Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 04/02/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1272/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di ConIGlio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1272/2024 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 09.07.2024, congiuntamente da:
nato il [...] a [...], residente _1 in Serravalle Pistoiese (PT), Via Provinciale Lucchese n. 557 (C.F.
); C.F._1
e
, nata il [...] a [...], residente in Parte_2
Serravalle Pistoiese (PT), Via Provinciale Lucchese n. 557 (C.F.
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
Giovanna Biondi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pistoia (PT), Via della Vigna n. 6, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 09.07.2024, _1
e , esponendo di aver contratto matrimonio
[...] Parte_2 in data 07.07.2012 in Pistoia (PT), precisavano che dalla loro unione non erano nati figli.
Le parti evidenziavano peraltro che fra le stesse insorgevano contrasti tali da rendere impossibile la convivenza matrimoniale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) niente prevedere in ordine al mantenimento dei coniugi essendo gli stessi in condizioni economiche tali da poter provvedere unicamente al proprio autonomo sostentamento;
2) la casa familiare sita a Pistoia (PT), Via Pronvinciale Lucchese n.
557, rimarrà nella esclusiva disponibilità della IG.ra Parte_2 che, con decorrenza dal mese in cui verranno depositate le note scritte in sostituzione della fissanda udienza di conferma delle presenti condizioni ed il IG. lascerà la suddetta abitazione, Pt_1 si obbliga a pagare il canone mensile e le spese condominiali al
100%. La IG.ra si obbliga, altresì, fin da subito a Parte_2 prendere contatto con il proprietario della suddetta abitazione per effettuare la variazione del contratto di locazione a proprio esclusivo nome, liberando il IG. _1
3) Il IG. si trasferirà a vivere in via _1 provvisoria dal figlio in attesa di reperire altra sistemazione abitativa e provvederà a cambiare la propria residenza anagrafica immediatamente dopo la conferma delle presenti condizioni di separazione da parte di entrambi i coniugi ricorrenti mediante il deposito di note scritte in sostituzione della fissanda udienza.
4) A titolo di contributo al pagamento del canone di locazione dell'ex casa familiare ove rimarrà a vivere la IG.ra , Parte_2
2 il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra _1
, per la durata di 12 (dodici) mesi, la somma Parte_2 mensile di € 150,00, somma che sarà versata alla stessa anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese in cui il IG. lascerà l'abitazione e la IG.ra Pt_1 Pt_2 inizierà a pagare il canone di locazione in via esclusiva. Per espresso accordo dei coniugi, il IG. cesserà Pt_1 automaticamente di corrispondere detto contributo economico scaduti i suddetti 12 mesi ed anche prima qualora la IG.ra
, per qualsiasi ragione, cessi di pagare e/o non sia Parte_3 più tenuta a pagare il canone di locazione e le spese condominiali
e/o non provveda a variare il contratto di locazione a proprio esclusivo nome.
5) Per espresso accordo dei coniugi, si conviene altresì che quolora il IG. decida di vendere l'autovuttura CHIA _1
Sportage targata FE001LJ, il ricavato della vendita verrà ripartito al
50% tra il IG. e la IG.ra ; _1 Parte_2
6) Con spese legali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA a carico del IG. _1
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
07.11.2024, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
3 Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi _1
nato il [...] a [...] e , nata il
[...] Parte_2
06.02.1962 a Curinga (CZ), che hanno contratto matrimonio in
Pistoia (PT) il 07.07.2012, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
70, P. 1, anno 2012);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di conIGlio del 04.02.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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