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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 05/08/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1515/2022
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Gerardina Guglielmo, all'udienza del 09.07.2025, celebrata nelle forme della TRATTAZIONE , Pt_1 lette le note, ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragi e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1515/2022 RG TRA
, C.F. nato in Francavilla in [...] Parte_2 C.F._1 sta pr NE Di Sanzo, con cui elett.te domicilia;
RICORRENTE E
persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1 vastano, giusta procura generale alle liti, ed elettiva liato in VIA PRETORIA 263 POTENZA;
RESISTENTE Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. In data 02.09.2020, l'epigrafato ricorrente proponeva innanzi all'intestato Tribunale giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità, deducendo di aver inoltrato, in data 31.08.2019, apposita domanda alla competente sede e di essere stato tuttavia CP_1 riconosciuto, all'esito della visita medica collegiale del 24.02.2020, inv ella misura medio-grave del 67-99% e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/92. Ritualmente instauratosi in contraddittorio, veniva conferito l'incarico al TU nella persona del dott.
[...]
, il quale concludeva riconoscendo il periziato inabile totalmente ma senza ne Per_1 ntinua e portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, con decorrenza dal 21.12.2021. 1.1. Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'accertamento mediante il deposito del dissenso, l'odierno ricorrente proponeva il ricorso per cui si procede ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., censurando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo. In particolare deduceva: “… per quanto concerne la demenza, il CT ritiene che il ricorrente è affetto da demenza di grado moderato come risulta dalla visita neurologica del 21.12.2021 in cui è stato somministrato il test MMSE con un punteggio totale corretto per età e scolarità di 13,4/30 affermando, altresì, che trattasi di demenza di grado moderato poiché nel DM /92 la demenza senile di grado lieve o iniziale è tabellata con una p.i. dal 61% al 70% e la demenza senile grave con una p.i. del 100% e quindi per comparizione nel caso in esame la p.i è del 90%. In realtà tale valutazione del CT è del tutto erronea in quanto la demenza di cui è affetto il ricorrente non può qualificarsi di grado moderato, come certificato dalla visita psichiatrica del 15.09.2022 che si allega al presente ricorso. Questa recente visita, infatti, attesta che la demenza dell'istante è peggiorata, tant'è vero che lo specialista certifica una demenza grave, con disorientamento spaziale e temporale, con deficit cognitivi e numerici severi che si ripercuotono sulle capacità funzionali completamente degenerate. Anche la gravità delle altre patologie di cui è affetto il ricorrente - l'incontinenza e l'artrosi polidistrettuale – non è stata ben valutata dal CT. In particolare l'artrosi polidistrettuale è stata sottovalutata, nonostante il CT affermi che il ricorrente deambula lentamente a piccoli passi e con il busto in avanti.” Concludeva chiedendo, previa rinnovazione della CT, l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e la conferma dello status di portatore di handicap grave, come già riconosciuto nella precedente fase di ATPO. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitosi in giudizio, l' insisteva per il rigetto del ricorso concordando con le CP_1 conclusioni rese dal CT.
