti di disposizione posti in essere da PE CC nei confronti di altri soggetti terzi, aventi causa di quest’ultimo (CO.BE.CA. s.r.l., NZ LE, EU TE s.r.l., GI CC, NS CC). Tanto stabilito, la sentenza impugnata ha, quindi, esteso gli effetti riflessi del giudicato intervenuto nel procedimento pregiudicante (sent. Corte d’Appello di RO, n. 435/2021) al giudizio dipendente, al fine di prevenire la formazione di due giudicati contrastanti in un procedimento caratterizzato, come detto, da pregiudizialità tecnica-dipendenza, alla luce 9 di un orientamento consolidato di questa Corte (per tutte: Sez. U, Sentenza n. 6523 del 12.03.2008). Tuttavia, osserva il Collegio che tale operazione è stata realizzata dalla Corte territoriale senza il previo accertamento dell’effettiva esistenza del giudicato del quale era stata voluta l’estensione. Come evidenziato dal Procuratore Generale, sebbene il giudicato possa essere rilevato d’ufficio, anche nel giudizio di legittimità, la parte che ne invoca l’autorità ha l’onere di fornire la prova al riguardo, mediante la produzione della sentenza munita dell’attestazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest’ultima ammetta esplicitamente l’intervenuta formazione del giudicato esterno (ex multis: Sez. 5, Ordinanza n. 22214 del 01.08.2025; Sez. 3, Ordinanza n. 20773 del 22.07.2025; Cass., 23 luglio 2024, n. 20305; Cass. sez. 3, n. 36258 del 2023; Cass., 2 marzo 2022, n. 6868; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4803 del 01.03.2018). E ciò per ragioni di ordine pubblico processuale, a tutela della certezza del diritto e dinanzi alla manifesta facilità di conseguire la prova del giudicato. Alla luce di tali principi, cadono, dunque, le difese spiegate nel controricorso (p. 9, 3° capoverso) in merito alla non contestazione della sussistenza del giudicato, situazione non assimilabile all’espresso riconoscimento della controparte. Né soccorre la certificazione della Cancelleria prodotta nel presente giudizio perché trattasi di un documento che reca la data del 17.09.2025 e, quindi, è inammissibile il suo deposito in questa sede ex art. 372 c.p.c. Trattandosi, infatti, di una data successiva a quella di pubblicazione della sentenza in questa sede impugnata, ciò conduce a ritenere che l’attestazione non è stata prodotta nel corso del giudizio di merito, perché rilasciata solo dopo la definizione del giudizio di appello. Pertanto, anche ove il giudicato esterno si fosse formato in data antecedente alla pubblicazione della sentenza qui impugnata, la prova del passaggio in 10 giudicato, ossia la produzione della relativa attestazione di cancelleria, è stata tardivamente fornita nel presente giudizio di legittimità. La intempestiva produzione di detta documentazione impone di escludere che sia stata validamente offerta prova dell’invocato giudicato nel corso del giudizio di merito, dovendosi rammentare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito e nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, sicché solo in tal caso la sua produzione non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 36258 del 28.12.2023; Cass. sez. 2, 22.01.2018, n. 1534; Cass., sez. 1, 23.12.2010, n. 26041; Cass. sez. 5, 07.052.008, n. 11112; Cass. sez. L, 30.10.2003, n. 16376; Cass. Sez. U, 16.06.2006, n. 13916). Infine, neppure ricorrono i presupposti per la rimessione in termini avanzata in memoria dai controricorrenti, ben potendo la certificazione del passaggio in giudicato essere prodotta nel precedente giudizio di appello. In tema di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., la causa non imputabile presuppone l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà (ex multis: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25228 del 24.08.2023; Sez. 5, Ordinanza n. 21649 del 07.07.2022). Nella specie, i controricorrenti riconoscono in memoria (pag. 2, punto 2) di avere richiesto il rilascio del certificato di passaggio in giudicato di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. in data successiva alla pubblicazione della sentenza qui impugnata (cioè il 19.07.2023), senza dare ragione alcuna in merito alla tardività della richiesta, non potendo essere considerata causa non imputabile la necessità di dovere registrare la sentenza, come invece sostenuto in memoria dai controricorrenti, nulla escludendo che alla registrazione vi provvedesse la parte interessata. La sentenza impugnata, che è incorsa in errore di diritto sul rilievo del giudicato esterno, pertanto, merita di essere cassata, restando logicamente assorbito l’esame dei restanti motivi, in quanto tutti attingono il ritenuto 11 giudicato esterno che, come sopra argomentato, non poteva essere rilevato dalla Corte d’Appello di RO in mancanza della relativa attestazione. Sulla scorta dei citati principi, si rende pertanto necessario un nuovo esame da parte del giudice di rinvio (che si individua nella medesima Corte d’Appello in diversa composizione), che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’Appello di RO in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 2 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente TI MA EN IL
- ricorrente -
contro ALFONSO SA, IN PROPRIO E QUALE RAPPRESENTANTE LEGALE P.T. DI CO.BE.CA. S.R.L., CARMELA SA, IN PROPRIO E QUALE RAPPRESENTANTE LEGALE P.T. DI EURO LATTE S.R.L., VINCENZA LEVATO, NN RI SA, RI SA, CO SA, LU SA, AT SA, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato SALVATORE IANNOTTA;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 4940 Anno 2026 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: AMATO CRISTINA Data pubblicazione: 05/03/2026 2
- controricorrenti -
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI CATANZARO n. 383/2023, depositata il 23/03/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2025 dal Consigliere CRISTINA AMATO;
udito il Sostituto Procuratore Generale nella persona del dott. FULVIO TRONCONE;
uditi gli avvocati ORESTE MORCAVALLO per parte ricorrente, SALVATORE IANNOTTA per parte controricorrente. FATTI DI CAUSA A.R.S.S.A. - Agenzia Regionale per lo sviluppo e per i servizi in Agricoltura, in gestione liquidatoria (successivamente divenuta A.R.S.A.C. – gestione stralcio A.R.S.S.A.) evocò in giudizio innanzi al Tribunale di NE NZ LE, CA CC, in proprio e quale rappresentante p.t. di EU TE s.r.l., NS CC, in proprio e quale legale rappresentante p.t. di CO.BE.CA. s.r.l., GI CC e PE CC, esponendo quando segue. Con d.P.R. del 24.12.1951, n. 1479 l’O.V.S., l’ente Opera per Valorizzazione della Sila (le cui funzioni sono state trasferite prima ad E.S.A.C. e successivamente ad A.R.S.S.A. con legge regione Calabria n. 15/1983) procedeva all’esproprio ex lege n. 230/1950 di alcuni terreni, tra i quali il lotto n. 11, denominato Serre di Frasso in agro di Strongoli (composto da diverse particelle, tutte registrate al f. 50 del catasto terreni del Comune di Strongoli). A seguito di sorteggio, in data 28.09.1952, detto lotto veniva assegnato provvisoriamente ad NI OG, senza che tuttavia fosse mai stato stipulato alcun contratto in favore dell’assegnatario. A.R.S.S.A. apprendeva che PE CC, in assenza di alcuna autorizzazione, si era immesso nel possesso dei fondi in questione, in forza di scrittura privata del 1981 intercorsa con l’assegnatario OG, ed ivi aveva realizzato numerose costruzioni, anche abusive. Pertanto, A.R.S.S.A. radicava presso il Tribunale di NE un primo procedimento (n. 2703/00) 3 nei confronti di PE e NS CC, quest’ultimo nella sua qualità di rappresentante pro tempore di CO.BE.CA. s.r.l., per ottenere la restituzione del lotto ed il risarcimento dei danni da illegittima occupazione, anche sulla base del fatto che all’ente attore erano già pervenute quattro istanze di acquisto del lotto a firma di PE CC, NS CC e CO.BE.CA. s.r.l. Nelle more del predetto giudizio, A.R.S.S.A. apprendeva che PE CC, dichiaratosi possessore ultraventennale, con atto notarile del 24.10.1997 aveva compiuto atti di disposizione relativamente a cespiti ricadenti sul terreno in questione, trasferendo la proprietà di diversi beni in favore di LE NZ, EUlatte s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. CA