Articolo 22 della Legge 30 luglio 2012, n. 128
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22 agosto 2012
Art. 22. Colportori 1. E' assicurata ai colportori della Chiesa apostolica in Italia la liberta' di diffondere il Messaggio dell'Evangelo, attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa.
2. I colportori che sono in possesso dei requisiti di legge hanno il diritto di essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti, anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dal comune.
Entrata in vigore il 22 agosto 2012