1.2. Esaminati gli atti, il Tribunale, con un primo provvedimento del 02.02.2023 invitava il dott. a rendere chiarimenti in ordine alle contestazioni mosse in sede di ricorso;
il TU Per_1 prov al deposito dell'elaborato integrativo in data 04.06.2023 confermando il giudizio precedentemente reso. Con provvedimento dell' 08.11.2023 il TU veniva nuovamente invitato a chiarire le sue deduzioni in ordine al test MMSE allegato dalla parte ricorrente successivamente. Il TU depositava i chiarimenti richiesti e, tuttavia, a fronte dell'ulteriore documentazione depositata dal ricorrente nelle more del procedimento, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., si riteneva necessario autorizzare il TU, stante la richiesta formulata in udienza, ad espletare nuovamente le indagini peritali. Il nuovo elaborato veniva depositato in data 02.02.2025. La parte ricorrente formulava istanza di anticipazione della udienza. Esaminata la documentazione in atti, la scrivente che sostituisce la dott.ssa CRISCI sul ruolo, giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, decide la causa alla udienza del 09.07.2025, come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
3. Il Consulente incaricato, dott. nella precedente fase di ATPO, pur avendo Per_1 riscontrato in capo all'istante un compless oso caratterizzato da “Malattia di Alzheimer con demenza di grado moderato, artrosi polidistrettuale, ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio/grave, IPB con incontinenza urinaria”, rilevava come “solo a partire dalla data della visita neurologica del 21.12.21 esse comportano un'invalidità totale in persona ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età di tipo grave ma non necessita di assistenza continua per le AVQ né dell'aiuto permanente di un accompagnatore per la deambulazione ed inoltre è da considerarsi persona portatore di handicap in situazione di gravità (…) sempre dalla data della visita neurologica.” In particolare, in ordine alla demenza, il TU argomentava quanto segue: “La diagnosi è spesso strumentale (RMN con ) che evidenzia una marcata atrofia cerebrale (lobo temporale, ippocampo, aree Per_2 associative) con aumentata ampiezza dei solchi cerebrali. Mentre ai fini medicolegali per stabilire il grado di gravità della demenza si somministra il MMSE test. Il MMSE di IN è costituito da 30 items e, in base al punteggio, prevede quattro livelli di compromissione: (…) Nel caso in esame come documentazione oggettiva abbiamo:
- RMN encefalo del 11.06.19 che reperta sottili arre di gliosi degenerativa a sede subependimale, ridotta ampiezza del corno frontale dx e modicamente ampliato il sistema ventricolare sopratentoriale, dilatati gli spazi subaracnoidei pericerebrali specie a sede capsulo-fronto-temporale su base atrofico-degenerativa.
Pag. 2 di 6 - Visita psichiatrica DSM di del 26.07.19 che certifica deterioramento cognitivo Alzheimer-type, Pt_2 senza definire il grado di grav Alla visita psichiatrica 21.12.21 è stato somministrato il test MMSE con un punteggio totale corretto per età e scolarità di 13,4/30 cioè demenza di grado moderato. Nel DM/92 è tabellata la demenza senile di grado lieve o iniziale con p.i. dal 61% al 70%, e la demenza grave con p.i. del 100%, per comparazione nel caso in esame la p.i. è del 90%.”
3.1. Come anzidetto, le censure dell'odierno ricorrente si sono incentrate proprio sul test MMSE che, peraltro, nelle more del giudizio è stato ripetuto e, pertanto, il TU è stato chiamato a valutarlo nuovamente. Sulla base del nuovo test (datato al 15.09.2022) il TU modificava le conclusioni rese, riconoscendo una demenza di grado grave e, conseguentemente, la sussistenza del requisito sanitario necessario all'indennità di accompagnamento. Alla udienza del 26.11.2024 il CT chiariva: “preciso di aver modificato la mia valutazione in base al test MMSE del 15.09.2022, così come chiarito nella integrazione peritale del 8.04.2024. Tuttavia, trattandosi di un'unica certificazione medica attestante tale condizione sanitaria, chiedo di poter visitare nuovamente il ricorrente al fine di valutare effettivamente il quadro patologico allo stato attuale e alla luce della documentazione sanitaria depositata”. Alla luce, altresì, dell'ulteriore documentazione sanitaria prodotta e di quanto affermato dal CT in sede di udienza – cfr. verbale del 26.11.2024-, effettuata una nuova visita peritale, l'incaricato Consulente, con perizia del 02.02.2025, deduceva quanto segue:
“Esaminato clinicamente e visti i risultati degli accertamenti clinico strumentali allegati ed esibiti, possiamo affermare che il sig. è affetto dalle seguenti malattie: “Malattia di Alzheimer con demenza, artrosi Parte_2 polidistrettuale con deficit della deambulazione, diabete mellito tipo2 in terapia con IO, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, IPB con incontinenza urinaria”.