CC, GI CC, NS CC. Pertanto, A.R.S.S.A. radicava un secondo giudizio (recante R.G. n. 100206/2009), da cui deriva il presente procedimento, chiedendo agli odierni resistenti – previa declaratoria di nullità del rogito del 24.10.1997 – il rilascio degli immobili illegittimamente acquistati e il risarcimento del danno. Nel secondo giudizio (R.G. n. 100206/2009) si costituivano con separate comparse PE CC, eccependo l’avvenuto acquisto per usucapione del terreno de quo per possesso ultraventennale, iniziato dal padre LA sin dal 1920, perfezionatosi prima dell’esproprio; NS CC, in proprio e quale legale rappresentante p.t. di CO.BE.CA. s.r.l., LE NZ, CA CC, quale legale rappresentante p.t. di EU TE s.r.l. e GI CC, deducendo di avere acquistato gli immobili oggetto di causa con atto notarile del 24.10.1997, registrato da oltre dieci anni (il 05.11.1997), e perciò invocando l’intervenuto acquisto per usucapione in proprio favore dei predetti beni immobili, secondo quanto prescritto dall’art. 1159 c.c. In subordine, chiedevano i convenuti di essere indennizzati del valore dei fabbricati costruiti sui terreni in oggetto. Tutti i convenuti si opponevano alla riunione del secondo giudizio (n. 100206/2009) con il precedente (n. 2703/00), per l’avanzato stato di istruttoria di quest’ultimo, ed eccepivano la litispendenza ex art. 39 c.p.c. 4 Il Tribunale di NE, rilevato il rapporto di pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. tra il secondo giudizio e il primo, recante n. 2703/00 R.G.A.C., all’udienza del 06.06.2012 disponeva la sospensione del secondo. Interveniva sentenza di primo grado n. 1461/2015 (resa nel giudizio n. 2703/00), integralmente confermata dalla sentenza n. 435 del 23.03.2021 della Corte d’Appello di RO. Con la suddetta pronuncia il Tribunale - accertata la proprietà di A.R.S.S.A. delle sole p.lle 200, 296 f. 50 del fondo in questione – accoglieva la domanda di rivendica proposta da A.R.S.S.A. con riferimento ad esse, rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione avanzata da PE CC (atteso che si trattava di beni espropriati entrati a far parte del patrimonio dell’ente pubblico con vincolo di destinazione, e pertanto non soggetti all’acquisto per usucapione), condannava PE CC e CO.BE.CA. s.r.l. al rilascio delle stesse e al pagamento di un indennizzo per l’illegittima occupazione a favore dell’ente attore (€. 7.500,00); rigettava la domanda di rimozione delle opere sulle particelle ritenute di proprietà A.R.S.S.A., in quanto avanzata dall’attore allo spirare del termine dei sei mesi di cui all’art. 936, ultimo comma, c.c.: in considerazione dell’avvenuta accessione degli immobili realizzati dai convenuti sulle suddette particelle, condannava parte attrice al pagamento in favore dei due costruttori dell’indennità di cui all’art. 936, comma 2, nella misura di €. 517.059,90 in favore di PE CC e di €. 591.545,60 in favore di CO.BE.CA s.r.l. La suddetta sentenza di prime cure – nelle more impugnata - veniva prodotta nel secondo giudizio (n. 100206/2009) all’udienza del 17.03.2016. Riassunto il secondo giudizio, interrotto a seguito del decesso di PE CC avvenuto nel 2017, anche per questo secondo procedimento interveniva sentenza del Tribunale di NE n. 463/2020, che dichiarava la nullità totale dell’atto di trasferimento dei manufatti posto in essere dal venditore PE CC il 24.10.1997; per l’effetto, condannava gli acquirenti-convenuti al rilascio di tutti gli immobili di cui è causa, riconosciuti come di proprietà A.R.S.A.C.; rigettava l’eccezione di 5 usucapione formulata dai convenuti;
