Art. 7. ((Annualmente possono essere concesse 1000 decorazioni, di cui 700 a lavoratori appartenenti a categorie operaie o da queste provenienti))
Le decorazioni conferite ai sensi dell'articolo 2 della presente legge sono attribuite in aggiunta al contingente di cui al comma precedente.
Le decorazioni conferite ai sensi dell'articolo 2 della presente legge sono attribuite in aggiunta al contingente di cui al comma precedente.