1- il periziato è affetto da morbo di Alzheimer con demenza e con disturbi comportamentali (…) Alla visita peritale è stato somministrato il test MMSE con un punteggio totale corretto per età e scolarità di 7,5/30 cioè demenza di grado severo. Nel DM/92 è tabellata la demenza senile di grado grave si attribuisce una p.i. del 100% cod.1003. 2- il periziato è affetto da artrosi polidistrettuale (…) Clinicamente e strumentalmente il periziato presenta:
- spondiloartrosi cervicale con stenosi e protrusioni discali da C2 a C7
- cifosi dorsale
- spondiloartrosi lombosacrale con protrusione discale L1-L2 e limitazione funzionale della flessione
- coxartrosi bilaterale e gonartrosi bilaterale in ginocchio varo
- passaggi posturali con sostegno e assistenza di persona
- deambulazione con appoggio e assistenza di caregiver BMI = (peso 65 h.164cm) a 25 Utilizzando la classificazione dell'obesità in base al valore dell'indice di massa corporea (BMI): (…) Il periziato è sovrappeso. (…) Nel caso in esame alla visita peritale è stato somministrato il Barthel index semplice con punteggio totale di 35/100, cioè dipendenza grave, suddiviso in BI ADL con punteggio complessivo di 25/100 cioè persona parzialmente dipendente nelle AVQ e il Barthel index motilità con punteggio totale di 10/100 cioè persona dipendente nella deambulazione.
3- il periziato è affetto da diabete mellito tipo 2 Nel caso in esame si trattava di un diabete mellito 2 tipo in ipoglicemizzanti orali (metformina(500 cprx3/die) Nel DM792 è tabellato il diabete mellito complicato, in altri baremes al DM tipo 2 non complicato si attribuisce una p.i. del 5%.
4- il periziato è affetto da ipoacusia neurosensoriale bilaterale L'esame audiogramma allegato alla visita ORL del 23.12.21 reperta una ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio/grave. Secondo la tabella dei deficit uditivi allegata al DM/92, calcolando la somma delle perdite uditive in dB per le frequenze 500- 1000-2000 Hz, abbiamo all'orecchio sx = 155 e all'orecchio dx = 155 con p.i. del 22,5%
5- il periziato è affetto da ipertrofia prostatica benigna
Pag. 3 di 6 (…) Nel caso in esame il periziato è in terapia farmacologica con Terazosina 5 mg cpr. Presenta incontinenza urinaria con prescrizione di pannoloni. Nel DM/92 alla ipertrofia prostatica si attribuisce una p.i. dall'11 al 20%, nel caso in esame del 20%. Nel complesso le patologie croniche, invalidanti riscontrate comportano, applicando la formula a scalare di Balthazard per le infermità coesistenti, una IT = al 100% in persona ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età di tipo grave e necessita di assistenza continua per le AVQ e dell'aiuto permanente di un accompagnatore per la deambulazione. La data di decorrenza del beneficio, essendo la demenza uno stato patologico in progressione negativa in particolare nella malattia di Alzheimer, bisogna non farla coincidere con la data della visita peritale dell'11.12.2024 ma almeno tre mesi prima, cioè dall'11.09.2024.”
3.2. Sulla base dei risultati della consulenza esperita nel presente giudizio deve essere riconosciuta a l'indennità di accompagnamento dall'11.09.2024; inoltre, in Parte_2 conformità alle risultanze della precedente fase di ATPO, lo stesso va riconosciuto portatore di handicap grave a decorrere dal 21.12.2021.