condannava gli eredi di PE CC al risarcimento del danno in favore di A.R.S.A.C. per il costo di demolizione dei manufatti abusivi, pari ad €. 71.368,00; condannava gli eredi di PE CC e i suoi aventi causa (in diverse proporzioni) al risarcimento del danno da occupazione abusiva, quantificato, giusta c.t.u., in complessivi €. 15.117,00; rigettava la richiesta dei convenuti di condanna di A.R.S.A.C. alla corresponsione di un indennizzo, ex art. 2041 c.c., in relazione ai manufatti insistenti sui fondi di cui è causa. La sentenza n. 463/2020 del Tribunale di NE veniva impugnata da NS CC, NZ Levanto, CA CC, GI CC, NA IA CC, LA CC, RI CC innanzi alla Corte d’Appello di RO che, con sentenza n. 383/2023, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, dichiarava la nullità del contratto del 24.10.1997 nella sola parte relativa al trasferimento dei terreni e dei fabbricati censiti al f. 50, p.lle 200 e 296, che dovevano essere rilasciati in favore di A.R.S.S.A.; condannava A.R.S.S.A. al pagamento del valore degli immobili acquisiti per accessione, nella misura di €. 517.059,90 in favore degli eredi di PE CC e di €. 591.545,60 in favore di CO.BE.CA s.r.l. Secondo la Corte territoriale: - verificata la sussistenza del giudicato esterno, rappresentato dalla sentenza n. 435/2021 resa dalla medesima Corte d’Appello a seguito dell’impugnazione della pronuncia n. 1462/2015 del Tribunale di NE, si dovevano riconoscere gli effetti riflessi di detto giudicato anche sui soggetti terzi rispetto al primo procedimento – ossia gli aventi causa di PE CC - stante il rapporto di dipendenza tra il presente giudizio e quello precedente;
- in particolare, l’accertamento in fatto relativo alla rivendica della proprietà da parte di A.R.S.S.A. compiuto nel procedimento n. 2703/00 si rifletteva sul secondo giudizio instaurato da A.R.S.S.A. al fine di dimostrare la nullità dell’atto di compravendita, e su tale accertamento si è formato giudicato;
6 - considerato che nel primo procedimento (n. 2703/00) era stata accertata la proprietà in capo ad A.R.S.S.A. delle sole particelle 200 e 296 del lotto 11, f. 50, andava dichiarata la nullità del contratto limitatamente al trasferimento degli immobili ricadenti in dette particelle, trattandosi di vendita di cosa altrui, con conseguente conferma della sentenza impugnata nella sola parte in cui disponeva il rilascio di detti beni;
- con riferimento, invece, agli altri immobili, non ricadenti nelle predette particelle, andava ritenuta la validità del contratto del 25.10.1997 e rigettata la domanda di rilascio proposta dall’A.R.S.S.A., non essendo stata accertata la proprietà, in capo a quest’ultima, dei predetti immobili;
- ancora in applicazione del suddetto giudicato esterno, andava confermata la condanna di A.R.S.S.A. al pagamento del valore degli immobili acquisiti per accessione, e quindi della somma di €. 517.059,90 in favore degli eredi di PE CC e di €. 591.545,60 in favore di CO.BE.CA s.r.l. Avverso la sentenza n. 383/2023 della Corte d’Appello di RO propone ricorso per cassazione ARSAC-Gestione stralcio A.R.S.S.A., affidandolo a quattro motivi e illustrandolo con memoria. NZ LE, NS CC, CA CC, GI CC, NA IA CC, LA CC, IA CC, RI CC resistono con controricorso, illustrato da memoria. Il Pubblico Ministero si è espresso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso e l’assorbimento dei restanti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, in relazione al punto 4 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 324 c.p.c., e dell’art. 124 disp. att. c.p.c., per avere la Corte territoriale illegittimamente ritenuto essersi formato il giudicato sulla sentenza n. 435/2021, senza che fosse prodotta la copia autentica di tale sentenza munita della formula di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. e priva del certificato di cancelleria comprovante il passaggio in giudicato. Deduce, quindi, la nullità della sentenza in quanto basata sull’assunto della cosa 7 giudicata formatasi sulla precedente sentenza n. 435/2021 in difetto della relativa prova. 2. Con il secondo motivo, in relazione al punto 3 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 324, dell’art. 329 e dell’art. n. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale illegittimamente attribuito alla sentenza n. 435/2021 effetti di giudicato riflesso e non avere, invece, ritenuto coperta da giudicato la decisione di prime cure n. 463/2020 nella parte in cui ha statuito che «il fondo di cui è causa e le costruzioni ivi insistenti … appartengono all’attrice», comprendendovi dunque tutti i terreni (ivi incluse le particelle 440, 442 e 444) «notoriamente appartenenti all’Opera Sila» e di conseguenza affermando che il fondo nella sua interezza è di proprietà dell’ARSAC, non appellata in parte qua. 3. Con il terzo motivo, in relazione al punto 4 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. ed in relazione al punto 3 dell'art. 360, comma 1, c.p.c.; si lamenta altresì la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la Corte territoriale non ha considerato che la richiesta di indennizzo ex art. 936 c.c. costituisce domanda diversa da quella avanzata in prime cure ai sensi dell’art. 2041 c.c., incompatibile con l’esperibilità di altri rimedi, e non ha considerato che in sede di conclusioni gli appellanti chiedevano in via riconvenzionale il pagamento dell’indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c.; conseguentemente, non ha dichiarato l’inammissibilità del motivo di appello, con il quale non si svolge alcuna critica della sentenza impugnata in ordine ai presupposti di applicabilità dell’art. 2041 c.c., ma si introduce surrettiziamente una diversa causa petendi. 4. Con il quarto motivo, in relazione al punto 3 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c., violazione del principio ne bis in idem;
in relazione al punto n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. si deduce il difetto e la contraddittorietà della motivazione;
ed in relazione al punto 4 dell’art. 360 c.p.c. si lamenta la violazione dell’art. 132 co. 2, n. 4 c.p.c. Pronunciandosi 8 sulla domanda riconvenzionale subordinata, la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto coperta da giudicato, giusta sentenza n. 435/2021, la statuizione di condanna alla corresponsione a carico di A.R.S.S.A. di un indennizzo sui miglioramenti anche nei confronti delle parti del presente giudizio, emettendo una nuova statuizione di condanna in relazione al medesimo fatto e per le medesime opere nei confronti dei medesimi soggetti di cui al primo giudizio, identica alla precedente anche con riferimento al quantum, senza motivazione alcuna (se non che detta condanna trova causa nel precedente giudicato) e quindi senza esprimere neppure le modalità di quantificazione delle specifiche somme di denaro di €. 517.059,90 da corrispondersi in favore di CC PE e di €. 591.545,60 in favore di CO.BE.CA. s.r.l., identiche a quelle già liquidate in virtù della precedente decisione, così determinando un’ingiusta locupletazione a carico della ricorrente. Il primo motivo è fondato. Nella pronuncia oggetto di impugnazione, la Corte d’Appello di RO ha innanzitutto rilevato un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra i due procedimenti incardinati da A.R.S.S.A., atteso che nel primo l’ente attore chiedeva l’accertamento della proprietà dei terreni nei quali PE CC, NS CC e la CO.BE.CA. s.r.l. risultavano illegittimamente immessi nel possesso dall’assegnatario temporaneo;
mentre nel secondo procedimento il medesimo ente chiedeva accertarsi la nullità degli atti di disposizione posti in essere da PE CC nei confronti di altri soggetti terzi, aventi causa di quest’ultimo (CO.BE.CA. s.r.l., NZ LE, EU TE s.r.l., GI CC, NS CC). Tanto stabilito, la sentenza impugnata ha, quindi, esteso gli effetti riflessi del giudicato intervenuto nel procedimento pregiudicante (sent. Corte d’Appello di RO, n. 435/2021) al giudizio dipendente, al fine di prevenire la formazione di due giudicati contrastanti in un procedimento caratterizzato, come detto, da pregiudizialità tecnica-dipendenza, alla luce 9 di un orientamento consolidato di questa Corte (per tutte: Sez. U, Sentenza n. 6523 del 12.03.2008). Tuttavia, osserva il Collegio che tale operazione è stata realizzata dalla Corte territoriale senza il previo accertamento dell’effettiva esistenza del giudicato del quale era stata voluta l’estensione. Come evidenziato dal Procuratore Generale, sebbene il giudicato possa essere rilevato d’ufficio, anche nel giudizio di legittimità, la parte che ne invoca l’autorità ha l’onere di fornire la prova al riguardo, mediante la produzione della