Articolo 7 della Legge 1 maggio 1967, n. 316
Articolo 6Articolo 8
Versione
30 maggio 1967
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Versione
2 dicembre 1971
Art. 7. ((Annualmente possono essere concesse 1000 decorazioni, di cui 700 a lavoratori appartenenti a categorie operaie o da queste provenienti))
Le decorazioni conferite ai sensi dell'articolo 2 della presente legge sono attribuite in aggiunta al contingente di cui al comma precedente.
Entrata in vigore il 2 dicembre 1971