Le conclusioni del medico incaricato, certamente esaurienti, sono ritenute complessivamente convincenti dal giudice, sufficientemente argomentate, immuni da vizi logici quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo giudice. Il TU ha, invero, modificato il proprio giudizio nel corso del procedimento ma lo ha fatto sulla base delle risultanze emerse nella presente fase, riscontrando, in sede di visita, la sussistenza di un effettivo e documentato aggravamento. Va opportunamente premesso che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato (Sez. L, Ordinanza n. 30860 del 26/11/2019, Rv. 655884 01; in precedenza, Cass. n. 14488 del 2019 e Cass. n. 32760 del 2018) che la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP). –cfr. da ultimo Cassazione civile sez. lav., 05/02/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 05/02/2021), n.2825 -. Tutto quanto dedotto dal CT trova, pertanto, piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e può, senz'altro, essere condiviso e fatto proprio dal giudicante, con la conseguenza che il ricorso va accolto limitatamente all'accertamento del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da settembre 2024 (mentre rimane invariato il giudizio reso in ordine al riconoscimento dell'handicap con connotazione di gravità). 4. Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto che la domanda riceve accoglimento per effetto di aggravamento e con decorrenza da data successiva anche al deposito del presente ricorso in opposizione, quanto alla indennità di accompagnamento. Anche lo status di portatore di handicap con connotazione di gravità era riconosciuto con decorrenza successiva al deposito del ricorso per ATPO. Infatti, l'accertata insorgenza del requisito sanitario da epoca successiva alla domanda amministrativa, al deposito del ricorso per ATP (per l'handicap) e, per l'indennità di accompagnamento, del presente ricorso in opposizione, giustifica la integrale compensazione delle spese di lite. Ed invero, tale situazione processuale, ai nostri fini, comporta che la prestazione congruamente è stata negata in sede amministrativa e che l'ente previdenziale bene ha fatto a resistere nel giudizio introdotto dalla parte privata, quando ancora non erano maturate le componenti del diritto azionato. La circostanza che l'art. 149 disp. att. c.p.c., in considerazione dei peculiari interessi sottoposti alla cognizione del giudice previdenziale, consenta, derogando al
Pag. 4 di 6 principio processuale generale della domanda, la ricognizione anche dell'aggravamento della malattia, non può comportare la valutazione in termini di soccombenza della condotta dell'ente che, in precedenza, si sia opposto alla pretesa e all'azione dell'assistibile. In tal senso constano statuizioni della Cassazione che si è già ripetutamente pronunciata. Non cambia le cose la circostanza, ininfluente ai nostri fini, che il giudizio demandato al giudice previdenziale sia accertativo di un diritto nell'ambito di un rapporto giuridico e non demolitorio di un provvedimento amministrativo. Anzi proprio tale natura della controversia consente che la domanda possa essere inizialmente infondata e risultare infine meritevole di accoglimento, alla stregua della norma e delle possibili sopravvenienze dinanzi indicate. Ed invero, l'art. 149 att. c.p.c. ha introdotto, per ragioni di celerità nella realizzazione della tutela previdenziale, una deroga agli artt. 443 e 420 c.p.c., ma non agli artt. 91 e ss. c.p.c., relativi alle spese di lite, che continuano ad applicarsi secondo la regola generale della soccombenza. Soccombenza che, nel suo corretto significato, non va ravvisata nell'obsoleto principio “victus victori”, ma un'applicazione di quello di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo (cfr. Cass. n. 16821/05; Cass. n.19343/04; Cass. n. 7716/03; Cass. 10013/07;). Su tale questione la Suprema Corte ha così statuito nella sentenza n. 16821/05, “… il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è integralmente vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la valutazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale”. (negli stessi termini Cass. 27 novembre 1997 n. n. 11997; Cass. n. 7716 del 16/05/2003; Cassazione civile sez. lav. 18 luglio 2007 n. 16000). Cass. civ. [ord.], 15-04-2019, n. 10510 di recente ha affermato: “ la compensazione delle spese è stata operata dalla Corte d'appello in considerazione della soccombenza reciproca, che ricorre, secondo quanto affermato da questa Corte anche nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, nonché nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale (così Cass. n. 26565 del 21 dicembre 2016 e precedenti conformi). Inoltre, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. n. 30592 del 20 dicembre 2017)”. Questo Giudice, alla stregua delle suesposte considerazioni e condividendo il percorso argomentativo della Suprema Corte, ritiene sussistere nella fattispecie una ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite. Le spese della consulenza, per entrambe le fasi, vanno poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che Parte_2
possiede il requisito sanitario per beneficiare della ind
[...] re dall'11.09.2024 ed è portatore di handicap grave a decorrere dal 21.12.2021; 2. compensa integralmente le spese di lite;
Pag. 5 di 6 CP_
3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica provvisoriamente liquidate con separato decreto. Lagonegro, 5.08.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
Pag. 6 di 6
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Gerardina Guglielmo, all'udienza del 09.07.2025, celebrata nelle forme della TRATTAZIONE , Pt_1 lette le note, ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragi e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1515/2022 RG TRA
, C.F. nato in Francavilla in [...] Parte_2 C.F._1 sta pr NE Di Sanzo, con cui elett.te domicilia;
RICORRENTE E
persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1 vastano, giusta procura generale alle liti, ed elettiva liato in VIA PRETORIA 263 POTENZA;
RESISTENTE Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. In data 02.09.2020, l'epigrafato ricorrente proponeva innanzi all'intestato Tribunale giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità, deducendo di aver inoltrato, in data 31.08.2019, apposita domanda alla competente sede e di essere stato tuttavia CP_1 riconosciuto, all'esito della visita medica collegiale del 24.02.2020, inv ella misura medio-grave del 67-99% e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/92. Ritualmente instauratosi in contraddittorio, veniva conferito l'incarico al TU nella persona del dott.