sentenza munita dell’attestazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest’ultima ammetta esplicitamente l’intervenuta formazione del giudicato esterno (ex multis: Sez. 5, Ordinanza n. 22214 del 01.08.2025; Sez. 3, Ordinanza n. 20773 del 22.07.2025; Cass., 23 luglio 2024, n. 20305; Cass. sez. 3, n. 36258 del 2023; Cass., 2 marzo 2022, n. 6868; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4803 del 01.03.2018). E ciò per ragioni di ordine pubblico processuale, a tutela della certezza del diritto e dinanzi alla manifesta facilità di conseguire la prova del giudicato. Alla luce di tali principi, cadono, dunque, le difese spiegate nel controricorso (p. 9, 3° capoverso) in merito alla non contestazione della sussistenza del giudicato, situazione non assimilabile all’espresso riconoscimento della controparte. Né soccorre la certificazione della Cancelleria prodotta nel presente giudizio perché trattasi di un documento che reca la data del 17.09.2025 e, quindi, è inammissibile il suo deposito in questa sede ex art. 372 c.p.c. Trattandosi, infatti, di una data successiva a quella di pubblicazione della sentenza in questa sede impugnata, ciò conduce a ritenere che l’attestazione non è stata prodotta nel corso del giudizio di merito, perché rilasciata solo dopo la definizione del giudizio di appello. Pertanto, anche ove il giudicato esterno si fosse formato in data antecedente alla pubblicazione della sentenza qui impugnata, la prova del passaggio in 10 giudicato, ossia la produzione della relativa attestazione di cancelleria, è stata tardivamente fornita nel presente giudizio di legittimità. La intempestiva produzione di detta documentazione impone di escludere che sia stata validamente offerta prova dell’invocato giudicato nel corso del giudizio di merito, dovendosi rammentare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito e nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, sicché solo in tal caso la sua produzione non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 36258 del 28.12.2023; Cass. sez. 2, 22.01.2018, n. 1534; Cass., sez. 1, 23.12.2010, n. 26041; Cass. sez. 5, 07.052.008, n. 11112; Cass. sez. L, 30.10.2003, n. 16376; Cass. Sez. U, 16.06.2006, n. 13916). Infine, neppure ricorrono i presupposti per la rimessione in termini avanzata in memoria dai controricorrenti, ben potendo la certificazione del passaggio in giudicato essere prodotta nel precedente giudizio di appello. In tema di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., la causa non imputabile presuppone l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà (ex multis: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25228 del 24.08.2023; Sez. 5, Ordinanza n. 21649 del 07.07.2022). Nella specie, i controricorrenti riconoscono in memoria (pag. 2, punto 2) di avere richiesto il rilascio del certificato di passaggio in giudicato di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. in data successiva alla pubblicazione della sentenza qui impugnata (cioè il 19.07.2023), senza dare ragione alcuna in merito alla tardività della richiesta, non potendo essere considerata causa non imputabile la necessità di dovere registrare la sentenza, come invece sostenuto in memoria dai controricorrenti, nulla escludendo che alla registrazione vi provvedesse la parte interessata. La sentenza impugnata, che è incorsa in errore di diritto sul rilievo del giudicato esterno, pertanto, merita di essere cassata, restando logicamente assorbito l’esame dei restanti motivi, in quanto tutti attingono il ritenuto 11 giudicato esterno che, come sopra argomentato, non poteva essere rilevato dalla Corte d’Appello di RO in mancanza della relativa attestazione. Sulla scorta dei citati principi, si rende pertanto necessario un nuovo esame da parte del giudice di rinvio (che si individua nella medesima Corte d’Appello in diversa composizione), che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’Appello di RO in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 2 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente TI MA EN IL