[...]
, il quale concludeva riconoscendo il periziato inabile totalmente ma senza ne Per_1 ntinua e portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, con decorrenza dal 21.12.2021. 1.1. Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'accertamento mediante il deposito del dissenso, l'odierno ricorrente proponeva il ricorso per cui si procede ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., censurando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo. In particolare deduceva: “… per quanto concerne la demenza, il CT ritiene che il ricorrente è affetto da demenza di grado moderato come risulta dalla visita neurologica del 21.12.2021 in cui è stato somministrato il test MMSE con un punteggio totale corretto per età e scolarità di 13,4/30 affermando, altresì, che trattasi di demenza di grado moderato poiché nel DM /92 la demenza senile di grado lieve o iniziale è tabellata con una p.i. dal 61% al 70% e la demenza senile grave con una p.i. del 100% e quindi per comparizione nel caso in esame la p.i è del 90%. In realtà tale valutazione del CT è del tutto erronea in quanto la demenza di cui è affetto il ricorrente non può qualificarsi di grado moderato, come certificato dalla visita psichiatrica del 15.09.2022 che si allega al presente ricorso. Questa recente visita, infatti, attesta che la demenza dell'istante è peggiorata, tant'è vero che lo specialista certifica una demenza grave, con disorientamento spaziale e temporale, con deficit cognitivi e numerici severi che si ripercuotono sulle capacità funzionali completamente degenerate. Anche la gravità delle altre patologie di cui è affetto il ricorrente - l'incontinenza e l'artrosi polidistrettuale – non è stata ben valutata dal CT. In particolare l'artrosi polidistrettuale è stata sottovalutata, nonostante il CT affermi che il ricorrente deambula lentamente a piccoli passi e con il busto in avanti.” Concludeva chiedendo, previa rinnovazione della CT, l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e la conferma dello status di portatore di handicap grave, come già riconosciuto nella precedente fase di ATPO. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitosi in giudizio, l' insisteva per il rigetto del ricorso concordando con le CP_1 conclusioni rese dal CT.
1.2. Esaminati gli atti, il Tribunale, con un primo provvedimento del 02.02.2023 invitava il dott. a rendere chiarimenti in ordine alle contestazioni mosse in sede di ricorso;
il TU Per_1 prov al deposito dell'elaborato integrativo in data 04.06.2023 confermando il giudizio precedentemente reso. Con provvedimento dell' 08.11.2023 il TU veniva nuovamente invitato a chiarire le sue deduzioni in ordine al test MMSE allegato dalla parte ricorrente successivamente. Il TU depositava i chiarimenti richiesti e, tuttavia, a fronte dell'ulteriore documentazione depositata dal ricorrente nelle more del procedimento, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., si riteneva necessario autorizzare il TU, stante la richiesta formulata in udienza, ad espletare nuovamente le indagini peritali. Il nuovo elaborato veniva depositato in data 02.02.2025. La parte ricorrente formulava istanza di anticipazione della udienza. Esaminata la documentazione in atti, la scrivente che sostituisce la dott.ssa CRISCI sul ruolo, giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, decide la causa alla udienza del 09.07.2025, come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
3. Il Consulente incaricato, dott. nella precedente fase di ATPO, pur avendo Per_1 riscontrato in capo all'istante un compless oso caratterizzato da “Malattia di Alzheimer con demenza di grado moderato, artrosi polidistrettuale, ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio/grave, IPB con incontinenza urinaria”, rilevava come “solo a partire dalla data della visita neurologica del 21.12.21 esse comportano un'invalidità totale in persona ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età di tipo grave ma non necessita di assistenza continua per le AVQ né dell'aiuto permanente di un accompagnatore per la deambulazione ed inoltre è da considerarsi persona portatore di handicap in situazione di gravità (…) sempre dalla data della visita neurologica.” In particolare, in ordine alla demenza, il TU argomentava quanto segue: “La diagnosi è spesso strumentale (RMN con ) che evidenzia una marcata atrofia cerebrale (lobo temporale, ippocampo, aree Per_2 associative) con aumentata ampiezza dei solchi cerebrali. Mentre ai fini medicolegali per stabilire il grado di gravità della demenza si somministra il MMSE test. Il MMSE di IN è costituito da 30 items e, in base al punteggio, prevede quattro livelli di compromissione: (…) Nel caso in esame come documentazione oggettiva abbiamo:
- RMN encefalo del 11.06.19 che reperta sottili arre di gliosi degenerativa a sede subependimale, ridotta ampiezza del corno frontale dx e modicamente ampliato il sistema ventricolare sopratentoriale, dilatati gli spazi subaracnoidei pericerebrali specie a sede capsulo-fronto-temporale su base atrofico-degenerativa.
Pag. 2 di 6 - Visita psichiatrica DSM di del 26.07.19 che certifica deterioramento cognitivo Alzheimer-type, Pt_2 senza definire il grado di grav Alla visita psichiatrica 21.12.21 è stato somministrato il test MMSE con un punteggio totale corretto per età e scolarità di 13,4/30 cioè demenza di grado moderato. Nel DM/92 è tabellata la demenza senile di grado lieve o iniziale con p.i. dal 61% al 70%, e la demenza grave con p.i. del 100%, per comparazione nel caso in esame la p.i. è del 90%.”
3.1. Come anzidetto, le censure dell'odierno ricorrente si sono incentrate proprio sul test MMSE che, peraltro, nelle more del giudizio è stato ripetuto e, pertanto, il TU è stato chiamato a valutarlo nuovamente. Sulla base del nuovo test (datato al 15.09.2022) il TU modificava le conclusioni rese, riconoscendo una demenza di grado grave e, conseguentemente, la sussistenza del requisito sanitario necessario all'indennità di accompagnamento. Alla udienza del 26.11.2024 il CT chiariva: “preciso di aver modificato la mia valutazione in base al test MMSE del 15.09.2022, così come chiarito nella integrazione peritale del 8.04.2024. Tuttavia, trattandosi di un'unica certificazione medica attestante tale condizione sanitaria, chiedo di poter visitare nuovamente il ricorrente al fine di valutare effettivamente il quadro patologico allo stato attuale e alla luce della documentazione sanitaria depositata”. Alla luce, altresì, dell'ulteriore documentazione sanitaria prodotta e di quanto affermato dal CT in sede di udienza – cfr. verbale del 26.11.2024-, effettuata una nuova visita peritale, l'incaricato Consulente, con perizia del 02.02.2025, deduceva quanto segue:
“Esaminato clinicamente e visti i risultati degli accertamenti clinico strumentali allegati ed esibiti, possiamo affermare che il sig. è affetto dalle seguenti malattie: “Malattia di Alzheimer con demenza, artrosi Parte_2 polidistrettuale con deficit della deambulazione, diabete mellito tipo2 in terapia con IO, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, IPB con incontinenza urinaria”.
1- il periziato è affetto da morbo di Alzheimer con demenza e con disturbi comportamentali (…) Alla visita peritale è stato somministrato il test MMSE con un punteggio totale corretto per età e scolarità di 7,5/30 cioè demenza di grado severo. Nel DM/92 è tabellata la demenza senile di grado grave si attribuisce una p.i. del 100% cod.1003. 2- il periziato è affetto da artrosi polidistrettuale (…) Clinicamente e strumentalmente il periziato presenta:
- spondiloartrosi cervicale con stenosi e protrusioni discali da C2 a C7
- cifosi dorsale
- spondiloartrosi lombosacrale con protrusione discale L1-L2 e limitazione funzionale della flessione
- coxartrosi bilaterale e gonartrosi bilaterale in ginocchio varo
- passaggi posturali con sostegno e assistenza di persona
- deambulazione con appoggio e assistenza di caregiver BMI = (peso 65 h.164cm) a 25 Utilizzando la classificazione dell'obesità in base al valore dell'indice di massa corporea (BMI): (…) Il periziato è sovrappeso. (…) Nel caso in esame alla visita peritale è stato somministrato il Barthel index semplice con punteggio totale di 35/100, cioè dipendenza grave, suddiviso in BI ADL con punteggio complessivo di 25/100 cioè persona parzialmente dipendente nelle AVQ e il Barthel index motilità con punteggio totale di 10/100 cioè persona dipendente nella deambulazione.
3- il periziato è affetto da diabete mellito tipo 2 Nel caso in esame si trattava di un diabete mellito 2 tipo in ipoglicemizzanti orali (metformina(500 cprx3/die) Nel DM792 è tabellato il diabete mellito complicato, in altri baremes al DM tipo 2 non complicato si attribuisce una p.i. del 5%.
4- il periziato è affetto da ipoacusia neurosensoriale bilaterale L'esame audiogramma allegato alla visita ORL del 23.12.21 reperta una ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio/grave. Secondo la tabella dei deficit uditivi allegata al DM/92, calcolando la somma delle perdite uditive in dB per le frequenze 500- 1000-2000 Hz, abbiamo all'orecchio sx = 155 e all'orecchio dx = 155 con p.i. del 22,5%
5- il periziato è affetto da ipertrofia prostatica benigna
Pag. 3 di 6 (…) Nel caso in esame il periziato è in terapia farmacologica con Terazosina 5 mg cpr. Presenta incontinenza urinaria con prescrizione di pannoloni. Nel DM/92 alla ipertrofia prostatica si attribuisce una p.i. dall'11 al 20%, nel caso in esame del 20%. Nel complesso le patologie croniche, invalidanti riscontrate comportano, applicando la formula a scalare di Balthazard per le infermità coesistenti, una IT = al 100% in persona ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età di tipo grave e necessita di assistenza continua per le AVQ e dell'aiuto permanente di un accompagnatore per la deambulazione. La data di decorrenza del beneficio, essendo la demenza uno stato patologico in progressione negativa in particolare nella malattia di Alzheimer, bisogna non farla coincidere con la data della visita peritale dell'11.12.2024 ma almeno tre mesi prima, cioè dall'11.09.2024.”
3.2. Sulla base dei risultati della consulenza esperita nel presente giudizio deve essere riconosciuta a l'indennità di accompagnamento dall'11.09.2024; inoltre, in Parte_2 conformità alle risultanze della precedente fase di ATPO, lo stesso va riconosciuto portatore di handicap grave a decorrere dal 21.12.2021.
Le conclusioni del medico incaricato, certamente esaurienti, sono ritenute complessivamente convincenti dal giudice, sufficientemente argomentate, immuni da vizi logici quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo giudice. Il TU ha, invero, modificato il proprio giudizio nel corso del procedimento ma lo ha fatto sulla base delle risultanze emerse nella presente fase, riscontrando, in sede di visita, la sussistenza di un effettivo e documentato aggravamento. Va opportunamente premesso che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato (Sez. L, Ordinanza n. 30860 del 26/11/2019, Rv. 655884 01; in precedenza, Cass. n. 14488 del 2019 e Cass. n. 32760 del 2018) che la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP). –cfr. da ultimo Cassazione civile sez. lav., 05/02/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 05/02/2021), n.2825 -. Tutto quanto dedotto dal CT trova, pertanto, piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e può, senz'altro, essere condiviso e fatto proprio dal giudicante, con la conseguenza che il ricorso va accolto limitatamente all'accertamento del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da settembre 2024 (mentre rimane invariato il giudizio reso in ordine al riconoscimento dell'handicap con connotazione di gravità). 4. Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto che la domanda riceve accoglimento per effetto di aggravamento e con decorrenza da data successiva anche al deposito del presente ricorso in opposizione, quanto alla indennità di accompagnamento. Anche lo status di portatore di handicap con connotazione di gravità era riconosciuto con decorrenza successiva al deposito del ricorso per ATPO. Infatti, l'accertata insorgenza del requisito sanitario da epoca successiva alla domanda amministrativa, al deposito del ricorso per ATP (per l'handicap) e, per l'indennità di accompagnamento, del presente ricorso in opposizione, giustifica la integrale compensazione delle spese di lite. Ed invero, tale situazione processuale, ai nostri fini, comporta che la prestazione congruamente è stata negata in sede amministrativa e che l'ente previdenziale bene ha fatto a resistere nel giudizio introdotto dalla parte privata, quando ancora non erano maturate le componenti del diritto azionato. La circostanza che l'art. 149 disp. att. c.p.c., in considerazione dei peculiari interessi sottoposti alla cognizione del giudice previdenziale, consenta, derogando al
Pag. 4 di 6 principio processuale generale della domanda, la ricognizione anche dell'aggravamento della malattia, non può comportare la valutazione in termini di soccombenza della condotta dell'ente che, in precedenza, si sia opposto alla pretesa e all'azione dell'assistibile. In tal senso constano statuizioni della Cassazione che si è già ripetutamente pronunciata. Non cambia le cose la circostanza, ininfluente ai nostri fini, che il giudizio demandato al giudice previdenziale sia accertativo di un diritto nell'ambito di un rapporto giuridico e non demolitorio di un provvedimento amministrativo. Anzi proprio tale natura della controversia consente che la domanda possa essere inizialmente infondata e risultare infine meritevole di accoglimento, alla stregua della norma e delle possibili sopravvenienze dinanzi indicate. Ed invero, l'art. 149 att. c.p.c. ha introdotto, per ragioni di celerità nella realizzazione della tutela previdenziale, una deroga agli artt. 443 e 420 c.p.c., ma non agli artt. 91 e ss. c.p.c., relativi alle spese di lite, che continuano ad applicarsi secondo la regola generale della soccombenza. Soccombenza che, nel suo corretto significato, non va ravvisata nell'obsoleto principio “victus victori”, ma un'applicazione di quello di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo (cfr. Cass. n. 16821/05; Cass. n.19343/04; Cass. n. 7716/03; Cass. 10013/07;). Su tale questione la Suprema Corte ha così statuito nella sentenza n. 16821/05, “… il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è integralmente vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la valutazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale”. (negli stessi termini Cass. 27 novembre 1997 n. n. 11997; Cass. n. 7716 del 16/05/2003; Cassazione civile sez. lav. 18 luglio 2007 n. 16000). Cass. civ. [ord.], 15-04-2019, n. 10510 di recente ha affermato: “ la compensazione delle spese è stata operata dalla Corte d'appello in considerazione della soccombenza reciproca, che ricorre, secondo quanto affermato da questa Corte anche nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, nonché nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale (così Cass. n. 26565 del 21 dicembre 2016 e precedenti conformi). Inoltre, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. n. 30592 del 20 dicembre 2017)”. Questo Giudice, alla stregua delle suesposte considerazioni e condividendo il percorso argomentativo della Suprema Corte, ritiene sussistere nella fattispecie una ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite. Le spese della consulenza, per entrambe le fasi, vanno poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che Parte_2
possiede il requisito sanitario per beneficiare della ind
[...] re dall'11.09.2024 ed è portatore di handicap grave a decorrere dal 21.12.2021; 2. compensa integralmente le spese di lite;
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3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica provvisoriamente liquidate con separato decreto. Lagonegro, 5.08.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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